Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_504/2026
Sentenza del 25 agosto 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Baloise Assicurazione SA,
Aeschengraben 21, 4051 Basilea,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 giugno 2026 (35.2025.114).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Con sentenza del 15 giugno 2026, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione di Baloise Assicurazione SA del 15 dicembre 2025, con la quale gli era stato negato il diritto a prestazioni assicurative nell'ambito di alcuni eventi infortunistici poiché, nonostante fosse formalmente dipendente della società B.________ SA, egli doveva essere considerato come un lavoratore indipendente.
Dopo aver richiamato i principi applicabili (cfr. ad es. sentenza 8C_448/2025 del 16 aprile 2026 consid. 4.1), il Tribunale cantonale ha accertato che A.________ fosse azionista unico e amministratore unico con diritto di firma individuale della predetta società. Dal 2020, essa non sosteneva più costi per pigioni, telefono ed internet, veicoli, pubblicità e marketing, oltre ad avere spese amministrative irrisorie. Dal 27 gennaio 2022 la società aveva sede presso una fiduciaria senza uffici propri, dal momento che l'interessato lavorava esclusivamente dal proprio domicilio. Sulla base di perizie contabili, l'attività commerciale della società era stata irrisoria, con ricavi quasi nulli e perdite costanti. In particolare, per il 2019, 2020 e 2022 A.________ aveva integralmente autofinanziato il proprio salario. Secondo i giudici ticinesi vi era dunque identità economica tra il soggetto e la società.
1.2. A.________ ha impugnato con un "ricorso" il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale.
2.
Secondo l'art. 95 LTF il ricorrente può far valere, segnatamente, la violazione del diritto federale (lett. a). In una controversia che verte sull'esistenza della copertura assicurativa di eventi infortunistici, come in concreto, l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost., o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 135 V 412 consid. 1.2.2 sull'inapplicabilità degli art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 3 LTF; sentenza 8C_569/2023 del 26 aprile 2024 consid. 1.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).
3.
Il ricorrente sostiene di essere un lavoratore dipendente e produce diversi documenti a fondamento delle proprie affermazioni, chiedendo che il Tribunale cantonale proceda ad una revisione approfondita degli stessi. Così facendo, egli ridiscute liberamente i fatti accertati nella sentenza impugnata senza neppure pretendere una violazione del divieto di arbitrio, e ne propone di nuovi omettendo di dimostrare l'adempimento delle rispettive condizioni di ammissibilità (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 135 V 194). È inoltre assente qualsiasi confronto con la motivazione giuridica proposta dall'autorità precedente.
4.
Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile. Si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 25 agosto 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi