Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_389/2025
Sentenza del 20 gennaio 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Donzallaz, Giudice presidente,
Hänni, Ryter,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
tutti e quattro patrocinati dall'avv. Olivier Ferrari,
ricorrenti,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Piazza governo 7, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Piazza governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Rifiuto del rilascio di permessi di domicilio UE/AELS e
del rinnovo di permessi di dimora UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 giugno 2025
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.451).
Fatti
A.
A.a. A.A.________ (...), sua moglie B.A.________ (...) e i loro gemelli C.A.________ e D.A.________ (...), tutti cittadini italiani, sono entrati in Svizzera il 13 settembre 2012. A.A.________ si è visto rilasciare un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa, valido fino al 12 settembre 2017. Aveva allora indicato di disporre di un importante patrimonio di circa 13 milioni di franchi, proveniente in parte dalla successione di uno zio, sufficiente per provvedere al fabbisogno della famiglia. La consorte e i figli sono stati posti anche loro al beneficio di permessi di dimora UE/AELS di medesima scadenza a titolo di ricongiungimento familiare.
A.b. Preso atto che A.A.________ era stato condannato in Svizzera nel dicembre 2009 per grave infrazione alle norme della circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) a una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere sospesa condizionalmente e a una multa, il 28 giugno 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha invitato l'Ufficio federale di giustizia a chiedere alle competenti autorità italiane il certificato generale del casellario giudiziale.
Da detto documento è emerso che, tra il 2003 e il 2013, A.A.________ era stato condannato cinque volte, per associazione a delinquere, violenza e minaccia a un pubblico ufficiale, violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine così come per infrazioni concernenti la falsificazione o la distruzione di documenti, segnatamente di fatture e atti contabili. Egli è stato in particolare condannato a 10 mesi di reclusione sospesi condizionalmente, giudizio dichiarato irrevocabile nel 2004, e a 6 mesi di reclusione sostituiti con una multa nel 2006.
Il 21 marzo 2017 la Sezione della popolazione ha quindi ammonito A.A.________ a causa delle sue condanne penali.
A.c. Con sentenza del 26 febbraio 2019 la Corte delle assise criminali del Tribunale penale ticinese ha condannato A.A.________ alla pena di 12 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) e per grave infrazione alla LCStr. La moglie B.A.________ è stata anche lei riconosciuta colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e condannata a una pena di 8 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. I coniugi A.________ avevano fatto uso di un atto notorio che attestava della qualità di erede universale del marito nella successione di E.________, un defunto zio residente in Italia, ottenendo in tal modo il versamento di più di 12 milioni di euro.
A.d. Il 26 giugno 2019 la Sezione della popolazione ha rinnovato i permessi di dimora dei membri della famiglia A.________, con validità fino al 12 settembre 2022. Il 16 marzo 2020 ha ammonito A.A.________ e la moglie B.A.________, a seguito alla loro condanna penale del 26 febbraio 2019.
A.e. Con sentenza del 26 febbraio 2021 la Corte di appello e revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto l'appello presentato dalla vedova e da altri parenti del defunto zio di A.A.________ contro la sentenza della Corte delle assise criminali del 26 febbraio 2019 e, per quanto qui d'interesse, ha confermato le imputazioni e le durata delle pene inflitte ai coniugi A.________. La CARP ha inoltre disposto che se la vedova non adiva le autorità civili entro tre mesi, il dissequestro dei beni della famiglia A.________, allora sospeso, sarebbe diventato definitivo. Il 12 marzo 2021 la Pretura di Lugano, alla quale la vedova si era rivolta, ha ordinato il sequestro provvisorio dei beni provenienti dalla successione di E.________ e trasferiti da A.A.________ alla moglie.
A.f. Nel marzo 2023 A.A.________ aveva 8 esecuzioni in corso per complessivi fr. 276'359.36, 20 attestati di carenza beni a suo carico per un totale di fr. 510'545.50, oltre a un pignoramento di fr. 84'202.40. Da parte sua B.A.________ aveva 13 procedure esecutive in corso per un totale di fr. 288'397.10 e nei suoi confronti erano stati emessi due attestati di carenza beni per complessivi fr. 9'186.60. In entrambi i casi si trattava essenzialmente di debiti nei confronti di enti pubblici. La famiglia A.________ non ha mai percepito aiuti assistenziali.
B.
Il 29 agosto 2022 A.A.________, la moglie B.A.________ e i figli C.A.________ e D.A.________ hanno chiesto il rilascio di permessi di domicilio UE/AELS.
Con due separate decisioni del 10 marzo 2023 - la prima concernente A.A.________ e i figli C.A.________ e D.A.________, la seconda la moglie - la Sezione della popolazione ha negato il rilascio dei permessi di domicilio UE/AELS richiesti dagli interessati e nel contempo ha rifiutato di rinnovare i loro permessi di dimora UE/AELS. Inoltre ha fissato loro un termine con scadenza al 10 maggio 2023 per lasciare la Svizzera.
Queste decisioni sono state confermate su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 27 novembre 2024, e poi dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino con sentenza del 20 giugno 2025.
C.
Il 16 luglio 2025 A.A.________, la moglie B.A.________ e i loro figli C.A.________ e D.A.________ hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiedono che la sentenza cantonale sia annullata e che siano loro rilasciati dei permessi di domicilio UE/AELS. In via subordinata domandano il rinnovo dei loro permessi di dimora UE/AELS.
Con decreto presidenziale del 18 luglio 2025 è stato conferito l'effetto sospensivo al loro ricorso.
Invitati ad esprimersi il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e conclusioni della sentenza impugnata, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. La Sezione della Popolazione ha proposto la reiezione del gravame. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha rinunciato ad esprimersi. Con osservazioni del 30 settembre 2025 i ricorrenti hanno ribadito i loro argomenti.
Diritto
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 II 476 consid. 1).
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Siccome i ricorrenti sono cittadini italiani e possono, in via di principio, riferirsi all'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la citata clausola di eccezione non trova applicazione (sentenze 2C_514/2024 del 29 settembre 2025 consid. 1; 2C_554/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 1.1). Per quanto concerne il rilascio di permessi di domicilio, questione non regolata nell'ALC, essi possono, in linea di massima, appellarsi all'Accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964 relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548). Infine possono, di principio, invocare l'art. 8 CEDU (DTF 144 I 266 consid. 3.9; sentenze 2C_610/2023 del 20 marzo 2025 consid. 1.1; 2C_689/2016 del 30 novembre 2016 consid. 1.2). In che misura tali testi conferiscono dei diritti effettivi è questione di merito (DTF 147 I 268 consid. 1.2; sentenze 2C_150/2023 del 4 luglio 2023 consid. 1.1; 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 1.2).
Relativamente all'art. 34 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), disposto che disciplina il rilascio di un permesso di domicilio in virtù della legislazione interna, quesito sul quale il Tribunale cantonale amministrativo si è ugualmente pronunciato, il gravame sfugge per contro a un esame di merito. Tale norma ha infatti solo carattere potestativo e nei suoi confronti non vengono fatte valere censure formali, da trattare nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (artt. 113 segg. LTF in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; sentenze 2C_150/2023, già citata, consid. 1.1; 2C_615/2020, già citata, consid. 1.3).
1.2. Premesse queste considerazioni il ricorso in esame, diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), presentato da persone legittimate ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) e interposto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) è, in linea di principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF (cfr. sentenza 2C_173/2024 del 16 settembre 2025 consid. 1.9).
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato effettuato violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 154 consid. 1.1) e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (DTF 148 I 160 consid. 3). Chi ricorre deve dimostrare, con una critica precisa e circostanziata, che per ogni accertamento di fatto censurato dette esigenze sono adempiute (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 I 73 consid. 2.2; 145 I 26 consid. 1.3; sentenza 2C_303/2025 del 27 agosto 2025 consid. 2.2).
2.2. In applicazione di questi principi non si terrà conto dei nuovi elementi fattuali e procedurali esposti all'inizio del gravame, senza che venga lamentato arbitrio alcuno in relazione all'accertamento dei fatti eseguito dalla Corte cantonale. Conformemente all'art. 105 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale si pronuncerà quindi esclusivamente sulle constatazioni della sentenza impugnata.
3.
Oggetto di disamina è il rifiuto di accordare dei permessi di domicilio UE/AELS ai ricorrenti, rispettivamente di rinnovare i loro permessi di dimora UE/AELS.
Dell'avviso dei Giudici cantonali, i ricorrenti non potevano ottenere dei permessi di domicilio UE/AELS sulla base dell'Accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964 poiché i genitori non esercitavano un'attività lucrativa nel nostro Paese. Essi non potevano nemmeno richiamarsi all'art. 34 LStrI, quesito che tuttavia questa Corte non riesamina (cfr.
supra consid. 1.1). Per quanto concerne invece il rinnovo dei permessi di dimora UE/AELS, il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato che i ricorrenti 1 (marito) e 2 (moglie) non avevano fornito la prova che fruivano di mezzi finanziari sufficienti per provvedere al loro sostentamento. Inoltre benché non avessero finora mai fatto capo alla pubblica assistenza, erano tuttavia pesantemente indebitati, principalmente con gli enti pubblici per tributi arretrati. Il rinnovo dei permessi di dimora UE/AELS era pertanto stato negato a giusto titolo. La Corte cantonale ha poi giudicato che i ricorrenti 3 e 4 (i figli gemelli) non potessero prevalersi di un diritto indipendente a rimanere in Svizzera per continuarvi la loro formazione scolastica; di riflesso, nemmeno i genitori fruivano di un diritto di presenza derivato. In effetti i gemelli erano diventati maggiorenni nel corso del procedimento e non erano quindi più sotto la custodia dei loro genitori; un ritorno nel loro paese d'origine poteva inoltre essere ragionevolmente esatto. Infine, il rifiuto di rinnovare le autorizzazioni di soggiorno litigiose non disattendeva l'art. 8 CEDU.
4.
4.1. L'Accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964, relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, che rinvia alla Dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia (RS 0.142.114.541.3) concede ai lavoratori italiani un diritto al rilascio di un permesso di domicilio dopo un soggiorno "regolare e ininterrotto" di dieci anni, termine poi ridotto a 5 anni in virtù della Dichiarazione resa dal Consiglio federale il 23 aprile 1983 e che completa l'Accordo del 10 agosto 1964 (sentenze 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2; 2C_1008/2019 del 13 marzo 2020 consid. 3; 2A.231/2002 del 28 maggio 2022 consid, 1.1.4 in cui la portata della Dichiarazione del 23 aprile 1983 è stata lasciata aperta).
4.2. Nella fattispecie, il rifiuto di accordare i permessi di domicilio UE/AELS sulla base dell'Accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964, interpretato alla luce della Dichiarazione del 23 aprile 1983, è corretto e va confermato. Come ben constatato nella sentenza ora impugnata, detto Accordo è applicabile a cittadini italiani che lavorano in Svizzera. Ossia un gruppo di persone di cui i ricorrenti non fanno parte, perché essi finora erano in possesso di permessi di dimora UE/AELS senza attività lucrativa giusta l'art. 24 ALC e l'art. 3 Allegato I ALC, non di permessi che permettevano loro di lavorare (sentenza 2C_150/2023, già citata, consid. 4.2 e riferimenti).
5.
Rimane da esaminare la questione del rinnovo dei permessi di dimora UE/AELS dei qui ricorrenti. La questione verrà esaminata dapprima dal punto di vista di un eventuale diritto di rimanere nel nostro Paese dei ricorrenti 1 e 2 (genitori) poi da quello dei ricorrenti 3 e 4 (i figli gemelli) attualmente studenti.
6.
I ricorrenti censurano la violazione dell'art. 24 Allegato I ALC.
6.1. L'art. 6 ALC in relazione con l'art. 24 Allegato I ALC garantisce alle persone che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiorno sul territorio di una parte contraente. Più precisamente l'art. 24 par. 1 Allegato I ALC richiede che l'interessato disponga, per sé e per i membri della propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno (lett. a) nonché di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (lett. b). Conformemente all'art. 24 par. 2 Allegato I ALC sono considerati sufficienti i mezzi finanziari superiori all'importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d'assistenza. Quest'ultima disposizione è concretizzata dall'art. 16 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 concernente la libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), il cui secondo capoverso specifica che i mezzi finanziari a disposizione di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e, se del caso, i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC [RS 831.30]; sentenza 2C_209/2023 del 7 marzo 2025 consid. 8.2).
Secondo la giurisprudenza, l'origine dei mezzi finanziari a disposizione della persona interessata non è un elemento del quale va tenuto conto. Con riferimento all'art. 24 par. 1 lett. a Allegato I ALC bisogna infatti considerare non soltanto i mezzi finanziari della persona straniera stessa, ma anche quelli forniti da terzi (DTF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; sentenze 2C_152/2025 dell'8 ottobre 2025 consid. 5.2; 2C_891/2022 del 24 maggio 2024 consid. 6.3). Occorre tuttavia che gli stessi siano effettivamente disponibili e che l'impegno dei terzi a fornirli sia credibile (DTF 135 II 265 consid. 3.4; sentenze 2C_891/2022, già citata, consid. 6.3; 2C_975/2022 del 20 aprile 2023 consid. 7.2). Per riconoscere un diritto di soggiorno sulla base dell'art. 24 Allegato I ALC, ciò che conta è che la persona straniera non pesi indebitamente sulle finanze dello Stato ospitante durante il suo soggiorno (DTF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; sentenze 2C_209/2023, già citata, consid. 8.2; 2C_975/2022, già citata, consid. 7.2).
6.2. Le autorizzazioni di soggiorno UE/AELS possono essere revocate o non essere prolungate se non sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio (vedasi DTF 144 II 1 consid. 3.1; sentenza 2C_507/2025 del 16 settembre 2025 consid. 2.2).
6.3. Nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che i ricorrenti non hanno mai dimostrato di disporre di mezzi finanziari sufficienti per poter soggiornare in Svizzera né comprovato che un terzo li aiuterebbe finanziariamente. Gli ingenti debiti a loro carico avvalorano questa constatazione. È vero che non fanno capo alla pubblica assistenza; ciò non basta però per considerare che dispongono di mezzi finanziari sufficienti. Per quanto concerne invece l'importante patrimonio che spetterebbe loro, la cui sorte non è ancora adesso fissata, lo stesso non è qui di rilievo siccome non possono disporne nell'immediato. Visto quanto precede ne discende che i ricorrenti 1 e 2 non adempiono l'esigenza dei mezzi finanziari sufficienti (art. 24 par. 1 lett. a Allegato I ALC) che permetterebbe loro di risiedere in Svizzera senza esercitarvi un'attività lucrativa, ragione per cui è a giusto titolo che i loro permessi di dimora UE/AELS non sono stati rinnovati (art. 23 cpv. 1 OLCP).
6.4. I ricorrenti 1 e 2 affermano di non avere colpa riguardo al loro indebitamento: sarebbe infatti la conseguenza del sequestro dei loro beni e, quindi, indipendente dalla loro volontà. Con ciò essi dimenticano tuttavia che la questione del carattere temerario dell'indebitamento è un elemento che va esaminato in relazione alla revoca rispettivamente al rifiuto di accordare un'autorizzazione di soggiorno per motivi di ordine pubblico (cfr. art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI e art. 77a cpv. 1 lett. b dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201]; sentenza 2C_19/2023 del 20 luglio 2023 consid. 3.2). Tale criterio non è invece determinante con riferimento all'esistenza di mezzi finanziari sufficienti ai sensi dell'art. 24 Allegato I ALC. La censura, infondata, va quindi respinta.
7.
Secondo i ricorrenti 1 e 2 il rifiuto di rinnovare i loro permessi di dimora UE/AELS violerebbe il loro diritto alla tutela della vita privata garantito dall'art. 8 CEDU.
7.1. Per l'art. 8 par. 1 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare. Di per sé, questa norma non conferisce nessun diritto di soggiorno in Svizzera. Secondo le circostanze, una persona straniera può però prevalersene per opporsi a una misura che comporterebbe una limitazione sproporzionata dei diritti in discussione (par. 2). In quest'ottica, l'art. 8 CEDU può quindi comportare anche il riconoscimento di un diritto a rimanere nel nostro Paese (DTF 150 I 93 consid. 6.1; sentenza 2C_514/2024 del 29 settembre 2025 consid. 6.1).
Di regola, del diritto alla garanzia della vita privata ci si può invece prevalere dopo un soggiorno legale in Svizzera di circa dieci anni, in considerazione del fatto che, trascorso questo tempo, si può di principio considerare che i rapporti sociali intessuti in Svizzera sono diventati stretti a tal punto che per porre fine al soggiorno ci vogliono motivi qualificati (DTF 147 I 268 consid. 1.2.4; 144 I 266 consid. 3.9). Davanti a un'integrazione particolarmente riuscita, la facoltà di richiamarsi all'art. 8 CEDU nell'ottica del diritto alla vita privata può essere ammessa anche prima (DTF 149 I 207 consid. 5.3).
Giusta l'art. 8 par. 2 CEDU, non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto alla vita privata e familiare se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Riconosciuta la possibilità di un richiamo ai diritti garantiti dall'art. 8 par. 1 CEDU, occorre quindi che una loro eventuale limitazione sia proporzionata giusta l'art. 8 par. 2 CEDU, ciò che va verificato esaminando le circostanze del caso specifico (DTF 144 I 266 consid. 3.7; 144 I 91 consid. 4.2). Per ammettere la revoca o il diniego del rinnovo di un permesso di soggiorno devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese una simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando una persona si è resa punibile a più riprese (sentenze 2C_514/2024, già citata, consid. 6.1.2 e 6.2; 2C_59/2024 del 28 gennaio 2025 consid. 4.4).
7.2. Nel caso di specie, i ricorrenti 1 e 2 vivono da più di dieci anni in Svizzera, di modo che il loro interesse privato a rimanervi è, a priori, importante. Sennonché la durata del loro soggiorno dev'essere relativizzata. In effetti, presupposto del loro diritto di soggiorno era la fortuna di cui fruiva il ricorrente 1, la quale proveniva in gran parte dalla successione di uno zio defunto. Ora i ricorrenti 1 e 2 sono stati condannati per aver fatto uso di un falso documento (atto notorio), nel quale era stata fatta attestare la qualità di erede universale del ricorrente 1 nella sopramenzionata successione, ciò che gli aveva permesso di ottenere il versamento di oltre 12 milioni di euro. Il motivo per il quale i ricorrenti hanno potuto ottenere le loro autorizzazioni di soggiorno poggia pertanto in gran parte su un'infrazione penale. Inoltre il procedimento civile concernente la citata successione è tuttora in corso e la sorte della stessa è ancora adesso incerta. Infine i fatti accertati dalla Corte cantonale, vincolanti (art. 105 cpv. 1 LTF), non permettono di ritenere che i ricorrenti 1 e 2 siano particolarmente ben integrati nel nostro Paese, in particolare perché parteciperebbero alla vita locale.
Dal punto di vista dell'interesse pubblico, seri motivi si oppongono al proseguimento del loro soggiorno in Svizzera. In effetti, anche se risulta dal giudizio impugnato che non sono stati a carico della pubblica assistenza, essi sono comunque fortemente indebitati e nulla indica che la situazione potrebbe migliorare. È vero che i loro debiti, principalmente arretrati d'imposta, sono legati ai sequestri penali e poi civili dei loro averi, ciò che impedisce loro di disporne. Sennonché non emerge dalla sentenza impugnata che i ricorrenti abbiano tentato, ad esempio, di rivolgersi alle autorità fiscali per cercare di trovare una soluzione. Allo stesso modo niente prova che i debiti in questione verranno un giorno rimborsati. L'origine dei debiti non mitiga pertanto la constatazione che la situazione finanziaria dei ricorrenti 1 e 2 è fortemente compromessa a causa del loro atteggiamento. In queste condizioni l'interesse pubblico a porre fine al loro soggiorno, a tutela dell'ordine pubblico e per prevenire che essi accumulano ulteriori debiti, prevale sul loro interesse privato a rimanere (sentenza 2C_19/2023, già citata, consid. 4.2.1).
Non vanno poi omesse le condanne penali dei ricorrenti 1 e 2. Per quanto concerne il ricorrente 1, quelle italiane, anche se remote, rispecchiano però il suo disprezzo per l'ordine pubblico e l'onestà negli affari. Atteggiamento poi confermato dalla condanna pronunciata in Svizzera nei confronti di entrambi i ricorrenti e divenuta definitiva nel 2021 per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, che ha avuto delle conseguenze importanti visto che ha permesso loro di ottenere il versamento di dodici milioni di euro.
I ricorrenti non possono poi trarre alcun vantaggio dal fatto che l'autorità di prime cure ha rinnovato le loro autorizzazioni di soggiorno pronunciando nel contempo un ammonimento nei loro confronti. Da allora non vi è stato un ritorno a miglior fortuna e il rinnovo dei loro permessi di dimora UE/AELS non è mai stato loro garantito.
Premesse queste considerazioni il Tribunale cantonale amministrativo non ha violato l'art. 8 par. 2 CEDU facendo prevalere l'interesse pubblico all'allontanamento dei ricorrenti 1 e 2 sul loro interesse privato a rimanere in Svizzera. La censura, infondata, va quindi respinta.
8.
Occorre ora appurare se i ricorrenti 3 e 4 (i figli gemelli) possano avvalersi di un diritto a rimanere in Svizzera. Al riguardo censurano una violazione dell'art. 3 par. 6 Allegato I ALC. Adducono di avere frequentato tutte le scuole nel nostro Paese e di non avere ancora terminato i loro studi, mancando loro ancora un anno per finire il liceo. Al riguardo aggiungono che, in caso di ritorno in Italia, non si ritroverebbero nello stesso "livello" di studi. Infine precisano di non essere indipendenti e di vivere con i genitori, che provvedono al loro sostentamento.
8.1. Giusta l'art. 3 par. 6 allegato I ALC, i figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un'attività economica sul territorio dell'altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono. Tale regolamentazione è stata ripresa dall'art. 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 a titolo di "acquis communautaire" e corrisponde quasi letteralmente al testo di quest'ultimo (sentenze 2C_610/2023, già citata, consid. 4.2; 2C_631/2023 del 13 settembre 2024 consid. 5.1).
Nella sentenza del 17 settembre 2002 C-413/99 Baumbast (Racc. 2002 pag. I-7091, p.to 63), la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE; ora: Corte di giustizia dell'Unione europea o CGUE) ha interpretato l'art. 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 considerando che i figli di un cittadino dell'Unione europea che si sono stabiliti in uno Stato membro quando il loro genitore esercitava un diritto di soggiorno quale lavoratore migrante in questo Stato membro avevano il diritto di soggiornarvi per proseguire dei corsi di insegnamento generale, a prescindere dal fatto che i genitori avessero nel frattempo divorziato, che solo uno di essi fosse cittadino dell'Unione europea, che il lavoratore migrante avesse lasciato il Paese o che non disponessero essi stessi della cittadinanza europea.
8.2. Il Tribunale federale ha dedotto dall'art. 3 par. 6 Allegato I ALC, interpretato tenendo conto della giurisprudenza della CGUE, che i figli di un cittadino di uno Stato contraente ai sensi di questa norma dispongono di un diritto indipendente da quello dei loro genitori a soggiornare nello Stato di accoglienza per terminarvi la loro formazione. Ha, nel contempo, ricordato che lo scopo del diritto di soggiorno fondato sull'art. 3 par. 6 Allegato I ALC è quello di incoraggiare il proseguimento dell'integrazione dei figli in formazione. Di conseguenza, un simile soggiorno è sottoposto alla condizione che il ritorno nel Paese di origine per terminarvi la formazione non possa essere ragionevolmente preteso (DTF 142 II 35 consid. 4.1 segg.; 139 II 393 consid. 4.2; sentenze 2C_631/2023, già citata, consid. 5.1; 2C_621/2021 del 27 luglio 2022 consid. 7.1). Questa giurisprudenza presuppone inoltre che il figlio abbia già cominciato a integrarsi nel Paese di accoglienza, ciò che è stato negato per dei bambini ancora in tenera età (DTF 139 II 393 consid. 4.2.2; sentenze 2C_610/2023, già citata, consid. 4.3; 2C_631/2023 del 13 settembre 2024 consid. 5.1).
Se le condizioni previste dall'art. 3 par. 6 Allegato I ALC sono date, il genitore che esercita la custodia fruisce di un diritto di soggiorno a titolo derivato, a prescindere dai mezzi finanziari di cui dispone (DTF 142 II 35 consid. 4.2; 139 II 393 consid. 3.3; sentenze 2C_631/2023, già citata, consid. 5.1; 2C_621/2021, già citata, consid. 7.1). Il diritto di presenza derivato del genitore implica però che egli eserciti effettivamente la custodia sui figli (DTF 139 II 393 consid. 4.2.5; sentenze 2C_610/2023, già citata, consid. 4.3; 2C_631/2023, già citata, consid. 5.1).
8.3. La nozione di figlio ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 non si riferisce soltanto ai figli di età inferiore a 21 anni oppure a carico dei genitori. Ciò che è determinante è che esso possa portare a termine con successo gli studi intrapresi (sentenza della CGCE [ora: CGUE] del 4 maggio 1995 C-7/94 Gaal, p.to 25, concernente il diritto del figlio di un lavoratore dell'Unione europea di più di 21 anni che non era più a carico dei genitori e che chiedeva un aiuto finanziario per poter portare a termine i suoi studi). Il diritto di presenza derivato del genitore che esercita effettivamente la custodia sui figli si estingue quando il figlio diventa maggiorenne, a meno che quest'ultimo necessiti ancora della sua presenza nonché assistenza per potere proseguire o portare a termine i suoi studi (DTF 142 II 35 consid. 4.2; sentenze 2C_185/2019 del 4 marzo 2021 consid. 6.2.2; 2C_870/2018 del 13 maggio 2019 consid. 3.2.2; sentenza della CGUE del 23 febbraio 2010 C-480/08 Teixeira, p.ti 76 segg.).
8.4. Dell'avviso dei Giudici ticinesi i ricorrenti 3 e 4, diventati maggiorenni nel corso del procedimento, non potevano prevalersi di un diritto di soggiorno a titolo originario sgorgante dall'art. 3 par. 6 Allegato I ALC siccome non erano più sotto la custodia dei genitori. Il che escludeva anche che questi ultimi potessero prevalersi di un diritto di soggiorno derivato. Dal profilo della proporzionalità la Corte cantonale ha poi giudicato che siccome potevano risiedere nella fascia di confine, i ricorrenti 3 e 4 erano capaci di mantenere le relazioni sociali e personali allacciate in Svizzera.
8.5. Nel caso di specie i ricorrenti 3 e 4 sono arrivati in Svizzera all'età di sei anni. Qui vi hanno frequentato tutte le scuole, mentre il loro padre, in virtù dei diritti garantiti dall'ALC, vi risiedeva in qualità di rentier. Quando è stata emanata la sentenza cantonale ora contestata essi frequentavano il terzo anno di liceo e frequentavano le scuole in Svizzera da 13 anni. Essi possono quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, prevalersi di un diritto di presenza indipendente da quello dei loro genitori per potere portare a termine i loro studi, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 par. 6 Allegato I ALC, anche se nel corso della procedura sono diventati maggiorenni. Considerate le circostanze del caso concreto, segnatamente il fatto che manca loro solo un anno di studio per ottenere l'attestato di maturità liceale e, quindi, portare a termine la loro formazione post-obbligatoria (liceo), non si può esigere che interrompono il percorso scolastico che hanno finora sempre seguito né imporre loro di adattarsi a un nuovo sistema scolastico a metà anno, con la forte probabilità che dovranno verosimilmente prolungare la loro formazione scolastica prima di ottenere un diploma equivalente all'attestato di maturità liceale.
Visto quanto precede, si giustifica pertanto di rinviare la causa alla Sezione della popolazione affinché rilasci dei permessi di dimora UE/AELS ai ricorrenti 3 e 4 perché possano portare a termine i loro studi liceali in Svizzera.
Per quanto concerne i genitori, essi potrebbero eventualmente vedersi rilasciare delle autorizzazioni di soggiorno a titolo derivato, valide fino alla fine degli studi liceali dei loro figli, se si avvera che questi ultimi necessitano della loro presenza nonché assistenza per portare a termine la loro formazione liceale. Sennonché i fatti accertati nella sentenza cantonale non permettono di rispondere a questo quesito, motivo per cui si giustifica di rinviare la causa al Tribunale cantonale amministrativo per complemento d'istruttoria al fine di stabilire se la presenza dei genitori sia necessaria per la continuazione nonché completamento degli studi liceali dei loro figli.
9.
9.1. Da quel che precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere parzialmente accolto. In queste condizioni non occorre (più) pronunciarsi sulla censura formulata dai ricorrenti 3 e 4 riguardo all'asserita violazione dell'art. 8 CEDU nei loro confronti.
La sentenza cantonale, in quanto rifiuta di rinnovare i permessi di dimora UE/AELS di tutti i ricorrenti è annullata. La causa è rinviata alla Sezione della popolazione affinché prolunghi i permessi dimora UE/AELS dei ricorrenti 3 e 4 (art. 107 cpv. 2 LTF). Essa è invece rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per complemento d'istruttoria riguardo all'eventuale proroga dei permessi di dimora UE/AELS dei ricorrenti 1 e 2. Per il resto la sentenza impugnata, in quanto rifiuta di accordare dei permessi di domicilio UE/AELS a tutti i ricorrenti, è confermata.
9.2. Le spese giudiziarie sono poste in parti uguali e in solido a carico dei ricorrenti, in misura corrispondente alla loro parziale soccombenza (art. 66 cpv. 1 5 LTF). Benché parzialmente soccombente, lo Stato del Cantone Ticino, intervenuto nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso verserà invece ai ricorrenti, creditori solidali, un'indennità ridotta a titolo di ripetibili della sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
9.3. Da parte sua, il Tribunale amministrativo ticinese dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è accolto e la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 20 giugno 2025 è annullata in quanto concerne i permessi di dimora UE/AELS dei ricorrenti. Per il resto, il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile.
2.
La causa è rinviata al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per nuova decisione concernente i ricorrenti 1 e 2, nel senso dei considerandi.
3.
La causa è rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni affinché proroghi i permessi di dimora UE/AELS dei ricorrenti 3 e 4.
4.
Le spese giudiziarie ridotte ammontanti a fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in parti uguali e in solido.
5.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai ricorrenti un'indennità ridotta di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
6.
La causa è nel contempo rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione su spese e ripetibili per la sede cantonale.
7.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 20 gennaio 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Donzallaz
La Cancelliera: Ieronimo Perroud