Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_373/2026
Sentenza del 24 giugno 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Valentino.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la decisione emanata il 5 marzo 2026
dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2026.36).
Fatti
A.
Con decisione del 5 marzo 2026, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere del 29 gennaio 2026.
B.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di rinviare la causa all'autorità inferiore per un esame nel merito, e formula domanda di assistenza giudiziaria.
Diritto
1.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 prima frase LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF; sentenza 7B_94/2026 del 9 febbraio 2026 consid. 1 e rinvio).
2.
2.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 98 consid. 1).
2.2. Giusta l'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_293/2026 del 7 aprile 2026 consid. 1.1; 7B_25/2026 del 9 marzo 2026 consid. 1.2 e rinvii).
Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove la parte ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 149 I 105 consid. 2.1 e rinvii). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6 e rinvii).
2.3. Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1). Oggetto della presente procedura è quindi unicamente la questione di sapere se l'autorità inferiore poteva far dipendere la ricevibilità del reclamo dalla prestazione di una cauzione e dichiararlo irricevibile in caso di mancata prestazione della cauzione entro il termine impartito.
2.4.
2.4.1. Giusta l'art. 383 cpv. 1 prima frase CPP, chi dirige il procedimento in sede di giurisdizione di ricorso può, per le eventuali spese e indennità, imporre all'accusatore privato di prestare cauzione entro un dato termine. È fatto salvo l'art. 136 CPP (art. 383 cpv. 1 seconda frase CPP), norma che disciplina il gratuito patrocinio per l'accusatore privato (e la vittima). Se la cauzione non è prestata entro il termine impartito, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (art. 383 cpv. 2 CPP).
2.4.2. Con decreto del 4 febbraio 2026, il Presidente della Corte cantonale in virtù dell'art. 383 cpv. 1 CPP ha invitato il ricorrente a versare una cauzione di fr. 600.-- entro il termine di 15 giorni dalla ricezione del decreto, sotto comminatoria di irricevibilità ai sensi dell'art. 383 cpv. 2 CPP in caso di mancata prestazione della cauzione. In seguito, il ricorrente ha chiesto in data 10/11 febbraio 2026 un'"eventuale fissazione di un nuovo termine per il pagamento della cauzione", ciò che il Presidente della Corte cantonale ha respinto l'11 febbraio 2026. Ritenuto che la cauzione non era stata prestata entro il termine impartito, il Presidente della Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo.
2.4.3. In concreto, il ricorrente non dimostra con una motivazione conforme alle esigenze poste dalla LTF perché il Presidente della Corte cantonale avrebbe dovuto trattare il reclamo nel merito nonostante la cauzione non sia stata prestata entro il termine impartito. Egli si limita a contestare in maniera appellatoria e pertanto inammissibile la valutazione della sua situazione economica svolta dall'autorità inferiore. Il ricorrente non indica neppure di aver richiesto, presso l'istanza inferiore, l'assistenza giudiziaria in virtù dell'art. 136 CPP. Risulta al contrario dalla decisione impugnata che egli ha chiesto la fissazione di un nuovo termine per il pagamento della cauzione. Su questo ultimo punto, va precisato che l'art. 383 cpv. 2 LTF non prevede per legge un termine supplementare per sanare il mancato rispetto del termine di pagamento, né che l'autorità inferiore era tenuta a concedere al ricorrente una proroga del termine per versare la cauzione (cfr. sentenza 7B_831/2024 del 5 gennaio 2026 consid. 2.3.3 e rinvii).
Nella misura in cui il ricorrente censura, tra l'altro, una violazione del diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU) e ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU), egli non dimostra perché il Presidente della Corte cantonale, dichiarando irricevibile il reclamo vista la mancata prestazione della cauzione entro il termine impartito (art. 383 cpv. 2 CPP), avrebbe violato il diritto.
3.
Manifestamente non motivato conformemente alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 giugno 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Valentino