Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_515/2025
Sentenza del 24 giugno 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Hänni,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
rappresentata dai genitori A.________ e B.________,
ricorrenti,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Permessi di dimora UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 agosto 2025
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2025.89).
Fatti
A.
A.a. A.________ (1988), cittadino italiano, è entrato in Svizzera il 5 novembre 2010 e vi è stato posto al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS per svolgervi un'attività lavorativa dipendente. Il suo titolo di soggiorno è stato regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 30 aprile 2026.
Nel 2019 A.________ si è sposato con la concittadina B.________ (1991), già titolare da aprile 2017 ad aprile 2018 di un permesso per confinanti UE/AELS. In seguito al matrimonio la consorte ha quindi ottenuto un permesso di dimora UE/AELS a titolo di ricongiungimento familiare, valido fino al 26 aprile 2026. La coppia ha avuto una figlia, C.________ (2021), alla quale è stato accordato, sempre a titolo di ricongiungimento familiare, un permesso di dimora UE/AELS, valido fino al 24 febbraio 2026.
A.b. Durante il suo soggiorno A.________ ha alternato dei periodi d'impiego e di disoccupazione. Egli ha percepito le indennità di disoccupazione da agosto 2012 ad aprile 2013, da giugno ad agosto 2013, da novembre 2013 a giugno 2014, da ottobre 2016 ad aprile 2017, da agosto 2017 a febbraio 2018, da novembre 2018 ad aprile 2019, da agosto 2019 a giugno 2020 e, infine, nel mese di novembre 2020. Egli si è poi ritrovato a carico della pubblica assistenza. Ha nuovamente lavorato da marzo a giugno 2021, venendo licenziato durante il periodo di prova. Ha poi avuto diversi impieghi da luglio a settembre 2021 e in seguito in febbraio 2022. Erano tutte attività a tempo parziale e l'interessato ha continuato a percepire prestazioni assistenziali.
Anche la moglie B.________ ha occupato diversi impieghi, alternandoli con periodi di disoccupazione. Ella ha percepito le indennità di disoccupazione da novembre a dicembre 2019, da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre 2020, in seguito da gennaio a febbraio e da luglio ad agosto 2021. Dal 1° gennaio 2022 è affiliata alla Cassa di compensazione cantonale quale persona senza attività lucrativa.
A.c. Con decreto d'accusa del 9 ottobre 2019 A.________ è stato condannato per ripetuta truffa. Egli non ne ha informato le competenti autorità in materia degli stranieri quando ha chiesto, il 12 ottobre 2020, il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS né il 10 febbraio 2023, quando ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS (cfr. infra consid. B.a). Egli ha ugualmente interessato più volte la polizia per violenza domestica, vie di fatto e lite, anche nei confronti della moglie.
A.d. Con decisione del 5 gennaio 2023 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) del Cantone Ticino ha assegnato a A.________ una rendita d'invalidità intera con grado AI del 76 % dall'8 novembre 2021, con un'incapacità lavorativa del 100 % nella sua attività abituale (aiuto cucina) e in quelle adeguate al suo stato di salute, poi dell'80 % dal 1° gennaio 2022. Successivamente ha ugualmente beneficiato di prestazioni complementari all'AI con effetto retroattivo al 1° novembre 2022.
B.
B.a. Il 13 febbraio 2024 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto l'istanza presentata il 10 febbraio 2023 da A.________ volta al rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, ha revocato nel contempo il permesso di dimora UE/AELS dell'interessato e quelli della moglie e della figlia e ha fissato loro un termine per lasciare la Svizzera.
B.b. Questa decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 12 febbraio 2025, il quale ha peraltro constatato che A.________ non sollecitava più il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, ragione per cui su questo punto la decisione del 13 febbraio 2024, definitiva, aveva acquisito forza di cosa giudicata.
B.c. Il 20 marzo 2025 A.________, la moglie B.________ e la figlia C.________, rappresentata dai genitori, si sono rivolti al Tribunale cantonale amministrativo, adducendo in particolare che dal 1° settembre 2024 il marito e padre lavorava presso una delle strutture della Fondazione D.________ - il cui scopo è il reinserimento sociale e professionale delle persone disabili - durante 20 ore settimanali con uno stipendio orario di fr. 2.-- (art. 105 cpv. 2 LTF). Il gravame è stato respinto con sentenza dell'11 agosto 2025.
C.
Il 12 settembre 2025 A.________ (di seguito: ricorrente 1) e la moglie B.________ (di seguito: ricorrente 2), agenti per sé e in rappresentanza della figlia C.________ (di seguito: ricorrente 3), hanno esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico. Protestate spese e ripetibili, chiedono l'annullamento della sentenza cantonale e il rinnovo dei loro permessi di dimora UE/AELS.
Con decreto presidenziale del 19 settembre 2025 è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso.
Riguardo alla domanda di assistenza giudiziaria presentata dai ricorrenti, limitata alla dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, il Tribunale federale, con scritto del 21 ottobre 2025, ha rinunciato a esigere un anticipo delle spese e li ha informati che avrebbe preso una decisione ulteriormente.
Invitati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e conclusioni della sentenza impugnata, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. La Sezione della Popolazione ha proposto la reiezione del gravame. Da parte sua, la Segreteria di Stato della migrazione SEM ne propone il rigetto in ordine e nel merito. I ricorrenti non hanno presentato un allegato di replica.
Diritto
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Ciò significa, a contrario, che tale via di ricorso è aperta quando la parte ricorrente può invocare, in maniera sostenibile, un diritto a ottenere l'autorizzazione richiesta. Secondo la giurisprudenza, a tal fine è sufficiente che esista un diritto potenziale all'autorizzazione (DTF 149 I 72 consid. 1.1; 147 I 89 consid. 1.1.1).
Nella fattispecie il ricorrente 1, cittadino italiano, può di principio pretendere il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno in virtù del diritto alla libera circolazione conferitogli dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (di seguito: Accordo o ALC [RS 0.142.112.681]; DTF 136 II 177 consid. 1.1; sentenza 2C_129/2025 del 19 marzo 2026 consid. 1.1 e richiami). Lo stesso dicasi per quanto concerne le ricorrenti 2 e 3, moglie e figlia minore di 21 anni di un cittadino UE/AELS, che possono prevalersi di un diritto di soggiorno derivato da quello del loro marito e padre (DTF 136 II 65 consid. 3 e 4; sentenza 2C_25/2024 del 29 maggio 2024 consid. 1.1). Il motivo di esclusione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova pertanto applicazione ed è quindi aperta, in linea di principio, la via del ricorso in materia di diritto pubblico.
1.2. In quanto i ricorrenti si appellano all'art. 20 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sulla libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), il ricorso si avvera invece inammissibile. In effetti, in virtù dell'art. 83 lett. c n. 5 LTF il ricorso ordinario è espressamente escluso contro questa norma, che disciplina le deroghe alle condizioni di ammissione (sentenza 2C_173/2024 del 16 settembre 2025 consid. 1.6). Nella misura in cui i ricorrenti non dimostrano di disporre di un interesse giuridicamente protetto a ricorrere come anche non formulano critiche formali, di rango costituzionale, equivalenti ad un diniego di giustizia in relazione con questa disposizione, l'impugnativa non va esaminata nemmeno quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_292/2025 del 20 agosto 2025 consid. 1.4 e rinvio).
1.3. Diretto contro una decisione finale emessa da un tribunale cantonale superiore (artt. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e 90 LTF), il ricorso è tempestivo (artt. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) ed è stato presentato dai destinatari della pronuncia contestata, con interesse ad insorgere al fine di ottenere i permessi richiesti (art. 89 cpv. 1 LTF). L'impugnativa è di conseguenza ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico.
2.
2.1. Con un ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro possibile lamentare la violazione del diritto federale, che include i diritti costituzionali (artt. 95 lett. a e 106 cpv. 1 LTF). In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che è esaminata solo se formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 149 III 81 consid. 1.3; 145 I 121 consid. 2.1).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene o completarlo solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6, 150 IV 360 consid. 3.2.1 e rispettivi riferimenti). Salvo in casi in cui tale inesattezza sia manifesta, ciò dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_31/2026 del 24 marzo 2026 consid. 3.2 e rinvii). Occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF. Il riferimento a prove o fatti di merito avveratisi dopo la pronuncia del giudizio impugnato (
nova in senso proprio; DTF 149 III 465 consid. 5.5.1) o il richiamo di elementi che le parti avrebbero omesso di sottoporre all'autorità precedente è escluso (DTF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
2.3. Nella fattispecie nella misura in cui i ricorrenti forniscono una propria versione dei fatti, completando quelli contenuti nella sentenza impugnata come lo farebbero dinanzi ad una giurisdizione d'appello, ciò che il Tribunale federale non è, non ne sarà tenuto conto. Per quanto concerne poi la domanda di rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno della ricorrente 3, inoltrata il 28 gennaio 2026 da suo padre e trasmessa spontaneamente dall'autorità di prime cure, trattasi di un nuovo allegato ai sensi dell'art. 99 LTF ed è, di conseguenza, inammissibile. Questa Corte si pronuncerà quindi esclusivamente sulla base dei fatti constatati dal Tribunale cantonale amministrativo (art. 105 cpv. 1 LTF).
3.
3.1. La procedura è iniziata con la revoca rispettivamente il rifiuto di rinnovare i permessi di dimora UE/AELS a loro tempo accordati ai ricorrenti. Sennonché gli stessi hanno ora perso validità (rispettivamente i 26 e 30 aprile 2026 per i genitori e il 24 febbraio 2026 per la loro figlia). Il caso non va quindi (più) affrontato nell'ottica dell'esame della legittimità della revoca, come fatto (anche) dalla Corte cantonale, bensì in quella di determinare se sussiste un diritto al rinnovo dei titoli di soggiorno di cui i ricorrenti, cittadini italiani, erano titolari (DTF 136 II 329 consid. 2.2 relativo al termine di controllo e alla procedura di rinnovo di un permesso UE/AELS; sentenza 2C_1/2025 del 29 settembre 2025 consid. 5.2.1).
3.2. Il Tribunale cantonale amministrativo ha considerato, in sostanza, che il ricorrente 1 aveva perso il suo statuto di lavoratore ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione nel giugno 2021 quando era stato licenziato, durante il periodo di prova, dalla sua ultima attività lavorativa reale ed effettiva (alle dipendenze di un ristorante). I suoi successivi impieghi, di carattere puramente marginale e accessorio o che non appartenevano al normale mercato del lavoro (reinserimento di persone disabili) non gli avevano permesso di ritrovare lo statuto di lavoratore. In queste condizioni egli non poteva pretendere al rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno sulla base dell'art. 6 Allegato I ALC. Dell'avviso dei Giudici cantonali l'insorgente non adempiva nemmeno le condizioni esatte per poter beneficiare del diritto di rimanere disciplinato dall'art. 4 Allegato I ALC, dal momento che aveva già perso lo statuto di lavoratore quando era stato riconosciuto invalido al 100 % dall'8 novembre 2021. Data poi la sua dipendenza dalla pubblica assistenza egli non poteva nemmeno appellarsi all'art. 24 Allegato I ALC per continuare a soggiornare nel nostro Paese. Per quanto concerneva invece le ricorrenti 2 e 3, la Corte cantonale ha giudicato che la ricorrente 2 non poteva più prevalersi dello statuto di lavoratrice dal mese di ottobre 2020 e che la ricorrente 3 non poteva continuare a risiedere in Svizzera senza svolgervi un'attività lucrativa in virtù dell'art. 24 Allegato I ALC. Di conseguenza, la revoca rispettivamente il rifiuto di rinnovare i permessi di dimora UE/AELS dei tre ricorrenti rispettava il principio della proporzionalità oltre a non disattendere il loro diritto al rispetto della vita familiare e personale tutelato dall'art. 8 CEDU.
4.
Ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 OLCP i permessi di soggiorno UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
Occorre quindi ora stabilire se il ricorrente 1 adempie le condizioni che gli conferiscono il diritto di soggiornare in Svizzera poiché, giusta l'art. 6 Allegato I ALC, beneficia tuttora dello statuto di lavoratore rispettivamente che gli permettono d'invocare, in applicazione dell'art. 4 Allegato I ALC, il diritto di rimanere nel nostro Paese dopo avere cessato la sua attività economica oppure, conformemente all'art. 24 Allegato I ALC, quale persona che non esercita un'attività lucrativa. Da questo diritto originario scaturisce quello derivato delle ricorrenti 2 e 3 di soggiornare in Svizzera (cfr. art. 3 par. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC) : è infatti indubbio che esse non adempiono le esigenze richieste per potere fare valere un diritto di soggiorno a titolo originario. Trattandosi della ricorrente 2 è incontestato che ella non lavora più dal 2022 e che è a carico della pubblica assistenza, di modo che non può dedurre un diritto a risiedere in Svizzera né dall'art. 6 Allegato I ALC né dall'art. 24 Allegato I ALC, non disponendo di mezzi finanziari sufficienti per provvedere al proprio fabbisogno e a quello della sua famiglia. Lo stesso dicasi per quanto concerne la ricorrente 3 con riferimento all'art. 24 Allegato I ALC e, vista la tenera età, dal profilo dell'art. 3 par. 6 ALC (vedasi DTF 139 II 393 consid. 4.2.2). Altrimenti detto il diritto di soggiorno delle ricorrenti 2 e 3 segue la sorte di quello del ricorrente 1.
5.
Il ricorrente 1 censura la violazione dell'art. 6 Allegato I ALC. Afferma che non ha perso lo statuto di lavoratore rispettivamente che lo ha riacquistato visto l'impiego che ha dal 1° settembre 2024 presso la Fondazione D.________.
5.1. Conformemente all'art. 6 par. 1 Allegato I ALC il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data di rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni, se le relative condizioni sono adempiute (sentenza 2C_162/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 4.1 non pubblicato in DTF 151 II 277).
5.2. L'art. 61a della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) disciplina la questione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro in Svizzera. Secondo il capoverso 4 della norma, in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità. Durante questo termine la persona straniera conserva il suo statuto di lavoratore ai sensi dell'Accordo e i diritti ad esso connessi (Messaggio del 4 marzo 2016 concernente la modifica della LStr, FF 2016 2621 pag. 2672). Al capoverso 5 del disposto viene specificato che il capoverso 4 non si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente all'ALC o alla Convenzione AELS.
La ripresa di un'attività effettiva e reale permette di mantenere o, se del caso, di ritrovare lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC e i diritti ad esso connessi (DTF 141 II 1 consid. 3.2.1 e rinvii; sentenza 2C_114/2022 del 2 agosto 2022 consid. 7.2).
5.3. Per prassi costante la nozione di lavoratore, che delimita il campo di applicazione del principio della libera circolazione, dev'essere interpretata in modo estensivo. È ritenuto essere un lavoratore colui che svolge, per una certa durata, a favore di un'altra persona e sotto la sua direzione, delle prestazioni per le quali percepisce una controprestazione. Ciò presuppone però che l'attività svolta sia reale ed effettiva, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Attività così ridotte da apparire marginali e accessorie non vanno considerate (DTF 151 II 277 consid. 5.3 e riferimenti). In linea di principio né la natura giuridica del rapporto di lavoro in questione nell'ottica del diritto nazionale (ad es. un contratto sui generis) né il rendimento più o meno elevato del lavoratore né il suo grado di occupazione (ad es. lavoro a chiamata) né la provenienza delle risorse per retribuirlo (private o pubbliche) né tantomeno l'ammontare di tale retribuzione (ad. es. salario inferiore al salario minimo legale) non costituiscono di per sé degli elementi decisivi per definire la nozione di lavoratore ai sensi dell'ALC (DTF 151 II 277 conisd. 5.3 e rinvii). Questa Corte ha tuttavia già giudicato che un'attività a tempo parziale con una retribuzione di circa fr. 600.-- a fr. 800.-- mensili appariva così ridotta e poco retribuita che doveva essere considerata marginale e accessoria (sentenza 2C_534/2024 del 19 novembre 2025 consid. 3.5 e richiamo). Lo stesso dicasi trattandosi di una retribuzione mensile di fr. 900.-- (sentenza 2C_815/2020 dell'11 febbraio 2021 consid. 3). Per determinare se l'attività lavorativa svolta è reale ed effettiva, bisogna basarsi su criteri oggettivi e tenere conto dell'insieme delle circostanze relative al tipo di attività esercitata rispettivamente al rapporto di lavoro in discussione. In questo contesto va anche valutato se le prestazioni fornite possono essere giudicate usuali sul mercato del lavoro (DTF 151 II 277 consid. 5.3 e richiami).
5.4. Per quanto concerne poi il caso particolare dei posti di lavoro volti a permettere il reinserimento o la riabilitazione per le persone con problemi di salute o disabilità, il Tribunale federale ha dapprima giudicato che essi non appartenevano al normale mercato del lavoro (DTF 131 II 339 consid. 3.3). Ha poi però sfumato la propria prassi osservando che occorreva, in questi casi peculiari, applicare gli usuali criteri per determinare lo statuto di lavoratore (cfr.
supra consid. 5.3). Occorre pertanto procedere ad un esame delle caratteristiche concrete del lavoro di reinserimento al fine di stabilire se esso conferisce alla persona che lo svolge lo statuto di lavoratore (DTF 151 II 277 consid. 5.4 e rinvii).
5.5. Nella fattispecie emerge dai fatti della sentenza impugnata, vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF; cfr.
supra consid. 2.3), che il ricorrente 1, tra il 2012 e il 2020, ha alternato periodi lavorativi e in disoccupazione, ha esaurito il suo diritto alle indennità di disoccupazione nel novembre 2020, percependo poi delle prestazioni assistenziali. Egli ha quindi ritrovato un impiego da marzo a giugno 2021 alle dipendenze di un ristorante, con un salario mensile mediano lordo di fr. 2'040.--, attività che può essere definita reale ed effettiva. Al termine di questa attività, ha percepito delle indennità di disoccupazione. Egli ha poi avuto tre impieghi a tempo parziale durante i mesi di luglio (6 ore e mezzo per fr. 113.-- netti), settembre 2021 (35,75 ore per fr. 536.-- netti) e febbraio 2022 (4 ore per fr. 105.-- netti), attività così ridotte che devono tutte essere definite puramente marginali ed accessorie. Lo stesso dicasi del periodo di pratica di 37,5 ore effettuato nel mese di aprile 2024 presso la Fondazione D.________, con un salario orario lordo di fr. 2.--. Per quanto concerne invece l'attività svolta dal 1° settembre 2024 con un'occupazione settimanale di 20 ore presso una delle strutture della Fondazione D.________ (art. 105 cpv. 1 LTF), la stessa è retribuita con un stipendio di fr. 2.-- all'ora, ossia meno di fr. 200.-- mensili. Sebbene si tratti di un'attività regolare, la stessa non può essere qualificata di attività ordinaria sul mercato normale del lavoro, tenuto conto della retribuzione meramente simbolica percepita dal ricorrente (vedasi, nello stesso senso, sentenza 2C_374/2018 del 15 agosto 2018 consid. 5.6).
5.6. Visto quanto precede ne discende che il ricorrente 1 ha perso, in applicazione dell'art. 61a cpv. 4 LStrI, lo statuto di lavoratore 6 mesi dopo la cessazione involontaria, nel giugno 2021, della sua ultima attività lavorativa reale ed effettiva, cioè nel dicembre 2021. Al riguardo occorre precisare che l'art. 61a cpv. 5 LStrI non trova qui applicazione, siccome non emerge dalla sentenza querelata che il sopramenzionato impiego ha cessato a causa di un'incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità, ciò che peraltro nemmeno il ricorrente 1 pretende. Con riguardo poi all'attività di reinserimento svolta dal 1° settembre 2024, la stessa non gli permette di riacquistare lo statuto di lavoratore e i diritti ad esso connessi.
5.7. Da quanto esposto discende che i Giudici ticinesi non hanno disatteso l'art. 6 par. 1 Allegato I ALC giungendo alla conclusione che, non beneficiando più dello statuto di lavoratore, il ricorrente 1 non poteva richiamarsi a tale norma per dedurne un diritto di soggiorno nel nostro Paese.
6.
Il ricorrente, perlomeno in maniera implicita, censura una violazione dell'art. 4 Allegato I ALC.
6.1. Secondo questo disposto i cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica.
Al riguardo l'art. 4 par. 2 Allegato I ALC rinvia al regolamento (CEE) n. 1251/70 (di seguito: regolamento 1251/70), secondo cui ha diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro il lavoratore che, essendo residente senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a seguito d'inabilità permanente al lavoro (art. 2 par. 1 lett. b). Come confermato dalla prassi, affinché esista un diritto di rimanere in Svizzera sulla base di questi disposti è indispensabile che, quando sopravviene l'inabilità permanente al lavoro, la persona interessata mantenga ancora lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC e che abbia dovuto cessare la propria attività dipendente a causa della sua inabilità lavorativa (DTF 147 II 35 consid. 3.3; 141 II 1 consid. 4; sentenze 2C_134/2019 del 12 novembre 2019 consid. 3.3 non pubblicato in DTF 146 II 89).
6.2. Nel caso di specie, emerge dalla sentenza contestata che, con decisione del 5 gennaio 2023 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità ticinese ha riconosciuto il ricorrente 1 invalido al 100 % dall'8 novembre 2021 nella sua attività abituale di aiuto cucina e in attività adeguate al suo stato di salute fino al 31 dicembre 2021 e in seguito all'80 %. Quando l'inabilità permanente al lavoro si è manifestata, il ricorrente 1 fruiva quindi ancora dello statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC, statuto che si è estinto nel mese di dicembre 2021, alla scadenza del termine di tolleranza di 6 mesi dopo la cessazione dei rapporti di lavoro previsto dall'art. 61a cvp. 4 LStrI (cfr.
supra consid. 5.6). Non risulta però dai fatti della sentenza querelata - e il ricorrente non pretende né prova il contrario - che la sua inabilità lavorativa sia la ragione per la quale ha cessato di lavorare. Ora, affinché l'art. 4 Allegato I ALC trovi applicazione, è necessario che il lavoratore abbia cessato di lavorare a causa della sua inabilità permanente al lavoro: è unicamente in questo caso che si giustifica di mantenere i suoi diritti quale lavoratore oltre la perdita dello statuto.
6.3. È quindi a ragione che il Tribunale cantonale amministrativo ha negato al ricorrente 1 un diritto a rimanere in Svizzera dopo la cessazione di un'attività economica in virtù dell'art. 4 Allegato I ALC.
7.
Per il resto è a giusto titolo che la Corte cantonale ha giudicato che il ricorrente 1 non adempiva le condizioni poste per potere rimanere in Svizzera sulla base dell'art. 24 Allegato I ALC, norma che disciplina il diritto di soggiorno delle persone che non esercitano un'attività economica. Questo diritto presuppone in effetti che la persona possegga dei mezzi finanziari sufficienti, ciò che non è il caso del ricorrente 1. Infatti benché, dal 1° novembre 2022, sia al beneficio di una rendita d'invalidità intera, la stessa non gli permette, a lui e alla sua famiglia, di vivere senza dovere ricorrere all'aiuto sociale. Egli percepisce infatti delle prestazioni complementari ai sensi della legge federale del 6 ottobre 2006sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30) le quali, nel contesto dell'ALC, sono equivalenti a prestazioni assistenziali (vedasi anche art. 16 cpv. 1 OLCP; DTF 135 II 265 consid. 3.6; sentenze 2C_162/2024, già citata, consid. 7 non pubblicato in DTF 151 II 277; 2C_395/2023 del 7 novembre 2023 consid. 5 e richiami). Il ricorrente 1 non sostiene peraltro il contrario.
8.
Rimane da verificare se, come addotto dai ricorrenti, essi possono avvalersi del diritto alla tutela della vita privata di cui all'art. 8 CEDU per risiedere in Svizzera. Al riguardo il ricorrente 1 lamenta una violazione del principio della proporzionalità.
8.1. Sia con riferimento all'ALC (vedasi art. 2 cpv. 2 LStrI) che all'art. 96 LStrI occorre verificare che il rifiuto di prolungare un'autorizzazione di soggiorno UE/AELS ossequia il principio della proporzionalità. In tale ambito l'esame richiesto da quest'ultima norma si confonde segnatamente con quello domandato dall'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 139 I 31 consid. 2.3.2; sentenza 2C_414/2025 del 18 novembre 2025 consid. 7.1).
La giurisprudenza parte dal presupposto che uno straniero il quale, come il ricorrente 1, soggiorna legalmente in Svizzera da più di dieci anni vi ha, di principio, intessuto degli stretti rapporti sociali, di modo che può appellarsi al diritto alla garanzia della vita privata sgorgante dall'art. 8 CEDU per opporsi ad un eventuale rifiuto di rinnovare il suo titolo di soggiorno (DTF 144 I 266 consid. 3). Un'ingerenza nell'esercizio di detto diritto è possibile alle condizioni indicate dall'art. 8 n. 2 CEDU. La misura deve apparire proporzionata alla luce dell'insieme delle circostanze della fattispecie e dev'essere effettuata una ponderazione tra l'interesse privato della persona a conservare il suo titolo di soggiorno e quello pubblico a negarlo (DTF 144 I 91 consid. 4.2; 144 I 266 consid. 3.7). In tale ambito occorre tenere conto della gravità di eventuali rimproveri che vengono mossi allo straniero, del suo grado d'integrazione, della durata del suo soggiorno nel nostro Paese e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (DTF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3). Come precisato dalla prassi, l'eventuale non rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno di uno straniero che risiede legalmente in Svizzera da più di dieci anni deve fondarsi su seri motivi; ciò significa segnatamente che una tale misura non può in alcun modo basarsi unicamente sulla volontà di limitare l'immigrazione (DTF 144 I 266 consid. 3). Una ragione particolare che giustifica, tra l'altro, il mancato rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno può sussistere, ma non solo, se è dato un motivo di revoca ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LStrI, ad esempio quando lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale (lett. e) oppure se egli ha, durante la procedura d'autorizzazione, fornito indicazioni false o taciuto fatti essenziali (lett. a).
8.2. Come emerge dalla sentenza impugnata, il ricorrente 1 è stato a carico della pubblica assistenza tra il 2015 e il 2016, poi in modo continuo dal mese di dicembre 2020, cioè già prima della perdita del suo statuto di lavoratore. Appare poi poco verosimile che la sua situazione finanziaria migliori nel futuro, se non altro in considerazione dei redditi simbolici guadagnati (cfr.
supra consid. 5.5) e del fatto che la moglie ha esaurito il suo diritto alle indennità di disoccupazione nell'agosto 2021 ed è iscritta presso la Cassa cantonale di compensazione quale persona senza attività lucrativa dal 2022, il che supera largamente il termine di 18 mesi a partire dal quale, secondo la prassi, può essere ammesso che non vi è più alcuna prospettiva di trovare un impiego (DTF 147 II 1 consid. 2.1.2; sentenza 2C_534/2024, già citata, consid. 3.6 e richiami). Dalla sentenza cantonale risulta poi che il ricorrente 1 è stato condannato penalmente per truffa, condanna di cui non ha informato le competenti autorità in materia di diritto degli stranieri quando ha chiesto il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno UE/AELS, il 12 ottobre 2020, e poi il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, il 10 febbraio 2023. Egli ha ugualmente interessato più volte la polizia per violenza domestica, vie di fatto e lite, anche nei confronti della moglie.
8.3. A questi elementi sfavorevoli il ricorrente 1 non può opporre nessun interesse privato preponderante a rimanere in Svizzera. Aldilà della durata del suo soggiorno nel nostro Paese, egli non può prevalersi - come emerge dai fatti appena descritti - di un'integrazione particolarmente riuscita sia sociale che professionale. Va poi aggiunto che continuerà a percepire la sua rendita AI in Italia, paese ove è nato, cresciuto e di cui parla la lingua e che dispone peraltro di adeguate strutture medico-sanitarie, di modo che l'interessato non sarà privato di assistenza per quanto riguardi i suoi problemi psichici i quali, come risulta dai fatti della sentenza cantonale, vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF), non sono peraltro stati ritenuti maggiori.
8.4. Infine va osservato che né la ricorrente 2 - la quale risiede in Svizzera da meno di dieci anni e che non può vantarsi di un'integrazione particolarmente riuscita vista la sua dipendenza dalla pubblica assistenza e la mancanza di un'attività professionale dal 2022 - né la ricorrente 3 - la cui integrazione dev'essere relativizzata tenuto conto della sua giovane età (vedasi DTF 139 II 393 consid. 4.2.2; sentenza 2C_631/2023 del 13 settembre 2024 consid. 5.1 e rinvii) - possono pretendere di fruire di un diritto originario a rimanere nel nostro Paese sgorgante dalla protezione della vita privata tutelata dall'art. 8 CEDU. Di conseguenza, dato che la loro sorte è legata a quella del ricorrente 1, le ricorrenti 2 e 3 non possono nemmeno prevalersi del diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU, dato che il provvedimento contestato non ha per effetto di separare la famiglia (DTF 144 I 91 consid. 4.2). Infine niente dimostra che quest'ultima non potrebbe reintegrarsi in Italia.
8.5. Premesse queste considerazioni ne discende che il Tribunale cantonale amministrativo non ha violato l'art. 8 CEDU confermando il rifiuto di rinnovare i permessi di dimora UE/AELS di cui i tre ricorrenti erano titolari.
9.
9.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.
9.2. L'istanza di assistenza giudiziaria, tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie, non può essere accolta facendo sin dall'inizio difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie, fissate comunque tenendo conto della loro situazione finanziaria, seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti 1 e 2, con vincolo di solidarietà ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie, ridotte, di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti 1 e 2, con vincolo di solidarietà.
4.
Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 24 giugno 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud