Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_175/2025
Sentenza del 31 marzo 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Ryter, Kradolfer,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
1. K.________,
2. B.________ SAGL,
entrambi patrocinati dall'avv. Gabriele Banfi,
ricorrenti,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Sezione della popolazione,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
permesso per frontalieri UE/AELS,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.149).
Fatti
A.
K.________ è un cittadino italiano residente in provincia di Varese (IT). Il 30 settembre 2021 ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS per esercitare un'attività lucrativa dipendente al 25 % (10 ore settimanali) come ingegnere.
Quale datrice di lavoro nel Cantone Ticino ha indicato la B.________ SAGL, con sede presso la C.________ SA a X.________ (TI). La società ha per scopo sociale "...".
B.
Preso atto degli accertamenti svolti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, riassunti nel rapporto dell'11 aprile 2022, con decisione del 24 luglio 2023 la Sezione della popolazione ha negato a K.________ il rilascio del permesso per frontalieri UE/AELS. Secondo l'autorità, non risultava infatti che il datore di lavoro esercitasse un'attività reale ed effettiva in Svizzera e bisognava concludere che la B.________ SAGL si poggiasse, dal profilo operativo, sulla D.________ S.R.L. con sede a Y.________ (IT).
Su ricorso di K.________, la liceità della decisione di diniego del permesso per frontalieri UE/AELS è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (28 febbraio 2024) che dal Tribunale amministrativo ticinese, espressosi con sentenza del 12 febbraio 2025.
C.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 24 marzo 2025, K.________ e la B.________ SAGL hanno impugnato questo giudizio davanti al Tribunale federale, chiedendo: in via principale, che esso sia annullato e la causa sia rinviata all'istanza inferiore per nuova pronuncia; in via subordinata, che esso sia annullato e venga concesso il permesso per frontalieri UE/AELS. Sempre in via subordinata, domandano che la tassa di giustizia e le spese del Tribunale cantonale amministrativo, come pure le tasse e le spese del Consiglio di Stato, siano poste a carico del Cantone Ticino e che quest'ultimo rifonda loro ripetibili di fr. 10'000.-- per la sede cantonale. Infine, chiedono la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
L'istanza inferiore e la Sezione della popolazione hanno proposto il rigetto dell'impugnativa. Il Consiglio di Stato ticinese si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. Con decreto del 26 marzo 2025, il Tribunale federale ha concesso l'effetto sospensivo richiesto.
Diritto
1.
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Visto che il ricorrente 1, che domanda il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS per potere lavorare come dipendente della ricorrente 2, è di nazionalità italiana e può di principio richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge però alla clausola citata (sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 1.1).
1.2. L'impugnativa è stata presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF) e da persone fisiche e giuridiche con un interesse legittimo ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che va esaminata quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; sentenza 2C_897/2022 del 6 settembre 2023 consid. 1.2).
In ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi finora esperiti, gli insorgenti sono però legittimati a formulare conclusioni concernenti solo l'annullamento o la riforma della sentenza della Corte cantonale. Nella misura in cui sono volte direttamente anche alla modifica della decisione del Governo cantonale, le loro conclusioni sono pertanto inammissibili (sentenza 2C_326/2023 del 23 giugno 2023 consid. 1.3).
2.
2.1. In presenza di un confronto con i contenuti del giudizio impugnato (art. 42 cpv. 2 LTF), il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che va formulata in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 80 consid. 2.1).
2.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti, ovvero arbitrari, o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non può nemmeno tenere conto di fatti o prove nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 149 III 465 consid. 5.5.1).
3.
3.1. Al pari del Consiglio di Stato ticinese, la Corte cantonale ha tutelato l'agire delle autorità migratorie, che hanno negato al ricorrente 1 il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS. Dopo avere indicato di potersi esprimere in base agli atti, senza dovere procedere all'assunzione di ulteriori prove, e dopo avere esposto il quadro legale di riferimento, anch'essa ha infatti concluso che: (a) la B.________ SAGL, X.________, va considerata una ramificazione su suolo svizzero della D.________ S.R.L. con sede a Y.________ (IT); (b) le condizioni per riconoscere il diritto a un permesso per frontalieri UE/AELS a una persona che indica la B.________ SAGL, X.________, quale datrice di lavoro in Svizzera, non sono adempiute; (c) non possono ritenersi lesi neppure la libertà economica e il divieto di discriminazione (giudizio impugnato, consid. 2-6).
3.2. Gli insorgenti non concordano con il giudizio della Corte cantonale, che ritengono lesivo del diritto federale e del diritto internazionale.
4.
4.1. L'art. 7 cpv. 1 allegato I ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliere quale cittadino di una parte contraente che ha la residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana. Giusta l'art. 7 cpv. 2 allegato I ALC, i lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'autorità competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliere dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. La carta è rinnovata per almeno cinque anni, purché il lavoratore frontaliere dimostri di esercitare un'attività economica.
Se le condizioni per il rilascio non sono (più) adempiute, il permesso per frontalieri UE/AELS può essere revocato o non prorogato (art. 23 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_628/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 4.1).
4.2. Secondo le istruzioni e i commenti della Segreteria di Stato della migrazione relativi all'ordinanza sulla libera circolazione delle persone, ai quali si richiama anche la Corte cantonale, nel caso in cui un cittadino dell'Unione europea presenti una domanda per ottenere un permesso di soggiorno o per frontalieri,
"si dovrà anche controllare attentamente che il datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS apra una filiale in Svizzera ("ditta bucalettere") al solo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontaliere (al massimo 90 giorni per anno civile). In questo caso, l'autorità cantonale competente deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera dispone di un'infrastruttura tale da far desumere che sia effettivamente l'impresa in questione a svolgere a proprio profitto l'attività notificata ossia, per esempio, un team direttivo che impartisce direttive e istruzioni al proprio personale e che dispone del potere decisionale necessario all'esecuzione dei lavori, un'amministrazione, un segretariato, degli uffici, dei macchinari, dei materiali o altri elementi probanti (...). In assenza di siffatti elementi, ai lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un'assunzione d'impiego in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato alla procedura applicabile ai prestatori
di servizi distaccati" (istruzioni OLCP-01/2026, punto 4.2.1, pag. 38-39).
Analogamente alle ordinanze amministrative, che hanno lo scopo di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, tali istruzioni si rivolgono innanzitutto alle autorità amministrative (DTF 146 I 105 consid. 4.1). Nella misura in cui riflettono il senso reale del testo legale e propongono un'interpretazione corretta e adeguata al caso specifico, le istanze di ricorso ne tengono tuttavia conto e non vi si scostano senza validi motivi, ciò che fa anche il Tribunale federale (DTF 146 I 105 consid. 4.1; sentenze 2C_496/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 4.2; 2C_231/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 5.3).
4.3. I lavoratori dipendenti al beneficio di permessi per frontalieri devono essere distinti dai lavoratori distaccati da prestatori di servizi stranieri. In virtù dell'art. 5 cpv. 1 ALC in relazione con gli art. 17 segg. allegato I ALC, un prestatore di servizi con sede sul territorio dell'Unione europea beneficia del diritto di fornire sul territorio svizzero un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Quale prestatrice di servizi, una società con sede sul territorio di una parte contraente può di principio impiegare come lavoratori distaccati i propri lavoratori dipendenti per una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di un'altra parte contraente (art. 17 seg. allegato I ALC; sentenze 2C_897/2022 del 6 settembre 2023 consid. 4.4; 2C_185/2023 del 28 agosto 2023 consid. 4.3).
Sulla base della riserva di cui all'art. 22 cpv. 2 allegato I ALC, che mira ad ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che possono essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di prestatori di servizi europei, il legislatore svizzero ha adottato, a titolo di misure di accompagnamento, la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati, LDist; RS 823.20; DTF 147 II 375 consid. 3; 143 II 102 consid. 2.1 e 2.2; 140 II 447 consid. 4.3 e 4.6; sentenze 2C_628/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 4.3; 2C_554/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.3). Essa disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera ( art. 1 cpv. 1 lett. a e b LDist ).
4.4. Anche in relazione all'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sono riservati i casi di abuso di diritto, in presenza del quale il permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (art. 23 cpv. 1 OLCP; sentenza 2C_264/2020 del 10 agosto 2021 consid. 4.3.2). Secondo la giurisprudenza, è questo il caso quando è data una serie di circostanze oggettive da cui risulta che, malgrado un rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di un determinato permesso non viene raggiunto, perché la persona che vi si richiama mira in realtà ad altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1; 136 II 177 consid. 3.2.3; sentenza 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 3.3).
5.
In primo luogo, i ricorrenti sostengono che, non avendo indetto una pubblica udienza, la Corte cantonale avrebbe leso l'art. 6 CEDU.
5.1. L'art. 6 n. 1 CEDU riconosce ad ogni persona il diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta.
5.2. Per giurisprudenza, una decisione relativa al soggiorno di uno straniero in un Paese o alla sua espulsione dallo stesso non concerne però né un diritto civile né un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Mamatkulov Rustam et Askarov Zainiddin contro Turchia, Recueil CourEDH 2005-I pag. 225 § 82 seg.; DTF 137 I 28 consid. 4.4.2).
5.3. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, questa conclusione non muta alla luce del fatto che i ricorrenti facciano valere il diritto di soggiornare in Svizzera per esercitarvi un'attività lucrativa, basandosi sull'accordo sulla libera circolazione delle persone (DTF 137 I 28 consid. 4.4.2; sentenze 2C_106/2025 del 20 marzo 2025 consid. 6.3 e 2C_933/2019 del 18 novembre 2020 consid. 3.2.3).
5.4. Quand'anche poi tale diritto fosse stato di principio dato, bisogna osservare che esso non è assoluto, di modo che avrebbe dovuto essere dimostrata la necessità di un'udienza, ciò che nella fattispecie non è stato fatto (art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_90/2019 del 22 agosto 2019 consid. 4.2). La critica relativa alla lesione dell'art. 6 CEDU dev'essere pertanto respinta.
6.
In secondo luogo, i ricorrenti si lamentano dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove svolti dall'istanza inferiore. In questo contesto essi denunciano la lesione dell'art. 110 LTF, del diritto di essere sentiti, nella forma del diritto ad una decisione sufficientemente motivata (art. 29 cpv. 2 Cost.), e del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.).
6.1. Quando - come nella fattispecie (art. 86 cpv. 2 LTF) - è prescritta l'istituzione di un tribunale quale autorità cantonale di ultima istanza, l'art. 110 LTF impone ai Cantoni di provvedere, affinché l'ultima istanza cantonale o un'autorità giudiziaria inferiore esamini liberamente i fatti e applichi d'ufficio il diritto. Per l'art. 110 LTF, almeno un'autorità giudiziaria cantonale deve quindi potere esaminare liberamente i fatti e applicare d'ufficio il diritto. Se il diritto cantonale prevede due istanze giudiziarie, basta che queste esigenze siano rispettate da quella di primo grado, mentre il tribunale superiore deve avere un potere di cognizione che sia almeno analogo a quello del Tribunale federale (sentenza 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 4.1).
6.2. Dall'art. 29 cpv. 2 Cost. è dedotto sia il diritto ad una decisione motivata che il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione (DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza 2C_543/2022 del 29 settembre 2023 consid. 5.3). Se le prove assunte hanno permesso all'autorità di formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo convincimento, tale diritto non le impedisce di porre fine all'istruttoria (DTF 140 III 264 consid. 2.3). Spetta a chi ricorre sostanziare l'arbitrarietà di tale scelta, data quando l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o se ha tratto delle deduzioni insostenibili, con conseguenze concrete sull'esito del litigio nel suo complesso (DTF 143 IV 500 consid. 1.1).
7.
7.1. Come detto, il Tribunale amministrativo ticinese ha condiviso l'opinione secondo cui la ricorrente 2 non ha una propria operatività effettiva, ma va considerata una ramificazione su suolo svizzero della D.________ S.R.L. con sede a Y.________ (IT) e secondo cui sarebbe dato "un chiaro aggiramento delle restrizioni imposte dall'ALC".
7.1.1. Dopo avere rammentato quanto constatato dalle istanze precedenti, la Corte cantonale ha rilevato tra l'altro che: (a) al momento del controllo svolto dall'autorità di prima istanza rispettivamente dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, che ha portato alla redazione del rapporto dell'11 aprile 2022, la ricorrente 2 non disponeva di un sito internet e l'indirizzo web che usava era integrato con quello della E.________ Sagl, con sede a X.________; (b) al momento del controllo dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, la ricorrente 2 poteva utilizzare una sala riunioni presso la C.________ SA a X.________; (c) la ricorrente 2 si è dotata di due postazioni di lavoro a Z.________ (TI) solo dopo i controlli svolti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro; (d) la ricorrente 2 è stata costituita nel febbraio 2021 con due dipendenti attivi al 25 % (10 ore settimanali di lavoro ciascuno), ciò che è manifestamente insufficiente per adempiere al proprio scopo societario ed è incongruente con la natura e l'ampiezza dell'attività notificata; (e) il ricorrente 1 e l'altro dipendente sono attivi al 75 % presso la D.________ S.R.L. con sede a Y.________ (IT), la quale ha alle dipendenze anche altre persone; (f) dal 2020 al 2021 la società italiana aveva distaccato alcuni dipendenti in Svizzera, tra cui uno degli attuali dipendenti della ricorrente 2; (g) il fatto che nel 2021 la ricorrente 2 abbia emesso fatture, fatto fronte a oneri fiscali e sociali e versato salari non permette ancora di ritenere che essa eserciti un'attività reale, effettiva e durevole in Svizzera.
7.1.2. Detto ciò, i Giudici ticinesi hanno quindi aggiunto che non possono portare a conclusioni più favorevoli ai ricorrenti le testimonianze offerte per confermare che l'attività della ricorrente 2 è svolta dal ricorrente 1 e dall'altro dipendente della ricorrente 2, non dai dipendenti della D.________ S.R.L. con sede a Y.________ (IT), che l'ufficio di Z.________ (TI) non è di facciata e che il ricorrente 1 e l'altro dipendente sono professionisti con un know how molto particolare e ricercato in Svizzera.
7.2. Ora, il Tribunale cantonale amministrativo ha statuito sulla causa dopo il Consiglio di Stato ticinese, quale unica istanza giudiziaria cantonale (al riguardo, cfr. anche le sentenza 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 4.2 e 2C_900/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 3.3). Pertanto, in base a quanto previsto dall'art. 110 LTF, esso doveva esaminare liberamente i fatti e applicare d'ufficio il diritto determinante, tenendo conto di tutti gli sviluppi intervenuti fino alla pronuncia del proprio giudizio (sentenza 2C_543/2022 del 29 settembre 2023 consid. 5.6).
Come attestato dai contenuti del precedente considerando 7.1.1, una serie di argomenti addotti nella sentenza impugnata - che porta la data del 12 febbraio 2025 - si fonda tuttavia ancora sugli accertamenti svolti in prima istanza e dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, che ha reso il rapporto richiestogli dalla Sezione della popolazione l'11 aprile 2022, e su indicazioni oramai datate, perché risalgono al momento immediatamente successivo alla fondazione della ricorrente 2, avvenuta nel febbraio 2021.
D'altra parte, un mancato aggiornamento della situazione, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 110 LTF, non è nemmeno riconducibile agli insorgenti. In effetti - come risulta da una lettura degli allegati presentati davanti all'istanza inferiore, cui gli insorgenti rinviano in maniera precisa - in tale sede essi hanno fatto valere argomenti e addotto prove che avevano l'obiettivo di aggiornare la situazione proprio anche riguardo ad aspetti utilizzati per respingere il loro gravame quali: (a) l'attività e l'estensione dell'attività svolta in Svizzera dalla ricorrente 2; (b) l'entità e lo sviluppo dell'attività svolta per la ricorrente 2 dal ricorrente 1 e dall'altro dipendente; (c) la presenza a Z.________ (TI) del ricorrente 1 e dell'altro dipendente; (d) il know how di questi ultimi e la clientela per i quali essi indicavano di essere o essere stati attivi in Svizzera dalla fondazione della società.
7.3. Nel contempo, oltre alla violazione dell'art. 110 LTF, per non avere statuito su una situazione di fatto aggiornata al momento della pronuncia della sentenza cantonale, dev'essere riscontrata anche la lesione dell'art. 29 cpv. 2 in relazione con l'art. 9 Cost. perché, nonostante l'effettivo rilievo delle informazioni fornite in merito alla questione litigiosa, la Corte cantonale non si è confrontata con diversi argomenti, sollevati nell'impugnativa insieme all'indicazione di prove al riguardo.
7.3.1. Come visto, a sostegno della conclusione secondo cui la ricorrente 2 sarebbe un'emanazione della D.________ S.R.L. di Y.________ (IT), l'istanza inferiore si riferisce infatti alle poche ore di lavoro prestate dal ricorrente 1 e dall'altro dipendente per la ricorrente 2 e all'attività al 75 % che gli stessi svolgerebbero per la società italiana; alla scarsa infrastruttura di cui la ricorrente 2 dispone in Svizzera; al fatto che la ricorrente 2 si è dotata di postazioni di lavoro a Z.________ (TI) solo dopo i controlli eseguiti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro e l'inizio della presente causa; ecc.
7.3.2. Ciò nonostante, la Corte cantonale respinge l'assunzione di tutte le prove offerte, che vertevano proprio sui punti litigiosi (giudizio impugnato, consid. 1.1), limitandosi a rilevare, senza approfondire ulteriormente la questione, che esse "non apporterebbero ulteriori elementi fattuali determinanti" e che non permetterebbero "di giungere a conclusioni più favorevoli agli insorgenti" (giudizio impugnato, consid. 1.1 e 4.3). In relazione alla richiesta di audizione di taluni testi, poi negata, l'istanza inferiore indica inoltre che vi sarebbero già delle dichiarazioni scritte agli atti (giudizio impugnato, consid. 1.1, con riferimento ai testi F.________, G.________, H.________ e I.________) ma, giunto il momento di apprezzare le differenti prove a disposizione, sui contenuti di queste dichiarazioni non torna più, di modo che nemmeno spiega perché esse non siano rilevanti.
7.3.3. Come osservato nell'impugnativa, una motivazione manca infine anche in relazione ad altri aspetti, quali ad esempio: (a) l'argomento secondo cui, alla luce dell'ammontare dei salari percepiti, che emergeva dalla documentazione prodotta, non vi era nessun rischio di dumping salariale, nonostante questo rischio venga evocato anche nel giudizio cantonale impugnato (ivi, consid. 2.3); (b) la dichiarazione di J.________, versata agli atti quale prova dell'uso dell'ufficio di Z.________ (TI), ma non menzionata rispettivamente vagliata nella sentenza cantonale; (c) l'argomento relativo alla differente cifra d'affari conseguita dalla ricorrente 2 e dalla D.________ S.R.L. di Y.________, addotto in sede cantonale per contrastare la conclusione delle istanze inferiori secondo cui, con i dipendenti che aveva, la ricorrente 2 non poteva adempiere al proprio scopo societario. In effetti, il Tribunale amministrativo ticinese ha ripreso a sua volta questa conclusione, facendola propria, senza però vagliare le obiezioni presentate al riguardo, dapprima nel ricorso del 17 aprile 2024 (pag. 7-8) e quindi nella replica del 5 luglio 2024 (pag. 9).
7.4. Come risulta dai considerandi 7.2 e 7.3, il giudizio cantonale contrasta pertanto sia con l'art. 110 LTF che con l'art. 29 cpv. 2 Cost.
8.
Ritenuto che il Tribunale federale non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità precedente in merito all'accertamento dei fatti, la possibilità di sanare le lesioni del diritto di essere sentiti riscontrate sia riguardo ad aspetti di diritto che ad aspetti di fatto è esclusa (precedente consid. 2.2, sentenza 2C_543/2022 del 29 settembre 2023 consid. 5.6). Lo stesso vale con riferimento all'art. 110 LTF, che richiede un esame giuridico in base ad accertamenti di fatto aggiornati (sentenza 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 4.5).
9.
Di conseguenza, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza che sia necessario esprimersi sulle ulteriori censure sollevate e l'incarto dev'essere rinviato all'istanza inferiore, affinché si pronunci nuovamente sulla causa, confrontandosi con tutti gli argomenti giuridici e le prove attinenti alla questione litigiosa (art. 107 cpv. 2 LTF).
10.
10.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere accolto, la sentenza del 12 febbraio 2025 del Tribunale cantonale amministrativo dev'essere annullata e l'incarto rinviato alla Corte cantonale per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi.
10.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per un nuovo esame della fattispecie, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato vincente (sentenze 2C_543/2022 del 29 settembre 2023 consid. 7.2; 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2).
10.3. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso deve però corrispondere agli insorgenti, creditori solidali patrocinati da un avvocato, un'indennità per ripetibili per la sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza del 12 febbraio 2025 del Tribunale amministrativo ticinese è annullata e la causa gli è rinviata per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi.
2.
Non vengono prelevate spese.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai ricorrenti, creditori solidali, un'indennità di fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 31 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli