Art. 35 cpv. 4 LAI; art. 82 cpv. 1 OAI; art. 71ter cpv. 1 e cpv. 2 OAVS; art. 20 LPGA; modalità di versamento della rendita completiva per i figli dell'assicurazione per l'invalidità. La condizione di vita comune tra il figlio e il genitore non beneficiario della rendita principale, prevista dall'art. 71ter cpv. 1 OAVS, è adempiuta laddove la coabitazione derivi da un collocamento ordinato dal giudice civile, anche se il genitore con cui vive il figlio non è titolare del diritto di custodia (consid. 6.2). Per quanto concerne il pagamento retroattivo della rendita per un periodo in cui il figlio era collocato in un istituto, occorre esaminare, per il periodo considerato, chi abbia effettivamente sostenuto le spese di mantenimento e di educazione, qualora il giudice civile non si sia pronunciato sulle modalità di versamento della rendita. Se il genitore non beneficiario della rendita principale ha sostenuto l'insieme delle spese di mantenimento e di educazione durante il collocamento nell'istituto, egli può pretendere il versamento degli arretrati della rendita completiva per figli, conformemente agli art. 35 cpv. 4 LAI e 20 LPGA (consid. 7.3.2).
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