Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_337/2026
Sentenza del 26 agosto 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Koch, Kölz,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Rifiuto di nomina di un difensore d'ufficio,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 febbraio 2026 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2025.326).
Fatti
A.
A.a. A seguito di un furto avvenuto la sera dell'8 aprile 2025 presso gli spogliatoi della palestra delle scuole elementari B.________ a X.________, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale nei confronti di A.________ e di altre due persone.
A.b. Con decreto d'accusa del 10 giugno 2025, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ colpevole di furto e ne ha proposto la condanna al pagamento di una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.--, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 90 giorni.
Il 20 giugno 2025, A.________ ha interposto opposizione al menzionato decreto.
Il 25 giugno 2025, il Procuratore pubblico ha confermato il decreto d'accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento, comunicando di rinunciare ad intervenire allo stesso.
B.
B.a. Il 9 settembre 2025, A.________ ha chiesto la nomina dell'avv. Stefano Pizzola quale suo difensore d'ufficio. Ha addotto di essere indigente e di non essere in grado di comprendere appieno le conseguenze della procedura penale e delle accuse mosse nei suoi confronti in considerazione della sua difficile situazione personale.
Con decreto dell'11 settembre 2025, la Presidente della Pretura penale ha respinto l'istanza di A.________ volta alla nomina di un difensore d'ufficio.
B.b. Con sentenza del 6 febbraio 2026, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto da A.________ contro il suddetto decreto.
C.
A.________ (di seguito: la ricorrente) impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale del 13 marzo 2026, chiedendo di riformarla nel senso che venga nominato l'avv. Stefano Pizzola quale suo difensore d'ufficio. Chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale federale.
Con scritti del 16 e del 21 aprile 2026, la ricorrente ha inoltrato al Tribunale federale documentazione atta a comprovare il suo stato di bisogno. Con scritto del 3 giugno 2026, la ricorrente ha informato il Tribunale federale di essere stata prosciolta dalle accuse mosse nei suoi confronti a seguito del dibattimento svoltosi dinanzi alla Pretura penale in data 19 maggio 2026, precisando che la sentenza di primo grado sarebbe cresciuta in giudicato.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 152 IV 249 consid. 2.1; 151 IV 98 consid. 1).
Il gravame è stato inoltrato dall'imputata (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF) che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 81 cpv. 1 lett. a LTF) ed è diretto contro una decisione pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). La decisione impugnata non pone fine al procedimento penale (cfr. art. 90 LTF). Ciò non osta tuttavia all'ammissibilità del gravame, ritenuto che il rifiuto di nominare un difensore d'ufficio può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; sentenze 7B_893/2026 del 4 agosto 2026 consid. 2.1; 7B_310/2026 del 28 luglio 2026 consid. 1).
Per questi motivi, il ricorso in materia penale è proponibile e in linea di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
2.
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova (DTF 149 III 465 consid. 5.5.1; 143 V 19 consid. 1.2 e rinvii).
Nel suo scritto del 3 giugno 2026, la ricorrente si riferisce al suo proscioglimento pronunciato dalla Pretura penale in data 19 maggio 2026. Ritenuto che la sentenza di prima istanza è posteriore al giudizio impugnato, la possibilità di prenderla in considerazione nella presente procedura è esclusa.
3.
3.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).
Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. La parte ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 152 II 49 consid. 5.2; 150 I 50 consid. 3.3.1). In quest'ottica, critiche meramente appellatorie sono inammissibili (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1).
3.2. Nella misura in cui la ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio la sua interpretazione della fattispecie, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il ricorso non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile.
Il gravame è segnatamente inammissibile laddove la ricorrente presenta critiche concernenti l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale, senza tuttavia sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF.
Inammissibile risulta inoltre il gravame nella misura in cui la ricorrente si limita a citare estratti giurisprudenziali, senza spiegare la rilevanza degli stessi nel caso di specie.
4.
4.1. La ricorrente critica che la Corte cantonale non avrebbe preso posizione su aspetti da lei sviluppati in sede di reclamo in merito alle difficoltà giuridiche derivanti dalla fattispecie. Con tale argomentazione ella censura, perlomeno implicitamente, una violazione dell'obbligo di motivazione.
4.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza del Tribunale federale ha dedotto, tra l'altro, il diritto della parte interessata di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze di motivazione troppo severe all'obbligo di motivazione. L'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 150 V 474 consid. 4.1; 150 III 1 consid. 4.5 e rinvii).
4.3. In concreto, la sentenza impugnata adempie le esposte esigenze di motivazione, poiché la Corte cantonale ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui ha negato l'esistenza di difficoltà giuridiche particolari in merito alla fattispecie oggetto del procedimento penale. I motivi alla base di tale valutazione sono chiaramente indicati nel giudizio impugnato, in modo tale da permettere alla ricorrente di contestarlo in questa sede con cognizione di causa.
5.
5.1. La ricorrente censura una violazione dell'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP, dell'art. 29 cpv. 3 Cost. e dell'art. 6 n. 3 lett. c CEDU.
5.2.
5.2.1. Giusta l'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP, chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi. Una difesa s'impone per tutelare gli interessi dell'imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 CPP). Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere (art. 132 cpv. 3 CPP). L'art. 132 CPP riprende in larga misura la giurisprudenza emanata dal Tribunale federale in materia di assistenza giudiziaria sulla base degli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n. 3 lett. c CEDU (DTF 143 I 164 consid. 3.5; sentenze 6B_111/2026 del 3 giugno 2026 consid. 3.1; 6B_753/2025 del 16 marzo 2026 consid. 1.1.3; 7B_288/2025, 7B_331/2025 del 21 luglio 2025 consid. 3.3.2 e rinvii).
5.2.2. Per determinare se il caso presenta delle difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo ai sensi dell'art. 132 cpv. 2 CPP, è necessario apprezzare l'insieme delle circostanze concrete. La necessità di un'assistenza legale deve basarsi su elementi oggettivi, legati principalmente alla natura della causa, e su elementi soggettivi, basati sull'effettiva capacità dell'imputato di affrontare il procedimento penale da solo (sentenze 7B_479/2025 del 19 dicembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_483/2025 del 7 ottobre 2025 consid. 2.2.2; 7B_316/2025 del 15 luglio 2025 consid. 3.2.2 e rinvii).
Nell'ambito della valutazione oggettiva, è necessario chiedersi se una persona ragionevole e in buona fede, con le stesse caratteristiche dell'imputato ma con mezzi a sufficienza, si rivolgerebbe o meno a un avvocato (sentenze 7B_527/2025 del 13 novembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_483/2025 del 7 ottobre 2025 consid. 2.2.2; 7B_1168/2024 del 16 aprile 2025 consid. 2.1.2 e rinvii). La difficoltà oggettiva di una causa va ammessa nel caso in cui la sussunzione giuridica dei fatti è dubbia, sia in generale che nel caso concreto (sentenze 7B_479/2025 del 19 dicembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_483/2025 del 7 ottobre 2025 consid. 2.2.2; 7B_316/2025 del 15luglio 2025 consid. 3.2.2 e rinvii).
Per valutare la difficoltà soggettiva di una causa deve invece essere tenuto conto delle capacità dell'imputato, segnatamente della sua età, della sua formazione, della sua maggiore o minore dimestichezza con la pratica giudiziaria, della sua padronanza della lingua del procedimento nonché delle altre misure che risultano necessarie nel caso particolare per assicurare la sua difesa, segnatamente per quanto concerne la produzione dei mezzi di prova (sentenze 7B_479/2025 del 19 dicembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_483/2025 del 7 ottobre 2025 consid. 2.2.2; 7B_1168/2024 del 16 aprile 2025 consid. 2.1.2 e rinvio).
5.3. La Corte cantonale ha accertato che la ricorrente è stata sentita dalla polizia in data 9 aprile 2024 in veste di imputata, per quanto accaduto l'8 aprile 2024, tra le ore 19:30 e le ore 21:30, presso gli spogliatoi della palestra della scuole elementari B.________. Dal verbale d'interrogatorio, iniziato alle ore 01:19 e terminato alle 02:07, risulta che la ricorrente ha dichiarato che, nonostante fosse un po' stanca, il suo stato psico-fisico le consentiva di sostenere l'interrogatorio. Secondo la Corte cantonale, ciò è comprovato dal fatto che ella è riuscita a rispondere senza nessuna difficoltà a tutte le domande, peraltro semplici e circoscritte, dell'agente interrogante. A mente della Corte cantonale, la ricorrente ha pure dimostrato di avere la capacità di esporre la propria versione dei fatti, senza l'assistenza di un legale.
La Corte cantonale ha rinviato al mandato di perizia conferito dall'Autorità regionale di protezione 3 (in seguito: ARP 3), allestito il 12 agosto 2024 dall'équipe multidisciplinare del servizio psico-sociale di Y.________. Da tale mandato risulta che la ricorrente è affetta da sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple o da altre sostanze psicoattive e che "si tratta di un disturbo cronico che impatta a più livelli sulla vita della peritanda, influenzandone aspetti interpersonali, condotte comportamentali e sociali, compromette il funzionamento lavorativo e influenza il controllo degli impulsi, dell'emotività e la sfera del funzionamento cognitivo". A fronte di ciò, l'ARP 3 ha istituito a favore della ricorrente una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni (art. 395 CC) e una curatela di cooperazione (art. 396 CC). La Corte cantonale ha evidenziato come non sia stata istituita a favore della ricorrente una curatela generale (art. 398 CC), prevista solo nei casi in cui lo stato della persona in questione le impedisce totalmente di assumere (lei stessa) la salvaguardia dei suoi interessi, ciò che secondo la Corte Cantonale non corrisponde al caso in esame.
La Corte cantonale ha inoltre fatto riferimento a quanto esposto dal dr. med. C.________ nel certificato del 15 maggio 2025, e meglio che la ricorrente è in "terapia sostitutiva per oppiacei"; oltre a tale terapia, ella "assume farmaci per il deficit dell'attenzione e per l'insonnia a dosaggi piuttosto alti". Secondo il medico, ciò ha fatto sì che la ricorrente non si rendesse conto della gravità della situazione e delle conseguenze del mancato rispetto degli appuntamenti fissati dal suo legale per poter procedere al ricorso contro la richiesta di allontanamento da parte dell'ufficio dell'immigrazione. Le sue condizioni psicofisiche sono "decisamente compromesse" e non le hanno consentito nemmeno di firmare la procura, in quanto non si rendeva minimamente conto della gravità della situazione. La ricorrente, sempre secondo il medico, "vive in un mondo tutto suo" e trascura appuntamenti importanti, tra cui visite mediche, e non è in grado di comprendere l'importanza di rispettare le scadenze.
Secondo la Corte cantonale, né il menzionato certificato né le curatele istituite a favore della ricorrente dimostrano che ella, a causa dei suoi problemi di salute e della terapia farmacologica a cui è sottoposta, sia impedita di comprendere le accuse mosse nei suoi confronti e non sia in grado di difendersi da sola dinanzi alla Pretura penale, esponendo la propria versione dei fatti.
La Corte cantonale ha ritenuto che la fattispecie in esame rientra nei casi bagatellari, considerato che la pena pecuniaria prospettata nel decreto d'accusa (cfr. fatti lett. A.b) è inferiore a 120 aliquote giornaliere (art. 132 cpv. 3 CPP e contrario).
Secondo la Corte cantonale, la fattispecie non sembra nemmeno presentare difficoltà particolari dal punto di vista dell'accertamento dei fatti (trattandosi di fatti semplici, comprensibili e ben circostanziati) e del diritto, ritenuto che la disposizione applicabile (ossia l'art. 139 CP) non è giuridicamente complessa, e ciò anche per quanto concerne la correità e l'ammontare della refurtiva.
La Corte cantonale ha concluso ritenendo che la ricorrente è in grado di esporre le ragioni a fondamento della sua opposizione al decreto d'accusa (segnatamente di fornire le proprie spiegazioni in relazione ai fatti a lei imputati e di contestare la condanna proposta) e di seguire personalmente il procedimento a suo carico, anche senza l'ausilio di un legale, non essendo impedita in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi.
5.4.
5.4.1. La ricorrente non contesta, a ragione, che i fatti oggetto del procedimento penale a suo carico sono semplici, comprensibili e ben circostanziati.
Nemmeno sostiene che, nel caso di specie, una particolare difficoltà in fatto deriverebbe dalla presenza di vicendevoli accuse da parte delle persone coinvolte riguardanti il rispettivo grado di partecipazione (cfr. sentenza 1B_195/2012 del 7 maggio 2012 consid. 2.4; NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3aed. 2023, n. 38 ad art. 132 CPP).
5.4.2. La Corte cantonale ha ritenuto che la ricorrente, in occasione dell'interrogatorio di polizia del 9 aprile 2025, è stata in grado di rispondere senza difficoltà a tutte le domande e di esporre la propria versione dei fatti senza l'assistenza di un legale. Secondo la Corte cantonale, inoltre, la documentazione agli atti e le curatele istituite a favore della ricorrente non permettono di ritenere che ella non sarebbe in grado di comprendere le accuse mosse a suo carico e di esporre la propria versione dei fatti dinanzi alla Pretura penale (cfr. consid. 5.3
supra).
Le critiche ricorsuali non dimostrano perché tale valutazione svolta dalla Corte cantonale violerebbe il diritto. Limitandosi ad affermare che la sua capacità di tutelare i propri interessi sarebbe "vivamente menomata" rispettivamente che la sua tossicodipendenza sarebbe già sufficiente per giustificare la presenza di un legale, la ricorrente si limita a fornire una sua lettura della fattispecie rispettivamente delle prove agli atti e a contrapporla a quella svolta nella sentenza impugnata. Per motivare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, tuttavia, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria (cfr. consid. 3.1
supra).
5.4.3. Con le sue censure, la ricorrente nemmeno dimostra perché la disposizione legale applicabile alla presente fattispecie, ossia l'art. 139 CP, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale dovrebbe essere ritenuta giuridicamente complessa, ciò che in ogni caso non risulta.
5.4.4. Contrariamente all'assunto ricorsuale, infine, la Corte cantonale non ha "rinviato" la decisione sulla nomina di un difensore d'ufficio (ritenendo che una tale nomina entrerà eventualmente in considerazione in occasione del pubblico dibattimento, qualora dovessero emergere delle difficoltà della ricorrente nella conduzione personale del caso), ma bensì ha respinto la relativa domanda non ritenendo adempiuti i relativi presupposti al momento di statuire.
6.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 agosto 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara