Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_328/2025
Sentenza del 27 febbraio 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Parrino, Beusch,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Mariella Orelli,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona,
opponente,
Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira.
Oggetto
Imposta cantonale del Cantone Ticino e imposta federale diretta 2018, doppia imposizione intercantonale,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 2 maggio 2025 (80.2024.118 - 80.2024.119).
Fatti
A.
A.a. Il 16 dicembre 2018, A.________ ha notificato la propria partenza dal Comune di U.________ (TI) per il Comune di V.________ (GR).
Nel dicembre 2020, egli ha presentato alle autorità ticinesi la propria dichiarazione per il periodo fiscale 2018, facendo valere un'imposizione per appartenenza economica, in qualità di proprietario di immobili. Il contribuente ha notificato un reddito di fr...., una perdita di fr.... con l'indicazione "Perdita B.________", ed una sostanza di fr.....
A.b. Con decisione del 28 aprile 2022, l'Ufficio di tassazione di W.________ (TI) ha recapitato ad A.________ la tassazione in materia di imposta cantonale e di imposta federale diretta 2018, continuando a considerarlo assoggettato illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino.
In questo contesto, ha accertato un reddito imponibile di fr.... rispettivamente di fr.... ed una sostanza imponibile di fr.....
A.c. Con reclamo del 25 maggio 2022, A.________ ha contestato l'assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino, sostenendo di avere lasciato la propria abitazione di U.________ (TI) nel corso del mese di novembre 2018, per trasferirsi a V.________ (GR). Lo spostamento di domicilio sarebbe avvenuto per permettere alla figlia C.________, nata nel..., ed alla compagna, D.________, domiciliate nel Comune di X.________ (TI), di andare a coabitare in un luogo congeniale a "tutta la famiglia". D.________ e la figlia C.________ si sarebbero trasferite a V.________ (GR) nel corso del mese di giugno del 2019, al termine dell'anno scolastico in corso e prima dell'inizio di quello seguente.
In merito alla tassazione, il contribuente ribadiva la richiesta di riconoscimento della perdita sul credito vantato nei confronti di B.________, legato all'esercizio dell'attività quale commerciante professionale di immobili.
A.d. Con decisione su reclamo del 16 maggio 2024 - intervenuta dopo alcuni scambi di scritti nell'ambito dei quali A.________ era stato invitato a produrre una serie di documenti a comprova del domicilio retico - l'autorità fiscale ha modificato la tassazione a svantaggio del reclamante, aggiungendo ai redditi fr.... a titolo di interessi maturati sul credito nei confronti di B.________.
In parallelo, ha confermato il domicilio fiscale illimitato nel Cantone Ticino per tutto il periodo fiscale 2018.
B.
Con ricorso del 14 giugno 2024, A.________ ha impugnato la decisione su reclamo davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Con sentenza del 2 maggio 2025, la Corte cantonale ha parzialmente accolto il gravame, stralciando redditi per fr..... Per quanto riguarda l'imposizione illimitata nel Cantone Ticino, ha però condiviso l'opinione dell'autorità fiscale, ritenendo che nel 2018 il domicilio fiscale del contribuente fosse ancora nel Cantone Ticino.
C.
C.a. Il 6 giugno 2025, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. In materia di imposta cantonale 2018, domanda il riconoscimento del fatto che egli era assoggettato illimitatamente nel Cantone dei Grigioni non nel Cantone Ticino e che l'incarto venga restituito all'Ufficio circondariale di tassazione di W.________ (TI), affinché determini la sua imposizione per appartenenza economica. In materia di imposta federale diretta 2018, chiede invece: (a) in via principale, l'accertamento della nullità sia del giudizio cantonale che della decisione di tassazione su reclamo del 16 maggio 2024; (b) in via subordinata, in riforma del giudizio cantonale, il riconoscimento del fatto che la competenza per la sua imposizione era del Cantone dei Grigioni non del Cantone Ticino; (c) in via ancor più subordinata, sempre in riforma del giudizio cantonale, che la causa venga trasmessa all'Amministrazione federale delle contribuzioni, affinché fissi essa stessa il luogo della tassazione.
C.b. La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha proposto che il gravame sia respinto. L'autorità fiscale grigionese ha rinunciato ad esprimersi, mentre l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha chiesto al Tribunale federale di decidere anche per il foro di tassazione in materia di imposta federale diretta, tenendo conto delle dettagliate indicazioni fornite nel giudizio cantonale. In replica, il ricorrente ha ribadito la propria posizione.
Diritto
I. Ammissibilità, potere d'esame e oggetto del litigio
1.
1.1. Redatta nei termini di legge (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).
1.2. In presenza di un confronto con i contenuti del giudizio impugnato (art. 42 cpv. 2 LTF), il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità inferiore. La denuncia della lesione di diritti fondamentali, va esposta con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
1.3. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli d'ufficio se sono manifestamente inesatti o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2) e l'eliminazione del vizio ha influenza sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF. Ciò vale anche per i ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale. Un esame libero di fatti e prove è possibile solo se gli ulteriori Cantoni implicati contestano l'accertamento dei fatti in relazione a loro decisioni di tassazione definitive, adducendo prove sulle quali chi ricorre non ha ancora potuto esprimersi (sentenze 9C_706/2024 del 27 agosto 2025 consid. 3.2; 9C_73/2024 del 26 febbraio 2025 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 151 II 466).
1.4. L'autorità fiscale del Cantone dei Grigioni non ha formulato osservazioni, di modo che i presupposti per un esame libero dei fatti non sono dati. Siccome gli insorgenti non hanno dimostrato il rispetto delle condizioni per produrre nuova documentazione (art. 99 LTF), i documenti acclusi al ricorso e relativi al merito che non si trovino già agli atti non possono essere considerati. Le critiche relative all'accertamento dei fatti e all'apprezzamento delle prove formulate nel ricorso verranno esaminate nel seguito (successivo consid. 3).
2.
2.1. Nella sua pronuncia, l'istanza inferiore ha dapprima respinto due critiche di natura formale: la prima, con la quale il ricorrente si lamentava del coinvolgimento, a suo avviso illecito, dei servizi centrali della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino nella procedura di assoggettamento illimitato; la seconda, con la quale il contribuente denunciava come lesive del segreto postale la richiesta delle autorità fiscali e la risposta della Posta svizzera, in merito al momento in cui egli aveva domandato la deviazione della corrispondenza al nuovo indirizzo nel Cantone dei Grigioni (giudizio impugnato consid. 2 e 3).
2.2. Preso atto dei punti ancora litigiosi, la Camera di diritto tributario ha quindi respinto le censure di merito rilevando che, per il periodo fiscale 2018, il ricorrente era assoggettato in maniera illimitata nel Cantone Ticino e che, nella fattispecie in esame, alle autorità fiscali del Cantone Ticino andava riconosciuta anche la competenza per emanare la decisione di tassazione 2018 in materia di imposta federale diretta (giudizio impugnato, consid. 4-11).
II. Critiche preliminari e relative all'accertamento dei fatti
3.
3.1. In via preliminare, il ricorrente denuncia un accertamento dei fatti manifestamente inesatto. Le prove agli atti non permetterebbero di concludere che egli avesse un posto in cui risiedere nel Comune di U.________ (TI) nel dicembre 2018 e ogni indicazione contraria andrebbe rettificata giusta l'art. 105 cpv. 2 LTF. Sempre secondo l'insorgente, nella misura in cui tiene conto delle indicazioni fornite dalla Posta su richiesta delle autorità fiscali, il giudizio impugnato si fonda in parellelo su un accertamento dei fatti compiuto in violazione del diritto e, più in particolare, del segreto postale, dell'art. 29 cpv. 1 Cost. e dell'art. 6 cifra 1 CEDU.
3.2. La prima censura si fonda su un presupposto errato. In effetti, la Corte cantonale non ha constatato che, nel dicembre 2018, egli aveva ancora un posto in cui risiedere a U.________ (TI). Partendo da quanto indicato dal ricorrente stesso durante l'udienza del 16 gennaio 2025, ovvero che aveva mantenuto l'abitazione di U.________ (TI) per metterla a disposizione degli operai della E.________ Sagl, ha semmai osservato che l'abitazione di U.________ (TI) non era stata ceduta in locazione a terzi per poi aggiungere che non era stato dimostrato nemmeno un trasloco di suppellettili tra l'abitazione di U.________ (TI) e la nuova abitazione di V.________ (GR) (giudizio impugnato, consid. L, 6 e 11.1). Siccome si fonda su un presupposto errato questa censura, che per quanto verrà indicato è comunque irrilevante (art. 97 cpv. 1 LTF e contrario), non va approfondita.
3.3. La stessa conclusione dev'essere tratta per la seconda critica. In effetti, anche in questo caso si vedrà che, si tenga o meno conto della risposta della Posta Svizzera alle autorità fiscali ticinesi in merito alla deviazione della corrispondenza tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni, l'esito del litigio non cambia (art. 97 cpv. 1 LTF e contrario).
III. Imposte cantonali
4.
È innanzitutto litigiosa la percezione delle imposte cantonali 2018; in questo ambito, è contestato l'assoggettamento illimitato del ricorrente nel Cantone Ticino nel periodo fiscale 2018.
4.1. Una persona fisica ha il domicilio fiscale in un Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (per quanto riguarda il Cantone Ticino, cfr. l'art. 2 cpv. 2 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]; art. 3 cpv. 2 LAID [RS 642.14]). Il domicilio fiscale è caratterizzato da un elemento obiettivo, costituito dall'effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall'intenzione di rimanervi (sentenza 9C_447/2024 del 15 gennaio 2025 consid. 2.1). Per giurisprudenza, lo stesso principio vale sul piano intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova dove, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi. Determinante è la situazione all'ultimo giorno del periodo fiscale (31 dicembre dell'anno in discussione; art. 54 cpv. 1 LT/TI; art. 4b cpv. 1 in relazione con l'art. 15 cpv. 1 LAID; DTF 148 II 285 consid. 3.2.2; sentenza 9C_706/2024, citata, consid. 4.1). Di norma, la definizione del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma è il risultato dell'apprezzamento di una serie di indizi relativi alla situazione familiare del contribuente, alla sua professione, alle altre circostanze relative alla sua vita, ecc. (sentenza 9C_447/2024, citata, consid. 2.1). Questo luogo non si stabilisce nemmeno in funzione delle dichiarazioni del contribuente o dei suoi desideri e, in tal misura, il domicilio fiscale non può essere scelto (DTF 150 II 244 consid. 5.2).
4.2. Per contribuenti che sono sposati o conviventi, i legami costituiti dai rapporti personali e familiari vengono considerati più forti di quelli intessuti dove viene esercitata la professione; per questa ragione, gli stessi sono imposti nel Cantone in cui risiede la famiglia anche nel caso vi si rechino solo nei fine settimana rispettivamente nel tempo libero (DTF 132 I 29 consid. 4.2; sentenza 9C_636/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 3.2). La situazione è diversa se il contribuente occupa una posizione dirigenziale in una società economicamente importante e con numerosi collaboratori. Se egli fa ritorno dalla famiglia nei fine settimana e durante il tempo libero, il Tribunale federale ritiene infatti che il suo domicilio fiscale principale si trovi nel Cantone dove lavora e che nel Cantone di residenza della famiglia vi sia un domicilio secondario (DTF 132 I 29 consid. 4.3; sentenza 9C_706/2024, citata, consid. 4.2).
4.3. Nel diritto fiscale, la ripartizione dell'onere della prova segue le regole previste dall'art. 8 CC. La questione della ripartizione oggettiva dell'onere della prova si pone però solo se, nonostante gli accertamenti svolti dall'autorità fiscale, conformemente agli obblighi che le incombono in tale ambito, i fatti rilevanti continuano a restare non provati (DTF 148 II 285 consid. 3.1.3; sentenza 9C_504/2024 del 19 marzo 2025 consid. 4.4). Quando un Cantone sostiene che il centro degli interessi di un contribuente si trova sul suo territorio e che ciò ne determina l'assoggettamento per appartenenza personale, questo Cantone adempie all'onere della prova se i fatti accertati permettono di giungere a tale conclusione con verosimiglianza preponderante. Se non è il caso, il Cantone deve sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 150 II 321 consid. 3; sentenza 9C_706/2024, citata, consid. 4.3).
5.
5.1. L'insorgente ha notificato il trasferimento del domicilio nel Cantone dei Grigioni il 16 dicembre 2018 (precedente consid. A.a) e il fatto che, fino a quella data, il centro dei suoi interessi si trovasse nel Cantone Ticino non è in discussione.
Occorre però verificare se gli accertamenti non contestati che emergono dal giudizio impugnato permettano di affermare - con verosimiglianza preponderante - che la stessa situazione era tale anche il 31 dicembre successivo, come richiesto per confermare il domicilio fiscale principale nel Cantone Ticino per l'intero 2018 (precedente consid. 4).
5.2. La Camera di diritto tributario ritiene che a questa domanda si possa rispondere affermativamente, sulla base dei seguenti elementi:
(a) ad inizio dicembre 2018 il ricorrente ha preso in locazione un appartamento a V.________ (GR), ed ha notificato la sua partenza dal Ticino per i Grigioni il 16 dicembre 2018, ma non ha ceduto in locazione a terzi l'abitazione di U.________ (TI) dove era sin lì domiciliato; non ha dimostrato di avere effettuato un trasloco né di avere acquistato dei mobili per arredare il nuovo alloggio, composto di 3 locali soltanto;
(b) la scelta di un appartamento così piccolo appare inusuale ed è dubbio che esso possa essere considerato adatto e rappresentare il luogo ideale ad accogliere un nucleo famigliare di tre persone; nel Cantone Ticino l'insorgente era proprietario di molti immobili e disponeva di case e appartamenti ben più spaziosi, tra cui la villa nel Comune di X.________ (TI) dove, sino a metà 2019, hanno vissuto la compagna D.________ e la figlia C.________;
(c) gli interessi professionali ed economici del contribuente e i legami sociali connessi agli stessi sono rimasti nel Canton Ticino anche dopo l'annuncio del trasferimento nel Cantone dei Grigioni;
(d) il contribuente ha presentato la panoramica dei premi di cassa malattia, ma non ha fornito informazioni circa visite presso medici, dentisti, ed altri operatori sanitari avvenute in quel periodo e la data dell'avviso del cambio di domicilio al proprio assicuratore malattia non è nota;
(e) durante tutto il 2018, la compagna e la figlia comune sono state domiciliate a X.________ (TI), in una villa, di proprietà del ricorrente; la madre di quest'ultimo, visitata di frequente, abitava a Y.________ (TI), mentre legami familiari nel Cantone dei Grigioni erano assenti;
(f) le testimonianze scritte con le quali alcune persone indicano che il ricorrente era domiciliato a V.________ (GR) sono inutilizzabili perché sono formulate in termini generali e non si esprimono sui legami effettivamente coltivati dall'insorgente; più in generale, è dubbio che quest'ultimo possa aver stretto dei legami di una certa intensità con il Cantone dei Grigioni, considerato come, già il 6 settembre 2023, ha notificato la sua partenza per Z.________, nel Cantone Nidvaldo.
5.3. Ora, bisogna convenire con il ricorrente che parte delle indicazioni fornite dall'istanza inferiore non sono condivisibili.
5.3.1. Così è in particolare per l'indicazione della partenza per il Cantone Nidvaldo nel 2023 e del poco tempo per intessere legami di una certa intensità con il Cantone dei Grigioni. Oggetto di litigio è la situazione al 31 dicembre 2018 e, benché la giurisprudenza permetta di considerare anche aspetti significativi relativi a periodi fiscali differenti (DTF 148 II 285 consid. 3.2.3; sentenza 9C_170/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 3.4), non vi è attinenza tra la questione litigiosa e il fatto che, a diversi anni di distanza, il ricorrente abbia di nuovo spostato il proprio domicilio, per stabilirsi a Z.________, nel Cantone Nidvaldo.
5.3.2. Siccome dall'estate del 2019 nell'alloggio a disposizione a V.________ (GR) paiono essersi trasferite anche la compagna e la figlia del ricorrente - come indicato nel reclamo contro la tassazione 2018 e come attestato dal certificato di frequenza delle scuole a U1.________ (GR) a partire dall'anno scolastico 2019/2020 - poco significativo è anche il fatto che l'alloggio scelto in tale località fosse piccolo. Anche se piuttosto inusuale, soprattutto per il trasloco da una casa di proprietà a un appartamento di tre locali in locazione, il quadro descritto per il 2019 sembra infatti andare piuttosto nel senso di un trasferimento nel Cantone dei Grigioni dell'intero nucleo familiare.
5.4. Fatte queste premesse, va però rammentato che l'unico periodo fiscale litigioso e sul quale il Tribunale federale è chiamato ad esprimersi in maniera vincolante è il 2018. Nel contempo, va rilevato che gli elementi a disposizione portano a concludere che la prova della verosimiglianze preponderante richiesta alle autorità fiscali ticinesi in merito al fatto che al 31 dicembre 2018 il centro degli interessi del ricorrente si trovava ancora nel Cantone Ticino è stata fornita.
5.4.1. Davanti al Tribunale federale, l'insorgente pone in effetti un peso determinante sul fatto che, nel dicembre 2018, egli non disponeva più di nessuna abitazione su suolo ticinese, indicando che verrebbe così a mancare anche lo scenario sul quale si basa la sentenza impugnata, cioè quello di un contribuente che dimora in più Cantoni, con conseguente necessità di stabilire dove ha i legami più forti.
Così argomentando, non considera però che, per stabilire dove si trova il centro degli interessi di una persona, con lo scopo di definirne il domicilio fiscale, ci si deve fondare su un apprezzamento complessivo della situazione (precedente consid. 4.1).
5.4.2. Nel contempo, dai contenuti del reclamo redatto dal contribuente contro la tassazione, riportati anche nella sentenza impugnata (art. 105 cpv. 1 LTF), risulta che quando egli ha annunciato la partenza dal Cantone Ticino la decisione di andare a vivere in un'abitazione comune, con la compagna e con la figlia, era già stata presa e veniva ritardata unicamente per poter fare terminare l'anno scolastico alla figlia senza cambiare la scuola.
Pertanto, alla luce dei fatti accertati nel giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), appare anche corretto considerare che alla fine di dicembre 2018 il ricorrente, la compagna e la figlia comune costituissero oramai un nucleo familiare "classico" e che, già per questo motivo, il centro degli interessi di A.________ fosse ancora nel Cantone Ticino, dove vivevano la compagna e la figlia, in una villa di proprietà dello stesso A.________.
5.4.3. Come indicato nel considerando 4.2 - fatto salvo il caso di persone che ricoprono ruoli dirigenziali, che non è qui dato - i legami costituiti dai rapporti personali e familiari che sfociano in un matrimonio o in una convivenza sono infatti giudicati preminenti e, nel definire il centro degli interessi, non vi è motivo perché ciò non debba valere anche nel caso, invero piuttosto particolare, qui esaminato.
Accertato dall'istanza inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) che una coabitazione tra ricorrente, compagna e figlia era già decisa prima dell'annuncio di partenza da U.________ (TI), va infatti osservato che, quand'anche non vi fosse più un alloggio in Ticino, l'appartamento di tre vani locato a V.________ (GR) non era la sola abitazione ad entrare in considerazione, perché nel Cantone Ticino vi era anche, quale punto di riferimento dell'intero nucleo familiare, la villa di X.________ (TI), messa a disposizione della compagna e della figlia dal ricorrente, che ne era il proprietario.
D'altra parte, il mantenimento del centro degli interessi nel Cantone Ticino, anche dopo l'annuncio di partenza da U.________ (TI), risulta, con ancora maggiore verosimiglianza, considerando: (a) che prove di un effettivo trasloco a V.________ (GR), nel dicembre 2018, o di un acquisto di mobili destinati a quell'alloggio, sempre nel dicembre 2018, non ve ne sono (precedente consid. 5.2; art. 105 cpv. 1 LTF); (b) quei pochi giorni che separavano l'annuncio di partenza da U.________ (TI) e il 31 dicembre 2018 coincidevano in sostanza con le festività di fine anno.
5.5. Un valido sostegno alla conclusione secondo cui al 31 dicembre 2018 il centro degli interessi dell'insorgente fosse nei Grigioni non è infine costituito dall'indicazione che egli "non ha più avuto, a partire dal dicembre 2018, rilevanti punti di riferimento professionale nel Cantone Ticino" o dal richiamo alle testimonianze di alcune persone sulla sua presenza a V.________ (GR) già nel 2018, che la Corte cantonale ha considerato troppo generiche.
La prima indicazione contrasta infatti con gli accertamenti dell'istanza inferiore, da cui risulta che gli interessi professionali ed economici del ricorrente sono rimasti nel Cantone Ticino anche dopo l'annuncio di partenza per il Cantone dei Grigioni (giudizio impugnato, consid. 7 e 8). La dimostrazione dell'arbitrarietà di tali constatazioni spettava al ricorrente, attraverso la presentazione di una censura precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 9C_412/2025 del 12 novembre 2025 consid. 4.2), che però non viene formulata. Una critica precisa e circostanziata, che attesti l'insostenibilità dell'apprezzamento dell'istanza inferiore, manca d'altra parte anche in relazione alla valutazione che essa ha fornito in merito alle tre dichiarazioni prodotte. Preso atto del loro tenore, l'arbitrio è in ogni caso da escludere. In effetti, queste testimonianze scritte, che portano tutte la data del 22/24 aprile 2024, contengono anche tutte la stessa laconica indicazione "con la presente, confermo che il nostro conoscente, A.________, abita a V.________ (GR) dal 2018".
5.6. Di conseguenza, in relazione alle imposte cantonali il ricorso dev'essere respinto perché infondato.
IV. Imposta federale diretta
6.
In materia di imposta federale diretta, il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 108 LIFD (RS 642.11), che dovrebbe condurre a dichiarare nulle sia la sentenza impugnata sia la decisione di tassazione su reclamo del 16 maggio 2024.
6.1. Tuttavia, egli non può essere seguito nemmeno su questo punto e il ricorso dev'essere respinto anche in materia di imposta federale diretta. È vero che nella DTF 150 II 244 il mancato coinvolgimento dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, in un caso in cui il luogo di tassazione era controverso ed incerto giusta l'art. 108 LIFD, è stato considerato un motivo di nullità. Come indicato nella sentenza 9C_447/2024 del 15 gennaio 2025 consid. 5, citata nel giudizio impugnato e confermata anche in un ulteriore caso (sentenza 9C_154/2025 del 27 agosto 2025 consid. 6.3 seg.), in fattispecie come quella in esame l'accertamento della nullità non è però giustificato.
6.2. Di conseguenza, ritenuto che la conferma dell'assoggettamento fiscale illimitato in un Cantone ha di regola carattere pregiudiziale anche per il luogo di tassazione in materia di imposta federale diretta, il giudizio impugnato dev'essere confermato pure in tale ambito, come chiesto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in risposta.
V. Spese e ripetibili
7.
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto sia in materia di imposte cantonali che in materia di imposta federale diretta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; sentenza 9C_447/2024, citata, consid. 6). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
In riferimento alle imposte cantonali, il ricorso è respinto.
2.
In riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso è respinto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 27 febbraio 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli