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Bürgerrecht und Ausländerrecht

25 agosto 2010·DE·Reiezione parziale·Sentenza di principio·DTF·BGE 136 I 309·11·3,713 parole·~19 min

Regesto

Rifiuto di naturalizzare una persona in formazione a causa della sua dipendenza dall'assistenza sociale, divieto di discriminazione; art. 8 cpv. 2 e art. 9 Cost. Concessione della cittadinanza secondo il diritto cantonale (consid. 2). Assenza dell'autosufficienza economica (consid. 3). Significato del divieto di discriminazione; la questione di sapere se la cerchia delle persone dipendenti dall'assistenza sociale costituisca un gruppo protetto secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost. è stata lasciata aperta (consid. 4.2). Nel caso di specie non si è in presenza di una discriminazione neppure sotto il profilo dell'origine e della posizione sociale (consid. 4.3). Il limite del rifiuto di naturalizzare è costituito dal divieto dell'arbitrio secondo l'art. 9 Cost. (consid. 4.4).

I riassunti IA stanno arrivando.

Note

Originale in tedesco

Articoli di legge (25)

Art. 106 Abs. 2 BGGArt. 97 Abs. 1 BGGArt. 97 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGGArt. 105 Abs. 1 BGGArt. 42 Abs. 2 BGGArt. 105 Abs. 2 BGGArt. 9 BVArt. 15 AbsArt. 86 Abs. 1 lit. d BGGArt. 20 AbsArt. 8 Abs. 1 BVArt. 64 BGGArt. 29 BVArt. 29 Abs. 1 BVArt. 115 lit. b BGGArt. 8 Abs. 2 BVArt. 8 BVArt. 99 AbsArt. 115 lit. a BGGArt. 276 ZGBArt. 83 lit. b BGGArt. 289 ZGBArt. 277 ZGBArt. 289 Abs. 2 ZGBArt. 293 Abs. 1 ZGB

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