Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_373/2025
Sentenza del 10 agosto 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Wohlhauser, Marti-Schreier, Giudice supplente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti Nicola Orelli, Filippo Ferrari e Riccardo Ferrari,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Luca Marcellini,
3. C.________,
4. D.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Clarissa Indemini,
opponenti.
Oggetto
Truffa, ripetuta appropriazione indebita, falsità in documenti; violazione del principio di celerità,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 15 marzo 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.25, 17.2025.34+35).
Fatti
A.
A.a. Con sentenza del 19 ottobre 2021, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di truffa, per avere, tra X.________ e Y.________, nel periodo da luglio 2007 a gennaio 2008, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, affermando cose false, sfruttando il rapporto di fiducia, ingannato con astuzia E.________ e B.________, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di quest'ultimo per un importo complessivo di fr. 817'750.--, oltre interessi.
In sunto, il giudizio di condanna si fonda sui fatti seguenti. B.________ era azionista unico della società F.________ AG essendo proprietario della totalità delle 400 azioni al portatore del valore nominale di fr. 500.-- ciascuna, che costituivano il capitale azionario della società. E.________ ne era l'amministratore con potere di firma individuale. La F.________ AG era una società immobiliare i cui attivi erano essenzialmente costituiti da tre palazzine di appartamenti situate a Y.________. A.________ era una persona di fiducia di B.________ ed unico avente diritto economico di una relazione bancaria presso la banca G.________ di Z.________ intestata a H.________ SA. Prospettando un investimento in un fondo finanziario che non era in realtà intenzionato ad effettuare, A.________ ha indotto E.________ ad accreditare un importo di EUR 500'000.-- (pari a fr. 817'750.-- al cambio allora vigente) della società, sulla relazione presso la banca G.________ intestata a H.________ SA. Il versamento è stato registrato quale prestito correntista (all'azionista B.________) nella contabilità della F.________ AG. L'imputato ha in seguito utilizzato tale importo per altri scopi, segnatamente per compensare delle perdite subite da altri suoi clienti a seguito di un altro investimento da lui proposto e rivelatosi fallimentare.
L'imputato è inoltre stato dichiarato autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita per essersi, a X.________, Y.________ e Z.________, nel periodo dal 2010 al 28 febbraio 2013, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, indebitamente appropriato delle 400 azioni al portatore della società F.________ AG, che B.________ gli aveva affidato per custodirle, incamerando il ricavo netto della loro vendita per un importo complessivo a contanti di fr. 381'000.-- e di 3'550 Vreneli da fr. 20.-- per un controvalore di fr. 1'056'450.--. Egli è pure stato dichiarato autore colpevole di falsità in documenti per avere, a X.________, nel mese di maggio 2012, al fine di nuocere al patrimonio di B.________ e di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, abusato della firma autentica di quest'ultimo per formare un documento suppositizio. Gli è in particolare stato addebitato di avere formato, all'insaputa di B.________, un documento denominato "Spezialvollmacht", datato 11 marzo 2011, e un altro denominato "procura", datato 28 aprile 2010, usandoli al fine di perpetrare il suddetto reato di appropriazione indebita delle azioni della F.________ AG.
A.________ è altresì stato riconosciuto autore colpevole di appropriazione indebita per avere venduto a Y.________, il 14 aprile 2014, quattro lingotti d'oro a lui affidati da I.________ (deceduta il 1° luglio 2017), trattenendo per sé il provento della vendita di fr. 147'884.31 ricevuto in contanti.
A.b. A.________ è per contro stato prosciolto dall'imputazione di appropriazione indebita riguardo ad altri fatti, qui non in discussione. La Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena detentiva di 24 mesi, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta e le misure sostitutive dell'arresto nella misura in cui erano computabili, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Lo ha inoltre condannato ad un risarcimento equivalente a favore dello Stato del Cantone Ticino di fr. 965'634.31, oltre interessi, nonché a versare all'accusatore privato B.________ fr. 817'750.--, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni (in relazione alla truffa), e fr. 111'237.05 a titolo di indennità giusta l'art. 433 CPP. Il tribunale di primo grado ha riconosciuto nel principio la richiesta di risarcimento dell'accusatore privato B.________ in relazione all'appropriazione indebita delle 400 azioni della F.________ AG, rinviando per la sua quantificazione al foro civile. Ha altresì condannato l'imputato a versare agli accusatori privati C.________ e D.________ (eredi di I.________) fr. 147'884.31, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni, e fr. 101'459.10, oltre interessi, a titolo di indennità ai sensi dell'art. 433 CPP. La Corte delle assise criminali ha inoltre disposto l'assegnazione di fr. 817'750.-- del predetto risarcimento equivalente all'accusatore privato B.________.
B.
Contro il giudizio di primo grado, A.________ ha adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) che, con sentenza del 15 marzo 2025, ha parzialmente accolto l'appello. La Corte cantonale lo ha riconosciuto autore colpevole dei predetti reati di truffa, di ripetuta appropriazione indebita e di falsità in documenti, condannandolo alla pena detentiva di 21 mesi, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta, comprensiva delle misure sostitutive dell'arresto per quanto computabili, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La CARP lo ha inoltre condannato, in particolare, al pagamento a favore dell'accusatore privato B.________ di fr. 817'750.--, oltre interessi, ed a favore degli accusatori privati C.________ e D.________ di fr. 147'884.31, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni. Lo ha pure condannato al pagamento a favore dello Stato del Cantone Ticino di un risarcimento equivalente di fr. 965'634.31, di cui fr. 817'750.-- assegnati all'accusatore privato B.________ e fr. 147'884.31 agli accusatori privati San Martino d'Agliè di San Germano a diminuzione delle relative pretese civili. La Corte cantonale ha riconosciuto nel principio la richiesta di risarcimento dell'accusatore privato B.________ in relazione al reato di appropriazione indebita del pacchetto azionario di F.________ AG, rinviando per il resto al competente foro civile. La CARP ha pure disposto il mantenimento del sequestro conservativo su una quota di proprietà per piani di un fondo situato a X.________, di proprietà dell'imputato, e su 22 cassette contenenti monete d'argento a garanzia del risarcimento equivalente.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di rinviare la causa alla CARP per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Postula subordinatamente che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di essere prosciolto da tutte le imputazioni, di porre gli oneri processuali della sede cantonale a carico dello Stato del Cantone Ticino e di respingere le pretese civili degli accusatori privati. Chiede inoltre il dissequestro in suo favore dei beni sequestrati. In via ulteriormente subordinata, il ricorrente chiede che la pena detentiva sia ridotta a 10 mesi, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta, comprensiva delle misure sostitutive dell'arresto per quanto computabili, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Il ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, la violazione del diritto federale e la violazione dell'art. 6 CEDU.
D.
Invitati ad esprimersi sul ricorso, la Corte cantonale ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni, mentre il Ministero pubblico non ha presentato una risposta. L'opponente B.________ ha invece chiesto di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità. Visto l'esito del gravame nei loro confronti, gli opponenti C.________ e D.________ non sono stati invitati a presentare una risposta. Il ricorrente si è infine espresso sulle osservazioni di B.________.
Diritto
1.
1.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda inoltre il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Il ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1; 147 I 73 consid. 2.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche di natura appellatoria sono inammissibili (DTF 150 IV 292 consid. 1.5 e rinvii).
1.2. Nella misura in cui si limita ad esporre in modo appellatorio la sua versione dei fatti, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il ricorso è segnatamente inammissibile laddove il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale, senza tuttavia sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF. È questo in particolare il caso ove, con riferimento alle imputazioni di appropriazione indebita e di falsità in documenti ai danni di B.________ (cfr. ricorso, da pag. 5 a pag. 62), egli presenta un suo esposto dello svolgimento dei fatti e dell'iter procedurale, fondandosi tra l'altro sulla denuncia penale e sul dibattimento dinanzi alla prima istanza. Un simile esposto non è infatti per sua natura idoneo a correggere o a precisare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, dei quali non è sostanziata l'arbitrarietà (cfr. sentenza 6B_12/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 2.2 e rinvio). Inoltre, soltanto la sentenza dell'ultima istanza cantonale può essere oggetto dell'impugnativa dinanzi al Tribunale federale (art. 80 cpv. 1 LTF). Le argomentazioni concernenti la sentenza di primo grado o le fasi procedurali precedenti del procedimento penale sono quindi inammissibili. Come si è detto, sarebbe spettato al ricorrente confrontarsi con i considerandi del giudizio della CARP, unico oggetto della presente impugnativa, e spiegare con una motivazione specifica, conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, perché violerebbero il diritto. Quanto al principio "in dubio pro reo", richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nella procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).
2.
2.1. Invocando essenzialmente una violazione del suo diritto di essere sentito e richiamando gli art. 3 cpv. 2 lett. c CPP, 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, il ricorrente adduce che il verbale d'interrogatorio dell'accusatore privato B.________ del 27 giugno 2018, alla presenza soltanto del patrocinatore dello stesso, non potrebbe essere utilizzato per fondare il giudizio di colpevolezza riguardo a reati che non erano oggetto della denuncia penale. Critica inoltre i verbali di interrogatorio di J.________ e del commercialista K.________, del 30/31 luglio 2018, siccome eseguiti senza contraddittorio. Ritiene altresì inutilizzabile, poiché nullo, il suo verbale di interrogatorio del 25 settembre 2018, in quanto le imputazioni a suo carico non gli sarebbero state esposte dettagliatamente. Il ricorrente ritiene pure inutilizzabili altri suoi verbali d'interrogatorio successivi.
2.2. Secondo il principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto (art. 5 cpv. 3 Cost.) non è ammissibile che delle censure formali, che avrebbero potuto essere fatte valere ad uno stadio precedente del procedimento, siano presentate solo più tardi a seguito dell'esito sfavorevole della causa (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406; 143 V 66 consid. 4.3; sentenza 6B_711/2023 del 1° luglio 2024 consid. 3.2). Le parti devono fare valere appena possibile, ossia alla prima occasione utile, delle manchevolezze di natura formale (vere o presunte) e non possono riservarsi di presentarle nell'ambito della procedura di ricorso, nel caso in cui l'esito del procedimento dovesse rivelarsi per loro negativo. La giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo esige di principio che l'imputato o il suo avvocato si attivino tempestivamente e nel modo adeguato per tutelare i diritti della difesa. Se un intervento ragionevole in tal senso è stato omesso dalle parti, esse non possono in buona fede fare affidamento su un'azione da parte delle autorità penali (sentenza 6B_711/2023, citata, consid. 3.2). Il principio della buona fede comprende anche il comportamento contraddittorio ("venire contra factum proprium"). È ravvisabile una violazione del principio della buona fede quando l'agire dell'interessato si pone in contraddizione con il suo precedente comportamento suscettibile di fondare un affidamento degno di protezione (sentenza 6B_711/2023, citata, consid. 3.2).
2.3. Il ricorrente, patrocinato da un avvocato anche dinanzi alle istanze cantonali, non sostiene di avere sollevato la questione dell'inutilizzabilità di determinate prove (cfr. art. 141 CPP), segnatamente di specifici verbali d'interrogatorio, davanti alla CARP e non pretende ch'essa si sarebbe rifiutata a torto di dichiararli inutilizzabili. Né tale circostanza risulta dagli atti, segnatamente dal verbale del dibattimento di appello. La censura relativa alla pretesa inutilizzabilità dei suddetti atti, sollevata peraltro in modo generico nell'ambito di un ricorso prolisso e nel contesto di argomentazioni concernenti il giudizio di merito, avrebbe dovuto essere presentata dal ricorrente perlomeno in sede di appello. Sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, essa viola il principio della buona fede e quello dell'esaurimento materiale delle istanze cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF; sentenza 6B_12/2025, citata, consid. 3.3). La censura è di conseguenza inammissibile e non deve essere vagliata oltre.
3.
3.1. Il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che la CARP ha respinto l'istanza probatoria con cui ha chiesto l'audizione dell'accusatore privato B.________ e di E.________ (amministratore della F.________ AG).
3.2. Secondo il principio della verità materiale (art. 6 CPP), le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato (cpv. 1). Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico (cpv. 2). I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova (art. 139 cpv. 2 CPP).
Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto per gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 142 I 86 consid. 2.2). La garanzia del diritto di essere sentito non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).
3.3. La Corte cantonale ha rilevato che sia l'accusatore privato che l'amministratore della società erano già stati interrogati e che un ulteriore interrogatorio non avrebbe apportato alcun elemento utile al giudizio. Ha segnatamente rilevato che il materiale probatorio agli atti era sufficiente per ritenere adempiuti gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi del reato di truffa secondo l'atto di accusa. In particolare, era
"accertata con tranquillante sicurezza la sussistenza di un inganno", il ricorrente avendo convinto l'accusatore privato e l'amministratore della società a versargli il denaro con la menzogna che l'avrebbe investito in un fondo finanziario, quando invece sapeva che non l'avrebbe fatto. La Corte cantonale ha altresì rilevato che il ricorrente era consapevole, siccome da lui stesso ammesso, che gli interessati nutrivano una fiducia cieca nei suoi confronti e non avrebbero mai svolto verifiche. La CARP ha inoltre rilevato che, comunque, già al momento in cui erano stati interrogati, B.________ e E.________ avevano dichiarato di non ricordare nel dettaglio la fattispecie. La Corte cantonale ha quindi respinto l'istanza probatoria sulla base di un apprezzamento anticipato dell'irrilevanza delle audizioni richieste.
3.3.1. Riguardo al reato di truffa, il ricorrente ribadisce la richiesta di interrogare gli interessati adducendo ch'essi non sarebbero stati sentiti in merito all'inganno da loro subito. Egli non si confronta tuttavia puntualmente con la valutazione complessiva eseguita dalla Corte cantonale sulla base dell'insieme degli elementi disponibili, spiegando i motivi per cui il rifiuto di eseguire le audizioni richieste, siccome irrilevanti, sarebbe manifestamente insostenibile. In particolare, la CARP ha ammesso l'inganno astuto fondandosi (anche) sulle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente medesimo, la cui valutazione da parte della Corte cantonale non è da lui sostanziata d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Né egli spiega per quali ragioni, alla luce degli accertamenti vincolanti della CARP, che ha pure rilevato come gli interessati non avessero ricordi precisi della vicenda, sarebbe comunque stato necessario verificare se essi ne ricordassero maggiori dettagli.
3.3.2. Con riferimento al reato di appropriazione indebita delle azioni della società della F.________ AG, il ricorrente sostiene che l'audizione di B.________ e di E.________ avrebbe permesso di dimostrare ch'egli non aveva la volontà di appropriarsi del pacchetto azionario, rispettivamente che B.________ avrebbe saputo, in termini generali, della possibilità di una vendita delle azioni, segnatamente per esigenze di natura fiscale. Censurando in questi termini una violazione del diritto di essere sentito, il ricorrente nuovamente non considera la valutazione globale eseguita dalla CARP (cfr. sentenza impugnata, pag. 39-57), né si confronta con la stessa con una motivazione conforme alle esposte esigenze. La Corte cantonale si è infatti fondata su una serie di dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, la cui attendibilità non è seriamente messa in discussione in questa sede. In particolare, la CARP ha accertato che il ricorrente aveva confermato di avere venduto le azioni all'insaputa dell'accusatore privato ed ha spiegato per quali ragioni i suoi cambiamenti di versione successivi non convincevano. I relativi considerandi della CARP non sono al riguardo sostanziati d'arbitrio in questa sede. La Corte cantonale ha pure riconosciuto che, come addotto dal ricorrente, nella denuncia penale B.________ non si era tanto lamentato della vendita delle azioni in quanto tale, quanto piuttosto delle modalità con cui essa è stata gestita. Ha nondimeno esposto i motivi per cui ha ritenuto ch'egli non era comunque stato autorizzato dall'opponente a vendere in completa autonomia le azioni. La CARP ha segnatamente rilevato che l'ampia fiducia di cui beneficiava il ricorrente era limitata al periodo, precedente i fatti in oggetto, in cui egli lavorava per la L.________ SA e gestiva i conti dell'accusatore privato B.________. Essa non si estendeva alla gestione della società F.________ AG, che non era da lui amministrata, e dei cui beni immobili non si occupava, limitandosi a custodire le azioni per conto dell'accusatore privato. Per quali ragioni, alla luce anche di questi accertamenti vincolanti, le citate audizioni sarebbero ancora state rilevanti per il giudizio, il ricorrente non sostanzia con una motivazione conforme alle esposte esigenze. In tali circostanze, il ricorrente non rende seriamente ravvisabile che il contestato diniego di interrogare nuovamente B.________ e E.________ realizza gli estremi di una violazione del divieto dell'arbitrio e del diritto di essere sentito. Le censure sono essenzialmente di carattere appellatorio e pertanto inammissibili.
4.
4.1. Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito anche con riferimento al reato di appropriazione indebita dei quattro lingotti d'oro affidatigli da I.________, per il fatto che la Corte cantonale avrebbe rifiutato a torto l'audizione di M.________ in sede di appello. Rileva che la richiesta di questa audizione testimoniale, respinta dal tribunale di primo grado che non l'aveva ritenuta necessaria, è stata ribadita dinanzi alla CARP, da ultimo con
"esplicita istanza" del 29 novembre 2024.
4.2. Con la citata istanza del 29 novembre 2024 alla CARP, il difensore del ricorrente ha semplicemente rilevato che
"se la Corte non fosse convinta delle cristalline dichiarazioni dei testimoni N.________, e M.________, non ne deve omettere l'audizione". Egli non ha quindi formulato alla CARP un'esplicita richiesta di assumere la prova, ma le ha lasciato la facoltà di eventualmente assumerla nel caso in cui non avesse ritenuto convincenti le dichiarazioni già agli atti. In concreto, la Corte cantonale non ha tuttavia dubitato della veridicità delle dichiarazioni di M.________ agli atti. Semmai non le ha valutate nel senso auspicato dal ricorrente. In tali circostanze, la Corte cantonale ha quindi implicitamente ritenuto che non occorresse sentire l'interessato. Lamentando in questa sede la mancata assunzione di una prova ch'egli non aveva richiesto in modo chiaro ed univoco dinanzi alla CARP, ma aveva lasciato al suo potere discrezionale, il ricorrente disattende nuovamente il principio della buona fede e quello dell'esaurimento materiale delle istanze cantonali. Analogamente a quanto suesposto, la censura deve quindi essere dichiarata inammissibile. Per il resto, il ricorrente non censura con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF l'arbitrarietà della valutazione eseguita dalla Corte cantonale in merito alle modalità della compravendita dei lingotti d'oro (cfr. consid. 8).
5.
5.1. Riguardo al reato di appropriazione indebita e di falsità in documenti in relazione all'appropriazione e alla vendita delle azioni della società F.________ AG, il ricorrente si limita essenzialmente ad esporre in modo appellatorio la sua versione dei fatti, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando per quali ragioni gli accertamenti e le valutazioni eseguite dalla CARP non sarebbero soltanto discutibili, bensì manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con gli atti e di conseguenza arbitrari (cfr. DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1 e rinvii). Egli espone essenzialmente la sua tesi secondo cui occorrerebbe distinguere tra l'appropriazione indebita delle azioni, ch'egli nega siccome sarebbe stato autorizzato a venderle, e l'appropriazione indebita del provento della loro vendita, che a suo dire non sarebbe stata oggetto di un'istruttoria sufficiente. Oppone con ciò semplicemente una sua interpretazione della fattispecie a quella accertata dalla Corte cantonale, che non sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle condizioni dell'art. 106 cpv. 2 LTF. In particolare, il ricorrente non dimostra l'arbitrarietà dell'accertamento secondo cui egli non era autorizzato a vendere le azioni della società, considerando altresì che la CARP ha pure accertato come, allo scopo di giustificare la vendita delle azioni, egli ha confezionato due procure false abusando della firma rilasciata dall'accusatore privato. A questo proposito, il ricorrente critica l'accertamento della CARP secondo cui B.________ ha firmato dei fogli in bianco per consentirgli di sbrigare
"le piccole faccende amministrative". Rimprovera alla Corte cantonale di avere sminuito l'esistenza dei fogli firmati in bianco richiamandosi alle sue dichiarazioni secondo cui li usava
"per cose ordinarie", omettendo tuttavia di chiedergli se avesse abusato di tali fogli all'atto di allestire le procure per vendere le azioni. Sollevando in questi termini la censura, il ricorrente non dimostra arbitrio alcuno. Disattende che l'abuso della firma dell'accusatore privato rilasciata sui fogli firmati in bianco risulta in concreto dalla valutazione dell'insieme delle circostanze accertate, non dal semplice fatto ch'egli abbia ammesso o meno l'abuso. Di natura appellatoria, le censure ricorsuali sono inammissibili e non devono essere vagliate oltre.
5.2. Laddove il ricorrente critica il fatto che la CARP gli abbia rimproverato un cambiamento di versione al dibattimento di appello, egli si limita a sminuirne la rilevanza, contestando il fatto che si trattava di
"nuove dichiarazioni". Non si confronta tuttavia con il contenuto delle diverse dichiarazioni riportate nel giudizio impugnato e con i considerandi della CARP, in cui sono esposte le ragioni per cui le successive ritrattazioni non sono credibili (cfr. sentenza impugnata, consid. 21 segg. e consid. 24). Di natura appellatoria, le relative censure sono nuovamente inammissibili.
5.3. Il ricorso è parimenti inammissibile laddove, sempre con riferimento al reato di appropriazione indebita delle azioni della società F.________ AG, il ricorrente accenna genericamente a una violazione del principio accusatorio, del diritto ad un equo processo e dei principi della parità delle armi e della parità di trattamento. Egli non si confronta infatti con il contenuto dell'atto di accusa, segnatamente con la descrizione dei fatti incriminati, e non fa quindi valere eventuali carenze dello stesso, lesive delle esigenze dell'art. 325 CPP. Lamentando in modo generico in questa sede una violazione dei suoi diritti di difesa, il ricorrente non si confronta specificatamente con determinati atti del procedimento penale e non spiega, con una motivazione conforme alle esposte esigenze, in che consiste la violazione. Altrettanto inammissibili sono poi le censure relative a una pretesa violazione degli art. 138 n. 1 e 251 n. 1 CP . Il ricorrente non si confronta con gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi dei reati di appropriazione indebita e di falsità in documenti e non espone puntualmente, con una motivazione conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF, i motivi per cui la CARP li avrebbe ritenuti a torto adempiuti in concreto. La censura di violazione delle citate disposizioni del CP si scosta peraltro dai fatti accertati dalla Corte cantonale, non sostanziati d'arbitrio e pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), ed è di conseguenza inammissibile.
6.
6.1. Con riferimento al reato di truffa ai danni di B.________, il ricorrente lamenta la violazione del principio accusatorio. Sostiene che, secondo l'atto di accusa, la vittima dell'inganno astuto sarebbe B.________ stesso, cui sarebbe stato prospettato un investimento in un fondo imprecisato, mentre nel giudizio di condanna la persona ingannata sarebbe E.________, amministratore della F.________ AG. Rimprovera inoltre alla CARP di avere parzialmente modificato l'impianto accusatorio, aggiungendo dei fatti non contemplati dall'atto di accusa. Il ricorrente ritiene in particolare che la Corte cantonale avrebbe ravvisato la perpetrazione dell'inganno in circostanze temporali diverse rispetto a quelle indicate nell'atto di accusa ed avrebbe reinterpretato le modalità con cui sarebbe avvenuto il secondo addebito sulla relazione bancaria intestata a F.________ AG.
6.2. Secondo l'art. 9 cpv. 1 CPP, che sancisce il principio accusatorio, un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. Il principio accusatorio è pure espressione del diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e può inoltre essere dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non hanno portata distinta. Esso è concretizzato dall'atto d'accusa e assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro salvaguarda i diritti dell'imputato, consentendogli un'adeguata difesa. Il principio accusatorio implica che il prevenuto sappia con la necessaria precisione quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2). Nella misura in cui è chiaro per l'imputato quali sono i fatti rimproveratigli, una formulazione imprecisa o erronea dell'atto di accusa non può di per sé condurre all'esclusione di un giudizio di colpevolezza. Non possono essere poste esigenze troppo severe alla motivazione di ogni singolo aspetto dell'accusa, spettando al tribunale eseguire gli accertamenti di fatto vincolanti per il giudizio (DTF 145 IV 407 consid. 3.3.2; 143 IV 63 consid. 2.2).
6.3.
6.3.1. Nella fattispecie, l'atto di accusa addebita al ricorrente di avere commesso il reato di truffa per avere, nel periodo da luglio 2007 a gennaio 2008, sapendo della fiducia cieca che B.________ riponeva in lui e che di riflesso era in lui riposta anche da E.________, allora presidente del consiglio di amministrazione della F.________ AG, prospettato a B.________ un investimento in un imprecisato fondo finanziario, confortando la fondatezza di tale operazione tramite un primo trasferimento di capitale, fatto rientrare successivamente e risultando questa prima operazione neutra. In particolare, E.________ ha trasferito il 13 luglio 2007 in nome e per conto di B.________ EUR 500'000.-- (equivalenti a fr. 829'000.-- al cambio allora in vigore) da una relazione intestata a F.________ AG presso la banca O.________ SA a una relazione intestata all'azionista presso la banca O.________ SA. Il denaro è in seguito stato versato su una relazione intestata a H.________ SA presso la banca G.________, di cui il ricorrente era l'unico avente diritto economico. Dopo un ulteriore trasferimento di tale importo su un conto Callgeld della relazione intestata a H.________ SA presso la banca G.________, l'importo complessivo di fr. 825'439.20 è stato fatto rientrare sulla relazione intestata a F.________ AG presso la banca O.________ SA, simulando in tal modo la realizzazione di un investimento.
L'atto di accusa rimprovera poi al ricorrente di avere, sfruttando la circostanza che né E.________ né B.________, a fronte del rapporto di fiducia e della fondatezza del presunto investimento, avrebbero mai svolto verifiche approfondite, indotto E.________, adducendo la medesima causale del primo bonifico, ad accreditare il 10 gennaio 2008 EUR 500'000.-- (equivalenti a fr. 817'750.-- al cambio allora in vigore) dalla relazione intestata a F.________ AG presso banca O.________ SA a quella intestata a H.________ SA presso la banca G.________, celando l'intenzione di incamerare l'importo per altri scopi. Secondo l'atto di accusa, dopo un ulteriore trasferimento di tale importo sul citato conto Callgeld presso banca G.________, l'importo è stato impiegato dal ricorrente a favore di altre persone per restituire loro parte delle perdite cagionate da un altro investimento da lui proposto e rivelatosi fallimentare. Gli è stato addebitato di avere in tal modo causato a B.________ un danno pari a fr. 817'750.--, l'uscita dei valori patrimoniali della società essendo stata indicata nella contabilità della F.________ AG in aumento della voce "debito correntista".
6.3.2. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha dichiarato il ricorrente autore colpevole della truffa, per avere, nel periodo da luglio 2007 a gennaio 2008, per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, affermando cose false e sfruttando il rapporto di fiducia, ingannato con astuzia E.________ e B.________, inducendoli ad atti pregiudizievoli di quest'ultimo per un importo complessivo di fr. 817'750.--.
La fattispecie incriminata è invero stata precisata dalla Corte cantonale sulla base dell'apprezzamento delle prove e degli accertamenti di fatto eseguiti. Essa ha, in particolare, rilevato come il rientro nelle casse della F.________ AG del primo versamento di EUR 500'000.-- (pari a fr. 825'439.20 al cambio allora vigente) nel dicembre del 2007 non era destinato a simulare la realizzazione e la bontà dell'investimento, ma era stato eseguito per ridurre momentaneamente dal profilo contabile l'esposizione della società verso l'azionista essenzialmente per ragioni di natura fiscale. In virtù degli accertamenti della CARP, il secondo trasferimento era connesso al primo e costituiva una continuazione dell'operazione avviata nel luglio del 2007. Contrariamente all'opinione del ricorrente, ciò non costituisce una modifica rilevante della fattispecie incriminata. Sia secondo l'atto di accusa, sia secondo il giudizio della Corte cantonale, con l'importo di EUR 500'000.-- versatogli da F.________ AG egli non ha eseguito l'investimento prospettato a E.________ e a B.________, ma lo ha utilizzato per rimborsare clienti che avevano perso denaro nell'ambito di altre operazioni finanziarie. Peraltro, sia nell'atto di accusa sia nella sentenza impugnata, E.________ (che ha concretamente eseguito l'atto di disposizione dei valori della società F.________ AG a favore della H.________ SA del ricorrente) e B.________ sono trattati congiuntamente e allo stesso modo sotto il profilo dell'inganno astuto, segnatamente per il fatto che nutrivano entrambi una grande fiducia nei suoi confronti. La tesi del ricorrente secondo cui la persona ingannata sarebbe diversa nell'atto di accusa rispetto al giudizio di condanna non corrisponde al contenuto degli atti. Quanto al periodo temporale del reato, esso è delimitato tra il mese di luglio del 2007 e il gennaio del 2008 sia nell'atto di accusa sia nel giudizio di condanna. Premesso che, come si è detto, spettava alla Corte cantonale eseguire gli accertamenti di fatto vincolanti per il giudizio (DTF 145 IV 407 consid. 3.3.2), non risulta in concreto che il ricorrente sia stato condannato per fatti diversi da quelli oggetto dell'atto di accusa. L'imprecisione dell'atto di accusa riguardo alla descrizione dei motivi per cui il primo trasferimento è rientrato nelle casse della F.________ AG, non gli ha impedito di comprendere i fatti rimproveratigli e di sollevare gli argomenti a sua difesa. Tant'è che sulla questione dell'operazione di rientro del primo versamento, la Corte cantonale ha sostanzialmente condiviso l'argomentazione difensiva. In tali circostanze, essa non ha quindi violato il principio accusatorio. Non va d'altra parte trascurato che l'operazione è comunque proseguita mediante il secondo versamento dello stesso importo al ricorrente, il quale non lo ha utilizzato per eseguire l'investimento prospettato, ciò che è determinante sotto il profilo della descrizione della fattispecie incriminata.
7.
7.1. Il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 146 CP. Adduce che non sarebbero adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa. Nega in particolare l'esistenza di un danno, che in concreto non potrebbe essere ravvisato in capo a B.________ quale azionista della F.________ AG, ma semmai esclusivamente in capo alla società stessa. Ritiene che una truffa triangolare sarebbe in ogni caso esclusa, siccome E.________ non avrebbe avuto alcun potere di disposizione sul patrimonio personale dell'azionista, bensì unicamente su quello della società. Il ricorrente lamenta contestualmente la violazione dell'art. 115 cpv. 1 CPP, adducendo che, in veste di azionista, B.________ sarebbe stato danneggiato soltanto indirettamente dal reato, di modo che non potrebbe essergli riconosciuta la qualità di danneggiato e quindi nemmeno quella di accusatore privato.
7.2. Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone un inganno astuto, un errore della vittima, un atto pregiudizievole agli interessi patrimoniali suoi o altrui, un danno, nonché un nesso causale tra l'inganno astuto e l'atto di disposizione patrimoniale (DTF 150 IV 169 consid. 5 e rinvii). Il reato di truffa esige in particolare che la persona ingannata compia un atto di disposizione pregiudizievole al proprio patrimonio o a quello altrui, purché in questo caso ella sia responsabile del patrimonio del danneggiato e abbia su tale patrimonio un potere di disposizione quantomeno di fatto (DTF 150 IV 169 consid. 5.2.1; 133 IV 171 consid. 4.3). Solo a questa condizione il comportamento della persona ingannata può infatti essere ascritto al danneggiato come fosse il suo proprio e può così essere rispettata la concezione fondamentale della truffa quale reato autolesivo (DTF 133 IV 171 consid. 4.3; 128 IV 255 consid. 2e/aa).
Sussiste un danno se, in seguito all'atto di disposizione motivato dall'errore in cui è tratta la persona ingannata, il valore complessivo del patrimonio del danneggiato si riduce effettivamente. Il danno può consistere in una diminuzione degli attivi, in un aumento dei passivi, in una mancata diminuzione dei passivi o in un mancato aumento degli attivi, oppure ancora in una messa in pericolo del patrimonio tale da comportare una diminuzione del suo valore economico. Ciò è il caso qualora, nell'ambito dell'allestimento diligente del bilancio, occorra procedere a rettifiche di valore o ad accantonamenti. Un danno temporaneo o provvisorio è sufficiente (DTF 150 IV 169 consid. 5.2.1 e rinvii).
Sotto il profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente e allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 150 IV 169 consid. 5; 122 IV 246 consid. 3a). La giurisprudenza ha inoltre precisato che deve sussistere un'identità materiale tra l'indebito profitto e il pregiudizio patrimoniale, in altre parole il danno costituito dal pregiudizio patrimoniale deve corrispondere all'indebito profitto costituito dal vantaggio patrimoniale (DTF 150 IV 169 consid. 5; 134 IV 210 consid. 5.3).
7.3. Laddove il ricorrente, invocando la violazione dell'art. 146 CP per il mancato adempimento degli elementi costitutivi del reato, si scosta dai fatti accertati dalla Corte cantonale, senza dimostrare perché tali accertamenti sarebbero arbitrari, il gravame non adempie le esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF ed è pertanto inammissibile. Determinanti per l'esame della censura di violazione dell'art. 146 CP sono quindi gli accertamenti della CARP, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). In sunto, la Corte cantonale ha rilevato che l'importo di EUR 500'000.-- (convertito in franchi svizzeri) è stato addebitato dai conti della F.________ AG e, nella contabilità della società, è stato registrato ad aumento del prestito correntista concesso all'azionista (B.________). La Corte cantonale ha accertato che, per finanziare l'uscita di capitale, la F.________ AG ha stipulato l'11 luglio 2007 due contratti di credito con banca O.________ SA per un importo complessivo di fr. 850'000.--, garantiti mediante l'aumento del carico ipotecario su due immobili della società. Ha inoltre accertato che tale importo è quindi stato accreditato sui conti della F.________ AG il 13 luglio 2007. La Corte cantonale ha rilevato che il ricorrente ha convinto B.________ e E.________, ingannandoli con astuzia, ad effettuare il versamento in favore dei conti di H.________ SA, prospettando loro un investimento che in realtà non avrebbe eseguito. Ha accertato che il ricorrente ha mentito sia all'amministratore della società sia all'azionista in merito alla reale destinazione del denaro bonificato a H.________ SA, consapevole che non avrebbe investito i valori patrimoniali nel fondo prospettato. La CARP ha segnatamente constatato che il versamento incriminato del gennaio 2008 di EUR 500'000.-- (corrispondenti a fr. 817'750.--), è stato eseguito dal conto di F.________ AG presso banca O.________ SA a quello di H.________ SA presso banca G.________. La Corte cantonale ha nondimeno ritenuto che ad essere danneggiato era in concreto l'azionista (B.________) e non la società F.________ AG poiché, come a luglio 2007, anche a gennaio 2008 l'uscita dei valori patrimoniali è stata registrata dalla società nella contabilità quale prestito correntista.
In concreto, il versamento dell'importo pari a fr. 817'750.--, oggetto della malversazione, concerne quindi dei valori patrimoniali della F.________ AG, da essa ottenuti gravando i suoi immobili. Detto versamento è stato eseguito dalla società stessa direttamente a favore della H.________ SA riconducibile al ricorrente. E.________, amministratore della F.________ AG, figura quale persona ingannata astutamente dal ricorrente in veste di organo della persona giuridica (cfr. art. 55 cpv. 1 CC; sentenza 6B_934/2017 del 22 marzo 2018 consid. 2.4). La persona ingannata (E.________) corrisponde rettamente a quella che ha eseguito l'atto di disposizione (DTF 133 IV 171 consid. 4.3). Certo, come è stato esposto, la persona che compie l'atto di disposizione non deve necessariamente corrispondere a quella danneggiata. In tal caso, occorre però che la persona ingannata compia un atto di disposizione del patrimonio altrui essendo responsabile del patrimonio del danneggiato ed avendo su di esso un potere quantomeno di fatto (DTF 150 IV 169 consid. 5.2.1; 133 IV 171 consid. 4.3). Ciò non si realizza tuttavia in concreto, l'amministratore della F.________ AG avendo disposto di valori patrimoniali appartenenti alla società stessa, versandoli direttamente a favore della H.________ SA del ricorrente. Danneggiata è quindi stata la F.________ AG, che, tramite il suo organo, ha eseguito una disposizione pregiudizievole al proprio patrimonio. Non risulta peraltro, né la circostanza è stato oggetto di uno specifico accertamento nel giudizio impugnato, che E.________ avesse la facoltà di disporre anche di eventuali valori patrimoniali e relazioni bancarie personali dell'azionista. Ciò implica quindi che la tesi della truffa triangolare, prospettata dall'opponente, non regge. In tali condizioni, B.________, in veste di azionista di F.________ AG, è semmai stato soltanto indirettamente danneggiato dal reato di truffa, l'infrazione avendo innanzitutto colpito in modo diretto il patrimonio della società. La circostanza che l'uscita dei valori patrimoniali della F.________ AG sia stata registrata nella contabilità quale prestito correntista non muta questa conclusione. L'operazione ha peraltro contestualmente comportato un aumento del carico ipotecario degli immobili della società, mettendone perlomeno temporaneamente in pericolo il patrimonio. Ciò, segnatamente, in considerazione del rischio accresciuto di una mancata restituzione dei valori patrimoniali malversati dal ricorrente. Ne consegue che, ravvisando in concreto il reato di truffa a danno di B.________, la Corte cantonale ha violato l'art. 146 cpv. 1 CP. Su questo punto il ricorso deve quindi essere accolto e la causa rinviata alla CARP, affinché si pronunci nuovamente su questo capo d'imputazione.
7.4. Il ricorrente lamenta pure la violazione dell'art. 115 cpv. 1 CPP, adducendo che, quale azionista, B.________ è stato danneggiato soltanto indirettamente dal reato.
In virtù dell'art. 118 cpv. 1 CPP, è considerato accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile. Giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP, il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. È tale la persona i cui diritti sono violati in modo diretto dall'infrazione (DTF 147 IV 269 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza, nel caso di un reato contro il patrimonio di una persona giuridica solo la stessa subisce un danno diretto e può quindi prevalersi della qualità di danneggiata. La semplice dichiarazione formale di costituirsi accusatore privato non comporta per l'avente diritto economico o azionista della società o suo creditore la qualità di danneggiato (DTF 148 IV 170 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1). Alla luce di quanto esposto, soltanto la F.________ AG è stata danneggiata direttamente dal reato di truffa. Come visto, B.________, in veste di azionista della società, non è per contro stato danneggiato direttamente dal reato in questione. In relazione allo stesso, non può quindi essere considerato accusatore privato ai sensi dell'art. 118 cpv. 1 CPP (in relazione con l'art. 115 cpv. 1 CPP). La censura ricorsuale è pertanto fondata.
8.
8.1. Il ricorrente critica inoltre il giudizio di condanna per il reato di appropriazione indebita a danno di I.________, per essersi appropriato, il 14 aprile 2014, il ricavo della vendita di quattro lingotti d'oro da lei affidatigli. Contesta essenzialmente che I.________ fosse proprietaria dell'oro e che la stessa fosse personalmente presente al momento della vendita. Nuovamente, il ricorrente si limita tuttavia ad esporre una sua versione dei fatti, opponendola agli accertamenti e alle valutazioni probatorie eseguite dalla Corte cantonale. Non si confronta puntualmente, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, con i considerandi da 29 a 37 della sentenza impugnata (da pag. 57 a pag. 74) e non dimostra quindi l'arbitrarietà dei fatti accertati e ritenuti provati dalla CARP sulla base di un esame approfondito e di una spiegazione articolata dell'insieme delle risultanze probatorie.
8.2. Laddove evidenzia in particolare la mancata produzione agli atti di una ricevuta firmata da I.________ che attesterebbe la ricezione in contanti del provento della vendita dell'oro, di fr. 147'884.31, il ricorrente disattende che si tratta appunto dell'importo di cui gli è stata rimproverata l'appropriazione, sicché è del tutto comprensibile che, se la proprietaria non lo ha ricevuto, ella non può avere rilasciato una ricevuta in tal senso. Il ricorrente disattende inoltre che la Corte cantonale si è fondata anche su dichiarazioni da lui stesso rese, ritenute spontanee e concordanti con le risultanze dell'inchiesta. Ha segnatamente rilevato come egli avesse riconosciuto che i soldi della vendita dell'oro non erano mai arrivati a I.________. Il ricorrente ribadisce la sua tesi secondo cui egli avrebbe venduto dell'oro per conto di I.________, facendola figurare quale venditrice, nonostante in realtà i lingotti non le appartenessero. Al riguardo, la Corte cantonale ha tuttavia rilevato ch'egli non era riuscito a spiegare minimamente in quale modo I.________ avrebbe tratto profitto dalla vendita in suo nome di oro che non le apparteneva, segnatamente ove si consideri ch'ella necessitava di denaro. Perché questa valutazione della CARP sarebbe manifestamente insostenibile, il ricorrente non spiega con una una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La Corte cantonale ha inoltre accertato che, per le sue prestazioni di consulenza e di assistenza nella vendita dei lingotti, il ricorrente ha indirizzato a I.________ una fattura di fr. 10'780.--, saldata mediante due accrediti per un totale esattamente corrispondente. In questa sede, egli si limita ad addurre che nulla dimostrerebbe che la fattura sarebbe stata pagata personalmente dall'interessata. Con questa argomentazione egli non dimostra arbitrio alcuno. In particolare, non spiega perché sarebbe manifestamente insostenibile considerare l'esistenza di tale fattura, inviata espressamente a I.________ e saldata mediante due versamenti allo sportello postale per un importo complessivo equivalente a quello fatturato, quale prova a sostegno della vendita incriminata.
In sostanza, il ricorrente non si confronta con la valutazione complessiva eseguita dalla CARP fondandosi sull'insieme degli elementi disponibili e non espone perciò, con chiarezza e precisione, per quali ragioni il giudizio della Corte cantonale sarebbe non soltanto discutibile, bensì addirittura arbitrario.
Sempre con riferimento al reato di appropriazione indebita dei lingotti d'oro a danno di I.________, il ricorrente accenna ad una violazione dell'art. 9 CPP e dell'art. 138 CP. Egli non censura tuttavia la violazione di queste disposizioni del diritto federale con una motivazione rispettosa dei requisiti dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Si scosta peraltro dal contenuto dell'atto di accusa, rispettivamente dai fatti accertati dalla Corte cantonale, come visto non sostanziati d'arbitrio e pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).
9.
9.1. Il ricorrente chiede la reiezione di tutte le pretese civili e il dissequestro in suo favore di tutti i beni ancora sotto sequestro. Nella misura in cui non presenta tuttavia censure motivate al riguardo, ma formula la richiesta unicamente in termini generali, quale corollario alla domanda di proscioglimento da tutti i capi d'imputazione, essa è infondata e non deve essere vagliata oltre.
9.2. Il ricorrente contesta in particolare la pretesa civile di B.________ di fr. 817'750.--, relativa al risarcimento del danno derivante dal reato truffa. Poiché, come visto, le censure concernenti il giudizio di colpevolezza per questo reato e la relativa qualità di accusatore privato sono fondate (cfr. consid. 7.3 e 7.4), il dispositivo di condanna al pagamento di questo importo a favore di B.________ (dispositivo n. 3.2 della sentenza impugnata) deve essere annullato. La pretesa di risarcimento di quest'ultimo concernente l'appropriazione indebita delle azioni di F.________ AG è per contro stata rinviata dalla CARP al competente foro civile (dispositivo n. 4 della sentenza impugnata). Il ricorrente non presenta contestazioni motivate al riguardo, in particolare non fa valere la violazione dell'art. 126 cpv. 3 CPP, sicché, su questo punto, la questione non deve essere vagliata oltre.
10.
10.1. Il ricorrente contesta l'indennizzo ai sensi dell'art. 433 CPP riconosciuto dalla CARP agli accusatori privati C.________ e D.________. Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, egli avrebbe contestato le pretese avanzate, siccome manifestamente sproporzionate e inadeguate rispetto al danno fatto valere e alle prestazioni eseguite dalla loro patrocinatrice. Critica inoltre il fatto che la CARP abbia riconosciuto un indennizzo anche per delle prestazioni effettuate a favore del padre degli opponenti C.________ e D.________, al quale il tribunale di primo grado aveva negato la qualità di accusatore privato con decreto dell'11 ottobre 2021.
10.2. La CARP ha rilevato che gli indennizzi concessi agli accusatori privati giusta l'art. 433 CPP non erano stati oggetto di contestazione da parte del ricorrente. Essa ha nondimeno stralciato determinate prestazioni e ridotto di conseguenza l'ammontare dell'indennità riconosciuta loro per le spese necessarie sostenute nel procedimento penale.
In questa sede, il ricorrente adduce di avere in realtà contestato la pretesa d'indennizzo della patrocinatrice degli opponenti. Richiama tuttavia unicamente brevi stralci dell'arringa, che danno atto di una contestazione sollevata solo in modo generale, senza alcun riferimento concreto alla nota professionale agli atti e alla distinta delle prestazioni. Risulta inoltre ch'egli ha genericamente chiesto il rinvio delle pretese al foro civile, omettendo quindi di distinguere le pretese di diritto civile desunte dai reati (art. 122 segg. CPP) dall'indennizzo giusta l'art. 433 CPP, che non rientra in tale nozione e che deve essere fatto valere nell'ambito del procedimento penale (DTF 143 IV 495 consid. 2.2.4; sentenza 6B_1189/2023 del 19 gennaio 2026 consid. 2.3.2). È quindi in modo conforme agli atti che la Corte cantonale ha accertato che tale indennizzo non è stato oggetto di contestazione in sede di appello. Laddove il ricorrente sostiene inoltre che la CARP avrebbe riconosciuto delle prestazioni eseguite a favore del padre degli opponenti, egli disattende che, secondo il decreto dell'11 ottobre 2021 del tribunale di primo grado e la sentenza del 19 luglio 2022 della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) che l'ha confermata, il padre aveva agito congiuntamente con i figli. Il ricorrente non si confronta con questi giudizi e non rende quindi seriamente ravvisabile che il diniego della qualità di accusatore privato del padre degli opponenti sarebbe di rilievo sotto il profilo dell'indennizzo ai sensi dell'art. 433 CPP. Infine, la CARP ha comunque esaminato nel merito l'istanza d'indennizzo ed ha operato delle riduzioni. Il ricorrente non considera questa circostanza e, limitandosi a contestare genericamente il riconoscimento dell'indennizzo, non sostanzia una violazione dell'art. 433 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF.
11.
In via subordinata, il ricorrente contesta la commisurazione della pena, rimproverando alla Corte cantonale di non avere tenuto conto dell'attenuante della violazione del principio di celerità. Poiché la CARP dovrà nuovamente pronunciarsi sulla commisurazione della pena nel seguito della procedura, la questione non deve essere esaminata in questa sede.
12.
12.1. Ne segue che il ricorso deve essere parzialmente accolto nella misura della sua ammissibilità. Il dispositivo della sentenza impugnata concernente la condanna per il reato di truffa ai danni di B.________ per un importo di fr. 817'750.-- (dispositivo n. 2.1) deve essere annullato. Devono inoltre essere annullati i dispositivi concernenti la commisurazione della pena (dispositivi n. 3.1 e 3.1.1), il pagamento di fr. 817'750.-- a favore di B.________ (dispositivo n. 3.2), il pagamento a favore dello Stato del Cantone Ticino di un risarcimento equivalente di fr. 965'634.31 nella misura in cui comprende anche l'importo di fr. 817'750.-- (dispositivo n. 3.4), l'assegnazione di fr. 817'750.-- a B.________ (dispositivo n. 3.4.1), l'ammontare della diminuzione del risarcimento equivalente nella misura in cui comprende il pagamento della pretesa di fr. 817'750.-- di cui al dispositivo n. 3.2 (dispositivo n. 3.6). Devono altresì essere annullati i dispositivi concernenti le spese procedurali d'appello e di primo grado (dispositivi n. 7 e 9), nonché quelli relativi all'indennizzo giusta l'art. 433 CPP a favore di B.________ (dispositivi n. 8.1 e 8.3), strettamente legati all'esito del giudizio d'appello. Spetterà alla Corte cantonale ripronunciarsi al riguardo alla luce degli esposti considerandi. Per il resto, il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità.
13.
Le spese giudiziarie della sede federale sono poste a carico del ricorrente, soccombente in misura prevalente, e dell'opponente B.________ in funzione dei rispettivi gradi di soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Parimenti, in considerazione della sua soccombenza preponderante, il ricorrente è tenuto a versare all'opponente B.________ un'indennità ridotta a titolo di ripetibili della sede federale, che sono parzialmente compensate ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ). Non si assegnano per contro ripetibili agli opponenti C.________ e D.________, non invitati a presentare una risposta al ricorso.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. I dispositivi n. 2.1, 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.4 (nella misura in cui comprende l'importo di fr. 817'750.--), 3.4.1, 3.6 (nella misura in cui comprende il pagamento della pretesa di fr. 817'750.--), 7, 8.1, 8.3 e 9 della sentenza emanata il 15 marzo 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino sono annullati. La causa le è rinviata per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2.
Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente in ragione di fr. 3'500.-- e a carico di B.________ in ragione di fr. 1'500.--.
3.
Il ricorrente rifonderà a B.________ un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 10 agosto 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni