Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_188/2026
Sentenza del 7 maggio 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Haag, Presidente,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________e D.________,
rappresentati da A.________,
ricorrenti,
contro
E.________ SA,
patrocinata dall'avv. Ester Camponovo,
Municipio di Stabio, via Ufentina 25, 6855 Stabio,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Ufficio delle domande di costruzione,
via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170,
6501 Bellinzona.
Oggetto
Licenza edilizia,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 marzo 2026
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.156).
Fatti
A.
Il 4 maggio 2022 la E.________ SA, titolare di un diritto di compera sul mappale xxx di Stabio, ha presentato al Municipio di Stabio una domanda di costruzione per la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di uno stabile amministrativo di tre piani, con autorimessa interrata per 32 veicoli, e di 12 posteggi esterni. Il progetto prevede il sorpasso dell'indice di sfruttamento (i.s.). Il relativo ammanco di superficie utile lorda (SUL) di 296 m
2 verrebbe compensato con il trasferimento di 299 m
2 di SUL dal fondo confinante yyy (strada di servizio) come da convenzione sottoscritta il 6 maggio 2022 con F.________, proprietario di quest'ultimo mappale. Alla domanda si sono opposti A.________, B.________ nonché C.________ e D.________, titolari di quote della proprietà per piani del fondo zzz, confinante a nord con il fondo xxx. Il 7 febbraio 2023, respingendo le opposizioni dei vicini, il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia, approvando il trasferimento degli indici a condizione che fosse sottoscritta un'ulteriore convenzione, questa volta tra i proprietari del fondo edificando e F.________, ciò che è avvenuto il 16 febbraio 2023.
B.
Con giudizio del 6 marzo 2024 (n. 1064), il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa dei vicini, annullando la licenza edilizia. Adito dalla E.________ SA, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il ricorso, annullando la risoluzione governativa e riformandola nel senso di subordinare la licenza edilizia all'ulteriore condizione che i 299 m
2 di SUL del mappale yyy siano trasferiti al fondo xxx e che F.________ si impegni a cedere gratuitamente il proprio fondo al Comune di Stabio, con l'annotazione del trasferimento degli indici nel registro comunale.
C.
A.________, B.________, C.________ e D.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale postulando, concesso al gravame l'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza succitata, la conferma della decisione governativa del 6 marzo 2024 e l'annullamento della decisione municipale del 7 febbraio 2023.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).
1.2. Poiché il dispositivo n. 1.1 del giudizio impugnato conferma la licenza edilizia subordinandola ulteriormente all'impegno di cedere gratuitamente il mappale yyy al Comune di Stabio, si pone la questione della sua impugnabilità, potendo trattarsi di una decisione incidentale (art. 93 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 566 consid. 2.7; 149 II 170 consid. 1.5-1.9). Dalla sentenza risulta tuttavia che, in sede ricorsuale, la E.________ SA ha prodotto le dichiarazioni del 18 aprile e del 19 giugno 2024, attestanti l'impegno di F.________ a cedere gratuitamente il proprio fondo al Comune - quest'ultimo favorevole all'operazione. L'autorità inferiore ha quindi ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 38 cpv. 2 § lett. c della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100), necessario per considerare eccezionalmente come superficie edificabile il mappale yyy, destinato dalla pianificazione comunale a strada di servizio, nell'ambito del trasferimento degli indici. La condizione indicata nel dispositivo succitato è pertanto già realizzata. Il giudizio impugnato costituisce dunque una decisione finale (art. 90 LTF).
1.3. Ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF), ciò che impone ai ricorrenti di confrontarsi, almeno brevemente, con le considerazioni della decisione impugnata. Le critiche meramente appellatorie sono inammissibili (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 104 consid. 1.5). Il Tribunale federale esamina soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 9 Cost.) l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale e comunale (DTF 151 I 354 consid. 2.1; 150 I 80 consid. 2.1), vagliando le censure solo se sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso, rispettando le esigenze di motivazione accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).
1.4. La Corte cantonale ha ritenuto ammissibile il trasferimento degli indici dal fondo yyy al fondo xxx, considerando adempiute le condizioni dell'art. 38 cpv. 2 § LE, ossia l'assenza di interessi pubblici contrari (lett. a), il rispetto del limite d'incremento massimo del 15 % della quantità edificatoria (lett. b) e la cessione gratuita del fondo all'ente pubblico (lett. c). Ha inoltre escluso impedimenti legati a sostanze nocive poiché gli accertamenti specialistici non ne hanno evidenziato la presenza, precisando che, in caso di eventuali sostanze non rilevate, i lavori dovrebbero essere sospesi e gestiti conformemente alle normative vigenti. Infine, ha escluso una violazione delle distanze dal confine, rilevando che le facciate più lunghe del nuovo stabile sono state maggiormente arretrate, risultando conformi anche ai criteri più severi del regolamento edilizio in via di approvazione, che considera pure la lunghezza e l'altezza dell'edificio secondo l'art. 39 cpv. 2 LE.
1.5. Disattendendo il loro obbligo di motivazione, i ricorrenti non si confrontano con tali argomenti, né spiegano in che misura il giudizio impugnato, fondato sul diritto comunale e cantonale, violerebbe il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF) o sarebbe arbitrario, poiché insostenibile, manifestamente in contrasto con la situazione effettiva o gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico (DTF 149 II 225 consid. 5.2). In relazione al trasferimento degli indici, essi si limitano infatti a sostenere che il fondo yyy, in quanto strada di servizio, non disporrebbe di quantità edificatorie trasferibili, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione dell'autorità inferiore relativa all'art. 38 cpv. 2 § LE. Quanto alle sostanze nocive, rinviano inoltre ai motivi del loro ricorso cantonale, evocando in maniera appellatoria (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1) la loro possibile presenza e sostenendo che sarebbe "meglio verificare prima della concessione della licenza". Anche su questo punto, non si misurano però con le motivazioni della sentenza avversata. Sulle distanze dal confine, ribadiscono infine che, per la facciata sud, non si sarebbe tenuto conto della "distanza dell'edificio [...] a dipendenza dell'altezza dell'edificio", senza spiegare le ragioni per cui il giudizio impugnato sarebbe arbitrario, né confrontarsi minimamente con la succitata motivazione riguardante la conformità delle distanze anche ai criteri più severi che considerano l'altezza dell'edificio secondo l'art. 39 cpv. 2 LE, richiamato nel ricorso.
2.
Il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può quindi essere esaminato nel merito ed è evaso sulla base della procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ).
L'emanazione di questa sentenza rende priva di oggetto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di Stabio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 7 maggio 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti