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Unfallversicherung

26 maggio 2008·DE·Reiezione·Sentenza di principio·DTF·BGE 134 V 231·16·2,770 parole·~14 min

Regesto

Art. 6 cpv. 1 LAINF; valore probatorio di metodi diagnostici; tomografia a risonanza magnetica funzionale; colpo di frusta. Un metodo medico-diagnostico dev'essere scientificamente riconosciuto per fungere da base affidabile di valutazione. Un sistema di accertamento è ritenuto scientificamente provato se è riconosciuto su larga scala da ricercatori e professionisti della scienza medica (consid. 5.1). Sulla base dello stato attuale della scienza medica, i risultati di una tomografia a risonanza magnetica funzionale non hanno valore probatorio per valutare il nesso di causalità di disturbi conseguenti a colpi di frusta e a traumi equivalenti (consid. 5.2-5.5).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in tedesco

Citazioni (6)

8C_152/2007
BGE 129 V 177
BGE 117 V 359
BGE 125 V 351
BGE 124 V 90

Citato da (688)

Articoli di legge (5)

Art. 97 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGGArt. 105 Abs. 3 BGGArt. 42 Abs. 6 BGGArt. 6 Abs. 1 UVGArt. 33 BGG

Sentenze correlate