Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_175/2026
Sentenza del 21 luglio 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Parrino, Beusch,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.A.________e B.A.________,
patrocinati dagli avv. Niccolò Salvioni e Donato Filippi,
ricorrenti,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Imposta cantonale e imposta federale diretta, periodi fiscali 2019-2023, doppia imposizione intercantonale,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 3 febbraio 2026 (80.2024.249 - 80.2024.250).
Fatti
A.
A.a. Il 28 dicembre 2017, B.A.________ e A.A.________ hanno trasferito il domicilio da U.________ (TI) a V.________ (OW). II 1° ottobre 2020 hanno annunciato alle autorità del Cantone Obvaldo la partenza per W.________ (GR), che sarebbe diventato il Comune di domicilio della coppia. Dopo l'annuncio di partenza da U.________ (TI), essi sono rimasti assoggettati nel Cantone Ticino per appartenenza economica, siccome erano proprietari di un immobile a X.________ (TI) (appartamento di 4.5 locali) e di un immobile a Y.________ (TI) (terreno).
B.A.________ e A.A.________ hanno due figli. C.A.________ (...), rimasta domiciliata a U.________ fino a marzo 2021, quando si è trasferita a X.________ (TI). D.A.________ (...), rimasto domiciliato a U.________ (TI) fino a gennaio 2019, quando si è trasferito in Australia.
A.b. Il 23 agosto 2022, la procura pubblica del Cantone Ticino ha trasmesso alle autorità fiscali ticinesi un rapporto di polizia del 3 agosto precedente, redatto nell'ambito di un procedimento penale a carico di B.A.________ per truffa, amministrazione infedele ed esercizio abusivo della professione di fiduciario, indicando che l'imputato e la moglie non avevano in realtà mai lasciato il Cantone Ticino.
Il 20 marzo 2023, l'ispettorato fiscale del Cantone Ticino ha redatto un rapporto nel quale - riferendosi a verifiche contabili, perquisizioni, documentazione fotografica, ecc. - esprimeva "forti dubbi" sull'effettiva partenza da U.________ (TI) dei coniugi B.A.________ e A.A.________ e concludeva che gli elementi raccolti conducevano a una rivendicazione retroattiva, a partire dal 2017, per assoggettamento illimitato nel Cantone.
B.
B.a. Con decisione di assoggettamento del 28 aprile 2023, che si riferiva anche a vari rapporti redatti dalla polizia cantonale tra il 2019 e il 2021, l'Ufficio di tassazione di U1.________ ha rivendicato l'imposizione illimitata dei coniugi B.A.________ e A.A.________ nel Cantone Ticino, sia per le imposte cantonali che per l'imposta federale diretta. Malgrado la dichiarata partenza per V.________ (OW), nel 2017, e per V1.________ (GR), nel 2021, il loro domicilio fiscale si sarebbe infatti sempre trovato nel Cantone Ticino.
B.b. La decisione di assoggettamento - che decretava l'imposizione illimitata dal 2019 in avanti, mentre per il 2017 e per il 2018 trasmetteva l'incarto all'Ufficio procedure speciali - è stata confermata sia su reclamo (7 novembre 2024), sia su ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con sentenza del 3 febbraio 2026. Esprimendosi su un'impugnativa in cui i coniugi B.A.________ e A.A.________ contestavano l'imposizione illimitata stabilita dalle autorità fiscali ticinesi, anche la Corte cantonale ha infatti concluso che essi avevano mantenuto il centro degli interessi nel Cantone Ticino, circoscrivendo tuttavia gli effetti della decisione di assoggettamento illimitato ai periodi fiscali dal 2019 al 2023.
C.
C.a. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 6 marzo 2026, B.A.________ e A.A.________ hanno impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo il suo annullamento e il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore o, in subordine, una nuova pronuncia in sede federale. In caso di conferma del giudizio di merito, ritengono necessario precisare la limitazione degli effetti della decisione di assoggettamento (periodi fiscali 2019-2023) nel dispositivo. Domandano il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
C.b. La Camera di diritto tributario chiede la conferma del proprio giudizio. Il rigetto del ricorso è proposto anche dalla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, la quale aggiunge che un'eventuale correzione della sentenza cantonale sarebbe da limitare alla precisazione del dispositivo "nel senso della limitazione ai periodi fiscali 2019-2023".
Diritto
I. Entrata in materia e oggetto del litigio
1.
1.1. Redatto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dai destinatari del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame va esaminato come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; DTF 151 II 657 consid. 2; sentenza 9C_390/2025 del 16 dicembre 2025 consid. 1.1).
1.2. Nell'ambito di ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale, è possibile accompagnare l'impugnazione della pronuncia di ultima istanza di uno dei Cantoni interessati da quella di decisioni di tassazione di altri Cantoni, non più impugnabili con rimedi di ricorso ordinari (sentenza 9C_567/2025 del 13 marzo 2026 consid. 1.2). Una simile richiesta deve però essere oggetto di una conclusione specifica o risultare dalla motivazione del ricorso (sentenza 9C_652/2025 del 9 giugno 2026 consid. 1.6, destinata a pubblicazione), e permettere di individuare le decisioni che andrebbero annullate (sentenza 9C_412/2025 del 12 novembre 2025 consid. 1.3), ciò che non è qui il caso. In effetti, alla questione di un'eventuale doppia imposizione i ricorrenti fanno solo un accenno, in relazione alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, senza fornire indicazioni ulteriori, se non quella secondo cui una conferma del giudizio impugnato imporrebbe l'avvio di una procedura di revisione nel Cantone Obvaldo e quella secondo cui il Cantone dei Grigioni non conosce procedure di revisione in questo ambito. Pertanto, occorre considerare che il ricorso è rivolto unicamente contro l'operato delle autorità ticinesi (sentenza 9C_652/2025, citata, consid. 1.6, destinata a pubblicazione).
2.
2.1. Di principio, il Tribunale federale verifica liberamente l'applicazione del diritto federale, compreso il divieto della doppia imposizione intercantonale, quale diritto individuale concretizzato dalla giurisprudenza, che sostituisce l'assenza di norme legali emanate dal legislatore federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 148 I 65 consid. 4.1.3; 144 II 313 consid. 5.1 e 5.3). Salvo in caso di lesioni manifeste, esso si confronta con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La denuncia della lesione di diritti fondamentali, va esposta con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
2.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli d'ufficio se sono manifestamente inesatti o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2) e l'eliminazione del vizio ha influenza sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Ciò vale anche per i ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale. Un esame libero di fatti e prove è possibile solo se gli ulteriori Cantoni implicati contestano l'accertamento dei fatti in relazione a loro decisioni di tassazione divenute definitive, ma non è qui il caso (sentenze 9C_567/2025, citata, consid. 2.1).
2.3. Le censure formulate nel ricorso rispettano i requisiti di motivazione solo in parte. Per quanto li disattendano, il gravame sfugge a un esame di merito (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF). La stessa conclusione va tratta nella misura in cui le critiche presentate non sono rivolte contro la sentenza della Corte cantonale, bensì direttamente contro le decisioni delle autorità fiscali ticinesi (effetto devolutivo; sentenza 9C_224/2023 del 4 marzo 2024 consid. 1.2).
3.
3.1. La causa è stata originata dalla decisione di assoggettamento del 28 aprile 2023, confermata sia su reclamo che su ricorso, con la quale l'Ufficio di tassazione di U1.________ ha rivendicato l'imposizione illimitata dei coniugi B.A.________ e A.A.________ nel Cantone Ticino dal 2019 in poi.
3.1.1. Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale ha respinto le critiche relative al diritto di essere sentiti e all'esame degli atti, indicando che: (a) la censura riguardo all'incompletezza del rapporto di polizia del 30 luglio 2021 era superata, perché l'Ufficio di tassazione di U1.________ aveva prodotto la parte mancante dello stesso nel corso dell'udienza svoltasi il 15 ottobre 2025; (b) tutta la documentazione raccolta in merito alla questione del domicilio fiscale, sulla quale l'autorità di tassazione ha fondato la decisione di assoggettamento, figurava nel fascicolo inviato alla Corte cantonale ed era stata messa a disposizione dei contribuenti; (c) dalla motivazione della decisione su reclamo non emergeva nessun riferimento a elementi contenuti in documenti non accessibili ed era difficilmente sostenibile che vi fossero atti favorevoli ai contribuenti deliberatamente occultati dalle autorità fiscali, perché in qualità di imputato il ricorrente aveva avuto accesso anche al fascicolo penale; (d) in modo sintetico, la decisione impugnata si esprimeva sui principali argomenti sollevati nel reclamo.
3.1.2. Esposto il quadro legale, la Camera di diritto tributario ha confermato l'assoggettamento illimitato dei coniugi B.A.________ e A.A.________ nel Cantone Ticino, dopo avere passato in rassegna: (a) le abitazioni a disposizione nei vari Cantoni e le proprietà immobiliari nel Cantone Ticino; (b) la situazione dei figli dei contribuenti; (c) il ruolo dei ricorrenti in diverse società con sede nel Cantone Ticino e la loro situazione lavorativa, (d) quanto emerso durante la procedura penale aperta nel Cantone Ticino a carico del ricorrente e in occasione delle perquisizioni domiciliari eseguite dalle polizia di Obvaldo, Grigioni e Ticino nelle residenze situate sui rispettivi territori cantonali [W1.________ (OW) /V.________ (OW), Z.________ (GR), X.________ (TI)].
3.1.3. L'istanza inferiore ha aggiunto che, a fronte di chiari elementi, confermati dalle ammissioni dei contribuenti, che collocano con verosimiglianza preponderante il centro dei loro interessi nel Cantone Ticino, gli stessi non hanno addotto nessuna prova atta a confutare questa conclusione, spiegandone le ragioni.
3.1.4. Infine, riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, la Corte cantonale ha indicato che: (a) era giustificato limitare gli effetti della decisione di assoggettamento ai periodi fiscali dal 2019 al 2023; (b) visto quanto deciso in materia di imposte cantonali e in assenza di una richiesta di accertamento del luogo di tassazione da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) giusta l'art. 108 LIFD (RS 642.11), al Cantone Ticino andava riconosciuta anche la legittimità a percepire l'imposta federale diretta.
3.2. Per contro, i ricorrenti sostengono che il giudizio impugnato sia il risultato di violazioni del diritto federale, segnatamente sul piano formale, procedurale e dell'accertamento dei fatti. In caso di rigetto delle loro critiche, chiedono che quanto indicato nel considerando 8 del giudizio impugnato in merito alla limitazione degli effetti della decisione di assoggettamento ai periodi fiscali dal 2019 al 2023, trovi riscontro nel dispositivo, che andrebbe completato.
II. Imposte cantonali
4.
4.1. Una persona fisica ha il domicilio fiscale in un Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (per quanto riguarda il Cantone Ticino, cfr. l'art. 2 cpv. 2 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]; art. 3 cpv. 2 LAID [642.14]). Il domicilio fiscale è caratterizzato da un elemento obiettivo, costituito dall'effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall'intenzione di rimanervi (sentenza 9C_567/2025, citata, consid. 6.1). Per giurisprudenza, lo stesso principio vale sul piano intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova dove, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi. Determinante è la situazione all'ultimo giorno del periodo fiscale (31 dicembre dell'anno in discussione; art. 54 cpv. 1 LT/TI; art. 4b cpv. 1 in relazione con l'art. 15 cpv. 1 LAID; DTF 148 II 285 consid. 3.2.2; sentenza 9C_706/2024 del 27 agosto 2025 consid. 4.1). Di norma, la definizione del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma è il risultato dell'apprezzamento di una serie di indizi relativi alla situazione familiare del contribuente, alla sua professione, alle altre circostanze della vita, ecc. (sentenza 9C_567/2025, citata, consid. 6.1). Questo luogo non si stabilisce nemmeno in funzione delle dichiarazioni del contribuente o dei suoi desideri e, in tal misura, il domicilio fiscale non può essere scelto (DTF 150 II 244 consid. 5.2).
4.2. Per i contribuenti sposati o conviventi, i legami costituiti dai rapporti personali e familiari vengono considerati più forti di quelli intessuti dove viene esercitata la professione; per questa ragione, gli stessi sono imposti nel Cantone in cui risiede la famiglia anche nel caso vi si rechino solo nei fine settimana rispettivamente nel tempo libero (DTF 132 I 29 consid. 4.2; sentenza 9C_328/2025 del 27 febbraio 2026 consid. 4.2). La situazione è diversa se il contribuente occupa una posizione dirigenziale in una società economicamente importante e con numerosi collaboratori. Se egli fa ritorno dalla famiglia nei fine settimana e durante il tempo libero, il Tribunale federale ritiene infatti che il suo domicilio fiscale principale si trovi nel Cantone dove lavora e che nel Cantone di residenza della famiglia vi sia un domicilio secondario (DTF 132 I 29 consid. 4.3; sentenza 9C_706/2024, citata, consid. 4.2).
4.3. Nel diritto fiscale, la ripartizione dell'onere della prova segue le regole previste dall'art. 8 CC. La questione della ripartizione oggettiva dell'onere della prova si pone però solo se, nonostante gli accertamenti svolti dalle autorità fiscali, conformemente agli obblighi che incombono loro in tale ambito, i fatti rilevanti continuano a restare non provati (DTF 148 II 285 consid. 3.1.3; sentenza 9C_504/2024 del 19 marzo 2025 consid. 4.4). Quando un Cantone sostiene che il centro degli interessi di un contribuente si trova sul suo territorio e che ciò ne determina l'assoggettamento per appartenenza personale, questo Cantone adempie all'onere della prova se i fatti accertati permettono di giungere a tale conclusione con verosimiglianza preponderante. Se non è il caso, il Cantone deve sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 150 II 321 consid. 3; sentenza 9C_567/2025, citata, consid. 6.2).
5.
5.1. In un capitolo intitolato "violazione del diritto di essere sentito", gli insorgenti si riferiscono a una serie di aspetti.
5.1.1. In primo luogo, rilevando che la procedura di assoggettamento fiscale si sarebbe basata "prevalentemente" sulle dichiarazioni da loro rilasciate a seguito dell'accompagnamento coattivo disposto dal procuratore pubblico ticinese all'alba del 29 luglio 2021, essi denunciano: (a) la mancata acquisizione agli atti dei verbali completi, indicando che neppure sarebbe noto in base a quali disposizioni legali o decisioni amministrative sarebbe stato acquisito il rapporto di esecuzione della polizia cantonale del 3 agosto 2022, che si riferisce a dette dichiarazioni; (b) un accertamento dei fatti, da parte di tutte le istanze inferiori, fondato su una citazione letterale e non contestualizzata dei verbali di polizia; (c) il fatto che, quando i ricorrenti hanno reso queste dichiarazioni in ambito penale, non erano coscienti del loro possibile utilizzo in una procedura fiscale successiva.
5.1.2. In secondo luogo, gli insorgenti si lamentano dell'uso delle prove "raccolte dal Cantone Obvaldo nell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria penale estera" perché: (a) senza un'informazione del contribuente e dello Stato richiedente questo uso violerebbe il principio di specialità previsto dall'art. IV dell'accordo tra la Svizzera e l'Italia del 10 settembre 1998 che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione (RS 0.351.945.41); (b) l'esecuzione di "misure d'assistenza presso l'abitazione del contribuente" da parte del Cantone Obvaldo, sfociata nella perquisizione della stessa (precedente consid. 3.1.2), non potrebbe essere paragonata ad "un accertamento del domicilio fiscale in Ticino", che segue "criteri autonomi".
5.1.3. In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che: (a) il riferimento ad atti provenienti da altre procedure imporrebbe trasparenza e la possibilità di un "contraddittorio", che non ci sarebbero state; (b) siccome gli atti contengono anche le dichiarazioni di imposta dei figli, andrebbe constatata la lesione del segreto fiscale, del diritto di essere sentiti e del diritto alla tutela dei dati di questi ultimi.
5.2. Tutte queste critiche, presentate in maniera piuttosto confusa e ripetitiva, non possono essere tuttavia condivise.
5.2.1. L'art. 29 cpv. 2 Cost. riconosce il diritto di consultare gli atti di una procedura, allestiti o acquisiti per la stessa, a prescindere dal fatto che l'autorità li ritenga rilevanti (DTF 144 II 427 consid. 3.1.1). Ogni allegazione o prova va portata a conoscenza delle parti, affinché possano decidere se usufruire della possibilità di prendere posizione (DTF 139 I 189 consid. 3.2). Per quanto riguarda l'esame degli atti, l'estensione di tale diritto risulta in primo luogo dalla legge (in materia di imposte cantonali, cfr. l'art. 187 LT/TI; DTF 144 II 427 consid. 3.1.1; sentenza 2C_242/2019 del 3 giugno 2019 consid. 6.1).
Dall'art. 29 cpv. 2 Cost. è dedotto anche il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione (sentenza 2C_175/2025 del 31 marzo 2026 consid. 6.2). Se le prove assunte hanno permesso all'autorità di formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo convincimento, essa può porre fine all'istruttoria, procedendo a un apprezzamento anticipato delle prove, che il Tribunale federale rivede nell'ottica del divieto d'arbitrio (DTF 140 III 264 consid. 2.3). Spetta a chi ricorre sostanziare l'arbitrarietà di tale scelta (DTF 143 IV 500 consid. 1.1).
5.2.2. Ora, già si è detto che i Giudici ticinesi hanno rilevato che: (a) tutta la documentazione in merito al domicilio fiscale, sulla quale si fonda la decisione di assoggettamento, si trova nel fascicolo inviato alla Corte cantonale ed è stata messa a disposizione; (b) nella decisione su reclamo non ci sono riferimenti ad aspetti contenuti in documenti non accessibili (precedente consid. 3.1.1).
La semplice indicazione secondo cui vi sarebbero atti mancanti o vi sarebbe la necessità di un'acquisizione integrale degli incarti penali e il contraddittorio non sarebbe avvenuto, senza dimostrazione della lesione del divieto d'arbitrio in merito all'accertamento dei fatti e/o all'apprezzamento delle prove sui quali si basa la conclusione opposta, alla quale è giunta l'istanza inferiore, non giova quindi ai ricorrenti.
5.2.3. D'altra parte, a un esito più favorevole agli insorgenti non conduce il richiamo al principio di specialità e alla formula
nemo tenetur se ipsum accusare. Al riguardo, va innanzitutto rilevato che di tali critiche non vi è traccia nel giudizio impugnato e che i ricorrenti non sostengono di averle già presentate senza che fossero esaminate, di modo che una loro prima formulazione in questa sede appare contraria alla buona fede (DTF 151 II 657 consid. 2.6; 151 II 884 consid. 4.2.1).
A prescindere da ciò, le censure sono infondate. In effetti, il divieto di uso per altri scopi previsto dall'art. IV cpv. 1 del richiamato accordo tra la Svizzera e l'Italia del 10 settembre 1998 concerne le informazioni ottenute dallo Stato richiedente, mentre non vincola lo Stato da cui provengono e che le vuole utilizzare al suo interno. Esattamente questo tipo di uso è però avvenuto anche qui: nel contesto di una procedura di tassazione, che imponeva alle autorità fiscali ticinesi di svolgere le indagini necessarie, chiedendo se del caso assistenza ad altre autorità cantonali o federali (art. 39 LAID, art. 185 e art. 204 LT/TI), per vagliarne i risultati, quali indizi, insieme ad altri, necessari a determinare il domicilio fiscale principale dei ricorrenti (precedente consid. 4). In relazione alla questione litigiosa, mal si comprende poi di cosa i ricorrenti si sarebbero "autoaccusati". Essi hanno risposto alle domande delle autorità in ambito penale e quanto indicato è valso di nuovo solo come indizio per stabilire - in ambito amministrativo - il loro domicilio fiscale.
5.2.4. Infine, va rilevato che le critiche relative all'acquisizione agli atti delle dichiarazioni fiscali dei figli non necessitano approfondimento perché, come vedremo, il giudizio impugnato può essere confermato nel merito anche senza riferirsi a tali documenti.
6.
6.1. In un capitolo intitolato "violazione del principio inquisitorio" e "accertamento manifestamente inesatto dei fatti", i ricorrenti sostengono che la Camera di diritto tributario "ha omesso di menzionare oppure ha accertato in maniera manifestamente errata" una serie di fatti, che avevano debitamente indicato.
Le omissioni evidenziate, comporterebbero la lesione del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 1 Cost., art. 187 LT/TI), delle norme sull'onere della prova e sull'accertamento dei fatti (art. 8 CC; art. 204 LT/TI), del principio di specialità, del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.; art. 6 CEDU).
6.2. Anche in relazione a queste censure, l'opinione degli insorgenti non può essere condivisa.
6.2.1. Innanzitutto, nella misura in cui la nuova serie di critiche concerne questioni già trattate (violazione del principio di specialità, citazioni decontestualizzate, uso di accertamenti svolti in ambito penale, ecc.), si può rinviare a quanto indicato nel precedente considerando 5.
6.2.2. In relazione ai numerosi aspetti che la Camera di diritto tributario avrebbe "omesso di menzionare", avrebbe "accertato in maniera manifestamente errata" o avrebbe scartato in maniera "generica e sbrigativa", va invece constatato che l'asserito arbitrio, nell'ottica del quale il Tribunale federale rivede sia l'accertamento dei fatti che l'apprezzamento (anche anticipato) delle prove (sentenza 9C_412/2025, citata, consid. 4.1), non è dimostrato.
L'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento (anche anticipato) delle prove è dato infatti solo quando l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o ha tratto deduzioni insostenibili, e chi ricorre deve argomentare, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la correzione proposta potrebbe influenzare l'esito del litigio (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 9C_434/2025 del 4 febbraio 2026 consid. 4.2).
Una critica in tal senso non è però fornita: né in relazione alla grave malattia che aveva colpito i genitori dei ricorrenti nel periodo litigioso, che spiegherebbe la presenza degli stessi nel Cantone Ticino; né in relazione alle condizioni di lavoro del ricorrente e alle assenze all'estero dei coniugi B.A.________ e A.A.________; né in relazione alla lettura data agli esiti della perquisizione presso l'abitazione locata ad Obvaldo; ecc.
6.2.3. D'altra parte, non giova il richiamo all'art. 8 CC, accompagnato dalla denuncia della violazione delle regole sull'onere della prova perché, dal momento in cui un fatto è considerato stabilito - come in merito al centro degli interessi degli insorgenti, che ha portato a confermare l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino per i periodi fiscali 2019-2023 (precedente consid. 3.1) - la questione dell'onere della prova non si pone più (DTF 137 III 226 consid. 4.3). Spetta semmai a chi ricorre dimostrare l'infondatezza delle conclusioni cui è giunta l'autorità, dimostrando l'arbitrarietà dell'apprezzamento della situazione che è stato svolto (sentenza 9C_434/2025, citata, consid. 5.3).
6.3. Nel seguito, resta da verificare se - in base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) - la conferma dell'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino per i periodi fiscali 2019-2023 possa essere condivisa.
7.
7.1. Ora, gli insorgenti ritengono che a quest'ultima domanda si debba rispondere negativamente. Tenuto conto dei fatti accertati dalla Corte cantonale, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il giudizio impugnato va però condiviso anche nella misura in cui conferma il domicilio fiscale illimitato nel Cantone Ticino per i periodi fiscali 2019-2023, in base a un apprezzamento di tutti gli indizi emersi, come richiesto dall'art. 127 cpv. 3 Cost. (precedente consid. 4).
7.2. In relazione alla situazione riscontrata dalla Corte cantonale, il Tribunale federale rileva infatti quanto segue:
(a) davanti alle autorità inquirenti ticinesi, che l'hanno sentita il 29 luglio 2021, la ricorrente ha dichiarato: "quando eravamo domiciliati nel Canton Obvaldo, io in realtà ho sempre mantenuto la mia quotidiana residenza in Ticino, prima presso l'abitazione di U.________ (TI) e poi presso l'appartamento di X.________ (TI) "; "mi sono trasferita a X.________ (TI) ad aprile di quest'anno, dopo aver dato disdetta per l'appartamento di U.________ (TI) dove abbiamo vissuto per 24 anni; "nel weekend vado sempre Z.________ (GR) "; "mi chiede nuovamente per quale motivo io abbia formalmente indicato il mio domicilio a Z.________ (GR) se il centro dei miei interessi e la gran parte della settimana, di fatto, la trascorro in Ticino. È stato mio marito ad occuparsene. Non sono in grado di indicare per quale motivo abbia deciso in questo modo. A me non è sembrato strano, dal momento che a Z.________ (GR) ho un appartamento e ci vado settimanalmente";
(b) davanti alle autorità inquirenti ticinesi, che l'hanno sentito il 29 luglio 2021, il ricorrente ha dichiarato: "la donazione dei fondi di Y.________ (TI) e X.________ (TI) ai nostri figli l'abbiamo decisa di concerto io e mia moglie, benché i fondi erano esclusivamente di mia moglie, per esigenze/praticità fiscali"; "È vero che negli ultimi due mesi, in particolare da giugno, sono spesso qui in Ticino, perché mio padre ha problemi di salute. Prima di questa situazione, andavo a Z.________ (GR) durante i giorni liberi"; "per giorni liberi intendo venerdì-domenica. La settimana solitamente sto a X.________ (TI) presso l'appartamento intestato ai miei figli, unitamente a mia moglie";
(c) dal rapporto della perquisizione svolta il 2 ottobre 2019 presso l'abitazione dei ricorrenti a Obvaldo risulta la constatazione dell'assenza di effetti personali e il prosciugamento dell'acqua nella toilette; dal rapporto della perquisizione svolta il 30 luglio 2021 presso l'abitazione dei ricorrenti a Z.________ (GR) emergono le caratteristiche di un uso quale residenza secondaria (pochi indumenti negli armadi, frigorifero e congelatore di piccole dimensioni, piccola cantina con attrezzature invernali); dal rapporto della perquisizione svolta il 29 luglio 2021 presso l'abitazione dei ricorrenti a X.________ (TI), emergono le caratteristiche di un uso quale residenza primaria e ufficio per le attività del ricorrente;
(d) durante il lasso di tempo in discussione, il ricorrente era iscritto a registro di commercio quale organo di quattro società con sede a U.________ (TI) (fino al 30 settembre 2021, allo stesso indirizzo in cui abitavano i ricorrenti) e poi a X1.________ (TI); gli unici dipendenti di una di queste quattro società (E.________ SA, di cui il ricorrente era anche unico azionista) erano i coniugi B.A.________ e A.A.________ i quali, fra il 2018 ed il 2020, hanno percepito uno stipendio medio annuo di 148'000.- e di fr. 84'000.-;
(e) il registro 2020 degli spostamenti del ricorrente, tenuto per il rimborso da parte di E.________ SA, indica che le località di partenza e rientro giornaliero erano quasi sempre U.________ (TI) o X.________ (TI);
(f) oltre ai coniugi B.A.________ e A.A.________ ha continuato a vivere a U.________ (TI) e quindi a X.________ (TI) anche la figlia, nata nel....
7.3. Evidenziati questi vari aspetti, che concorrono a fornire la prova della verosimiglianza preponderante del mantenimento del centro degli interessi nel Cantone Ticino, la Corte cantonale ha d'altra parte constatato (art. 105 cpv. 1 LTF) quanto segue:
(a) la produzione di fatture, che portano l'indirizzo obvaldese dei contribuenti e che sono relative ad acquisti di mobili in Italia nel 2018, non è accompagnata da prove relative alla consegna effettiva di tali arredi nel Cantone Obvaldo; mobilio simile a quello acquistato nel 2018 è visibile nella documentazione fotografica agli atti, che concerne l'abitazione utilizzata dai ricorrenti a X.________ (TI);
(b) i consumi energetici concernenti l'abitazione di Z.________ (GR) non hanno subito un incremento significativo, tale da fare presumere un utilizzo quotidiano dell'abitazione dal 2020 in avanti; il mancato incremento dei consumi energetici nella citata abitazione è compatibile con le dichiarazioni circa un uso della stessa limitato ai giorni festivi.
7.4. Va infine osservato che, alla luce delle chiare indicazioni rese dai contribuenti alle autorità inquirenti e degli ulteriori indizi di cui si è detto (precedente consid. 7.2), la verosimiglianza preponderante in merito al mantenimento del centro degli interessi nel Cantone Ticino non può essere messa in discussione nemmeno dalle dichiarazioni, invero piuttosto generiche, rese da alcuni condomini di Z.________ (GR) e dal gerente del supermercato che si trova nella stessa località o dalla fattura, altrettanto generica, relativa a un trasloco da W1.________ (OW) a Z.________ (GR), datata 16 novembre 2020.
7.5. Confermato anche l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino per i periodi fiscali 2019-2023, in relazione alle imposte cantonali il ricorso dev'essere pertanto respinto.
In effetti, siccome la constatazione della limitazione della portata della decisione di assoggettamento agli anni 2019-2023 (precedente consid. B.b) risulta solo dai considerandi del giudizio impugnato, i ricorrenti chiedono in subordine che il dispositivo della sentenza impugnata sia precisato in tal senso. Così argomentando, senza fare valere altri pregiudizi specifici, non considerano però che l'imprecisione nella redazione del dispositivo non porta a un automatico contrasto con il diritto federale della sentenza stessa (DTF 148 IV 155 consid. 2.7).
III. Imposta federale diretta
8.
8.1. Riferendosi alla percezione dell'imposta federale diretta, gli insorgenti presentano due censure.
Da un lato, si richiamano agli art. 112a, 114 e 130 LIFD , relativi a trattamento dei dati, all'esame degli atti e all'esecuzione della tassazione, nel contesto delle critiche di natura formale e sull'accertamento dei fatti sollevate sia per le imposte cantonali che per l'imposta federale diretta. D'altro lato, si riferiscono all'art. 108 LIFD, per denunciare il mancato coinvolgimento dell'AFC quale motivo di nullità.
8.2. Ora, per quanto formulate anche per la percezione dell'imposta federale diretta, le critiche formali, sull'accertamento dei fatti e/o sull'apprezzamento delle prove coincidono con quelle esaminate nei considerandi 5 e 6, ai quali si può rinviare. Ad un esito più favorevole ai ricorrenti non conduce infatti il richiamo specifico - in analogia a quanto già fatto in materia di imposte cantonali, citando le norme della LAID e della LT/TI - agli art. 112a, 114 e 130 LIFD .
8.3. Sempre ad un esito più favorevole agli insorgenti non porta nemmeno la denuncia della violazione dell'art. 108 LIFD. Questo perché è vero che nella DTF 150 II 244 il mancato coinvolgimento dell'AFC, in un caso in cui il luogo di tassazione era controverso ed incerto giusta l'art. 108 LIFD, è stato considerato un motivo di nullità. Come indicato nella sentenza 9C_447/2024 del 15 gennaio 2025 consid. 5, alla quale si riferisce il giudizio cantonale e che è stata confermata ancora di recente (sentenze 9C_328/2025, citata, consid. 6.1; 9C_154/2025 del 27 agosto 2025 consid. 6.3 seg.), in casi come quello in esame una simile conclusione non è però giustificata.
8.4. Pertanto, dato che la conferma dell'assoggettamento fiscale illimitato in un Cantone ha di regola carattere pregiudiziale anche per il luogo di tassazione in materia di imposta federale diretta e che la richiesta di precisazione del dispositivo dev'essere respinta (precedente consid. 7), il ricorso risulta infondato pure in ambito di imposta federale diretta (sentenze 9C_328/2025, citata, consid. 6.2).
IV. Conclusioni, spese e ripetibili
9.
9.1. Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto sia in materia di imposte cantonali che in materia di imposta federale diretta. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti, in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
9.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
In riferimento alle imposte cantonali, il ricorso è respinto.
2.
In riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso è respinto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'500.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
4.
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 21 luglio 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli