Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_25/2026
Sentenza del 9 marzo 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 dicembre 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2024.189).
Fatti
A.
Il 10 giugno 2024, A.________ ha denunciato B.________, C.________, D.________, E.________ e F.________. Con decisione del 14 giugno 2024, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia.
A.________ ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale, con sentenza del 5 dicembre 2025, nella misura della sua ricevibilità ha respinto il suo reclamo.
B.
A.________ impugna questa sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo che venga disposta "l'immediata trasmissione integrale del fascicolo processuale e investigativo alla Procura della Repubblica di Modena (Italia), titolare delle indagini sul medesimo oggetto". Con scritto datato 13 gennaio 2026 e pervenuto al Tribunale federale il 19 gennaio 2026, il ricorrente ha ribadito la sua richiesta di trasmissione immediata dell'intero dossier all'Avvocatura dello Stato italiano.
Invitato a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie, A.________ ha implicitamente formulato una domanda di assistenza giudiziaria. Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Giusta l'art. 99 cpv. 2 LTF, non sono ammissibili nuove conclusioni. È pertanto escluso postulare più o altro rispetto alle ultime conclusioni formulate dinanzi all'istanza precedente il Tribunale federale (DTF 143 V 19 consid. 1.1; sentenza 6B_1340/2023, 6B_1341/2023 del 23 giugno 2025 consid. 2.2).
In concreto, non risulta dai fatti accertati in modo vincolante dalla Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF) che il ricorrente abbia formulato in sede cantonale una richiesta di trasmissione dell'incarto alle autorità italiane. Egli nemmeno censura una violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che la Corte cantonale non avrebbe trattato la sua richiesta nella sentenza impugnata. La conclusione concernente la trasmissione dell'incarto risulta pertanto inammissibile poiché nuova.
1.2. Il ricorso del ricorrente si rivela inammissibile anche per un'altra ragione. Secondo l'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_97/2026 del 9 febbraio 2026 consid. 2.2; 7B_885/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 2.2). Argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 150 IV 389 consid. 4.7.1, 360 consid. 3.2.1; 148 IV 205 consid. 2.6). In concreto, la Corte cantonale ha ritenuto che la fattispecie descritta dal ricorrente nella sua denuncia ha valenza esclusivamente civile, trattandosi se del caso di un'inadempienza contrattuale. Ha negato con questa motivazione l'esistenza di indizi di reato nei confronti dei denunciati. Il ricorrente non si confronta con tale motivazione, limitandosi ad esporre dinanzi al Tribunale federale delle ragioni relative al merito della sua denuncia.
Per abbondanza, si ricorda che il Tribunale federale non è competente per ricevere o trattare denunce penali e nemmeno è tenuto a inoltrarle ad altre autorità (sentenze 7F_48/2025 del 21 gennaio 2026 consid. 6; 7B_860/2025 del 24 novembre 2025 consid. 3; 7B_1060/2025 del 20 ottobre 2025 consid. 1.2).
2.
Manifestamente non motivato conformemente alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente, peraltro non comprovata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara