Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_153/2026
Sentenza del 6 agosto 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Maillard, Scherrer Reber,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. Adam Ferrari,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità; confronto dei redditi),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 gennaio 2026 (35.2025.85).
Fatti
A.
Il 24 gennaio 2024 A.________, nato nel 1979, di professione meccanico di automobili presso B.________ Sagl (ditta della quale egli è pure titolare) - e perciò assicurato d ' obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) - è inciampato in una gomma ed è caduto, battendo entrambe le mani, il mento e il naso. A seguito dell'impatto, egli ha riportato una frattura del radio distale sinistro, una frattura del capitello radiale destro e un trauma maxillo-facciale. Il 1° febbraio 2024 l' assicurato è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi al polso sinistro, mentre al polso destro le cure sono state di tipo conservativo. L ' istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Con decisione del 2 maggio 2025, confermata su opposizione il 16 settembre 2025dopo che l'assicurato aveva fatto valere una ricaduta, l'INSAI ha rifiutato il diritto ad una rendita d'invalidità all'assicurato in ragione di un discapito economico insufficiente, non ritenendo neppure date le condizioni per assegnare un'indennità per menomazione dell'integrità.
B.
Con sentenza del 26 gennaio 2026, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso dell'assicurato e condannato l'INSAI a riconoscergli una rendita d'invalidità del 14 % a partire dal 1° febbraio 2025.
C.
L'INSAI presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma della decisione su opposizione del 16 settembre 2025.
Chiamati a pronunciarsi, l'assicurato postula la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.
Diritto
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile.
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). Inoltre, la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2).
2.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nella fattispecie - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale non è allora vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
3.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza del Tribunale cantonale, che ha condannato il ricorrente a riconoscere una rendita d'invalidità del 14 % all'opponente, sia lesiva del diritto federale.
L'estinzione del diritto a prestazioni di breve durata, la piena capacità lavorativa dell'opponente in attività adeguate e l'IMI stabilite nella decisione su opposizione del 16 settembre 2025, confermate dalla Corte cantonale e rimaste incontestate in questa sede, esulano invece dalla presente vertenza.
4.
I principi generali e le norme legali in materia di rendita d'invalidità a seguito d'infortunio (art. 18 cpv. 1 LAINF; art. 8 e 16 LPGA [RS 830.1]) sono già stati correttamente esposti nella sentenza impugnata. Nella misura in cui non servano ulteriori precisazioni, vi si può fare riferimento.
5.
Il Tribunale cantonale ha confermato il reddito da valido di fr. 72'800.- accertato dal ricorrente secondo le indicazioni del datore di lavoro, che si riferivano al contratto collettivo per le autorimesse. La Corte ticinese ha pure rilevato che nel caso di specie non entrasse in linea di conto l'applicazione del correttivo del parallelismo dei redditi. Il ricorrente aveva poi determinato il reddito da invalido in fr. 69'874.67 (sulla base della tabella TA1_tirage_skill_level relativa all'anno 2022, uomini, livello di competenze 1, ramo economico totale, riportando il risultato su 41,7 ore/settimana e aggiornandolo al 2025), senza applicare nessuna deduzione sociale, dati rimasti incontestati dall'opponente. A questo punto, il Tribunale cantonale ha segnatamente fatto riferimento ad una sua precedente sentenza del 24 marzo 2025 (contro la quale era pendente un ricorso al Tribunale federale [incarto 8C_254/2025]) in cui esso aveva applicato per analogia l'art. 26bis cpv. 3 OAI (RS 831.201) in materia di assicurazione contro gli infortuni. Sulla scorta dell'argomentazione ivi esposta e in linea con la propria giurisprudenza, la Corte cantonale ha adeguato di conseguenza il reddito da invalido anche nel caso concreto, ottenendo un risultato di fr. 62'887.20.
Dal confronto dei redditi emergeva così una perdita di guadagno del 14 %.
6.
6.1.
6.1.1. Pur non contestando che la nozione d'invalidità definita nella LPGA sarebbe identica in tutti i rami dell'assicurazione sociale, il ricorrente ritene che non si potrebbero ignorare le differenze tra l'assicurazione per l'invalidità e quella contro gli infortuni. Ad esempio, l'art. 28 cpv. 4 OAINF (RS 832.202) non troverebbe nessuna corrispondenza in materia di assicurazione per l'invalidità, in cui il fattore dell'età potrebbe giocare un ruolo non indifferente nella fissazione della rendita. L'assicurazione per l'invalidità sarebbe inoltre tenuta a versare una rendita solo con un discapito di almeno il 40 %, per cui le deduzioni avrebbero un impatto minore rispetto a quello che potrebbero avere per gli assicuratori infortuni, chiamati a corrispondere una rendita già di fronte ad una differenza del 10 %. L'assicurazione per l'invalidità verserebbe poi una rendita intera in caso di un grado d'invalidità del 70 %, a differenza degli assicuratori LAINF, chiamati unicamente a effettuare gli arrotondamenti alla percentuale intera superiore o inferiore. Il grado d'invalidità giocherebbe un ruolo in materia di provvedimenti professionali, obiettivo centrale per l'AI, ma non concernerebbe gli assicuratori infortuni. Oltre a ciò, l'assicurazione per l'invalidità riguarderebbe anche le persone che presentano un danno alla salute dalla nascita o un danno alla salute precoce, diversamente dall'assicurazione contro gli infortuni.
6.1.2. Inoltre, per giurisprudenza, la valutazione del grado d'invalidità secondo l'assicurazione per l'invalidità non vincolerebbe gli assicuratori infortuni, e viceversa; entrambi gli assicuratori sarebbero tenuti a valutare il grado d'invalidità in modo indipendente. Ciò significherebbe che già prima della modifica dell'OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2024 sarebbero risultate delle differenze in materia di raffronto dei redditi, anche nei casi in cui la persona assicurata non presentava delle affezioni morbose. Citando quindi un passaggio del consid. 10.3 della DTF 150 V 410, nonché della sentenza 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024, il ricorrente sostiene che il Tribunale federale avrebbe lasciato intendere che un'applicazione per analogia dell'art. 26bis cpv. 3 OAI (e di conseguenza anche dell'art. 26 OAI) non entra in considerazione. In ogni caso, non si potrebbe parlare di una lacuna della legge, per cui spetterebbe al legislatore - e non ai tribunali - vagliare se introdurre una delega simile a quella di cui all'art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI in materia di assicurazione contro gli infortuni.
6.2. Nelle proprie osservazioni al ricorso, l'opponente condivide quanto esposto nella sentenza impugnata in merito all'applicazione per analogia degli art. 26 cpv. 2 e 26bis cpv. 3 OAI. Egli sottolinea inoltre che una diversa soluzione costituirebbe una disparità di trattamento ingiustificata.
7.
Con sentenza 8C_254/2025 del 23 giugno 2026, il Tribunale federale ha stabilito che gli art. 26 e 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, volti a correggere i redditi da raffronto determinati secondo le tabelle salariali RSS, non sono applicabili per analogia nell'assicurazione contro gli infortuni (si vedano in proposito i rispettivi consid. 7 e 8, destinati alla pubblicazione, ai quali si rinvia). La riduzione del reddito da invalido effettuata dalla Corte cantonale sulla scorta di un'applicazione per analogia dell'art. 26bis cpv. 3 OAI non può dunque essere tutelata. La censura di ordine costituzionale invocata dall'opponente, di principio ammissibile pur essendo stata presentata in questa sede soltanto con la risposta al ricorso (DTF 142 IV 129 consid. 4.1; cfr. segnatamente sentenza 9C_173/2025 del 4 maggio 2026 consid. 2), non rispetta invece l'onere di motivazione accresciuto ad essa applicabile (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.3) e sfugge pertanto ad un esame di merito. Si rileverà nondimeno che le note differenze tra le assicurazioni sociali interessate, nonché le relativizzazioni del principio dell'unità del concetto dell'invalidità già ammesse dalla giurisprudenza, come segnatamente discusso anche nella citata sentenza 8C_254/2025 (cfr. consid. 7.4.4 seg.), non permetterebbero di ritenere il carattere ingiustificato di una disparità di trattamento, quand'anche essa si concretizzasse nonostante l'esistenza dei correttivi giurisprudenziali (cfr. sentenza 8C_610/2025 del 15 luglio 2026 consid. 7).
Il raffronto dei redditi ritenuto dal ricorrente va dunque confermato, il che esclude la possibilità di assegnare una rendita d'invalidità all'opponente.
8.
Ne discende che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va annullata e la decisione su opposizione del 16 settembre 2025 confermata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'assicuratore vincente in causa non ha diritto a indennità per spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è accolto. La sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 gennaio 2026 è annullata e la decisione su opposizione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) del 16 settembre 2025 è confermata.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente.
3.
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle ripetibili nella procedura precedente.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 6 agosto 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi