Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_335/2025
Sentenza del 29 aprile 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Ryter,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Luisa Polli,
ricorrente,
contro
Ufficio federale di polizia (fedpol), Guisanplatz 1a, 3003 Berna.
Oggetto
Divieto d'entrata fedpol,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 maggio 2025
dal Tribunale amministrativo federale, Corte VI, (F-7018/2023).
Fatti
A.
A.a. Nel marzo 2010 A.________ (1969), cittadino italiano, è stato posto al beneficio di un permesso per dimorante temporaneo UE/AELS. Rientrato in Italia egli ha ottenuto, il 28 agosto 2012, un permesso per frontaliero UE/AELS al fine di lavorare nel nostro Paese. Nel marzo 2014 sua moglie (1969), ugualmente cittadina italiana, si è trasferita nel Cantone Ticino ove le è stato accordato un permesso di dimora UE/AELS, regolarmente rinnovato. Il 14 luglio 2014, raggiunta la consorte, A.________ si è visto rilasciare un permesso di dimora UE/AELS, con scadenza al 20 marzo 2019.
Anche i due figli maggiorenni della coppia (1991 e 1993) risiedono in Svizzera dove lavorano, il primo al beneficio di un permesso di dimora UE/ALES, il secondo di un permesso di domicilio UE/AELS.
A.b. Tra il 1995 e il 2012 A.________ è stato condannato a cinque riprese dalla giustizia penale italiana per: rissa e porto d'armi; violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e di quelle riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; lesione personale, minaccia e ingiurie; detenzione e porto d'armi nonché ricettazione; omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali tra il 2005 e il 2006. Gli sono quindi state inflitte diverse pene che spaziano dalla multa a 2 anni di pena detentiva, quest'ultima sospesa condizionalmente.
Il 26 aprile 2013 il Tribunale di Alessandria (I) ha sottoposto il ricorrente a una
"misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno" per tre anni, a causa di una sua eventuale implicazione nell'associazione di tipo mafioso "'ndrangheta".
Il 10 dicembre 2013, la Corte di appello di Torino (I) ha, su ricorso, condannato in contumacia A.________ alla pena detentiva di 5 anni e 4 mesi per associazione per delinquere di tipo mafioso. Contestualmente ha disposto che, al termine del periodo di detenzione, l'interessato fosse sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore a un anno. Il ricorso presentato da A.________ contro questa sentenza è stato respinto dalla Corte suprema di cassazione (I) il 3 marzo 2015.
A.c. Nel 2015 A.________ è stato arrestato dalle autorità svizzere ed estradato in Italia per espiare la sua pena.
A.d. Il 30 settembre 2015 la Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di dimora UE/AELS di cui A.________ era titolare. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
A.e. Il 29 febbraio 2016 la Segreteria di Stato della migrazione SEM ha emesso nei confronti di A.________ un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 20 anni, ossia fino al 28 febbraio 2036. Spedita in Italia per via diplomatica la decisione non ha potuto essere notificata all'interessato.
A.f. Il 24 giugno 2019 A.________ è stato sottoposto a libertà vigilata, come ordinato dalla Corte di appello di Torino nel proprio giudizio. Dopo circa un anno ha riacquistato la sua piena libertà.
Il 3 luglio 2020 la misura di sorveglianza speciale decisa il 26 aprile 2013 è stata revocata dal Tribunale di Alessandria.
A.g. Il 26 novembre 2020 nel corso di un controllo al posto di confine ferroviario di Chiasso, il divieto di entrata pronunciato dalla SEM è stato notificato a A.________, il quale è stato allontanato verso l'Italia.
A.h. Adito da A.________ il 21 dicembre 2020, il Tribunale amministrativo federale ne ha accolto il gravame con sentenza del 4 luglio 2023. Accertata l'incompetenza della SEM a emanare il provvedimento litigioso la Corte federale l'ha annullato e ordinato che la causa sia trasmessa all'Ufficio federale di polizia (fedpol) per motivi di competenza.
B.
Il 21 novembre 2023 fedpol ha pronunciato nei confronti di A.________ un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di durata indeterminata.
Il 15 maggio 2025 il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A.________ contro la citata misura e ne ha limitato la durata a 20 anni, ossia fino al 20 novembre 2043.
C.
Il 20 giugno 2025 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza del 15 maggio 2025 sia annullata, in via subordinata che venga riformata nel senso che la durata del divieto d'entrata sia ridotta a 5 anni.
Chiamati ad esprimersi, fedpol si è rimesso al giudizio di questa Corte. Il Tribunale amministrativo federale ha rinunciato a presentare osservazioni.
Diritto
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (ATF 150 II 346 consid. 1.1; IV 103 consid. 1).
1.1. Oggetto di disamina è un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein emanato da fedpol, allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera, sulla base dell'art. 67 cpv. 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).
1.2. Ai sensi dell'art. 83 lett. a LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisce un diritto al giudizio da parte di un tribunale. L'art. 11 par. 1 e 3 dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (Accordo o ALC; RS 0.142.112.681) prevede, per le controversie derivanti dall'Accordo, un doppio grado di giurisdizione (DTF 131 II 352 consid. 1.2.1). Ciò è il caso per i divieti d'entrata pronunciati in virtù dell'art. 67 cpv. 4 LStrI nei confronti di persone che possono richiamarsi al sopramenzionato Accordo. Di conseguenza, quando fedpol emana una simile decisione e che la persona interessata può prevalersi del diritto alla doppia istanza di ricorso (dapprima Tribunale amministrativo federale poi Tribunale federale), il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile (sentenza 2C_492/2021 del 23 novembre 2021 consid. 1.1 e riferimenti). Dato che il qui ricorrente, cittadino italiano, può richiamarsi ai diritti garantitigli dall'ALC, il motivo di esclusione di cui all'art. 83 lett. a LTF non trova pertanto applicazione.
In base ad un ragionamento analogo la giurisprudenza considera che neanche l'eccezione dell'art. 83 lett. c n. 1 LTF, che esclude la via del ricorso in materia di diritto pubblico contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti l'entrata in Svizzera, trova applicazione in tali circostanze.
1.3. Premesse queste considerazioni il ricorso, esperito contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata dal Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF) e presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) è, di massima, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale e internazionale d'ufficio (artt. 95 cpv. 1 lett. a e b e 106 cpv. 1 LTF). Ciò nonostante, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), si confronta di regola solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5 e richiamo; sentenza 2C_495/2025 dell'8 ottobre 2025 consid. 2.1). La parte ricorrente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima violerebbe il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; sentenza 2C_14/2025 del 26 maggio 2025 consid. 2.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alle censure di violazione di diritti fondamentali, che devono essere motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 80 consid. 2.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 III 81 consid. 1.3).
2.2. II Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6, IV 360 consid. 3.2.1 e rispettivi riferimenti). Salvo in casi in cui tale inesattezza sia manifesta, ciò dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3; sentenza 2C_31/2026 del 24 marzo 2026 consid. 3.2 e rinvii). Occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; sentenza 2C_621/2024 del 30 aprile 2025 consid. 2.2).
3.
Il ricorrente censura l'arbitrio nell'accertamento dei fatti. A suo avviso sarebbe insostenibile ritenere, come fatto dal Tribunale amministrativo federale, che egli rappresenta una minaccia grave, concreta e attuale per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera.
3.1. Determinare se il ricorrente rappresenti una tale minaccia è una questione di diritto (art. 67 cpv. 2 LStrI), che dipende tuttavia dai fatti constatati. Trattandosi dei fatti sui quali il Tribunale amministrativo federale si è fondato, il ricorrente si limita a sostituire il proprio apprezzamento delle prove a quello dell'istanza precedente, ciò che tuttavia non è ammissibile (cfr.
supra consid. 2.2). Per quanto concerne poi il quesito di sapere se, sulla base dei fatti accertati, l'autorità precedente abbia correttamente giudicato che il ricorrente rappresentava una minaccia grave, concreta e attuale per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, trattasi invece di una questione di diritto, che verrà esaminata qui di seguito (cfr.
infra consid. 4).
3.2. Per il resto, in quanto diverge in maniera appellatoria da quelli accertati nella sentenza impugnata, il riassunto dei fatti presentato dal ricorrente non verrà preso in considerazione (cfr.
supra consid. 2.2).
3.3. Da quel che precede discende che la censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti si rivela infondata e, come tale, va respinta. Questa Corte si pronuncerà quindi esclusivamente sulla base dei fatti constatati dal Tribunale amministrativo federale (art. 105 cpv. 1 LTF).
4.
Dell'avviso del ricorrente il Tribunale amministrativo federale avrebbe confermato il divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein violando gli artt. 5 Allegato I ALC e 67 cpv. 4 LStrI.
4.1. Conformemente all'art. 2 cpv. 2 LStrI detta legge si applica ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea solo se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se essa prevede disposizioni più favorevoli. L'ALC non disciplina in quanto tale il divieto d'entrata. Si applica quindi l'art. 67 LStrI (vedasi art. 24 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sulla libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]), norma che tuttavia dev'essere applicata tenendo conto delle specifiche esigenze dell'ALC. Infatti, l'applicazione di questo disposto non può pervenire al risultato di privare i cittadini che possono prevalersi dell'ALC dei diritti garantiti dallo stesso (DTF 139 II 121 consid. 5.1; sentenze 2C_492/2021, già citata, consid. 4.1; 2C_728/2021 del 4 marzo 2022 consid. 3.2).
4.2. Come tutti i diritti garantiti dall'ALC il diritto di rimanere in Svizzera rispettivamente quello di entrare nel nostro Paese possono essere limitati da misure di ordine e sicurezza pubblici soltanto ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC (DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza 2C_184/2025 del 12 febbraio 2026 consid. 4.1 e rinvii).
Conformemente alla giurisprudenza concernente l'art. 5 Allegato I ALC, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per limitare il diritto di entrare nel Paese presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; sentenza 2C_286/2023 del 27 settembre 2023 consid. 4.1). Per valutare se ciò sia il caso, si deve procedere a un apprezzamento specifico del caso, alla luce degli interessi tesi alla salvaguardia dell'ordine pubblico i quali non necessariamente coincidono che la valutazione all'origine delle condanni penali. Altrimenti detto queste ultime sono determinanti solo se le circostanze che le hanno originate lasciano intravvedere la presenza di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico. A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza 2C_92/2024 del 9 aprile 2024 consid. 5.3). Questa Corte si mostra particolarmente rigorosa segnatamente in presenza di reati relativi alla legislazione sugli stupefacenti, in materia di criminalità organizzata nonché contro l'integrità sessuale (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; sentenza 2C_184/2025, già citata, consid. 4.1).
4.3. Ai sensi dell'art. 67 cpv. 4 LStrI fedpol può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata.
4.3.1. Il divieto d'entrata sul territorio è volto a impedire l'entrata o il rientro in Svizzera di uno straniero la cui presenza nel nostro Paese è indesiderata. Esso mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblico, non già a sanzionare un determinato comportamento. Trattasi quindi di una misura a carattere preventivo, non repressivo (vedasi Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri in: FF 2002 3327, pag. 3428 seg.; sentenza 2C_492/2021, già citata, consid. 4.3 e riferimenti dottrinali).
4.3.2. Da parte sua l'art. 77b dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) precisa che una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante, quale la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone oppure l'esistenza e il funzionamento dello Stato, poiché l'interessato partecipa, sostiene, incoraggia o istiga ad attività nei settori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1-5 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative o ad attività di criminalità organizzata (LAIn).
4.3.3. Le attività che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera di cui all'art. 67 cpv. 4 LStrI corrispondono, sul piano penale, ai crimini e delitti contenuti nei titoli 12 a 17 del CP, ossia gli artt. 258 a 311 CP (sentenza 2C_492/2021, già citata, consid. 4.5 e riferimenti dottrinali), di cui fa parte l'art. 260ter CP che condanna la partecipazione o il sostegno a organizzazioni criminali o terroristiche.
4.3.4. Il Tribunale federale si è già pronunciato sul legame tra l'art. 67 cpv. 4 LStrI e l'art. 5 Allegato I ALC. Applicando per analogia la giurisprudenza concernente l'art. 67 cpv. 3 LStrI (vedasi DTF 139 II 121 consid. 6.3 e riferimenti; sentenze 2C_655/2019 del 26 luglio 2019 consid. 2.3.1; 2C_387/2017 del 29 maggio 2018 consid. 6.1), ha giudicato che era possibile vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero che poteva appellarsi all'ALC se rappresentava una minaccia attuale, concreta e sufficientemente grave per la sicurezza interna ed esterna del Paese (sentenza 2C_492/2021, già citata, consid. 4.7). Alla luce delle esigenze poste dall'art. 5 Allegato I ALC, il termine "minaccia grave" presuppone l'esistenza di una minaccia caratterizzata. Questo particolare grado di gravità, la cui applicazione deve rimanere eccezionale, va esaminato caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti della fattispecie. Può in particolare trarre origine dal tipo di bene giuridico minacciato (ad esempio: seria messa in pericolo della vita, dell'integrità corporale o sessuale oppure della salute delle persone), dall'appartenenza di un reato a un ambito di criminalità particolarmente grave che riveste una dimensione transfrontaliera, dalla moltiplicazione dei reati, tenendo conto dell'eventuale aumento della loto gravità oppure dall'assenza di una prognosi favorevole (sentenza 2C_492/2021, già citata, consid. 4.6 e 4.7 e rinvii).
4.4. Nel caso specifico emerge dai fatti della sentenza querelata, vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF), che il ricorrente è stato condannato perché faceva parte dell'associazione di stampo mafioso 'ndrangheta in seno a una delle articolazioni territoriali, denominate "locali", della stessa, cioè il locale di X.________. I Giudici precedenti hanno al riguardo precisato che la 'ndrangheta è un'organizzazione criminale con una struttura tentacolare e un raggio d'azione internazionale, ciò che ne fa una delle organizzazioni criminali di stampo mafioso più stabile, diffusa e potente a livello nazionale e internazionale. Hanno poi aggiunto che il locale nella regione di X.________ costituiva un gruppo criminale, che operava fuori della Calabria. Altrimenti detto era un'articolazione del gruppo calabrese con proprie strutture e specifiche finalità, connotate da autonomia rispetto alla 'ndrangheta calabrese. Essi hanno poi rilevato che il ricorrente era stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per avervi ricoperto un "ruolo attivo", quale "capo giovani", ruolo che corrispondeva alla nozione di "reato permanente". Era inoltre stato trovato in possesso di una pistola automatica con matricola abrasa nonché di una seconda pistola perfettamente efficiente. Non aveva partecipato al suo processo, ragione per cui era stato condannato in contumacia, e non aveva mai collaborato con la giustizia. L'Italia aveva dovuto chiedere formalmente la sua estradizione alla Svizzera. Dopo avere espiato la propria pena, aveva ancora dovuto trascorrere un anno in libertà vigilata. Infine, come constatato nella sentenza querelata, egli faceva tuttora parte della 'ndrangheta.
4.5. Il fatto che il ricorrente sia tuttora affiliato alla 'ndrangheta, segnatamente al locale di X.________, cioè un'associazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP (sentenze 2C_492/2021, già citata, consid. 4.9; 1C_408/2017 del 21 settembre 2017 consid. 2.2) la quale, come accertato dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF) dispone di una presenza strutturata anche in Svizzera, è di natura a minacciare la sicurezza interna ed esterna del nostro Paese, così come sancito dall'art. 67 cpv. 4 LStrI. La presenza in Svizzera di un membro di questa organizzazione costituisce inoltre una minaccia reale e peculiare per le relazioni internazionali, segnatamente quelle diplomatiche, nel caso in cui, dal nostro Paese, l'interessato dovesse continuare le sue attività criminali in Italia (sentenza 2C_492/2021, già citata, consid. 4.9).
4.6. Questa minaccia dev'essere considerata attuale, quantunque ne dica il ricorrente. Come emerge dal giudizio querelato, il quale si richiama alla giurisprudenza italiana, è notorio che il vincolo di fedeltà nei confronti della 'ndrangheta è tendenzialmente permanente e può, di regola, essere rescisso solo attraverso una esplicita dissociazione, di solito conseguenza ordinaria della scelta di collaborare con le autorità giudiziarie. Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza penale italiana, periodi di inattività apparente o effettiva non sono in quanto tali sufficienti per presumere che un affiliato si sia svincolato dall'organizzazione criminale. Non deve di conseguenza essere trascurato che, come emerge dai fatti accertati dall'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente è sempre affiliato alla 'ndrangheta, che non ha collaborato con la giustizia né ha espressamente dichiarato di essersi allontanato dalla criminalità organizzata, ciò che peraltro ammette esplicitamente nel suo gravame.
In queste circostanze, il fatto che non si sia formalmente opposto alla sua estradizione, che la sua condotta penalmente perseguibile sia remota e che non abbia più interessato le autorità penali dopo che la misura di libertà vigilata alla quale era stato sottoposto nel 2019 fosse stata revocata oppure ancora il fatto che lavori, che abbia seguito dei corsi di formazione e di aggiornamento e che conduca una vita riservata non permettono in quanto tali di negare l'esistenza di una minaccia concreta per la Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 4 LStrI, quantunque ne pensi il ricorrente. Infine, anche se non è dato di sapere quando ha chiesto il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, resta comunque che ha manifestato la sua intenzione di venire in Svizzera, ove risiede la sua famiglia, poco tempo dopo avere ritrovato la sua piena libertà.
Al fine di comprovare che non è più una minaccia per la società il ricorrente si richiama al decreto del 3 luglio 2020 del Tribunale di Alessandria, di cui lamenta un'interpretazione arbitraria. Sennonché, come emerge dalla sentenza impugnata, questo decreto concerne la revoca della misura di sorveglianza speciale - misura
"ante delictum" - pronunciata nei suoi confronti prima che venisse condannato, il 10 dicembre 2013, dalla Corte di appello di Torino per associazione per delinquere di tipo mafioso, misura rimasta poi sospesa mentre espiava la sua pena di 5 anni e 4 mesi così come durante l'anno che ha passato in stato di libertà vigilata. Il decreto del 3 luglio 2020 concerne l'esame dei criteri determinanti ai fini della misura in questione, cioè la problematica della "pericolosità sociale". In tale decreto il Tribunale di Alessandria vi sottolinea che il ricorrente non si è dichiarato pentito, ragione per cui non vi erano segni di un definitivo scostamento dall'ambiente della criminalità organizzata. Conclude comunque alla revoca della misura in questione, visto il comportamento adottato dall'interessato, il quale conduce una vita riservata e dedita al lavoro. Come già illustrato in precedenza, questi elementi non sono tuttavia sufficienti per negare l'esistenza di una minaccia concreta ai sensi dell'art. 67 cpv. 4 LStrI, di modo che, nella fattispecie, detto decreto è privo di pertinenza.
4.7. Visto quanto precede, il Tribunale amministrativo federale poteva senza disattendere il diritto federale giungere alla conclusione che il ricorrente costituiva una minaccia grave, concreta e attuale per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, tale da giustificare un divieto d'entrata in applicazione dell'art. 67 cpv. 4 LStrI combinato con l'art. 5 Allegato I ALC.
5.
Invocando il diritto alla tutela della vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU, il ricorrente considera che la durata del divieto d'entrata di 20 anni disattende il principio della proporzionalità. A suo parere, la misura dovrebbe essere limitata a cinque anni.
5.1. Giusta l'art. 67 cpv. 4 terza frase LStrI fedpol può pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata.
5.2. Sia in applicazione dell'ALC che dell'art. 96 LStrI occorre che dalla ponderazione degli interessi pubblici e privati effettuata nel caso di specie risulti che la misura di allontanamento contestata rispetti il principio della proporzionalità tenuto conto dell'insieme delle circostanze. Occorre quindi considerare la gravità di eventuali rimproveri mossi alla persona straniera, la sua situazione personale, la durata del soggiorno nel nostro Paese, il grado di integrazione e il pregiudizio che costui e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (DTF 139 II 121 consid. 6.5.1; sentenza 2C_168/2025 del 1° maggio 2025 consid. 5.1 e richiami). L'esame imposto dall'art. 96 LStrI si confonde con quello previsto dall'art. 8 n. 2 CEDU e può quindi essere effettuato congiuntamente (sentenze 2C_609/2025 del 17 febbraio 2026 consid. 4.2; 2C_461/2025 dell'11 febbraio 2026 consid. 3.2 e rispettivi rinvii).
5.3. Dalla sentenza impugnata emerge che la moglie del ricorrente risiede in Svizzera al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno; è inoltre incontestato che le relazioni tra i consorti sono strette ed effettive. Il divieto d'entrata nel nostro Paese ostacola pertanto i contatti personali e regolari tra i coniugi di modo che è in maniera sostenibile che l'art. 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita familiare (DTF 144 II 1 consid. 6.12; sentenza 2C_306/2025 del 27 marzo 2026 consid. 5.2.1 e rispettivi riferimenti), va considerato ai fini della valutazione della proporzionalità della misura.
5.4. Nella fattispecie, il Tribunale amministrativo federale ha proceduto a un'accurata ponderazione dei contrapposti interessi. In primo luogo ha rammentato che, per quanto riguarda la tutela dell'interesse pubblico, il divieto d'entrata era stato emanato al fine di preservare la sicurezza nazionale svizzera, e questo a causa della natura e della gravità del reato (
"reato permanente") di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso. Per quanto concerne gli interessi del ricorrente a potere installarsi di nuovo nel nostro Paese, la citata autorità ha ricordato che egli aveva vissuto la maggiore parte della sua vita in Italia, creandovi una famiglia e svolgendovi un'attività professionale. Il breve soggiorno in Svizzera non rappresentava quindi un ostacolo all'emanazione del divieto d'entrata litigioso, visto il bene giuridico minacciato. Il fatto poi che sua moglie e i figli maggiorenni risiedevano in Svizzera, mentre egli doveva ristabilirsi in Italia o altrove, non era incompatibile con il suo diritto al rispetto della vita familiare. La consorte era infatti anche lei nata in Italia, ove aveva vissuto per 45 anni, prima di arrivare in Svizzera nel 2014. In queste circostanze si poteva esigere, se del caso, che tornasse a vivere con il marito nel paese di origine. Andava infine sottolineato che le verosimili difficoltà pratiche, ma che comunque potevano essere sormontate, nell'organizzare la sua futura vita causate dal divieto d'entrata erano comunque imputabili al suo comportamento personale, sanzionato a livello penale. Il Tribunale amministrativo federale ha, per finire, tenuto conto del ruolo concreto svolto dal ricorrente nell'organizzazione criminale, segnatamente del suo statuto di "capo giovani" che si rapportava, nella gerarchia della 'ndrangheta alla "società minore", subordinata a quella "maggiore", ma che non era però apicale o direttivo.
Il Tribunale amministrativo federale è quindi giunto alla conclusione che la ponderazione degli interessi - quello pubblico alla tutela della sicurezza nazionale e quello privato del ricorrente al rispetto, segnatamente, della sua vita familiare e del suo diritto alla libera circolazione ai sensi dell'ALC - portava a confermare il divieto d'entrata in Svizzera ma a ridurne la durata a 20 anni.
5.5. Gli argomenti sollevati dal ricorrente non permettono di confutare questo ragionamento. La circostanza che la sua condanna penale sia remota e si riferisca a fatti avvenuti 15 anni fa, che egli sia stato rimesso in libertà oppure che non abbia più avuto problemi con la giustizia non sono di per sé sufficienti alla luce dell'interesse pubblico a tutelare la sicurezza nazionale, in particolare perché egli, come accennato in precedenza, non si è mai pentito (cfr.
supra consid. 4.4 a 4.6). Nemmeno il fatto che ha scontato la sua pena è da questo profilo determinante: l'art. 67 cpv. 4 LStrI mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza nazionale, non già a sanzionare un determinato comportamento (cfr.
supra consid. 4.3.1). Inoltre, e contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, il Tribunale amministrativo federale ha debitamente tenuto conto, nella ponderazione effettuata degli opposti interessi, del ruolo da questi svolto in seno all'organizzazione così come della presenza della sua famiglia in Svizzera.
5.6. Visto quanto precede il Tribunale amministrativo federale non ha disatteso il principio della proporzionalità allontanando il ricorrente dalla Svizzera per 20 anni. Trattasi di un lasso di tempo significativo, ma che corrisponde alla gravità di quanto addebitatogli e alla minaccia peculiare che egli rappresenta. Al riguardo va ricordato che dalla sentenza impugnata risulta che la 'ndrangheta è presente nel nostro Paese. È quindi a ragione che i Giudici precedenti sono giunti alla conclusione che l'interesse pubblico ad allontanare il ricorrente per un periodo significativo prevaleva sul suo interesse privato a potere entrare liberamente in Svizzera, malgrado il fatto che sua moglie vi risiedesse. In proposito va sottolineato che la misura contestata non complica in maniera sproporzionata la relazione familiare con la consorte, con la quale non convive più da quando è stato estradato nel 2015, segnatamente vista la vicinanza geografica tra la Svizzera e l'Italia. L'asserita violazione del principio della proporzionalità si rivela quindi priva di pertinenza.
6.
Per le considerazioni che precedono il ricorso si rivela infondato e come tale dev'essere respinto.
7.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, all'Ufficio federale di polizia (fedpol) e al Tribunale amministrativo federale, Corte VI.
Losanna, 29 aprile 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud