Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_316/2026
Sentenza del 7 agosto 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Koch, Hofmann,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinato dall'avv. Christopher Jackson,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
2. B.A.________,
patrocinato dall'avv. Aline Couchepin Romerio,
opponenti.
Oggetto
Decreto di abbandono,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 gennaio 2026 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2025.294).
Fatti
A.
A.a. Il 28 ottobre 2022, la Scuola C.________ con sede a X.________ ha segnalato all'Autorità regionale di protezione 6 di Agno presunti maltrattamenti subiti da un loro allievo, A.A.________ (nato nel 2015), da parte del padre B.A.________. Durante un'attività in classe, A.A.________ avrebbe effettuato dei disegni con alcune didascalie, nelle quali descriveva il padre come un "uomo grosso e cattivo che gli dava sberle sulla faccia, picchiandolo per qualsiasi cosa". A.A.________ avrebbe inoltre asserito davanti alla psicologa scolastica di subire dal padre abusi frequenti, con sberle e calci.
A.b. Il 30 novembre 2022, la polizia cantonale del Cantone Ticino ha effettuato l'audizione videoregistrata di A.A.________, in lingua inglese. Durante l'audizione, questi ha addotto di avere spesso delle discussioni con il padre, in particolar modo in merito all'utilizzo del tablet o del computer, che sfocerebbero in sberle, urla e castighi. A.A.________ ha descritto il padre come un uomo "energico", che gli darebbe fastidio quando gioca con i dispositivi elettronici (intimandogli di smettere) o quando gioca ai Lego (non seguendo le istruzioni). Egli ha inoltre riferito che la mamma gli avrebbe confessato di avere paura del papà.
Contemporaneamente è stata sentita la madre di A.A.________, D.A.________, la quale ha riferito di aver sentito più volte il marito dire al figlio "che lui era spazzatura e che lo avrebbe buttato nel prossimo cassonetto". Ha inoltre addotto che suo marito avrebbe dato degli schiaffi sul viso di A.A.________ in diverse occasioni, quando quest'ultimo non si comportava come lui voleva. D.A.________ non è tuttavia riuscita a descrivere meglio i presunti atti di violenza che B.A.________ avrebbe commesso ai danni del figlio. Ha confermato di aver detto al figlio di aver paura di suo marito.
A.c. Il 12 dicembre 2022, la polizia cantonale ha sentito il padre di A.A.________, B.A.________, il quale ha negato di aver dato delle sberle al figlio. Ha tuttavia ammesso di essere un padre "energico". Ha inoltre confermato di alzare la voce con il figlio, quando questi non ubbidisce, adducendo che il motivo delle loro discussioni era spesso legato all'uso dell'iPad, all'ordine in stanza e all'igiene personale del figlio.
A.d. In data 12 dicembre 2022, D.A.________ ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi con A.A.________ in una casa protetta, interrompendo i contatti con il marito.
Il 18 dicembre 2022, B.A.________ è rientrato in Ungheria, luogo d'origine dei coniugi, dove ha promosso una causa di divorzio dinanzi al Tribunale di Budapest.
Tra D.A.________ e B.A.________ vi sarebbero diverse procedure in corso, sia in Svizzera che in Ungheria, verosimilmente tutte aperte nel mese di dicembre 2022 o nel mese di gennaio 2023, tra cui: una querela penale per sottrazione di minore inoltrata (il 2 gennaio 2023) da B.A.________ nei confronti della moglie, una domanda ex art. 28b CC inoltrata (il 3 gennaio 2023) da D.A.________ presso la Pretura di Lugano, con la quale ha postulato di imporre al marito il divieto di contattare lei e il figlio (divieto revocato con decreto del 9 ottobre 2024 della Pretura di Lugano, confermato il 9 gennaio 2025 dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino); una domanda di ritorno inoltrata da B.A.________ (il 2 gennaio 2023) pendente presso la Camera di protezione per richiedere il ritorno della moglie e del figlio in Ungheria; una domanda di misure di protezione dell'unione coniugale inoltrata (il 16 gennaio 2023) dalla moglie nei confronti del marito con la quale essa postula l'affidamento esclusivo e l'autorità parentale esclusiva sul figlio.
A.e. Ricevuto il rapporto d'inchiesta giudiziaria del 9 gennaio 2023, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino in data 10 marzo 2023 ha decretato il non luogo a procedere in merito al suddetto procedimento penale.
Con sentenza del 9 ottobre 2023, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto il reclamo presentato da D.A.________ contro il menzionato decreto di non luogo a procedere e ha rinviato la causa al magistrato inquirente.
B.
B.a. In seguito alla decisione di rinvio, il magistrato inquirente ha interrogato, in veste di testimoni, il 22 agosto 2024 E.________, psicologa presso l'istituto scolastico C.________, e il 12 settembre 2024 F.________, maestra di classe di A.A.________ all'epoca dei fatti. Il magistrato inquirente ha inoltre acquisito agli atti il dossier scolastico di A.A.________ presso l'istituto scolastico C.________.
B.b. Il 19 febbraio 2025 è stato nuovamente interrogato A.A.________, questa volta in lingua ungherese, e il 6 maggio 2025 sua madre.
In considerazione di quanto emerso dall'interrogatorio di A.A.________ del 19 febbraio 2025, il magistrato inquirente ha esteso il procedimento penale nei confronti di B.A.________ al reato di atti sessuali con fanciulli. B.A.________ è stato nuovamente interrogato il 20 maggio 2025.
B.c. Il 22 agosto 2025, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale aperto nei confronti di B.A.________ per titolo di lesioni semplici, vie di fatto reiterate, atti sessuali con fanciulli, violazione del dovere d'assistenza o educazione.
Con sentenza del 30 gennaio 2026, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto da A.A.________ contro il menzionato decreto di abbandono, ponendo la tassa di giustizia e le spese a suo carico.
C.
A.A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per nuova decisione. Chiede inoltre che gli venga riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili di fr. 2'500.-- per la procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale federale.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 152 IV 249 consid. 2.1; 151 IV 98 consid. 1).
1.1. La sentenza impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia penale è quindi di massima ammissibile.
1.2. L'art. 81 cpv. 1 LTF riconosce il diritto a interporre un ricorso in materia penale a chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b).
1.2.1. In virtù dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, è in particolare legittimato l'accusatore privato, ossia il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Giusta l'art. 116 cpv. 1 CPP, la vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.
1.2.2. L'accusatore privato è legittimato a interporre un ricorso in materia penale solo se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).
Qualora il ricorso è rivolto contro un decreto di non luogo a procedere o - come in concreto - di abbandono, l'accusatore privato deve indicare nella procedura dinanzi al Tribunale federale i motivi per i quali e in che misura la decisione impugnata può influire sul giudizio di una sua concreta pretesa civile (sentenze 7B_166/2025 del 1° giugno 2026 consid. 1.2.1; 7B_929/2025 del 26 gennaio 2026 consid. 1.2.2 e rinvii). Il Tribunale federale pone esigenze severe alla motivazione della legittimazione. Esso vaglia d'ufficio e con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità di un ricorso, senza tuttavia procedere a un esame approfondito nel merito. Nel ricorso deve pertanto essere indicato in maniera concisa in che misura le condizioni di ammissibilità dello stesso siano adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_125/2026 del 23 aprile 2026 consid. 1.1; 7B_929/2025 del 26 gennaio 2026 consid. 1.2.2 e rinvii). A tal fine, non è sufficiente che l'accusatore privato si limiti ad affermare di essere stato colpito dal reato in questione; egli deve invece sostanziare in maniera precisa l'adempimento delle condizioni per avanzare la sua pretesa, segnatamente indicando e nella misura del possibile quantificando il danno subito (sentenze 7B_166/2025 del 1° giugno 2026 consid. 1.2.1; 7B_264/2026 del 22 maggio 2026 consid. 1.1 e rinvii).
Nel caso in cui il ricorso non dovesse adempiere le esposte esigenze di motivazione, un esame nel merito è possibile unicamente qualora l'influenza della decisione impugnata sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii). Questo può essere il caso quando il reato ha direttamente causato un danno all'integrità fisica, psichica o sessuale di una gravità tale da giustificare chiaramente il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione del torto morale (sentenze 7B_1021/2024 del 16 giugno 2026 consid. 1.3.1; 7B_211/2025 del 18 maggio 2026 consid. 1.3.1; 7B_929/2025 del 26 gennaio 2026 consid. 1.2.2 e rinvii).
1.2.3. In concreto, il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 81 cpv. 1 lett. a LTF) in qualità di accusatore privato. In merito alla sua legittimazione ricorsuale, egli si limita ad addurre che in caso di condanna dell'imputato avrebbe "senz'altro diritto ad un risarcimento a titolo di pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5), trattandosi di un procedimento penale che vede l'accusatore privato quale vittima ai sensi dell'art. 116 CPP". Tale motivazione, di carattere generico, non è di per se sufficiente per adempiere le esposte esigenze di motivazione. Ciò non osta tuttavia all'ammissione di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Il reato di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) oggetto del procedimento penale costituisce infatti una grave violazione contro l'integrità sessuale (sentenze 7B_929/2025 del 26 gennaio 2026 consid. 1.3.1; 6B_597/2021 del 5 settembre 2022 consid. 2.2). È quindi evidente che l'abbandono del procedimento è suscettibile di influire negativamente sulle pretese civili che il ricorrente potrebbe presentare contro l'imputato in ragione dei fatti oggetto di tale procedimento.
1.3.
1.3.1. Il ricorso in materia penale ha carattere riformatorio, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF). In linea di principio, la parte ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuovo giudizio, ma deve formulare una conclusione sul merito della vertenza (DTF 151 II 884 consid. 2.2.1; 147 I 89 consid. 1.2.5; 137 II 313 consid. 1.3).
La mancata ottemperanza di tali esigenze comporta l'inammissibilità del ricorso, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che la parte ricorrente intenda ottenere nel merito (DTF 133 II 409 consid. 1.4.2; sentenze 7B_1200/2025 del 6 febbraio 2026 consid. 1.2.5; 6B_387/2024 del 19 gennaio 2026 consid. 1; 6B_815/2025 del 26 novembre 2025 consid. 1.3).
1.3.2. In concreto, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza della Corte cantonale e il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per nuova decisione, formulando così delle conclusioni meramente cassatorie. L'impugnativa risulta nondimeno ammissibile, nella misura in cui dalla sua motivazione, letta in combinazione con la sentenza impugnata, emerge chiaramente che il ricorrente intende chiedere la promozione dell'accusa nei confronti dell'opponente 2 per i reati oggetto del procedimento penale abbandonato.
1.4. Per il resto, il ricorso, presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF) e inoltrato nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF), appare di massima ricevibile.
2.
2.1. Il ricorrente censura una carente motivazione della sentenza impugnata e una violazione del suo diritto di essere sentito. A suo dire, la Corte cantonale non avrebbe considerato quanto sollevato nella procedura cantonale in merito alle testimonianze di F.________ e E.________, le quali avrebbero raccolto le sue dichiarazioni nell'autunno 2022, ossia in un momento in cui i suoi genitori non si trovavano ancora in conflitto. La Corte cantonale avrebbe inoltre tenuto conto unicamente delle prove a sostegno della tesi del magistrato inquirente, secondo la quale le dichiarazioni del ricorrente sarebbero state integralmente riconducili al condizionamento materno. Avrebbe inoltre svalutato completamente la rilevanza delle dichiarazioni del ricorrente, omettendo di considerare che egli in un primo momento era stato sentito in lingua inglese, da lui non padroneggiata in modo fluente, ignorando inoltre che le sue dichiarazioni sarebbero corroborate da diversi "elementi di realtà", segnatamente le sue dichiarazioni spontanee al personale scolastico. Inoltre, la Corte cantonale nella sentenza impugnata non si sarebbe espressa sul reato di violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP), nonostante tale reato fosse oggetto del decreto di abbandono.
2.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza del Tribunale federale ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze di motivazione troppo severe all'obbligo di motivazione. L'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 150 V 474 consid. 4.1; 150 III 1 consid. 4.5 e rinvii). Inoltre, purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere implicita o risultare dai diversi considerandi della stessa (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.3. In concreto, la sentenza impugnata adempie le esposte esigenze di motivazione, poiché la Corte cantonale ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui ha confermato il decreto di abbandono. I motivi alla base di tale decisione sono chiaramente indicati nel giudizio impugnato, in modo tale da permettere al ricorrente di contestarlo in questa sede con cognizione di causa. Se da un lato è vero che la Corte cantonale nella sentenza impugnata non si è esplicitamente espressa in merito al reato di violazione del dovere d'assistenza o educazione ex art. 219 cpv. 1 CP, anch'esso oggetto del decreto di abbandono (cfr. fatti lett. B.c
supra), tale circostanza, contrariamente all'assunto ricorsuale, non costituisce una violazione del diritto di essere sentito. La Corte cantonale ha infatti ritenuto che dagli atti non vi sono elementi che permettano di considerare che l'opponente 2 abbia applicato nei confronti del ricorrente un metodo educativo basato sulla violenza. Da tale motivazione risulta con sufficiente chiarezza che la Corte cantonale, perlomeno implicitamente, ha negato l'esistenza di indizi concernenti il reato previsto dall'art. 219 cpv. 1 CP. Il ricorrente, dal canto suo, dinanzi al Tribunale federale non adduce che all'opponente 2 fossero rimproverate (anche) omissioni circa l'adempimento dei suoi doveri d'assistenza o educazione (cfr. DTF 149 IV 240 consid. 2.2 e rinvii).
Per quanto concerne le censure ricorsuali concernenti la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente e degli altri testimoni svolta dalla Corte cantonale, si rileva che tali censure non concernono il diritto di essere sentito (rispettivamente a una decisione motivata), ma bensì il merito.
3.
3.1. Il ricorrente censura una violazione del principio della verità materiale (art. 6 CPP) e del principio "in dubio pro duriore".
3.2.
3.2.1. Giusta l'art. 319 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero dispone l'abbandono del procedimento penale se non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (lett. a) o se non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (lett. b).
3.2.2. La questione di sapere se un procedimento penale possa essere abbandonato deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore". Secondo tale principio, di massima, un abbandono non può essere decretato dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In quest'ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con riserbo. Per contro, l'accusa dev'essere di principio promossa, nella misura in cui non entri in linea di conto l'emanazione di un decreto d'accusa, quando una condanna appaia più verosimile di un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, in particolare in presenza di un reato grave. Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria incaricata di esaminare la decisione di abbandono del procedimento penale (DTF 146 IV 68 consid. 2.1 seg.; 143 IV 241 consid. 2.2.1; sentenze 7B_173/2025 del 6 marzo 2026 consid. 2; 7B_929/2025 del 26 gennaio 2026 consid. 2.2.2; 7B_988/2025 del 18 dicembre 2025 consid. 4.2).
3.2.3. Nei casi in cui l'accusa poggia essenzialmente sulle dichiarazioni della vittima, alle quali si oppongono quelle dell'imputato, e qualora non sia possibile valutare la maggiore o minore attendibilità delle singole dichiarazioni, il principio "in dubio pro duriore" di norma impone che l'imputato sia rinviato a giudizio. Ciò vale in particolare nei casi in cui è in discussione la parola di una parte contro quella dell'altra e non vi è alcuna prova oggettiva (DTF 143 IV 241 consid. 2.2.2 e rinvii; sentenze 7B_418/2024 del 25 marzo 2026 consid. 2.3; 7B_1122/2024 del 17 marzo 2026 consid. 2.2; 7B_66/2023 del 29 dicembre 2025 consid. 3.1). Un abbandono del procedimento penale può tuttavia giustificarsi qualora la parte lesa abbia reso dichiarazioni contraddittorie, ciò che sminuisce l'attendibilità delle stesse (sulla distinzione tra la credibilità generale ["Glaubwürdigkeit"] di una persona e l'attendibilità ["Glaubhaftigkeit"] delle sue dichiarazioni, v. DTF 147 IV 409 consid. 5.4.3; 133 I 33 consid. 4.3), oppure qualora una condanna dell'imputato, considerato l'insieme delle circostanze, per altri motivi appaia d'acchito inverosimile (DTF 143 IV 241 consid. 2.2.2; sentenze 7B_173/2025 del 6 marzo 2026 consid. 2; 7B_214/2025, 7B_429/2025 del 9 febbraio 2026 consid. 6.2.3; 7B_152/2025 del 4 dicembre 2025 consid. 3.2 e rinvii). Un abbandono del procedimento penale si giustifica eccezionalmente anche in presenza di dichiarazioni contraddittorie delle parti e in assenza di altri elementi oggettivi, qualora non sia possibile valutare la maggiore o minore plausibilità delle singole dichiarazioni e non si possa contare su ulteriori elementi probatori (sentenze 7B_418/2024 del 25 marzo 2026 consid. 2.3; 7B_66/2023 del 29 dicembre 2025 consid. 3.1; 7B_644/2025 del 22 dicembre 2025 consid. 2.2.2).
3.3.
3.3.1. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
3.3.2. Il Tribunale federale esamina sotto il ristretto profilo dell'arbitrio la valutazione delle prove svolta dall'autorità inferiore in applicazione del principio "in dubio pro duriore" e se essa, sulla base di tali prove, poteva negare l'esistenza di sufficienti indizi di reato (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.3; sentenze 7B_85/2023 del 24 marzo 2026 consid. 2.2.2; 7B_173/2025 del 6 marzo 2026 consid. 2; 7B_214/2025, 7B_429/2025 del 9 febbraio 2026 consid. 6.2.2 e rinvii). Nel contesto di un ricorso contro la conferma di un decreto di abbandono, l'esame del Tribunale federale non consiste nel determinare se i fatti accertati nella sentenza impugnata siano arbitrari, come ad esempio in caso di un giudizio di condanna, ma piuttosto se l'autorità precedente abbia arbitrariamente ritenuto sussistere delle prove chiare oppure abbia arbitrariamente considerato determinati fatti come chiaramente accertati (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.2; sentenze 7B_85/2023 del 24 marzo 2026 consid. 2.2.2; 7B_173/2025 del 6 marzo 2026 consid. 2; 7B_214/2025, 7B_429/2025 del 9 febbraio 2026 consid. 6.2.2 e rinvii).
3.4. In concreto, il ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale avrebbe ritenuto in maniera manifestamente insostenibile e quindi arbitraria che le prove a disposizione non sarebbero state sufficienti per ammettere l'esistenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa nei confronti dell'opponente 2. Al riguardo, il ricorrente si limita ad addurre che sarebbe spettato al magistrato inquirente dimostrare, con le prove agli atti, che ottenere una condanna dell'imputato sarebbe stata "pressoché impossibile". Venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), egli omette tuttavia di confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, con la quale la Corte cantonale, dopo aver evidenziato le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del ricorrente e di sua madre e il fatto che quest'ultima, anche in maniera involontaria e inconsapevole, potrebbe aver condizionato e influenzato il ricorrente, ha negato l'esistenza di indizi di colpevolezza a carico dell'opponente 2 in merito ai reati di atti sessuali con fanciulli e vie di fatto.
Nella misura in cui il ricorrente adduce che la Corte cantonale avrebbe omesso di esaminare a torto l'accusa relativa all'art. 219 CP, la censura risulta infondata. Come già esposto (cfr. consid. 2.3
supra), la Corte cantonale, negando l'esistenza di elementi che permettano di considerare che l'opponente 2 abbia applicato un metodo educativo basato sulla violenza, ha implicitamente negato l'esistenza di indizi concernenti il reato di cui all'art. 219 cpv. 1 CP. Contrariamente all'assunto ricorsuale, la Corte cantonale nell'ambito di tale valutazione ha tenuto conto anche delle testimonianze di E.________ e di F.________. Il ricorrente non contesta l'assenza di documentazione medica che riporti elementi che potrebbero far ipotizzare percosse da lui subite.
In definitiva, il ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale, confermando il decreto di abbandono, avrebbe violato il diritto, segnatamente il principio "in dubio pro duriore" o il principio inquisitorio.
3.5. Per completezza si rileva che il procedimento penale potrà essere (eventualmente) riaperto in caso di adempimento cumulativo delle condizioni poste dall'art. 323 cpv. 1 CPP (v. DTF 141 IV 194 consid. 2.3; sentenza 6B_1153/2016 del 23 gennaio 2018 consid. 3.2, non pubblicato in: DTF 144 IV 81), come rettamente rilevato dalla Corte cantonale.
4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente. Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica di accordare ripetibili all'opponente 2 (art. 68 LTF; sentenza 6B_497/2025 del 24 giugno 2026 consid. 4).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 agosto 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara