Skip to content

Familienzulagen in der Landwirtschaft

6 luglio 2007·DE·Accoglimento·Sentenza di principio·DTF·BGE 133 I 201·14·1,990 parole·~10 min

Regesto

Art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.; § 4 cpv. 1 della legge turgoviese sugli assegni per i figli e per la formazione; § 20 cpv. 1 della legge turgoviese di procedura amministrativa; notifica di una decisione relativa agli assegni per i figli. La decisione relativa agli assegni per i figli, di spettanza del lavoratore, dev'essere notificata a quest'ultimo. Una notifica al datore di lavoro con l'invito di trasmettere la decisione al lavoratore non è sufficiente. Siffatto modo di procedere viola il divieto dell'arbitrio e il diritto di essere sentito (consid. 2.1). Lasciata aperta la questione della possibilità di principio di sanare il vizio nella procedura di ricorso. Ad ogni modo non basta la sola notifica al lavoratore del giudizio di un'istanza giudiziaria di ricorso dotata di potere cognitivo limitato (consid. 2.3).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in tedesco

Citazioni (8)

8C_76/2007
BGE 128 I 177
BGE 132 III 209
BGE 130 V 560
BGE 127 V 431
BGE 132 V 387
BGE 127 I 54
BGE 128 V 272

Citato da (151)

Articoli di legge (6)

Art. 106 Abs. 2 BGGArt. 97 Abs. 1 BGGArt. 9 BVArt. 29 Abs. 2 BVArt. 66 Abs. 1 und 3 BGGArt. 95 lit. a BGG

Sentenze correlate