Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_610/2025
Sentenza del 15 luglio 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Heine, Métral,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. Giovanna Petrioli,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni
(rendita d'invalidità; confronto dei redditi),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 settembre 2025 (35.2025.16).
Fatti
A.
Il 23 ottobre 2022, A.________, nato nel 1980 e di professione ferraiolo alle dipendenze della ditta B.________ SA - e perciò assicurato d'obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) - è caduto mentre giocava a calcio, riportando un trauma al polso destro, con lussazione dell'estensore dell'ulnare del carpo e lesione del legamento luno-piramidale. Egli ha subito tre interventi chirurgici (I'11 gennaio 2023, ricostruzione del retinacolo degli estensori con innesto del palmare lungo; il 18 agosto 2023, artroscopia con sinovectomia estesa; il 22 novembre 2023, ricostruzione del legamento luno-piramidale e dell'estensore dell'ulnare). L'istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni previste dalla legge.
Con decisione del 5 agosto 2024 l'INSAI ha rifiutato il riconoscimento del diritto ad una rendita di invalidità, dato che dal raffronto dei redditi non risultava alcuna perdita di guadagno, e assegnato un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 7,5 %. A fronte delle contestazioni presentate dall'assicurato e dopo avere effettuato un nuovo raffronto dei redditi (che ha comunque portato ad un grado d'invalidità soltanto del 5 %), in data 11 febbraio 2025 l'assicuratore infortuni ha integralmente confermato la propria precedente decisione.
B.
Con sentenza del 22 settembre 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso dell'assicurato e condannato l'INSAI a riconoscergli una rendita d'invalidità dell'18 % a partire dal 1° agosto 2024.
C.
L'INSAI presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma della decisione su opposizione dell'11 febbraio 2025.
Chiamati a pronunciarsi, l'assicurato postula la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.
Diritto
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile.
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). Inoltre, la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2).
2.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nella fattispecie - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale non è allora vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
3.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza del Tribunale cantonale, che ha condannato il ricorrente a riconoscere una rendita d'invalidità dell'18 % all'opponente, sia lesiva del diritto federale.
La piena capacità lavorativa dell'opponente in attività leggere adeguate e l'IMI stabilite nella decisione su opposizione dell'11 febbraio 2025, confermate dalla Corte cantonale e rimaste incontestate in questa sede, esulano invece dalla presente vertenza.
4.
I principi generali e le norme legali in materia di rendita d'invalidità a seguito d'infortunio (art. 18 cpv. 1 LAINF; art. 8 e 16 LPGA [RS 830.1]) sono già stati correttamente esposti nella sentenza impugnata. Nella misura in cui non servano ulteriori precisazioni, vi si può fare riferimento.
5.
5.1. Il Tribunale cantonale ha accertato che il ricorrente aveva determinato il reddito da valido in fr. 68'068.- alla luce del Contratto collettivo di lavoro (CCL) applicabile, rilevando che in un tale caso non era possibile, per giurisprudenza, procedere alla parallelizzazione dei redditi. Tuttavia, la Corte ticinese ha fatto riferimento ad una sua precedente sentenza del 24 marzo 2025 (contro la quale era pendente un ricorso al Tribunale federale [incarto 8C_254/2025]) in cui aveva applicato per analogia l'art. 26 cpv. 2 OAI (RS 831.201) in materia di assicurazione contro gli infortuni. Nel caso in esame, essa ha accertato l'esistenza di un gap salariale dell'8,58 % tra il reddito annuale che l'opponente avrebbe conseguito senza il danno alla salute e il reddito centrale del settore delle costruzioni di fr. 74'463.11 (secondo la tabella della Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS] TA1 tirage_skill_levels 2022, settore economico 41-43 ["Costruzioni"], livello di competenze 1, riportato su 41,2 ore/settimana conformemente alla durata normale del lavoro nel settore e aggiornato al 2024). In linea con la propria giurisprudenza, il Tribunale cantonale ha adeguato di conseguenza il reddito da valido al 95 % di tale valore giungendo all'importo di fr. 70'739.95.
5.2. La Corte cantonale ha in seguito rilevato che in base ai dati forniti dalla tabella RSS applicabile (TA1_tirage_skill_level 2022, ramo economico totale, uomini, livello di competenze 1, riportando il valore su 41,7 ore settimanali e aggiornandolo al 2024), l'opponente avrebbe potuto conseguire un salario annuale lordo pari a fr. 67'898.72. A questo punto, riferendosi nuovamente alla propria sentenza del 24 marzo 2025 appena menzionata, nella quale aveva applicato per analogia anche l'art. 26bis cpv. 3 OAI in materia di assicurazione infortuni, il Tribunale cantonale ha conseguentemente ridotto del 10 % il reddito da invalido, ottenendo l'importo di fr. 61'108.86. In aggiunta, poggiandosi su un'altra sua precedente sentenza del 30 luglio 2025 (contro la quale era anche pendente un ricorso al Tribunale federale [incarto 8C_481/2025]), esso ha applicato una deduzione sociale del 5 % quale correttivo giurisprudenziale (cfr. DTF 126 V 75), già ritenuta dal ricorrente per tenere conto del fatto che fossero esigibili attività di precisione leggere e di rado mediamente pesanti. Il reddito da invalido corrispondeva quindi a fr. 58'053.41.
Dal confronto dei redditi emergeva così una perdita di guadagno dell'18 %.
6.
6.1.
6.1.1. Pur non contestando che la nozione d'invalidità definita nella LPGA sarebbe identica in tutti i rami dell'assicurazione sociale, il ricorrente ritiene che non si potrebbero ignorare le differenze tra l'assicurazione per l'invalidità e quella contro gli infortuni. Ad esempio, l'art. 28 cpv. 4 OAINF (RS 832.202) non troverebbe nessuna corrispondenza in materia di assicurazione per l'invalidità, in cui il fattore dell'età potrebbe giocare un ruolo non indifferente nella fissazione della rendita. L'assicurazione per l'invalidità sarebbe inoltre tenuta a versare una rendita solo con un discapito di almeno il 40 %, per cui le deduzioni avrebbero un impatto minore rispetto a quello che potrebbero avere per gli assicuratori infortuni, chiamati a corrispondere una rendita già di fronte ad una differenza del 10 %. L'assicurazione per l'invalidità verserebbe poi una rendita intera in caso di un grado d'invalidità del 70 %, a differenza degli assicuratori LAINF, chiamati unicamente a effettuare gli arrotondamenti alla percentuale intera superiore o inferiore. Il grado d'invalidità giocherebbe un ruolo in materia di provvedimenti professionali, obiettivo centrale per l'AI, ma non concernerebbe gli assicuratori infortuni. Oltre a ciò, l'assicurazione per l'invalidità riguarderebbe anche le persone che presentano un danno alla salute dalla nascita o un danno alla salute precoce, diversamente dall'assicurazione contro gli infortuni.
6.1.2. Inoltre, per giurisprudenza, la valutazione del grado d'invalidità secondo l'assicurazione per l'invalidità non vincolerebbe gli assicuratori infortuni, e viceversa; entrambi gli assicuratori sarebbero tenuti a valutare il grado d'invalidità in modo indipendente. Ciò significherebbe che già prima della modifica dell'OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2024 sarebbero risultate delle differenze in materia di raffronto dei redditi, anche nei casi in cui la persona assicurata non presentava delle affezioni morbose. Citando quindi un passaggio del consid. 10.3 della DTF 150 V 410, nonché della sentenza 8C_57/2024 del 4 dicembre 2024, il ricorrente sostiene che il Tribunale federale avrebbe lasciato intendere che un'applicazione per analogia dell'art. 26bis cpv. 3 OAI (e di conseguenza anche dell'art. 26 OAI) non entra in considerazione. In ogni caso, non si potrebbe parlare di una lacuna della legge, per cui spetterebbe al legislatore - e non ai tribunali - vagliare se introdurre una delega simile a quella di cui all'art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI in materia di assicurazione contro gli infortuni. Infine, con l'applicazione di una deduzione sociale ai sensi della giurisprudenza in aggiunta alla riduzione prevista dall'art. 26bis cpv. 3 OAI, come suggerito unicamente dalla dottrina, si giungerebbe a una divergenza tra le assicurazioni sociali interessate allorquando, applicando gli art. 26bis cpv. 3 OAI e 26 OAI per analogia, si tenderebbe ad unificare il grado d'invalidità.
6.2. Nelle proprie osservazioni al ricorso, l'opponente condivide quanto esposto nella sentenza impugnata in merito all'applicazione per analogia degli art. 26 cpv. 2 e 26bis cpv. 3 OAI (nonché a riguardo della deduzione sociale aggiuntiva al reddito da invalido in virtù della giurisprudenza). Egli sottolinea inoltre che una diversa soluzione costituirebbe una disparità di trattamento ingiustificata, non essendo ammissibile una divergenza metodologica tra le assicurazioni sociali interessate nella determinazione dei redditi da raffronto, definita nella LPGA. Nel caso di specie si sarebbe in presenza di una lacuna "impropria derivata", alla quale il giudice sarebbe autorizzato a supplire se il risultato normativo costituisse un abuso di diritto o una violazione della costituzione, come nel caso in esame.
7.
Con sentenza 8C_254/2025 del 23 giugno 2026, il Tribunale federale ha stabilito che gli art. 26 e 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, volti a correggere i redditi da raffronto determinati secondo le tabelle salariali RSS, non sono applicabili per analogia nell'assicurazione contro gli infortuni (si vedano in proposito i rispettivi consid. 7 e 8, destinati alla pubblicazione, ai quali si rinvia). Nel caso concreto non occorre inoltre chinarsi oltremodo sui correttivi giurisprudenziali. Infatti, l'entità della deduzione sociale applicata, così come la giurisprudenza che impedisce di procedere ad un parallelismo dei redditi in presenza di un CCL (cfr. sentenza 8C_141/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2), sono rimaste incontestate in questa sede. La censura di ordine costituzionale invocata dall'opponente, di principio ammissibile pur essendo stata presentata in questa sede soltanto con la risposta al ricorso (DTF 142 IV 129 consid. 4.1; cfr. segnatamente sentenza 9C_173/2025 del 4 maggio 2026 consid. 2) va invece respinta. Le note differenze tra le assicurazioni sociali interessate, nonché le relativizzazioni del principio dell'unità del concetto dell'invalidità già ammesse dalla giurisprudenza, come segnatamente discusso anche nella citata sentenza 8C_254/2025 (cfr. consid. 7.4.4 seg.), non permettono di ritenere il carattere ingiustificato di una disparità di trattamento, quand'anche essa si concretizzi nonostante l'esistenza dei correttivi giurisprudenziali.
In conclusione, il raffronto dei redditi ritenuto dal ricorrente va confermato, il che esclude la possibilità di assegnare una rendita d'invalidità all'opponente.
8.
Ne discende che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va annullata e la decisione su opposizione dell'11 febbraio 2025 confermata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'assicuratore vincente in causa non ha diritto a indennità per spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è accolto. La sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 settembre 2025 è annullata e la decisione su opposizione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) è confermata.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente.
3.
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle ripetibili nella procedura precedente.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 15 luglio 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi