Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_31/2026
Sentenza del 24 marzo 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna,
Fondazione dei Registri Svizzeri dei professionisti nei rami dell'ingegneria, dell'architettura e dell'ambiente REG, Hirschengraben 19, 3011 Berna, patrocinata dall'avv. Soizic Wavre, rue du Trésor 9, casella postale 2232, 2000 Neuchâtel.
Oggetto
Iscrizione al REG B (architetti),
ricorso contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2025 dal Tribunale amministrativo federale, Corte II (B-7931/2024).
Fatti
A.
A.a. La Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell'ingegneria, dell'architettura e dell'ambiente (di seguito: Fondazione REG) è un'istituzione autorizzata dalla Confederazione. Essa dispone di registri, suddivisi in tre livelli, nei settori sopraindicati; la registrazione negli stessi attesta di un'adeguata formazione ed esperienza professionale.
A.b. Nel luglio 2022 A.________ ha chiesto alla Fondazione REG di essere iscritto al registro degli architetti REG B. Con decisione del 20 aprile 2023 la domanda è stata respinta dalla Commissione di esami della Fondazione REG. Basandosi sul dossier presentato da A.________ nonché sull'esame orale sostenuto dallo stesso, essa ha considerato che non disponeva delle necessarie conoscenze e competenze tecniche nonché personali per potere ottenere l'iscrizione domandata.
B.
Questa decisione, impugnata con ricorso da A.________, è stata confermata dapprima dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (di seguito: SEFRI), il 19 novembre 2024, e poi dal Tribunale amministrativo federale, con sentenza del 7 dicembre 2025. La Corte federale ha respinto sia le censure formali - concernenti la durata dell'esame orale e le delucidazioni fornite nel corso dello stesso, la lingua della procedura nonché la composizione della commissione d'esame - sia quelle di merito relative alla valutazione delle competenze professionali e personali di A.________.
C.
Il 16 gennaio 2026 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza del 7 dicembre 2025 sia annullata e la causa rinviata alla SEFRI per nuovo esame, nel rispetto dei suoi diritti procedurali. In via subordinata domanda che venga ordinata la ripetizione dell'esame orale da lui sostenuto, sempre con l'obbligo di rispettare i suoi diritti procedurali. In via ancora più subordinata richiede che venga ordinata la sua immediata iscrizione nel REG B. Postula infine il beneficio dell'assistenza giudiziaria, con nomina di un avvocato d'ufficio.
Il Tribunale federale non ha ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (ATF 150 IV 103 consid. 1).
2.
2.1. Giusta l'art. 83 lett. t LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della professione. Detto rimedio è infatti escluso laddove la decisione impugnata concerne la valutazione delle capacità personali (intellettuali o fisiche) del candidato e che detta valutazione sia tuttora controversa dinanzi al Tribunale federale (DTF 147 I 73 consid. 1.2; 136 I 229 consid. 1; sentenza 2C_682/2025 del 28 novembre 2025 consid. 3.3).
In quanto nel suo gravame, composto da più allegati, il ricorrente ridiscute la valutazione delle sue competenze professionali e personali effettuata dalle istanze precedenti le relative censure ricadono sotto l'art. 83 lett. t LTF e il ricorso in materia di diritto pubblico, al riguardo, è pertanto inammissibile. Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dal momento che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 LTF e contrario).
2.2. Conformemente alla prassi se il motivo contestato dinanzi al Tribunale federale non si riferisce alla valutazione delle capacità personali (intellettuali o fisiche) della persona, ma ad esempio ad aspetti organizzativi o procedurali, allora la clausola di esclusione dell'art. 83 lett. t LTF non si applica (DTF 147 I 73 consid. 1.2.1; sentenza 2C_435/2025 del 20 novembre 2025 consid. 2.3; vedasi anche FLORENCE AUBRY GIRARDIN in: Commentaire de la LTF, 3a ed., nota 198 all'art. 83 lett. t LTF).
Nel caso di specie il ricorrente afferma che, nel corso dell'esame da lui sostenuto ai fini della sua iscrizione nel REG B, i suoi diritti procedurali non sarebbero stati rispettati. Da questo profilo l'art. 83 lett. t LTF non trova quindi applicazione e il ricorso in materia di diritto pubblico risulta pertanto, in linea di principio, ricevibile.
2.3. Il gravame è stato presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale (art. 90 LTF) del Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF), dal destinatario della pronuncia querelata, che ha un chiaro interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF). Per quanto precede esso è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (artt. 82 segg. LTF).
3.
3.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nonostante, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5). Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti a questa Corte deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto. Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti costituzionali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; sentenza 2C_485/2024 del 19 maggio 2025 consid. 2.1). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 148 I 104 consid. 1.5 e richiami; sentenza 2C_145/2025 del 14 maggio 2025 consid. 5.2).
3.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), a meno che sia effettuato violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 9 Cost.), profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6 e riferimenti). Ciò dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3; sentenza 2C_7/2025 del 21 marzo 2025 consid. 2.2).
4.
Esposto il proprio percorso professionale, il ricorrente enumera nel suo ricorso e nei diversi allegati allo stesso una lunga lista di asseriti vizi che avrebbero intaccato l'esame ora litigioso.
Sennonché, in quanto l'argomentazione è rivolta contro l'estimazione, errata a suo avviso, fatta dei documenti da lui forniti nonché dei progetti realizzati rispettivamente contro la mancata presa in considerazione delle prove documentali relative alla sua formazione continua e all'attività professionale svolta come di tutte le sue affiliazioni professionali e dei mandati assunti e, infine, contro il rifiuto d'iscriverlo nel registro REG in seguito al mancato superamento dell'esame, le sue critiche non si riferiscono ad asseriti carenze procedurali ma sono in realtà indirizzate alla valutazione delle sue competenze professionali nonché personali effettuata nel corso dell'esame orale, aspetto che tuttavia, come già accennato, non è impugnabile (cfr.
supra consid. 2.1. e 2.2). Lo stesso dicasi delle critiche concernenti la motivazione di merito rispettivamente la violazione del principio di proporzionalità nonché del suo diritto di essere sentito per quanto riguarda la mancata presa in considerazione dei suoi certificati professionali e delle sue puntuali osservazioni sui criteri valutativi, tutti aspetti secondo lui inficiati d'arbitrio; dette censure infatti si riferiscono, ancora una volta, alla valutazione delle proprie capacità e sfuggono pertanto ad un esame di merito. Su questi punti il ricorso è di conseguenza inammissibile.
5.
Il ricorrente critica poi lo svolgimento dell'esame orale di valutazione. Afferma in primo luogo che esso sarebbe durato 20 minuti di meno rispetto al tempo normalmente previsto, ciò che l'avrebbe svantaggiato. Critica poi il fatto che la commissione esaminatrice, arrivata in ritardo di 15 minuti, era composta di nove persone invece dei sette esperti annunciati. Infine afferma che solo uno di loro parlava l'italiano, tutti gli altri esprimendosi in francese, creando in tal modo un disequilibrio significativo a suo sfavore. In tutto ciò intravede vizi procedurali.
5.1. Ricordata la regolamentazione che disciplina lo svolgimento dell'esame orale di valutazione e descritto lo stesso, il Tribunale amministrativo federale, basandosi sulla registrazione audio effettuata in quell'occasione, ha rilevato nei fatti, vincolanti per questa Corte (art. 105 LTF; cfr.
supra consid. 3.2) che dalla stessa risultava che, per la parte tecnica, l'esame si era protratto almeno 52 minuti. Dato che non erano stati registrati la parte iniziale introduttiva né quella relativa alla preparazione, l'autorità precedente ha quindi considerato che la critica del ricorrente, secondo cui l'esame era durato soltanto 40 minuti, era infondata. Essa ha poi aggiunto che anche se si ammetteva che nel suo insieme il colloquio non aveva raggiunto la durata di un'ora, si trattava di qualche minuto mancante che, di fronte alle lacune sostanziali riscontrate nel dossier dell'insorgente, non avrebbe comunque potuto influire sull'esito finale. In ogni caso l'interessato non aveva chiesto, ciò che invece avrebbe potuto fare, che gli venisse concesso del tempo supplementare.
Con riferimento alla composizione della commissione d'esame, il Tribunale amministrativo federale ha osservato che l'insorgente, informato in anticipo per iscritto della sua composizione (7 esperti) non aveva sollevato alcuna obiezione in proposito. Il giorno dell'esame, agli esperti si erano uniti, come peraltro previsto dal regolamento, il direttore e un membro del segretariato, incaricati degli aspetti amministrativi (stesura del verbale) e senza alcun potere riguardo alla valutazione da effettuare, di sola competenza degli esperti. Di conseguenza la loro presenza era del tutto legittima. Riguardo poi al fatto che l'insorgente, italofono, sarebbe stato penalizzato poiché l'esame si sarebbe svolto per lo più in francese, il Tribunale amministrativo federale ha osservato che, dalla registrazione audio dell'esame, emergeva che anche se era stato invitato ad esprimersi in francese come fatto anche da alcuni esperti, si trattava però di aspetti puntuali, durati qualche minuto, mentre la maggior parte dell'esame si era regolarmente svolta in italiano.
5.2. Oltre a non menzionare alcun disposto di legge che sarebbe stato violato (disattendendo in tal modo il proprio dovere di motivazione, cfr. art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF), il ricorrente non contesta direttamente il ragionamento sopraesposto ma, in realtà, ridiscute l'accertamento dei fatti effettuato dall'istanza precedente. Ora, una critica che mira a dimostrare un apprezzamento arbitrario dei fatti necessita di una motivazione puntuale, da cui emerga in che misura i giudici precedenti abbiano emanato un giudizio che appare manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 150 II 537 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Nella fattispecie, una simile e qualificata motivazione non è stata tuttavia formulata. In effetti, come ben emerge da una lettura del gravame, il ricorrente non adduce elementi concreti e decisivi atti a dimostrare un accertamento arbitrario dei fatti. Le sue osservazioni si esauriscono in effetti in considerazioni che forniscono una personale descrizione dei fatti rispettivamente mirano a una diversa lettura degli stessi (DTF 150 II 346 consid. 1.6), ciò che non adempie le esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Anche in proposito, il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.
6.
6.1. Il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
6.2. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta siccome il gravame doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente viene comunque considerata la sua situazione finanziaria e fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2 e 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, alla Fondazione dei Registri Svizzeri dei professionisti nei rami dell'ingegneria, dell'architettura e dell'ambiente REG, alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI e al Tribunale amministrativo federale, Corte II, nonché al Dipartimento federale dell'economia, della formazione et della ricerca DEFR.
Losanna, 24 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud