Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_497/2025
Sentenza del 24 giugno 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Heine, Guidon,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Gianfranco Barone,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
3. C.________,
patrocinata dall'avv. Davide Ceroni,
opponenti.
Oggetto
carcerazione inumana o degradante (art. 3 CEDU),
ricorso contro la sentenza emanata il 28 aprile 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (n. 17.2025.61).
Fatti
A.
Accogliendo parzialmente il ricorso in materia penale inoltrato da A.________, con sentenza 6B_610/2023 del 26 febbraio 2025 il Tribunale federale ha annullato la sentenza emanata il 30 marzo 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) e ha rinviato la causa a quest'ultima affinché, svolti i necessari accertamenti, si pronunciasse sulla conformità delle condizioni di detenzione di A.________ alle garanzie convenzionali in materia, aspetto sul quale non si era chinata. Per il resto, il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso in materia penale di A.________ e ha confermato la sua condanna per i titoli di ripetuta truffa, in parte per mestiere, di ripetuta falsità in documenti, di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità, come pure la misura dell'espulsione, la condanna al pagamento dei risarcimenti in favore degli accusatori privati e la ripartizione delle spese e tasse di giudizio.
B.
In seguito al rinvio disposto da questo Tribunale, la CARP ha indetto un nuovo dibattimento, in occasione del quale ha interrogato il direttore delle strutture carcerarie cantonali. A.________, assente, si è fatto rappresentare da un patrocinatore che, sulla scorta delle dichiarazioni del teste e della documentazione prodotta, si è rimesso " al giudizio della CARP ". Con sentenza del 28 aprile 2025, considerando le condizioni carcerarie subite da A.________ lungi dal costituire un trattamento inumano o degradante, la CARP ha confermato la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi inflitta con giudizio del 30 marzo 2023 e ha negato una sua qualsiasi riduzione, rispettivamente qualsiasi indennizzo in relazione alle condizioni detentive.
C.
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale datato 26 maggio 2025 e inviato il giorno seguente. Protestate spese e ripetibili, postula in via principale il suo proscioglimento e un risarcimento " con la somma omnicomprensiva di CHF [...] a titolo di " indennizzo e torto morale per il procedimento penale e di " detenzione illegale ed inumana in violazione " dell'art. 3 CEDU, subordinatamente il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Il 12 giugno 2025 la CARP ha informato il Tribunale federale della pendenza di una domanda di revisione della sentenza del 30 marzo 2023 formulata da A.________. Il 16 marzo 2026 ha trasmesso a questo Tribunale la sentenza emanata il 12 marzo 2026 con cui ha dichiarato inammissibile la predetta istanza.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale.
Diritto
1.
Il ricorrente si duole di una denegata giustizia, nella misura in cui la CARP non si sarebbe pronunciata sull'istanza di revisione presentata contestualmente al dibattimento indetto dopo la sentenza di rinvio di questo Tribunale. L'istanza si fonderebbe su nuovi elementi emersi in seguito all'arresto del presunto correo, elementi che farebbero apparire arbitrario l'accertamento dei fatti su cui poggerebbe la condanna dell'insorgente. Il mancato esame da parte della CARP dei nuovi elementi che dimostrerebbero l'insussistenza di reato in capo all'insorgente sarebbe " preludio per una rettifica o un completamento d'ufficio " giusta l'art. 105 cpv. 2 LTF, e conseguentemente il ricorrente censura gli accertamenti di fatto stabiliti in sede cantonale alla luce degli elementi ignorati dall'autorità precedente.
1.1. La censura è manifestamente infondata. Non si scorge, né nel gravame è spiegato, perché la CARP avrebbe dovuto chinarsi sull'istanza di revisione nel contesto della ripresa del procedimento di appello limitato, in forza della decisione di rinvio pronunciata da questo Tribunale (v.
supra Fatti A; sulla portata di una sentenza di rinvio del Tribunale federale v. DTF 150 IV 417 consid. 2.4.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1), alla sola questione delle condizioni di detenzione del ricorrente. L'inoltro dell'istanza di revisione ha condotto la CARP ad aprire un procedimento distinto sfociato nella sentenza del 12 marzo 2026 (v.
supra Fatti C). Non sussiste pertanto alcuna denegata giustizia.
1.2. Vano è pertanto il tentativo di censurare in questa sede gli accertamenti di fatto alla base della condanna del ricorrente, peraltro con argomenti appellatori e già per questa ragione inammissibili, nella chiara ottica di ovviare alle carenze di motivazione del precedente ricorso in materia penale deciso con sentenza 6B_610/2023 del 26 febbraio 2025. Tali critiche esulano inoltre dall'oggetto ancora in essere della vertenza così come delimitato nella testé citata sentenza, che vincola lo stesso Tribunale federale (DTF 148 I 127 consid. 3.1). Non vale diversamente per le censure dirette contro gli importi riconosciuti all'accusatore privato e la misura dell'espulsione.
2.
Riferendosi al dibattimento indetto dopo il rinvio pronunciato da questo Tribunale, il ricorrente sembra dolersi di una violazione dell'art. 147 cpv. 3 CPP, spiegando di non aver avuto la possibilità di presenziare al dibattimento e quindi di interrogare il teste in merito alle lamentate condizioni di detenzione. L'autorità cantonale non gli avrebbe nemmeno offerto la possibilità di un collegamento video. L'efficacia del suo diritto di essere sentito sarebbe così stata minata, considerato che il patrocinatore non poteva conoscere la struttura in cui l'insorgente sarebbe stato incarcerato.
Il ricorrente non contesta di essere stato regolarmente citato al dibattimento di appello e neppure censura la decisione incidentale con cui la CARP ha respinto la sua istanza di rinvio del (secondo) dibattimento (art. 93 LTF). Non risulta né è preteso nell'impugnativa che egli si sia lamentato di non poter interrogare personalmente il teste o che abbia chiesto di poter disporre di modalità alternative per farlo, come per esempio un collegamento video menzionato per la prima volta solo dinanzi a questo Tribunale. Benché l'insorgente sia rimasto assente al dibattimento, era rappresentato dal suo difensore, per il tramite del quale ha potuto esercitare il diritto di partecipare all'assunzione delle prove e in particolare all'interrogatorio del direttore delle strutture carcerarie cantonali. Non si scorge pertanto alcuna violazione dell'invocato art. 147 cpv. 3 CPP o più in generale del diritto di essere sentito del ricorrente. Con la sua censura, peraltro appena abbozzata, l'insorgente neppure indica quali domande, che il suo patrocinatore non avrebbe potuto formulare, avrebbe eventualmente posto al teste se avesse partecipato personalmente al suo interrogatorio e non ne illustra la pertinenza. Secondo costante giurisprudenza, la parte ricorrente che si duole di non essere stata associata a un atto procedurale deve indicare cosa avrebbe fatto valere dinanzi all'istanza precedente se il suo diritto di essere sentito fosse stato rispettato e spiegarne la pertinenza. Qualora non sia possibile ravvisare quale influsso la violazione del diritto di essere sentito abbia avuto sul procedimento, non si giustifica di annullare la decisione impugnata (DTF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). La censura, per quanto ammissibile, si rivela pure infondata.
3.
Secondo l'insorgente, le condizioni della sua detenzione sarebbero state contrarie alla dignità umana, tenuto conto dell'insufficienza dello spazio personale in cella, dell'inadeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e dell'esposizione al fumo passivo per un periodo superiore a 700 giorni. La sua detenzione configurerebbe pertanto un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU.
3.1. Il ricorrente è stato in carcerazione preventiva dall'11 ottobre 2021 all'11 marzo 2022 e in carcerazione di sicurezza dal 12 marzo 2022 al 19 febbraio 2024. Il 19 marzo 2022 è stato trasferito dal carcere giudiziario la Farera al carcere penale la Stampa, struttura quest'ultima in cui, secondo la tesi ricorsuale, l'insorgente avrebbe subito condizioni detentive contrarie alle garanzie convenzionali.
Sulla scorta delle indicazioni e della documentazione fornite dal direttore delle strutture carcerarie, la CARP ha accertato che le celle della struttura la Stampa sono tutte di una superficie pari a 8 m
2e di occupazione singola. Sono dotate di ampie finestre apribili, da cui filtra la luce naturale, di un letto, di un tavolo e di armadietti fissati al muro in modo da non occupare il pavimento, e comprendono un bagno, composto da un WC e da un lavandino senza acqua calda, separato con un muretto divisorio dal resto della stanza. Le docce sono invece in comune al piano, in una proporzione di 2-3 docce ogni 15 detenuti; ogni doccia è separata dalle altre e dispone di una tenda per uscire e entrare, tutte essendo munite di acqua calda. Su ogni piano è presente, " ogni 15 detenuti ", una cucina abitabile, dotata di lavandini con acqua calda, e una sala comune, separata dalla cucina. Solo nella sala comune e nelle singole celle è consentito fumare. Ogni giorno ciascun detenuto dispone di 6 ore di tempo libero fuori cella, di cui 90 minuti all'esterno delle sezioni. Inoltre, per alleviare la vita carceraria dei detenuti, il carcere organizza numerose attività, momenti ricreativi, corsi e incontri con congiunti. In particolare il ricorrente ha frequentato i corsi di mediazione artistica, di educazione fisica, di tedesco, di contabilità, di francese e l'atelier di giornalismo, di volta in volta per la durata di numerosi mesi. A fronte di queste risultanze, la CARP ha ritenuto che le condizioni detentive dell'insorgente fossero ben lungi dal configurare una pena inumana o degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU. Benché abbia riconosciuto che l'assenza di acqua calda in cella sia un aspetto migliorabile, ha rilevato che essa è presente sia nelle docce sia nei lavandini delle cucine al piano, accessibili ai detenuti anche nella preparazione del mattino. La sola assenza di acqua calda in cella costituisce in ogni caso uno scenario assai lontano dalle situazioni in cui la CorteEDU ha ravvisato una violazione dell'art. 3 CEDU. Sicché, ha concluso la CARP, le condizioni carcerarie dell'insorgente non giustificano alcuna riduzione di pena né indennizzo di sorta.
3.2. In virtù dell'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. A livello interno, l'art. 7 Cost. impone il rispetto e la tutela della dignità umana e l'art. 10 cpv. 3 Cost. vieta la tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante. Il rispetto della dignità delle persone coinvolte nel procedimento penale è inoltre sancito dall'art. 3 cpv. 1 CPP. Riferite alle condizioni detentive, le garanzie convenzionali non sono più estese di quelle costituzionali (DTF 143 I 241 consid. 3.4 e rinvii).
Per assurgere a trattamento inumano o degradante, le condizioni materiali della detenzione devono raggiungere un livello di umiliazione o di avvilimento superiore a quello che normalmente comporta la privazione della libertà. Non è sufficiente un semplice disagio (DTF 140 I 246 consid. 2.4.1). Il lamentato trattamento deve dunque presentare un minimo di gravità. La gravità è valutata alla luce di tutte le circostanze del caso, considerate globalmente, segnatamente della natura e del contesto del trattamento come pure della sua durata. La durata del trattamento è suscettibile di rendere incompatibile con la dignità umana una situazione che non lo sarebbe necessariamente per un breve periodo (DTF 141 I 141 consid. 6.4.3; 140 I 125 consid. 3.3). Si tratta di valutare in particolare se il luogo di detenzione soddisfa le esigenze minime di igiene (pulizia; accesso agli impianti sanitari e alle docce; tutela dell'intimità), quelle relative al posto letto, al cibo (dieta; igiene nella preparazione e nella distribuzione dei pasti; accesso all'acqua potabile), alla superficie, al volume d'aria, all'illuminazione e alla ventilazione, tenendo conto delle condizioni climatiche locali e della possibilità di fare esercizio all'aria aperta (sentenza 6B_110/2025 del 25 giugno 2025 consid. 1.2.1 con rinvii).
3.3. In una sentenza di principio, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha precisato i criteri applicabili per valutare se lo spazio assegnato a un detenuto in una cella collettiva rispetti l'art. 3 CEDU (sentenza della CorteEDU
Mur
si c
contro Croazia del 20 ottobre 2016 § 91 e 136-140). Per quanto qui di rilievo, ricordato che il ricorrente è stato detenuto in una cella individuale, da tale sentenza si evince in particolare che la CorteEDU si ispira ai criteri elaborati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (CPT), pur non ritenendoli decisivi, avendo una funzione preventiva ed essendo quindi orientati a un grado di protezione più elevato rispetto a quello applicato dalla CorteEDU (sentenza
Mur
si c § 111-113). Le norme del CPT relative allo spazio vitale per detenuto nelle strutture carcerarie del 15 dicembre 2015 (
Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires, < www.coe.int > sotto Ressources/normes et outils [consultato il 13 maggio 2026], di seguito: norme CPT spazio vitale) forniscono delle linee guida in materia e prevedono quale standard minimo per una cella singola una superficie di 6 m
2, esclusi i sanitari ubicati nella cella (di una superficie generalmente compresa tra 1 e 2 m
2; norme CPT spazio vitale § 9-10). Elencano inoltre una serie di fattori presi in considerazione per valutare le condizioni di detenzione, tra cui l'igiene, la luce naturale, la ventilazione, il riscaldamento, gli impianti sanitari, le proposte di attività. Con riguardo in particolare agli impianti sanitari, è auspicato che ogni cella disponga come minimo di un WC e di un lavandino (allegato alle norme CPT spazio vitale), il vano sanitario dovendo essere interamente chiuso da pareti nelle celle collettive (norme CPT spazio vitale § 10).
3.4. In concreto, con riferimento allo spazio disponibile in cella, le condizioni detentive del ricorrente risultano conformi alle norme CPT spazio vitale, tendenti, lo si ricorda, a un grado di protezione superiore (v.
supra consid. 3.3). Infatti, egli ha occupato una cella singola di una superficie di 8 m
2.. Lo spazio a disposizione, dedotta la superficie dei sanitari, corrisponde allo standard minimo preconizzato dalle citate norme. Erra l'insorgente laddove rimprovera la CARP per non aver calcolato lo spazio calpestabile effettivo, pretendendo la deduzione dello spazio occupato dal mobilio. Proprio nella sentenza
Mur
si c
contro Croazia, richiamata nel gravame, la CorteEDU ha precisato che il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili (sentenza
Mur
si c § 114).
Anche le condizioni igienico-sanitarie risultano conformi alle garanzie convenzionali. Riferendosi alla sentenza della CorteEDU
Vala s
inas contro Lituania del 24 luglio 2001, il ricorrente intravvede un trattamento inumano nell'assenza di servizi igienici separati. Il richiamo non è pertinente, trattandosi di un caso in cui la persona detenuta occupava non una cella, ma un dormitorio (sentenza
Vala s
inas § 103-104). La fattispecie diverge ampiamente dal caso citato, nella misura in cui l'insorgente disponeva di una cella singola, in cui era presente uno spazio con WC e lavandino delimitato da un muro divisorio, ciò che gli garantiva la necessaria riservatezza e l'utilizzazione dei servizi igienici in privato, potendo egli chiudere la porta della cella, circostanza del resto non contestata nel gravame. Nemmeno è contestato che i sanitari fossero in perfetto stato di funzionamento. L'esigenza di toilette completamente separate vale per le celle collettive, ma non necessariamente per quelle individuali (v. § 10 delle norme CPT spazio vitale e relativo allegato). L'insorgente adduce "la mancanza di doccia regolare" senza illustrare oltre il suo assunto e quindi senza adempiere le esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (al riguardo v. DTF 151 I 354 consid. 2.2 e rinvii). Basti qui rilevare che, secondo gli accertamenti non contestati, le docce sono presenti al piano, fruibili, dotate di acqua calda e munite di separazioni. Si rileva inoltre che, secondo un recente documento del CPT - che si rammenta elabora criteri superiori a quelli applicati dalla CorteEDU per valutare il rispetto dell'art. 3 CEDU (v.
supra consid. 3.3) -, se è auspicabile che le persone incarcerate possano avere accesso alle docce quotidianamente, è sufficiente che vi abbiano accesso almeno due volte a settimana (Un seuil de décence pour les prisons - critères d'évaluation des conditions de détention, estratto del 30° rapporto generale del CPT, 2021, < www.coe.int > sotto Ressources/normes et outils [consultato il 13 maggio 2026]). Orbene il ricorrente non pretende di essere stato nell'impossibilità di accedere alle docce con una regolarità almeno bisettimanale, né spiega perché non gli sarebbe stato possibile fare una doccia ogni giorno. Quanto all'accertata assenza di acqua calda nella cella, è un aspetto di certo migliorabile, come del resto osservato dalla CARP, ma da solo non rende una pena o un trattamento contrari all'art. 3 CEDU (vedasi la giurisprudenza della CorteEDU menzionata nella sentenza impugnata pagg. 28 seg.). L'insorgente poteva infatti beneficiare di acqua calda nelle docce e nei lavandini delle cucinette del piano, accessibili ai detenuti anche nella preparazione personale del mattino. Il ricorrente accenna a generici effetti sulla salute, quali raffreddamenti, influenza, geloni, e rimprovera la CARP per non avere verificato le malattie da lui sofferte "per le carenze strutturali evidenziate". Non pretende tuttavia di averle addotte e dimostrate dinanzi alla CARP, né rende minimamente verosimile un nesso causale con la lamentata assenza di acqua calda nel lavandino della cella, tenuto conto che essa era disponibile nelle docce e nei lavandini delle cucinette.
Infine, in merito all'asserita esposizione al fumo passivo, è stato accertato che gli spazi fumatori (singole celle e saletta adiacente le cucinette) erano distinti da quelli non fumatori. Il ricorrente lamenta un palese erroneo accertamento dei fatti, nella misura in cui la CARP avrebbe ritenuto che la cucina fosse separata dalla saletta, ciò che non sarebbe stato il caso nella sezione dell'insorgente. Egli formula però una semplice obiezione senza sostanziare arbitrio di sorta, sicché la sua censura non soddisfa i requisiti di motivazione degli art. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2 LTF (v. al riguardo DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Essa è peraltro ininfluente sull'esito del giudizio (v. art. 97 cpv. 1 LTF), nella misura in cui l'insorgente non pretende che i codetenuti fumassero in cucina, fosse questa separata o collegata con la saletta, bensì nel corridoio con conseguente arrivo di refoli di fumo nelle singole celle. Sennonché non sostiene che gli agenti penitenziari tollerassero il fumo all'infuori degli spazi consentiti all'uopo, né che tale comportamento non fosse se del caso sanzionato dall'amministrazione penitenziaria. Del resto il ricorrente non pretende che fosse stato eventualmente segnalato invano un mancato rispetto di divieto di fumo. Si osserva inoltre che le celle, di occupazione singola, erano dotate di ampie finestre apribili, permettendo quindi una ventilazione della cella. Inconferente appare pertanto il richiamo ricorsuale alla sentenza della CorteEDU
Florea contro Romania del 14 settembre 2010, trattandosi di un caso di un detenuto che condivideva la cella con dei codetenuti fumatori e che vi restava confinato per 23 ore al giorno.
Il ricorrente accenna anche a restrizioni all'ora d'aria " per l'accesso agli atti difensivi per l'impossibilità di conservare la documentazione difensiva in cella ". Sennonché, è stato accertato, senza che sia invocato arbitrio di sorta, che egli aveva la possibilità di beneficiare di 90 minuti giornalieri per attività all'esterno delle sezioni. È stato inoltre accertato che, malgrado l'impossibilità di conservare gli atti del procedimento nella propria cella, egli ha potuto consacrare del tempo per preparare la propria difesa senza necessità di sacrificare (integralmente) il tempo dedicato all'ora d'aria, circostanza non contestata nel gravame. Come del resto non è contestata la conformità al diritto del regolamento interno che vieta di conservare l'incarto difensivo nelle celle. Non v'è pertanto ragione di soffermarsi oltre.
3.5. In sintesi le condizioni detentive del ricorrente risultano conformi alle garanzie costituzionali e convenzionali, non configurano una pena o un trattamento inumano o degradante e pertanto rispettano l'art. 3 CEDU. L'insorgente ha occupato una cella singola, di una superficie totale di 8 m
2, munita di sanitari funzionanti, seppur priva di acqua calda, dotata di ampia finestra apribile da cui entrava la luce naturale. Disponeva di docce al piano con acqua calda, in cui l'intimità era sufficientemente tutelata. Poteva usufruire di 6 ore di tempo libero fuori dalla cella, di cui 90 minuti all'esterno della sezione. Ha potuto partecipare a numerosi corsi e attività in seno alla struttura carceraria e incontri con i congiunti. Non si sottovaluta la sofferenza intrinseca a qualsiasi privazione della libertà, ma le condizioni detentive subite dal ricorrente non hanno aggravato tale sofferenza e non lo hanno sottoposto a un livello di umiliazione o avvilimento superiore a quello insito a una detenzione. Sicché, nel negare qualsiasi riduzione di pena o qualsiasi indennizzo in relazione alle condizioni carcerarie, la CARP non ha violato il diritto.
4.
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, le conclusioni ricorsuali risultando d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).
Le spese giudiziarie, il cui importo tiene conto della situazione finanziaria dell'insorgente (art. 65 LTF), sono pertanto poste a carico di quest'ultimo secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica di accordare ripetibili agli opponenti (art. 68 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 24 giugno 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
La Cancelliera: Ortolano Ribordy