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Familienzulagen in der Landwirtschaft

16 dicembre 2008·DE·Accoglimento·Sentenza di principio·DTF·BGE 135 V 94·18·1,148 parole·~6 min

Regesto

Art. 59 LAsi; art. 24 n. 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati; art. 1 cpv. 5 della legge bernese del 5 marzo 1961 sugli assegni per i figli ai lavoratori dipendenti; assegni familiari cantonali. In virtù dell'art. 59 LAsi in relazione con l'art. 24 n. 1 della Convenzione sui rifugiati, un rifugiato ammesso provvisoriamente acquisisce, con il riconoscimento di rifugiato, il diritto agli assegni familiari al pari di una persona con cittadinanza svizzera; il momento determinante è il riconoscimento di rifugiato (ammesso provvisoriamente) da parte delle autorità (consid. 3 e 4).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in tedesco

Articoli di legge (10)

Art. 106 Abs. 2 BGGArt. 97 Abs. 1 BGGArt. 66 Abs. 1 BGGArt. 9 BVArt. 68 Abs. 2 BGGArt. 1 AbsArt. 24 ZiffArt. 84 AsylGArt. 59 AsylGArt. 1 KZG

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