Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_401/2026
Sentenza del 13 luglio 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
permesso di dimora UE/AELS
(mancato pagamento dell'anticipo spese),
ricorso contro la sentenza emanata il 3 giugno 2026
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2026.185).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. L'11 maggio 2026, A.________ ha contestato davanti al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino una risoluzione governativa che confermava il rifiuto del rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS, pronunciato dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino il 17 aprile 2025.
1.2. Il 13 maggio 2026, la Corte cantonale ha invitato A.________ a versare, entro il 1° giugno successivo, un anticipo a garanzia delle spese processuali, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il suo gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 47 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm/TI; RL/TI 165.100]).
1.3. Constatato che, entro il termine impartito, l'anticipo non era stato versato, con decisione del 3 giugno 2026 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha decretato l'irricevibilità del gravame.
2.
Con ricorso del 6 luglio 2026, A.________ ha impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendone, in sostanza, l'annullamento, con restituzione dell'incarto all'istanza giudiziaria inferiore, affinché esamini il gravame nel merito.
Preso atto dei contenuti dell'impugnativa, il Tribunale federale non ha ordinato nessun atto istruttorio.
3.
Il Tribunale federale verifica d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 II 346 consid. 1).
3.1. Giusta l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1). Nei motivi va spiegato in maniera concisa, ma con riferimento all'oggetto del litigio, perché l'atto impugnato viola il diritto federale (art. 42 cpv. 2 in relazione con l'art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 149 II 337 consid. 2.2). Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 95 LTF - qui non di rilievo - la violazione del diritto cantonale non è invece criticabile davanti al Tribunale federale. Di esso è solo possibile lamentare un'applicazione contraria al diritto federale e, in particolare, al divieto d'arbitrio o ad altri diritti costituzionali (DTF 143 I 321 consid. 6.1). La denuncia della lesione del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali va formulata in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 80 consid. 2.1).
3.2. Oggetto di esame da parte del Tribunale federale può essere solo la conferma o meno del giudizio di inammissibilità pronunciato dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo ticinese, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto cantonale su cui si fonda questa pronuncia (DTF 143 I 321 consid. 6.1; sentenza 2C_706/2021 del 16 settembre 2021 consid. 2.1, con riferimento all'art. 47 LPamm/TI). In questo contesto, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone a chi insorge davanti al Tribunale federale di specificare quali diritti costituzionali considera violati e di esporre le sue censure con chiarezza.
3.3. Il ricorso presentato da A.________ contro il giudizio di inammissibilità emesso nei suoi confronti il 3 giugno 2026 non rispetta le condizioni di motivazione previste dalla LTF.
3.3.1. In effetti, esso non si riferisce alla lesione di nessun diritto costituzionale specifico e non contiene quindi critiche conformi all'art. 106 cpv. 2 LTF, che il Tribunale federale possa esaminare riguardo all'applicazione dell'art. 47 LPAmm/TI nel giudizio cantonale.
3.3.2. D'altra parte, nella misura in cui fa rifermento all'invio di un fax il giorno della scadenza del termine, l'impugnativa non si confronta con quanto già indicato al riguardo dall'autorità inferiore, ciò che contrasta con l'art. 42 cpv. 2 LTF, che richiede di spiegare perché l'atto impugnato lede il diritto (precedente consid. 3.1).
3.3.3. Infine, non vengono fatti valere elementi che permetterebbero di trattare il gravame alla stregua di un'istanza di restituzione dei termini, da trasmettere alla Corte cantonale per competenza, perché la ricorrente domanda sì di ordinare alla stessa di "rimetterla in termini", ma non indica le ragioni di questa richiesta, limitandosi a contestare la decisione di inammissibilità con considerazioni generiche.
4.
4.1. Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .
4.2. Le spese giudiziarie sono a carico della ricorrente, secondo il principio della soccombenza, cui non c'è motivo di derogare (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 13 luglio 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli