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Procédure pénale

27 marzo 2013·FR·Accoglimento parziale·Sentenza di principio·DTF·BGE 139 IV 179·16·4,143 parole·~21 min

Regesto

Art. 3 cpv. 2 lett. c, art. 226 cpv. 2 e art. 231 cpv. 1 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.; mantenimento della carcerazione ordinata dal tribunale di primo grado; esigenze di motivazione. La decisione di mantenimento della carcerazione di sicurezza presa dal tribunale di primo grado secondo l'art. 231 cpv. 1 CPP è soggetta alle esigenze dell'art. 226 cpv. 2 CPP, applicabile per analogia. Deve essere motivata conformemente alle regole dedotte dal diritto di essere sentito, garantito dagli artt. 29 cpv. 2 Cost. e 3 cpv. 2 lett. c CPP. Se la motivazione scritta relativa al mantenimento della carcerazione non può avvenire al momento della comunicazione orale della sentenza di primo grado, essa deve essere notificata senza indugio mediante una decisione scritta separata (consid. 2.6).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Articoli di legge (20)

art. 29 al. 2 Cst.art. 64 al. 1 LTFart. 64 al. 2 LTFart. 78 al. 1 LTFart. 100 al. 1 LTFart. 66 al. 4 LTFart. 3 al. 2 let. c CPPart. 5 CPPart. 80 LTFart. 231 al. 1 CPPart. 221 al. 1 let. a CPPart. 220 al. 2 CPPart. 227 CPPart. 229 al. 3 let. b CPPart. 229 CPPart. 232 CPPart. 226 al. 2 CPPart. 227 al. 5 CPPart. 226 CPPart. 229 al. 3 let. a CPP

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