Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_306/2025
Sentenza del 27 marzo 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Ryter, Kradolfer,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
tutti rappresentati da MLaw Marad Widmer,
ricorrenti,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Permessi di dimora,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 5 maggio 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.357).
Fatti
A.
A.a. A.A.________, nata nel..., si è trasferita in Svizzera il 1° marzo 2018 in provenienza da X.________, dove il marito B.A.________ è proprietario di un'abitazione. A quel tempo, A.A.________ aveva la nazionalità ungherese e al suo arrivo nel nostro Paese la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino le ha rilasciato un permesso di dimora UE/AELS per soggiorno privato (attività lucrativa all'estero; termine di controllo 28 febbraio 2023). In parallelo, un permesso di dimora UE/AELS per vivere con la madre è stato rilasciato ad D.A.________, cittadino russo nato a Y.________ nel..., figlio secondogenito di A.A.________ e B.A.________.
A.b. Nel corso del mese di agosto 2018, sono giunti in Svizzera dall'Italia anche B.A.________, cittadino russo nato nel..., e C.A.________, cittadina russa nata nel..., figlia primogenita di A.A.________ e B.A.________. A entrambi è stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS, con termine di controllo al 28 febbraio 2023, nell'ambito del ricongiungimento familiare (per B.A.________, con attività lucrativa all'estero).
A.c. Il 12 agosto 2019, A.A.________ ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS con termine di controllo al 28 febbraio 2024, per l'esercizio di un'attività lucrativa autonoma.
B.
B.a. Il 12 dicembre 2022, A.A.________ ha comunicato alle autorità migratorie ticinesi che la cittadinanza ungherese le era stata revocata. Il 20 febbraio 2023 ha quindi domandato il rilascio di un permesso di domicilio per continuare a svolgere un'attività lucrativa indipendente, producendo un passaporto russo valido sino al 27 giugno 2027. Il 21 febbraio 2023 B.A.________, D.A.________ e C.A.________ hanno dal canto loro richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, il marito per svolgere un'attività lucrativa, i figli nell'ambito del ricongiungimento familiare.
B.b. Il 5 settembre 2023 la Sezione della popolazione ha deciso di non rinnovare (recte: di revocare) a A.A.________ il permesso di dimora UE/AELS e di non prorogare quelli dei membri della sua famiglia. In parallelo, ha dichiarato la domanda di A.A.________ volta al rilascio di un permesso di domicilio come priva di oggetto.
B.c. Su ricorso, il provvedimento citato è stato confermato sia dal Consiglio di Stato ticinese (28 agosto 2024) che dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 5 maggio 2025, che ha negato sia il rilascio di permessi di dimora all'intera famiglia sia il rilascio di un permesso di domicilio a A.A.________.
C.
C.a. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 5 giugno 2025, A.A.________ e B.A.________, agenti per loro stessi e per i figli C.A.________ e D.A.________, hanno impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale chiedendone la riforma, con contestuale rilascio di un permesso di dimora, oppure il suo annullamento, con rinvio dell'incarto all'istanza inferiore. Domandano inoltre il riconoscimento dell'effetto sospensivo.
C.b. L'istanza inferiore e la Sezione della popolazione hanno proposto il rigetto dell'impugnativa. Il Consiglio di Stato ticinese si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. In replica, i ricorrenti hanno confermato le loro richieste. Con decreto del 17 giugno 2025, il Tribunale federale ha concesso l'effetto sospensivo al gravame.
C.c. Il 10 febbraio 2026, il Tribunale federale ha comunicato alla Corte ticinese di necessitare del tracciamento dell'invio ai ricorrenti della duplica, presentata in sede cantonale il 20 novembre 2024 dall'Ufficio della migrazione. Il 12 febbraio successivo, l'istanza inferiore ha indicato di avere notificato la duplica il 2 dicembre 2024, come risulta dall'annotazione sulla copia agli atti, ma di avere inviato il documento per posta semplice, di modo che un tracciamento dell'invio non esiste. Con scritto dell'8 marzo 2026, i ricorrenti hanno confermato la loro posizione.
Diritto
1.
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Affinché l'art. 83 lett. c n. 2 LTF non sia di ostacolo all'entrata in materia su un ricorso, basta che venga reso verosimile un diritto potenziale a un'autorizzazione di soggiorno; il controllo dell'esistenza effettiva del diritto di soggiorno è questione di merito (DTF 147 I 268 consid. 1.2.7).
1.2. I ricorrenti 1 e 2, che agiscono in causa per sé stessi e in rappresentanza dei loro figli minorenni (ricorrenti 3 e 4), rilevano di soggiornare in Svizzera dal 2018 ma di essere particolarmente integrati e di potersi per questo richiamare alla garanzia della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU rispettivamente ai sensi dell'art. 13 Cost., che ha un tenore analogo. Siccome adducono al riguardo argomentazioni sostenibili, un potenziale diritto ad un'autorizzazione di soggiorno dev'essere ammesso e l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF non trova applicazione. Visto che la ricorrente 1 non dispone più della cittadinanza ungherese, che le è stata revocata (precedente consid. B.a), un richiamo all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) non è per contro possibile e, del resto, ciò non viene nemmeno preteso nell'impugnativa.
1.3. Presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF) e con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame va di conseguenza trattato quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che dev'essere formulata in modo dettagliato (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 80 consid. 2.1). Fatta eccezione per i casi menzionati dall'art. 95 LTF, la violazione del diritto cantonale non è criticabile. Di esso è solo possibile lamentare un'applicazione contraria al diritto federale e, in particolare, al divieto d'arbitrio o ad altri diritti costituzionali (DTF 143 I 321 consid. 6.1).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore, da cui si può scostare se sono stati eseguiti ledendo il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3).
2.2. Le critiche ricorsuali rispettano i requisiti di motivazione solo in parte. Laddove sono disattesi, il gravame sfugge a un esame di merito (sentenza 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 2.3).
Inoltre, siccome gli insorgenti non sostengono, rispettivamente dimostrano, che siano stati accertati violando il diritto e, in particolare, il divieto d'arbitrio, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).
3.
3.1. Con una censura di natura formale, che va esamina in via prioritaria (DTF 141 V 557 consid. 3), i ricorrenti lamentano una lesione del proprio diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.).
Osservano in effetti di avere appreso che le autorità migratorie avevano inviato una duplica alla Corte cantonale solo perché questo atto è citato nella sentenza cantonale (ivi, considerando F) e di non avere quindi mai nemmeno potuto prendere conoscenza dei contenuti di tale scritto prima dell'emanazione della stessa.
3.2. Giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno il diritto di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni sottoposte al tribunale e di determinarsi, a prescindere dal fatto che contengano elementi nuovi e siano adatte a influenzare il giudizio. Ogni allegazione o prova prodotta va portata a conoscenza delle parti, affinché possano decidere se prendere posizione o rinunciare al diritto di replica; questa decisione non spetta al giudice (DTF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2).
3.3. Per giurisprudenza, l'onere della prova della notifica di un atto inviato da un'autorità incombe di principio all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica; la prova può essere addotta attraverso un tracciamento dell'invio, in caso di invio raccomandato, ma anche per via indiretta (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9). Le conseguenze della mancata prova vanno sopportate dall'autorità; se la notifica di un atto è contestata e vi sono effettivamente dubbi in merito alla notifica, ci si basa sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 142 IV 125 consid. 4.3; sentenza 2C_250/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 5.2).
3.4. Ora, l'Ufficio della migrazione ha inviato al Tribunale amministrativo ticinese una duplica che porta la data del 20 novembre 2024, ma i ricorrenti sostengono di avere preso conoscenza di questo scritto solo perché è citato nel considerando F della sentenza cantonale del 5 maggio 2025. Essi non ne avrebbero infatti mai ricevuto copia prima dell'emanazione del giudizio cantonale. D'altra parte, invitata dal Tribunale federale a produrre il tracciamento dell'invio agli insorgenti della duplica del 20 novembre 2024, la Corte ticinese ha comunicato che la notifica è avvenuta per posta semplice e che non era possibile produrre il tracciamento dell'invio perché non esiste (precedente consid. C.c).
3.5. Preso atto di quanto precede, bisogna convenire con i ricorrenti e rilevare che il loro diritto di essere sentiti è stato violato.
L'autorità inferiore non ha infatti potuto produrre il tracciamento dell'invio della duplica e l'annotazione della notifica posta sulla copia agli atti non basta, perché non attesta né l'invio di tale documento né la sua ricezione. Nel contempo, la notifica della duplica prima dell'emanazione del giudizio cantonale non risulta da prove indirette, che non vengono indicate nemmeno in risposta, di modo che, siccome la Corte cantonale non ha portato la prova dell'invio, occorre basarsi sulle dichiarazioni dei ricorrenti, che sostengono di non avere ricevuto nessuna copia della duplica e di avere preso conoscenza della stessa solo quando hanno letto la sentenza cantonale.
3.6. Una violazione del diritto di essere sentiti non eccessivamente grave può essere sanata anche nell'ambito di una procedura di ricorso. È pero necessario che, in relazione alla questione toccata dalla lesione riscontrata, l'autorità adita disponga del medesimo potere di cognizione dell'istanza precedente (DTF 148 I 53 consid. 4.4.2; sentenza 2D_15/2013 del 24 luglio 2013 consid. 4.2 seg., con un approfondimento in relazione al carattere "formale" del diritto di essere sentiti). Nella misura in cui sono in discussione solo aspetti di diritto federale, sottoposti a un esame libero (precedente consid. 2.1), e non questioni di fatto, ciò vale anche nell'ambito di un ricorso davanti al Tribunale federale (DTF 147 IV 340 consid. 4.11.3; 133 I 100 consid. 4.9; sentenza 2C_855/2014 dell'11 settembre 2015 consid. 5.3).
In presenza di un potere di cognizione uguale a quello dell'istanza precedente e quando il rinvio a quest'ultima costituirebbe un mero formalismo - conducendo a un prolungamento inutile e fine a se stesso della procedura, incompatibile con l'interesse dei ricorrenti ad un trattamento della causa in termini ragionevoli - è possibile sanare anche violazioni del diritto di essere sentiti più importanti (DTF 147 IV 340 consid. 4.11.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; sentenze 9C_148/2023 dell'8 maggio 2023 consid. 2.2.2; 2C_84/2024 del 30 settembre 2024 consid. 4.1.3; 2D_34/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 3.2; 2D_74/2015 del 28 aprile 2016 consid. 3.2).
3.7. Alla luce dei contenuti della duplica del 20 novembre 2024, va rilevato che le condizioni per ritenere sanata la lesione riscontrata devono essere ammesse anche nella fattispecie. In effetti, con il loro allegato di duplica, le autorità migratorie ticinesi formulano solo considerazioni giuridiche di carattere generale, che non mutano il quadro legale sin lì discusso. Esse indicano di non avere "ulteriori osservazioni" da fare, perché la replica non aggiunge nulla al ricorso, e si limitano a ribadire di condividere la decisione del Governo ticinese.
Di conseguenza, un annullamento del giudizio impugnato e un rinvio dell'incarto davanti all'istanza precedente, per permettere agli insorgenti di prendere posizione su tale atto, si rivelerebbe un mero formalismo, che comporterebbe un inutile prolungamento della procedura, e la violazione riscontrata dev'essere considerata sanata attraverso la possibilità concessa in sede federale di esprimersi nuovamente su tutti gli aspetti giuridici della vertenza.
4.
4.1. Sempre sul piano formale, i ricorrenti indicano che dopo avere ricevuto la sentenza del 5 maggio 2025, firmata da un Giudice soltanto, avevano chiesto al Tribunale amministrativo ticinese di trasmettere loro una dichiarazione da cui risultava anche l'accordo degli altri membri del Collegio, ma di non avere ricevuto risposta.
Sostengono quindi che, non avendo ottenuto riscontro al loro scritto, non avrebbero nemmeno potuto verificare la correttezza della composizione della Corte cantonale e l'esistenza di una maggioranza, e che ciò contrasterebbe con l'art. 30 cpv. 1 Cost.
4.2. L'art. 30 cpv. 1 Cost., dal quale deriva il diritto delle parti a una composizione regolare del tribunale, vieta i tribunali d'eccezione e l'istituzione di giudici
ad hoc o
ad personame, al fine di evitare ogni manipolazione e garantire l'indipendenza necessaria, esige un'organizzazione giudiziaria e una procedura definite in un testo legale (DTF 149 I 153 consid. 2.2; sentenze 2C_12/2025 dell'8 settembre 2025 consid. 3.3; 1C_858/2013 del 21 ottobre 2014 consid. 2.4.1, riguardante un caso proveniente dal Cantone Ticino).
Poste queste condizioni minime, quando va stabilito se l'ultima autorità cantonale ha statuito in una composizione conforme alla legge, bisogna però innanzitutto riferirsi alle normative cantonali in materia, in relazione all'applicazione delle quali il potere di cognizione del Tribunale federale è limitato all'arbitrio (precedente consid. 2.1; DTF 140 II 141 consid. 1.1, con specifico riferimento alla legislazione ginevrina; sentenza 1C_858/2013 del 21 ottobre 2014 consid. 2.4.1, con specifico riferimento alla legislazione ticinese).
4.3. Formulando la loro critica, gli insorgenti non si richiamano tuttavia concretamente a nessuna norma della legislazione ticinese che regola la materia, di modo che non dimostrano nemmeno una lesione del divieto d'arbitro o di altri diritti costituzionali nell'applicare il diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF).
Lo stesso vale per quanto attiene alle osservazioni che hanno presentato in replica, dopo avere preso visione dell'incarto cantonale, comprendente il cosiddetto "protocollo di ruolo" che, come indicato nella risposta dell'istanza inferiore, contiene le firme di tutti i giudici che hanno partecipato alla deliberazione, riporta la data della sentenza (5 maggio 2025), della sua intimazione (8 maggio 2025), e l'esito del ricorso (nella fattispecie, "respinto"). Anche questa seconda critica di natura formale dev'essere pertanto respinta.
5.
5.1. Nel merito, la causa verte sul mancato rinnovo del permesso di dimora ai ricorrenti 1-4. In effetti, come risulta dalle conclusioni formulate nell'impugnativa (precedente consid. C.a), la richiesta della ricorrente 1 di rilasciarle un permesso di domicilio è stata abbandonata e per tutti viene domandato solo un permesso di dimora, sulla base dell'art. 8 CEDU, che tutela il diritto alla vita privata e familiare.
In questo contesto, gli insorgenti sostengono che, contrariamente a quanto indicato in sede cantonale, le condizioni per un richiamo a questa norma siano date e che la conferma del diniego del permesso violerebbe il principio della proporzionalità.
5.2. Per l'art. 8 par. 1 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo le circostanze, una persona straniera può prevalersi di questa norma per opporsi a una misura che comporterebbe una limitazione sproporzionata dei diritti in discussione (par. 2). In tale ottica, l'art. 8 CEDU può quindi comportare anche il riconoscimento di un diritto a rimanere nel nostro Paese. L'art. 13 Cost. ha una portata identica (DTF 150 I 93 consid. 6.1).
5.2.1. Il diritto al rispetto della vita familiare mira innanzitutto ai rapporti tra i membri del nucleo familiare, costituito dai coniugi e dai figli non ancora maggiorenni che vivono insieme (DTF 144 II 1 consid. 6.1; sentenza 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 5.1.1). Nel contempo, va rilevato che una persona straniera si può richiamare al diritto alla vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU per vivere in Svizzera con un membro della sua famiglia - nel senso sopra indicato - solo se quest'ultimo è di nazionalità svizzera o dispone di un permesso di domicilio rispettivamente di un diritto certo ad un'autorizzazione di soggiorno e non ci si può attendere che la vita familiare sia vissuta all'estero (DTF 146 I 185 consid. 6.1; 137 I 247 consid. 4.1.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; sentenza 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 6.1.1). Quando un provvedimento non causa una separazione della famiglia, il diritto alla vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU non è leso.
5.2.2. Di regola, del diritto alla garanzia della vita privata ci si può invece prevalere dopo un soggiorno legale in Svizzera di circa dieci anni, in considerazione del fatto che, trascorso questo tempo, si può di principio considerare che i rapporti sociali intessuti in Svizzera sono diventati stretti a tal punto che per porre fine al soggiorno ci vogliono motivi qualificati (DTF 147 I 268 consid. 1.2.4; 144 I 266 consid. 3.9). Davanti a un'integrazione particolarmente riuscita, la facoltà di richiamarsi all'art. 8 CEDU nell'ottica del diritto alla vita privata si può ammettere anche prima (DTF 149 I 207 consid. 5.3; 149 I 72 consid. 2.1.2).
5.3. Giusta l'art. 8 par. 2 CEDU, non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto alla vita privata e familiare se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Riconosciuta la possibilità di un richiamo ai diritti garantiti dall'art. 8 par. 1 CEDU, occorre quindi che una loro eventuale limitazione sia proporzionata giusta l'art. 8 par. 2 CEDU, ciò che va verificato esaminando le circostanze del caso (DTF 144 I 266 consid. 3.7; 144 I 91 consid. 4.2; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re
Hasanbasic contro Svizzera dell'11 giugno 2013, n. 52166/09, § 46 segg.).
5.4. Nel suo giudizio, il Tribunale amministrativo ticinese ha constatato che nell'ottica della garanzia alla vita familiare l'art. 8 CEDU non veniva a ragione invocato, perché il provvedimento impugnato non comporta una separazione della famiglia e non costituisce un'ingerenza nei rapporti tra i suoi membri, tra i quali non vi è nessuno che benefici di un diritto certo di presenza nel nostro Paese.
Nell'ottica della garanzia alla vita privata ha invece rilevato che il diritto di soggiorno non era dato, perché essi sono entrati in Svizzera solo nel 2018 e i dieci anni richiesti fanno difetto. Inoltre, non sono riunite le condizioni per ammettere un'integrazione particolarmente riuscita (giudizio impugnato, consid. 4).
5.5. Ora, i ricorrenti si richiamano all'art. 8 CEDU nell'ottica della garanzia alla vita familiare solo in un punto del loro gravame, senza però confrontarsi con il giudizio impugnato o aggiungere spiegazione alcuna in merito al diritto di riferirsi a tale norma per ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera. Su tale aspetto, non occorre quindi tornare (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF ). Come risulta dal precedente considerando 5.2.1, quanto indicato dai Giudici ticinesi è del resto corretto perché nessuno dei familiari dispone di un diritto certo a soggiornare in Svizzera e il provvedimento impugnato non comporta una separazione della famiglia, che potrà continuare a vivere unita anche dopo avere lasciato la Svizzera.
5.6. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa è però corretta anche la conclusione secondo cui un diritto a richiamarsi all'art. 8 CEDU per ottenere un permesso di dimora in Svizzera non è dato nemmeno in relazione alla garanzia della vita privata.
5.6.1. I ricorrenti sono giunti in Svizzera nel 2018 e la durata del loro soggiorno nel nostro Paese non raggiunge ancora i 10 anni. Il fatto che si siano trasferiti in Svizzera in provenienza da una località confinante con il territorio elvetico non è determinante. Dagli accertamenti di fatto che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2), non è data inoltre un'integrazione particolarmente riuscita, sul piano sociale e professionale, che possa permettere un richiamo all'art. 8 CEDU prima dei dieci anni normalmente richiesti. In base alla giurisprudenza in materia, occorrono infatti legami sociali e/o professionali particolarmente intensi che vengono certo sostenuti ma che non sono dimostrati, perché quanto emerge dal giudizio impugnato non va al di là di un'integrazione ordinaria (DTF 146 I 185 consid. 5.2).
5.6.2. D'altra parte, la famiglia A.________ non può richiamarsi all'art. 8 CEDU nell'ottica della vita privata riferendosi direttamente alla specifica situazione dei figli, nati nel... e nel... e che, secondo gli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), comprendono e parlano in una certa misura anche il russo.
In effetti, al di fuori del quadro descritto nel precedente considerando 5.2, l'art. 8 CEDU non conferisce il diritto di risiedere in un determinato Stato. Per il resto, va rilevato che, in assenza di un diritto di soggiorno indipendente al quale potersi richiamare, i figli minorenni condividono il destino migratorio dei genitori che ne hanno la custodia e che si occupano di loro e ciò vale anche nella fattispecie (DTF 143 I 21 consid. 5.4; sentenza 2C_439/2024 del 17 febbraio 2025 consid. 1.3.3, relativo a un caso con figli nati nel 2010 e nel 2018).
5.7. Negata la possibilità di richiamarsi validamente ai diritti garantiti dall'art. 8 par. 1 CEDU, anche una verifica della proporzionalità di una loro limitazione, come previsto dall'art. 8 par. 2 CEDU (DTF 144 I 266 consid. 3.7), non entra infine in considerazione (sentenza 2C_448/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 6.4).
6.
6.1. Per quanto precede, il ricorso è respinto.
6.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di principio poste a carico dei ricorrenti, in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). In considerazione della lesione del diritto di essere sentiti riscontrata, esse vanno però ridotte (DTF 147 IV 340 consid. 4.11.4).
6.3. Per lo stesso motivo, lo Stato del Cantone Ticino deve corrispondere agli insorgenti, rappresentati da una ditta di consulenze legali che ha inoltrato atti redatti da un giurista, un'indennità ridotta per ripetibili per la sede federale ( art. 68 cpv. 1, 2 e 4 LTF in relazione con l'art. 66 cpv. 5 LTF e l'art. 9 del regolamento del 31 marzo 2006 sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale [RS 173.110.210.3]; sentenze 2C_40/2024 de 19 marzo 2026 consid. 10.3; 2C_247/2024 del 15 dicembre 2025 consid. 6.2). Nel determinare l'importo, il Tribunale federale non è vincolato dalle note d'onorario prodotte (sentenza 2C_173/2025 del 4 settembre 2025 consid. 6.3).
6.4. Lo Stato del Cantone Ticino non deve pagare spese e non ha diritto a ripetibili (art. 66 cpv. 4 e 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai ricorrenti, creditori solidali, un'indennità di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
4.
Comunicazione alla rappresentante dei ricorrenti, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 27 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli