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Unfallversicherung

28 ottobre 2009·DE·Reiezione·Sentenza di principio·DTF·BGE 135 V 465·15·2,962 parole·~15 min

Regesto

Art. 43 seg. LPGA; art. 6 n. 1 CEDU; apprezzamento delle prove. Anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore. Una tale perizia deve tuttavia essere ordinata qualora sussistino anche solo i minimi dubbi riguardo all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (consid. 4).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in tedesco

Citazioni (15)

8C_216/2009
8C_806/2007
8C_583/2007
8C_80/2009
8C_698/2008
8C_151/2009
BGE 132 II 257
BGE 129 V 177
BGE 115 V 133
BGE 125 V 351
BGE 122 V 157

Citato da (392)

Articoli di legge (15)

Art. 97 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGGArt. 66 Abs. 1 BGGArt. 42 AbsArt. 106 Abs. 1 BGGArt. 29 Abs. 2 BVArt. 64 Abs. 1 und Abs. 2, Art. 66 Abs. 1 BGGArt. 6 Ziff. 1 EMRKArt. 105 Abs. 3 BGGArt. 6 EMRKArt. 64 Abs. 4 BGGArt. 44 ATSGArt. 43 Abs. 1 ATSGArt. 14 Abs. 1 UNO-Pakt IIArt. 6 Abs. 1 UVGArt. 14 EMRK

Sentenze correlate