Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_61/2025
Sentenza del 7 aprile 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Kneubühler, Mecca, Giudice supplente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Mattia Bordignon,
ricorrente,
contro
Comune di Muzzano, piazza delle Scuole 3, 6933 Muzzano,
patrocinato dall'avv. Attilio Rampini, piazza Cioccaro 4, casella postale 1813, 6901 Lugano,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Licenza edilizia,
ricorso contro la sentenza emanata il 31 dicembre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.15).
Fatti
A.
A.________ SA è al beneficio di un diritto di superficie per sé stante e permanente (part. yyy), che grava il fondo zzz di Muzzano di proprietà di B.________ e C.________. Secondo il piano regolatore del 1984, ripristinato con risoluzione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 13 ottobre 2021 (n. 4994), il fondo si trova in zona per inserimenti di industria leggera. Il previgente piano regolatore del 2015 lo attribuiva alla zona industriale I.
B.
Con licenza edilizia del 5 settembre 2017, sulla base del piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 15 aprile 2015 che non era tuttavia ancora cresciuto in giudicato, il Municipio ha rilasciato, con una clausola, a A.________ SA la licenza edilizia per costruire sul citato fondo un capannone industriale. || progetto prevedeva tra l'altro di sistemare le aree esterne con posteggi e superfici di circolazione, attorniate da aree verdi alberate. Il 24 luglio 2018, il Municipio ha concesso a A.________ SA un'ulteriore licenza edilizia di variante parzialmente a posteriori per una modifica della "geometria dell'edificio", riportando le condizioni del permesso del 2017.
C.
Dopo aver accertato che i lavori di sistemazione esterna differivano dal rilasciato permesso (mancata piantumazione, mancata seminazione di aree verdi e occupazione di superfici con depositi di materiale edile), il 23 marzo 2021 il Municipio ha chiesto a A.________ SA di realizzare quanto previsto, rispettivamente di presentare una domanda di costruzione a posteriori per gli interventi eseguiti e che si intendono realizzare. II 25 agosto 2021 A.________ SA ha quindi chiesto al Municipio il rilascio di una licenza edilizia a posteriori per modificare le facciate nord e ovest dell'edificio addossandovi un sistema di scaffalature coperte per lo stoccaggio di materiale edile e per convertire delle aree esterne sul lato ovest per il deposito a terra (su prato o pavimentazione) di materiale edile (elementi prefabbricati in cotto/cemento o beton, elementi per la posa di canalizzazioni, ecc.).
D.
Raccolto l'avviso cantonale favorevole, il 10 novembre 2021 il Municipio ha concesso la licenza edilizia a posteriori per la modifica alle due facciate, mentre ha negato (dispositivo n. 2) l'autorizzazione per i depositi di materiali edili all'esterno, poiché contrari all'art. 39 delle norme di attuazione del piano regolatore di Muzzano del 1984 (NAPR 1984), che non ammette aree di deposito a cielo aperto. Ha poi indicato che con la crescita in giudicato della licenza sarà intimato il ripristino dell'area originale, ossia il completamento della messa a dimora degli alberi previsti nel progetto e la semina con strato erbato.
E.
Adito da A.________ SA, con giudizio del 30 novembre 2022, il Consiglio di Stato ne ha parzialmente accolto il ricorso contro il diniego del permesso per i depositi esterni e il ripristino della superficie verde, riformando il dispositivo n. 2 nel senso che è concessa l'autorizzazione per il deposito di materiali edili presenti sull'area esterna; ha imposto inoltre il completamento della messa a dimora degli alberi. Ha ritenuto che alla fattispecie tornerebbero applicabili le norme vigenti al momento della realizzazione delle opere, quindi l'art. 36 cpv. 5 NAPR 2015, che disciplina i depositi di materiali all'aperto. Richiamata la licenza edilizia del 2017, ha ritenuto che le aree di deposito di materiale destinato alla vendita fossero funzionali, accessorie e complementari all'attività principale svolta nel capannone.
Con sentenza del 31 dicembre 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato dal Comune, annullato la risoluzione governativa e confermato ai sensi dei considerandi la decisione municipale (dispositivo n. 2) del 10 novembre 2021.
F.
Avverso questa decisione, A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, in via principale di annullare la sentenza impugnata e di confermare la decisione governativa, in via subordinata, di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Su richiesta delle parti, con decreti del 4 aprile e del 26 agosto 2025 la procedura è stata sospesa dapprima fino al 22 agosto e poi fino al 15 dicembre 2025. Con decreto del 17 dicembre 2025 un'ulteriore richiesta di sospensione è stata respinta e la procedura è stata riattivata.
Diritto
1.
1.1. Presentato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio (art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo, è di massima ammissibile. La legittimazione della ricorrente è pacifica.
1.2. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse argomentazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Quando la ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 150 V 340 consid. 2).
1.3. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale e comunale: queste norme sono esaminate dal Tribunale federale soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 151 II 850 consid. 4.3 e rinvii; 151 I 354 consid. 2.1 in fine).
2.
2.1. La Corte cantonale ha ricordato che, di massima, l'autorità statuisce sulle domande di costruzione in base al diritto vigente al momento della decisione (cfr. DTF 150 II 444 consid. 3.3.2 e rinvii). A questa regola fanno eccezione le domande di costruzione, come quella litigiosa, in sanatoria (sentenza 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.2 e rinvii), alle quali è di principio applicabile il diritto vigente al momento in cui l'abuso è stato commesso, a meno che il diritto entrato successivamente in vigore risulti più favorevole al costruttore (DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; sentenza 1C_591/2023 del 26 aprile 2024 consid. 4.4). Ha osservato che gli interventi litigiosi sono stati realizzati tra il 2017 e marzo 2021 e che con risoluzione del 23 agosto 2005 (n. 3997) il Consiglio di Stato aveva approvato la revisione del piano regolatore di Muzzano. La prevista assegnazione del fondo in esame alla zona industriale I, parte integrante del comparto della Piana del Vedeggio, era stata tuttavia sospesa. Ne ha concluso che per il comparto in questione ha quindi continuato a far stato l'assetto del piano regolatore del 1984, e ciò fino al 2015, quando il Governo ha approvato la pianificazione rimasta sospesa (risoluzione n. 1550 del 15 aprile 2015), entrata quindi in vigore per effetto dell'art. 31 cpv. 1 della legge ticinese sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), nonostante fosse stata impugnata davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Ha osservato che la stessa è rimasta in vigore fino al giudizio di detto Tribunale del 30 aprile 2021 (n. 90.2015.47/64-67), che ha annullato la decisione governativa del 15 aprile 2015, retrocedendo gli atti al Governo per nuova decisione. Con risoluzione del 13 ottobre 2021 (n. 4994), l'Esecutivo cantonale ha poi deciso di non approvare la pianificazione per il comparto della Piana del Vedeggio, per il quale è tornato quindi a far stato il piano regolatore del 1984. La Corte cantonale ha quindi stabilito che al momento della realizzazione degli interventi litigiosi, il fondo zzz era attribuito alla zona industriale I, retta dall'art. 36 NAPR 2015, che risulta più favorevole rispetto al piano regolatore del 1984.
2.2. La ricorrente ammette che la Corte cantonale ha ritenuto, rettamente, che al caso in esame sono applicabili le NAPR del 2015. Fa valere tuttavia che il Comune non ha negato la licenza in sanatoria fondandosi su quelle norme, ma bensì sull'art. 39 lett. m delle NAPR 1984. Ne deduce che i giudici cantonali non potevano tutelare un'interpretazione dell'art. 36 NAPR 2015, norma che il Municipio non ha applicato nell'ambito del rilascio della licenza edilizia litigiosa, invocandola solo successivamente.
2.3. Certo, nelle licenze edilizie del 5 settembre 2017, del 24 luglio 2018 e anche in quella litigiosa del 10 novembre 2021 il Municipio ha ritenuto che il fondo zzz è ubicato nella zona di piano regolatore industriale I, piano approvato dal Consiglio di Stato il 15 aprile 2015, ma che non era ancora cresciuto in giudicato a causa di ricorsi pendenti. Ha ritenuto nondimeno ch'esso sarebbe stato applicabile poiché l'art. 31 LST dispone che i ricorsi contro il piano regolatore non hanno effetto sospensivo.
La ricorrente critica il fatto che nella licenza edilizia parziale e a posteriori del 10 novembre 2021 il Municipio le ha negato l'autorizzazione per il deposito di materiali edili sull'area esterna poiché non compatibile con l'art. 39 lett. m NAPR 1984, che non ammette la realizzazione di aree di deposito a cielo aperto. In quella decisione il Municipio aveva osservato in effetti che il fondo zzz si trova " in zona di PR industriale (J2) del Piano Regolatore approvato dal CdS il 05.09.1984 e del 13.10.2021, decisione quest'ultima non ancora cresciuta in giudicato, ma tuttavia già applicabile ". Come visto, con la risoluzione governativa del 13 ottobre 2021 è stato rimesso in vigore il piano regolatore del 1984.
2.4. La critica ricorsuale al fatto che la Corte cantonale non ha esaminato l'art. 39 lett. m NAPR 1984, norma che non ammette la realizzazione di aree di deposito a cielo aperto, è speciosa. È infatti evidente che questa norma esclude d'acchito il rilascio della richiesta licenza edilizia a posteriori per la creazione dei depositi esterni litigiosi. D'altra parte la ricorrente ammette espressamente che i giudici cantonali hanno applicato, correttamente, l'art. 36 cpv. 5 NAPR 2015, norma ad essa più favorevole, sebbene ne contesti l'interpretazione fattane. In siffatta ipotesi non è infatti ravvisabile che interesse pratico e attuale degno di protezione trarrebbe la ricorrente dall'applicazione delle NAPR 1984, comportante evidentemente il rifiuto della sua istanza (DTF 142 II 80 consid. 1.4.1), né essa cerca di renderlo plausibile o verosimile. Qualora la Corte cantonale avesse annullato la licenza edilizia fondata sull'art. 39 lett. m NAPR 1984 e imposto al Comune di applicare l'art. 36 cpv. 1 NAPR 2015 si sarebbe stati infatti in presenza soltanto di una vana formalità, comportante un inutile prolungamento della procedura (cd. "formalistischer Leerlauf"; cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 e rinvii). Come accertato nella decisione impugnata, nel ricorso alla Corte cantonale il Comune ha in effetti fatto valere che il Governo, applicando l'art. 36 cpv. 5 NAPR 2015 in maniera errata ne ha stravolto lo scopo e violato la sua autonomia, spiegando perché i depositi esterni litigiosi non possono essere autorizzati nemmeno in applicazione di questa norma.
3.
3.1. La ricorrente fa valere che la Corte cantonale avrebbe comunque fatto una lettura e un'interpretazione arbitraria e non corretta anche dell'art. 36 NAPR 2015, secondo cui la zona industriale I era destinata a costruzioni con insediamenti industriali. L'insediamento di uffici era ammesso unicamente se strettamente collegato con le attività industriali presenti nei singoli edifici. Il cpv. 5 dell'art. 36 NAPR 2015 precisava inoltre che " il deposito di materiali, macchinari, autoveicoli, ecc. all'aperto non è ammesso se non quale giustificata utilizzazione complementare a supporto di edifici principali realizzati su un fondo. I depositi esterni devono fornire un'immagine ordinata; non devono essere dispersi nell'ambiente liquidi, odori o polveri. "
3.2. La Corte cantonale ha stabilito che, come già deciso con la sua precedente sentenza del 30 aprile 2021, dal comparto I, vocato a contenuti industriali, ossia in generale ad attività produttive che fanno capo a impianti fissi permanenti per produrre, trasformare o trattare beni o materie prime su vasta scala e secondo procedimenti standardizzati e ripetitivi, erano vietate quelle attività che si contraddistinguevano per il deposito esterno di materiale; ciò poiché l'art. 36 cpv. 5 NAPR 2015 ammetteva solo i depositi che hanno una funzione accessoria (complementare) a supporto di edifici principali, ovvero di attività che si svolgono principalmente all'interno di stabilimenti. Ha osservato che questa conclusione è confermata anche dal rapporto di pianificazione (del gennaio 2002-maggio 2003 con supplemento 2004, pag. 27), secondo cui la chiara intenzione del legislatore comunale era di non sacrificare il comprensorio in esame per attività "poco interessanti", in particolare per depositi. La norma perseguiva inoltre finalità di natura paesaggistica, tutelando il paesaggio da insediamenti che sono fonte di degrado. Mirava infine a proteggere i fondi circostanti da immissioni moleste, solitamente derivanti da questo genere di attività (polveri, odori, ecc.).
L'istanza precedente ha osservato che nella zona J2 del piano regolatore 1984 ora vigente, riservata a insediamenti di industria leggera, l'art. 39 lett. m NAPR 1984 non ammette la realizzazione di aree di deposito a cielo aperto. Come essa aveva già stabilito (sentenza del 25 febbraio 2019), tale norma, formulata in termini chiari, non lascia spazio a interpretazioni riduttive: nella zona J2, depositi di materiali, macchinari e attrezzature non racchiusi in edifici sono per principio vietati, indipendentemente dal fatto che materiali e macchinari siano utilizzati nell'ambito di processi produttivi. A differenza dell'art. 36 cpv. 5 NAPR 2015, essa è quindi più restrittiva poiché proibisce qualsiasi genere di deposito a cielo aperto.
3.3. Nella fattispecie sono contestate le aree di deposito a terra di materiale edile, realizzate all'esterno dell'edificio. Il Municipio ha negato l'autorizzazione per questi depositi poiché contrari all'art. 39 lett. m NAPR 1984. Davanti al Consiglio di Stato, il Municipio ha precisato che gli stessi si pongono anche in contrasto con l'art. 36 cpv. 5 NAPR 2015, non essendo volti a soddisfare una funzione accessoria (complementare) a supporto dell'edificio principale; il materiale stoccato sarebbe infatti destinato soltanto alla vendita, e non alla produzione industriale svolta all'interno dello stabile. Il Governo è giunto alla conclusione opposta, considerando che sarebbe stato autorizzato uno stabile di 2'865 m2 destinato alla "preparazione e vendita diretta di materiale edile con relativo showroom, nonché un deposito materiali e una zona amministrativa", ritenendo che le aree di deposito litigiose, di 352.60 m2, fossero funzionali e accessorie, rispettivamente complementari all'attività svolta nell'edificio principale, oltre che conformi agli altri requisiti dell'art. 36 cpv. 5 NAPR 2015.
La Corte cantonale ha accertato che dagli atti risulta che l'edificio principale, secondo quanto indicato anche dalla ricorrente, è commerciale, rispettivamente destinato alla "vendita di materiale edile" prodotto altrove. Ciò poiché lo stabile risulta essere uno dei punti di vendita della D.________ (collegata alla A.________ SA), fornitore di materiali edili in Ticino. Ha osservato che la questione di sapere in che misura questa destinazione sia effettivamente coperta dai permessi rilasciati dal Municipio nel 2017 e 2018 può restare aperta, come il quesito della legittimità di tali licenze, cresciute in giudicato. Ha constatato infatti che in ogni caso lo stoccaggio temporaneo di materiale all'esterno, destinato, per stessa ammissione della ricorrente, direttamente e solo alla vendita, non è di natura complementare all'attività industriale presente nell'edificio, ma configura un mero ampliamento di superficie prettamente commerciale. Ha quindi ritenuto corretta la conclusione del Municipio di considerare queste aree contrarie all'art. 36 cpv. 5 NAPR 2015. L'istanza precedente ha quindi stabilito che in una zona avente una funzione industriale, destinata cioè ad attività produttive, sottolineato il riserbo di cui devono dar prova le autorità di ricorso nell'interpretazione e applicazione delle norme di diritto comunale autonomo (DTF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 | 52 consid. 3.6 e rinvii), non appare insostenibile ritenere che i depositi ammessi a supporto di edifici principali debbano riferirsi alle attività industriali produttive effettuate nei singoli edifici. Ha ritenuto che anche i depositi devono avere una vocazione industriale, condividendo la destinazione della costruzione a cui sono asserviti, non potendo quindi essere utilizzati come spazi di natura squisitamente commerciale di merce esposta alla vendita. Ne ha concluso che l'opposta deduzione del Governo, che ha inammissibilmente sostituito la sua valutazione a quella municipale, è pertanto lesiva del diritto e dell'autonomia comunale.
Come si vedrà, questa conclusione non è arbitraria. In effetti, nella misura in cui la decisione comunale si fonda, come in concreto, su una valutazione sostenibile delle circostanze pertinenti, l'autorità di ricorso deve rispettarla (DTF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; sentenza 1C_516/2025 dell'11 febbraio 2026 consid. 4.2 e 4.3).
4.
4.1. La ricorrente sostiene che riguardo ai depositi e alla loro relazione con l'attività della costruzione principale l'accertamento dei fatti sarebbe avvenuto in maniera quantomeno incompleta, in particolare in merito ai materiali destinati solo alla vendita, sostenendo che le norme comunali consentirebbero il deposito litigioso. Ora, queste critiche, che saranno esaminate in seguito, non concernono l'accertamento dei fatti, ma piuttosto l'applicazione e l'interpretazione delle norme comunali.
4.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la ricorrente può censurarlo soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 151 I 41 consid. 3.4), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Essa deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 V 340 consid. 2). Riguardo all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, il giudice incorre nell'arbitrio soltanto se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1).
4.3. Riguardo all'accertamento dei fatti, la ricorrente critica la circostanza che la Corte cantonale non avrebbe compiuto alcuna verifica sui depositi e sulla loro relazione all'attività dello stabilimento principale. Ora, la ricorrente medesima ammette che è vero che i materiali depositati all'esterno sono nuovi e destinati alla vendita, ciò che è decisivo, adducendo semplicemente, in maniera meramente appellatoria, che pertanto essi non creerebbero immissioni o disturbo, e che ciò avverrebbe nel quadro dell'attività approvata per il capannone principale. Questo accertamento, per nulla arbitrario, e risolutivo per l'esito della vertenza, è quindi vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). La ricorrente non cerca del resto di spiegare perché la vendita di materiali nuovi prodotti altrove non costituirebbe, come rettamente ritenuto dai giudici cantonali, un'attività prettamente commerciale e non complementare a quella industriale svolta nel capannone. La conclusione della Corte cantonale, secondo cui anche i depositi all'aperto devono avere una vocazione industriale e che nella fattispecie i depositi litigiosi, come visto, hanno una mera funzione commerciale, non è per nulla insostenibile e quindi arbitraria, né nella motivazione e ancor meno nel risultato.
4.4. D'altra parte la ricorrente sostiene a torto che i giudici cantonali avrebbero attribuito all'art. 36 cpv. 5 NAPR 2015 un senso e una portata ch'esso non avrebbe. Ciò poiché questa norma non vincolerebbe la formazione di depositi a uno stretto collegamento con le attività industriali presenti nei singoli edifici, ma al suo dire imporrebbe soltanto che i depositi siano "complementari" e a "supporto" di edifici principali.
Ora, come visto, nella fattispecie è accertato in maniera vincolante per il Tribunale federale che i depositi litigiosi servono solo alla vendita di materiali prodotti altrove, attività che non è per nulla complementare o a supporto dell'edificio principale. L'interpretazione e l'applicazione della norma comunale in esame non risulta quindi arbitraria, ma corrisponde al testo e allo scopo della stessa e alla volontà del legislatore comunale, come risulta anche dal rapporto di pianificazione richiamato dalla Corte cantonale.
4.5. Il punto di partenza di ogni interpretazione è costituito infatti dal tenore della norma. Una norma è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, o se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, segnatamente i lavori preparatori (interpretazione storica), lo scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché la relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Occorre prendere inoltre la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis (DTF 150 I 80 consid. 3.1; 150 IV 48 consid. 3.2). Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 151 II 640 consid. 5.1; 151 IV 338 consid. 2.3.1). Al riguardo la ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta con i relativi motivi, convincenti, posti a fondamento del citato giudizio, e non dimostra che la Corte cantonale avrebbe interpretato in maniera arbitraria il testo, i materiali legislativi o lo scopo perseguito dalla citata norma. Del resto la criticata interpretazione non è arbitraria neppure nel risultato.
4.6. La ricorrente disattende infatti che per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesivi di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 150 II 537 consid. 3.1). Essa deve risultare manifestamente insostenibile non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 151 I 850 consid. 4.3), ciò che spetta alla ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 150 I 50 consid. 3.2.7).
5.
5.1. L'insorgente critica poi l'accertamento secondo cui i depositi litigiosi sarebbero in contrasto con la percentuale minima di area verde prescritta dall'art. 36 cpv. 7 lett. a NAPR 2015.
5.2. La Corte cantonale ha rilevato che detta norma dispone che nella zona industriale I dev'esserci un'area verde minima del 30 %. L'art. 8 cpv. 1 NAPR 2015 prevede, tra l'altro, che l'area verde non dev'essere pavimentata, ma mantenuta a prato o a giardino e possibilmente alberata; nelle zone I e AC (artigianale e commerciale), il 50 % al massimo della superficie conteggiata nell'area verde può essere adibito a posteggio qualora sia alberato; è permessa una pavimentazione con materiale permeabile (cpv. 4).
Ne ha dedotto che tali requisiti tendono manifestamente ad assicurare la permanenza di terreno che possa continuare a svolgere le sue funzioni naturali, di substrato per lo sviluppo delle piante e delle radici, garantendo un ambiente naturale. Ha stabilito che non è pertanto irragionevole ritenere che nell'area verde possano essere conteggiate solo superfici di suolo allo stato naturale, ricoperto di vegetazione e non anche aree artificiali di materiale sintetico, rimanendo riservata la facilitazione concessa dall'art. 8 cpv. 4 NAPR 2015 per le aree adibite a posteggio, che nella zona industriale possono erodere fino al 50 % della superficie da conteggiare nell'area verde, purché il posteggio sia alberato e abbia una pavimentazione di materiale permeabile.
L'istanza precedente ha accertato che il fondo in esame ha una superficie di 8'792 m2; motivo per cui deve quindi disporre di un'area verde pari ad almeno 2'637.6 m2 (30 %). Ha osservato che, secondo il calcolo annesso al progetto, con la realizzazione dei depositi esterni di materiale edile sul fondo rimarrà un'area verde complessiva pari a 2'641.9 m2; sebbene il calcolo non specifichi il tipo di copertura delle diverse superfici, ha ritenuto comunque pacifico che una parte di esse non è allo stato naturale, ma ricoperta di ghiaia (169.60 m2 secondo il Municipio) oppure prato sintetico, in base alle fotografie prodotte dal Municipio; l'insorgente stessa ammette che solo 1'744 m2 sarebbero sistemati con piantumazioni o prato biologicamente attivo. Ne ha concluso che nella misura in cui concorrono a diminuire le superfici originariamente destinate a prato (alberato), il Municipio ha considerato a ragione che i depositi litigiosi sono in contrasto con la citata percentuale minima di area verde, ciò a maggior ragione ritenuto che sul fondo non risultano essere state approntate superfici adibite a posteggio alberato. Anche per questo motivo la Corte cantonale ha stabilito che i depositi litigiosi non possono essere autorizzati.
5.3. Al riguardo la ricorrente si limita ad addurre che, secondo la domanda di costruzione, anche con la formazione dei depositi l'area verde sarebbe rispettata, poiché essa non avrebbe contestato l'obbligo di piantumare le alberature. Ora, con questa generica affermazione essa non dimostra che i giudici cantonali avrebbero accertato la condizione dell'area verde in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria. In effetti, essi si sono fondati sullo stato di fatto esistente al momento del giudizio. La circostanza che la ricorrente, per molti anni e a tuttora, non ha adempiuto l'obbligo impostole non milita a favore della sua tesi, a maggior ragione visto che in tale ambito non è (ancora) stato impartito un ordine di ripristino. Non è d'altra parte arbitrario, viste le finalità dell'imposizione di un'area verde minima che dev'essere mantenuta a prato o giardino, di non ritenere tali le superfici in ghiaia.
6.
6.1. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili al Comune di Muzzano, che non è stato del resto invitato a presentare osservazioni ( art. 68 cpv. 1 e 3 LTF ).
6.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 7 aprile 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: Gadoni