Skip to content

Procédure pénale

3 giugno 2013·FR·Accoglimento·Sentenza di principio·DTF·BGE 139 IV 228·13·1,994 parole·~10 min

Regesto

Art. 87 cpv. 1 CPP; luogo di notificazione delle comunicazioni. L'art. 87 cpv. 1 CPP non impedisce alle parti di fornire alle autorità penali un recapito ai fini di notificazione diverso dal loro domicilio, dalla loro dimora abituale o dalla loro sede (consid. 1.1). Se fanno uso di questa possibilità, la notificazione deve di principio essere fatta al recapito designato, pena la sua irregolarità (consid. 1.2).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in francese

Articoli di legge (13)

art. 49 LTFart. 354 al. 1 CPPart. 23 CCart. 355 CPPart. 85 al. 4 CPPart. 87 al. 1 CPPart. 136 CPCart. 39 al. 1 LTFart. 39 LTFart. 133 CPCart. 39 al. 2 LTFart. 86 CPPart. 139 al. 1 CPC

Sentenze correlate