Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_269/2026
Sentenza del 3 agosto 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. Alessandro Mazzoleni,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 marzo 2026 (33.2025.31).
Fatti
A.
Con decisione del 18 giugno 2025, confermata su opposizione il 17 luglio 2025, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino ("Cassa") ha stabilito il diritto alla prestazione complementare richiesta da A.________. Essa ha riconosciuto ai coniugi e al figlio minorenne il diritto al pagamento del premio dell'assicurazione malattia dal 1° marzo 2024, computando in particolare un reddito ipotetico di fr. 31'191.- della moglie (non invalida e non esercitante un'attività lucrativa).
B.
Con sentenza del 9 marzo 2026, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione del 17 luglio 2025, rinviando gli atti alla Cassa affinché stabilisca i fatti determinanti e approfondisca gli aspetti evidenziati concernenti sia la situazione professionale concreta della coniuge sia la questione medica, in esito ai quali dovrà emanare una nuova decisione sul diritto a prestazioni complementari dell'assicurato dal 1° gennaio 2023.
C.
La Cassa presenta un ricorso in materia di diritto pubblico (subordinatamente un ricorso sussidiario in materia costituzionale) al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendo in via principale il suo annullamento e la conferma della decisione su opposizione del 17 luglio 2025. In subordine chiede il suo annullamento e il rinvio degli atti al Tribunale cantonale affinché proceda nei propri incombenti (art. 61 lett. c LPGA). La Cassa chiede inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 151 II 68 consid. 1).
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è ammissibile contro le decisioni che mettono fine al procedimento (art. 90 LTF) e contro le decisioni parziali di cui all'art. 91 LTF. Salvo le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali se queste possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF ). In particolare, il pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente. Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 149 IV 205 consid. 3.3; 144 IV 321 consid. 2.3). Le condizioni di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF - il cui adempimento, nel caso non sia evidente, dev'essere dimostrato nel ricorso (DTF 150 II 346 consid. 1.3.3; 137 III 522 consid. 1.3) - mirano a sgravare il Tribunale federale che, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve di massima potersi esprimere una volta sola su di una controversia alla fine della procedura, ossia dopo un esaustivo accertamento della fattispecie, evitando di pronunciarsi parzialmente, nell'ambito di una prima fase procedurale (DTF 151 III 227 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 139 IV 113 consid. 1).
1.3. Le sentenze che rinviano la causa all'autorità inferiore per nuova decisione vanno di principio considerate come decisioni incidentali, dato che non pongono fine al procedimento; possono essere impugnate al Tribunale federale soltanto alle condizioni appena esposte (cfr. DTF 144 III 253 consid. 1.3; 142 V 551 consid. 3). Secondo lo scopo dell'art. 93 LTF, una decisione di rinvio non è considerata una decisione incidentale soltanto se è possibile escludere che il Tribunale federale debba statuire una seconda volta sulla vertenza (DTF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3). Inoltre, una sentenza che risponde solo ad alcuni aspetti materiali di una controversia non costituisce di principio una decisione parziale, bensì una decisione incidentale contro la quale si può ricorrere ai sensi dell'art. 93 LTF. Ciò è generalmente il caso, ad esempio, di una sentenza in cui un tribunale rinvia la causa ad un assicuratore sociale per nuova decisione, impartendo delle istruzioni su come decidere alcuni aspetti della vertenza (DTF 133 V 477 consid. 4; sentenze 8C_136/2023 del 25 agosto 2023 consid. 1.3; 8C_770/2020 del 21 settembre 2021 consid. 2.2; 8C_624/2020 del 16 aprile 2021 consid. 3.1 e 5).
2.
2.1. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che la ricorrente avesse computato un reddito ipotetico alla moglie dell'opponente sulla base di fatti incompleti. Dalla documentazione non era infatti possibile determinare in quale misura e in quale ambito professionale ella era in grado di lavorare, tenuto conto del suo stato di salute e della sua situazione familiare, e quindi di stabilire il reddito che avrebbe potuto realizzare dal 1° marzo 2024 (data da cui decorreva un periodo realistico di adattamento per avviare un'attività lucrativa) considerando pure l'età, la formazione, le conoscenze linguistiche, la durata dell'assenza dal mondo del lavoro e il mercato concreto del lavoro. Il suo stato di salute e la sua capacità di lavoro residua si fondavano su un'istruttoria insufficiente dal profilo medico. Se da un lato non si poteva fare semplicemente astrazione dai certificati di incapacità al lavoro della moglie prodotti con il ricorso e fissare il diritto alle prestazioni complementari dell'opponente come se ella non presentasse alcun danno alla salute, dall'altro lato non si poteva però nemmeno concludere che era inabile al lavoro in ogni attività, visto che i certificati medici prodotti erano relativi unicamente all'attività abituale. Con il rinvio degli atti (cfr. lett. B supra), alla ricorrente è stato inoltre imposto di riesaminare la questione del termine di adattamento sulla base della giurisprudenza e degli esiti degli accertamenti da effettuare.
2.2. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia una decisione finale, o perlomeno parziale, poiché con essa il Tribunale cantonale avrebbe disatteso il principio generale dell'art. 8 CC secondo cui sarebbe spettato all'opponente motivare le proprie pretese, apportando le prove necessarie. Alla ricorrente sarebbe pure preclusa la possibilità di rifarsi agli accertamenti in corso in ambito di assicurazione per l'invalidità. Il ricorso sarebbe comunque ricevibile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF, in ragione dell'evidente pregiudizio irreparabile creato dai vincoli della sentenza impugnata che imporrebbero un'applicazione della legge reputata errata.
2.3. La tesi non può convincere. Innanzitutto, visto il rinvio in oggetto predisposto dalla Corte cantonale, la sentenza impugnata non costituisce né una sentenza finale né tantomeno parziale. Essa non configura neppure una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF: il pregiudizio lamentato dalla ricorrente, che si riassume concretamente in un prolungamento della procedura e nell'aumento dei costi legati alla causa, non è di carattere giuridico e nemmeno irreparabile. L'esito della vertenza non è già stato definito con la sentenza di rinvio e dipenderà dagli accertamenti da intraprendere, per cui mal si comprende in che modo la ricorrente sarebbe tenuta ad un'applicazione della legge da essa reputata errata (cfr. ad es. anche sentenze 8C_670/2024 del 21 novembre 2024 consid. 3.2; 8C_801/2023 del 20 dicembre 2023 consid. 3.2; 9C_208/2013 del 2 maggio 2013 consid. 6).
3.
Ne segue che sia il ricorso in materia di diritto pubblico sia il ricorso sussidiario in materia costituzionale risultano manifestamente inammissibili. Essi possono così essere decisi secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (in relazione con l'art. 117 LTF). Si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
La domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene pertanto priva d'oggetto.
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 3 agosto 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi