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Procédure pénale

19 aprile 2012·FR·Accoglimento parziale·Sentenza di principio·DTF·BGE 138 IV 81·12·2,759 parole·~14 min

Regesto

Art. 3 cpv. 2 lett. c, art. 226 cpv. 2 e art. 232 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.; carcerazione ordinata dal tribunale d'appello; esigenze di motivazione. Sebbene la competenza per ordinare la carcerazione di sicurezza in applicazione dell'art. 232 CPP appartenga a chi dirige il procedimento, ossia al presidente del tribunale d'appello, nulla si oppone a che il tribunale d'appello decida in corpore su questo punto (consid. 2.1). La decisione è soggetta alle esigenze dell'art. 226 cpv. 2 CPP, applicabile per analogia. Essa dev'essere motivata conformemente alle regole dedotte dal diritto di essere sentito, garantito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 3 cpv. 2 lett. c CPP (consid. 2.2). Non è conforme a queste esigenze ordinare la carcerazione nel dispositivo di un giudizio d'appello i cui considerandi sono notificati tre settimane più tardi (consid. 2.3). Conseguenze della violazione delle esigenze di motivazione (consid. 2.4). Se la carcerazione è ordinata nell'ambito di un giudizio d'appello di cui in un primo tempo viene comunicato soltanto il dispositivo, essa dev'essere oggetto di una decisione scritta separata e motivata per lo meno sommariamente. Questa decisione sarà notificata entro i termini più brevi (consid. 2.5).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Articoli di legge (15)

art. 29 al. 2 Cst.art. 68 al. 1 LTFart. 100 al. 1 LTFart. 106 al. 1 LTFart. 66 al. 4 LTFart. 107 al. 2 LTFart. 112 al. 1 let. b LTFart. 112 al. 3 LTFart. 3 al. 2 let. c CPPart. 80 LTFart. 221 al. 1 let. a CPPart. 112 al. 1 LTFart. 78 LTFart. 232 CPPart. 226 al. 2 CPP

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