Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_354/2025
Sentenza del 21 aprile 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Ryter,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Marco Armati,
ricorrenti,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Rifiuto del rilascio di permessi di domicilio UE/AELS
e del rinnovo di permessi di dimora UE/AELS;
ricorso contro la sentenza emanata il 21 maggio 2025
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.539).
Fatti
A.
A.A.________ (...) e suo fratello B.A.________ (...), cittadini italiani, sono entrati in Svizzera il 10 dicembre 2012. Il 17 gennaio 2013 hanno ottenuto dei permessi di dimora UE/AELS, al fine di esercitare un'attività lucrativa dipendente, con termine di controllo al 9 dicembre 2017. Dapprima domiciliati a V.________ si sono trasferiti, il 1° ottobre 2015, in un appartamento in affitto di tre locali a W.________.
A.A.________ e B.A.________ lavorano presso la C.________ SA, con sede ora a X.________. B.A.________ ne è stato amministratore unico con firma individuale dal 2 luglio 2014 al 12 luglio 2018, quando il fratello A.A.________ gli è subentrato nella funzione.
B.
B.a. Il 12 gennaio 2018 rispettivamente il 2 febbraio 2018 A.A.________ e B.A.________ hanno chiesto il rilascio di permessi di domicilio UE/AELS.
B.b. Con due distinte decisioni del 5 luglio 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha rifiutato di accordare i permessi di domicilio UE/AELS chiesti, ha revocato i permessi di dimora UE/AELS degli interessati e ha fissato loro un termine con scadenza al 6 ottobre 2019 per lasciare la Svizzera. A sostegno delle sue decisioni ha ritenuto che non risiedevano in maniera regolare ed effettiva in Svizzera ma, al contrario, che il centro dei loro interessi si trovava in Italia.
Il 1° ottobre 2019 A.A.________ e B.A.________ si sono annunciati come residenti a Y.________.
B.c. Il Consiglio di Stato ticinese, dinanzi al quale i fratelli A.________ hanno contestato le due decisioni del 5 luglio 2019, le ha confermate con un unico giudizio del 14 ottobre 2020. Ha inoltre precisato che i permessi di dimora UE/AELS litigiosi erano già scaduti e che non erano dati i presupposti per potere rinnovarli.
B.d. Adito il 18 novembre 2020 da A.A.________ e B.A.________, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, con sentenza del 21 maggio 2025, ne ha respinto il gravame e confermato la risoluzione governativa.
C.
Il 27 giugno 2025 A.A.________ e B.A.________ (di seguito: ricorrenti 1 e 2) hanno inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiedono l'annullamento della sentenza cantonale e della risoluzione governativa. In via subordinata domandano il rinvio della causa alla Corte cantonale affinché, a sua volta, annulli la decisione del Consiglio di Stato.
Con decreto presidenziale del 9 luglio 2025 è stato conferito l'effetto sospensivo al loro gravame.
Invitati a determinarsi, il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e conclusioni della sentenza impugnata, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. La Sezione della Popolazione ha proposto la reiezione del gravame. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha rinunciato ad esprimersi.
Con osservazioni del 25 settembre 2025 i ricorrenti hanno ribadito i loro argomenti.
Diritto
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 II 476 consid. 1; sentenza 2C_490/2025 del 3 ottobre 2025 consid. 1.1).
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Siccome i due ricorrenti sono di nazionalità italiana e possono di principio riferirsi all'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge però alla citata clausola di eccezione (sentenze 2C_514/2024 del 29 settembre 2025 consid. 1; 2C_554/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 1.1). Nel contempo, per quanto riguarda il rilascio di permessi di domicilio, questione non disciplinata nell'ALC, essi possono, di principio, appellarsi all'Accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964 relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548). In che misura tali testi conferiscono dei diritti effettivi è questione di merito (sentenze 2C_134/2025 del 6 novembre 2025 consid. 1.2; 2C_363/2023 del 3 agosto 2023 consid. 1.1 e rispettivi rinvii).
1.2. In ragione dell'effetto devolutivo dei gravami finora esperiti, i ricorrenti sono legittimati a formulare conclusioni concernenti solo l'annullamento o la riforma della sentenza cantonale (DTF 136 II 539 consid. 1.2; sentenza 2C_173/2024 del 16 settembre 2025 consid. 1.7). Ne discende che le conclusioni volte all'annullamento della decisione del Consiglio di Stato rispettivamente al rinvio della causa alla Corte cantonale affinché annulli il giudizio governativo sono inammissibili.
1.3. Per il resto i ricorrenti si limitano a chiedere l'annullamento della sentenza cantonale, quindi a formulare una conclusione meramente cassatoria ciò che, di principio, non è sufficiente (cfr. art. 107 cpv. 2 LTF). Dalla lettura dell'impugnativa si comprende però in maniera del tutto comprensibile che essi chiedono il rilascio di permessi di domicilio UE/AELS o, perlomeno, il rinnovo dei loro permessi di dimora UE/AELS. Interpretata alla luce della loro motivazione (vedasi DTF 137 II 313 consid. 1.3), detta conclusione è quindi ammissibile.
1.4. Premesse queste considerazioni il ricorso, diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), presentato da persone legittimate ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) e interposto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) è, in linea di principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. LTF (cfr. sentenza 2C_173/2024 del 16 settembre 2025 consid. 1.9).
2.
Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nonostante, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), esso si confronta di regola solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5 e richiamo; sentenza 2C_495/2025 dell'8 ottobre 2025 consid. 2.1). La parte ricorrente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima violerebbe il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; sentenza 2C_14/2025 del 26 maggio 2025 consid. 2.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alle censure di violazione di diritti fondamentali, che devono essere motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 80 consid. 2.1; sentenza 2C_148/2023 del 12 febbraio 2025 consid. 2.1).
3.
Oggetto di disamina è il rifiuto di accordare dei permessi di domicilio UE/AELS ai qui ricorrenti rispettivamente di rinnovare i loro permessi di dimora UE/AELS.
3.1. Con riferimento a un eventuale diritto al rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, il Tribunale cantonale amministrativo si è richiamato all'Accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964 relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, il quale rinvia alla Dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 22 luglio 1868 (di seguito: Accordo del 10 agosto 1064; RS 0.142.114.548). Detto Accordo conferisce ai cittadini italiani un diritto al rilascio di un permesso di domicilio dopo un soggiorno "regolare e ininterrotto" in Svizzera della durata di dieci anni, ridotto poi a cinque anni dalla Dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983 che completa l'Accordo del 10 agosto 1964 (sentenze 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2; 2C_1008/2019 del 13 marzo 2020 consid. 3; 2A.231/2002 del 28 maggio 2002 consid. 1.1.4, in cui la portata della Dichiarazione del 23 aprile 1983 è stata lasciata aperta). La concessione di un permesso di domicilio è quindi vincolata all'esigenza di un soggiorno regolare e ininterrotto (sentenza 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2). L'ALC, da parte sua, nulla contiene invece riguardo al tipo di autorizzazione di soggiorno che dovrebbe essere accordato.
3.2. Per quanto riguarda invece il rinnovo dei permessi di dimora UE/AELS, lo stesso non presuppone solo il rispetto delle condizioni previste dalla norma di riferimento (in casu, l'art. 6 Allegato I ALC, relativo ai lavoratori dipendenti) e l'assenza di motivi di ordine pubblico che potrebbero giustificare il diniego (art. 5 Allegato I ALC), ma anche la volontà di stabilirsi sul territorio elvetico e, quindi, che il richiamo alla norma in questione non sia abusivo. Se questa volontà non è data, il permesso di soggiorno può essere negato, come previsto dall'art. 23 dell'ordinanza del 22 maggio 2022 sulla libera circolazione delle persone (OLCP [RS 142.203]; DTF 139 II 393 consid. 2.1; sentenza 2C_64/2024 del 24 aprile 2024 consid. 5.1 e rispettivi riferimenti).
3.3. I Giudici cantonali hanno osservato che i ricorrenti, arrivati in Svizzera il 10 dicembre 2012 ove avevano entrambi ottenuto un permesso di dimora UE/AELS con termine di controllo scadente al 9 dicembre 2017, potevano pretendere al rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS dal 10 dicembre 2017. Tuttavia siccome non avevano soggiornato regolarmente e senza interruzione nel nostro Paese, perlomeno dal 1° ottobre 2015, da quando risiedevano a Z.________, essi non potevano esigerne il rilascio. Inoltre non potevano nemmeno pretendere al rinnovo dei loro permessi di dimora UE/AELS, scaduti dal 10 dicembre 2017, visto che vivevano all'estero, senza avere mantenuto un minimo di presenza in Svizzera, ciò che costituiva peraltro un abuso di diritto.
Quali indizi dell'assenza di un soggiorno effettivo in Svizzera la Corte cantonale ha preso in considerazione i seguenti elementi: a) la descrizione errata fornita dagli interessati del loro alloggio (5 locali secondo il ricorrente 1); b) il fatto che avevano indicato di vivere a Z.________ uno a due giorni alla settimana a dire del ricorrente 1 rispettivamente due sere a settimana secondo il ricorrente 2; c) il fatto che asseritamente cinque persone avrebbero convissuto in un appartamento di tre locali e che i ricorrenti non le conoscevano tutte; d) i controlli effettuati dalla polizia dai quali risultava che l'appartamento era disabitato; e) le dichiarazioni del locatore che confermavano la mancata presenza dei ricorrenti presso l'abitazione; f) l'assenza di prove fornite dai ricorrenti riguardo alla loro presenza nell'appartamento; g) i conteggi del consumo dell'energia elettrica per gli anni 2016 a 2019 da cui emergeva un consumo basso per il 2018 e pari allo zero per il 2019.
La Corte cantonale ha altresì aggiunto che i ricorrenti avrebbero sempre potuto chiedere il rilascio di nuove autorizzazioni di soggiorno UE/AELS se dimostravano di risiedere in maniera stabile ed effettiva in Svizzera.
4.
I ricorrenti censurano una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.). Rimproverano al Tribunale amministrativo cantonale di non avere annullato, malgrado avesse constatato una grave violazione del loro diritto di essere sentiti da parte del Consiglio di Stato, la rispettiva decisione.
4.1. Il diritto di essere sentito ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. assicura al cittadino tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura, tra cui la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica, il diritto ad una motivazione sufficiente, quello di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio e quello di prendere conoscenza degli atti di causa (DTF 142 III 48 consid. 4.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 141 V 557 consid. 3.1; sentenza 2C_577/2025 del 15 gennaio 2026 consid. 5.1 e riferimenti).
Il diritto di essere sentito ha natura formale, e la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 149 I 91 consid. 3.2). Per giurisprudenza, una lesione del diritto di essere sentito può però essere sanata qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere d'esame dell'istanza inferiore e l'interessato non subisca pregiudizio dalla concessione successiva del diritto negatogli (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; sentenza 8C_186/2025 del 25 febbraio 2026 consid. 5.3). La possibilità di sanare un tale vizio deve tuttavia rimanere eccezionale ed è ammissibile, di regola, solo se si tratta di una violazione non eccessivamente grave dei diritti procedurali. Detta facoltà è però ugualmente data in presenza di una lesione grave, se il rinvio della causa costituirebbe una vana formalità e prolungherebbe solo inutilmente la procedura, ciò che è incompatibile con l'interesse della parte interessata ad un trattamento della sua causa entro un termine ragionevole (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; sentenza 2C_463/2024 del 20 febbraio 2025 consid. 5.1 e rinvii).
4.2. Nel caso di specie, il Tribunale cantonale amministrativo ha considerato che il Consiglio di Stato, il quale non aveva dato l'ocasione ai ricorrenti di esprimersi sui documenti contenenti i dati relativi al consumo di elettricità dell'alloggio di Z.________, aveva violato il loro diritto di essere sentiti. Per quanto detta violazione fosse di gravità non certo trascurabile, la stessa poteva però, dell'avviso dei Giudici cantonali, considerarsi sanata dinanzi a loro. In effetti, i conteggi in questione erano stati trasmessi ai ricorrenti il 5 novembre 2020, di modo che avevano poi potuto esprimersi al riguardo nel ricorso del 18 novembre 2020. La Corte cantonale ha poi tenuto conto della violazione in questione nell'ambito della fissazione delle spese.
Quantunque ne pensino i ricorrenti, secondo i quali in sostanza la possibilità di sanare la violazione in questione dovrebbe essere data soltanto in presenza di circostanze eccezionali, non realizzate in concreto, questo modo di procedere non dà adito a critiche. I ricorrenti infatti hanno potuto esprimersi in maniera esauriente sui conteggi concernenti il consumo di elettricità dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il quale fruisce di un pieno potere di esame in fatto e in diritto. In tale ambito e rammentato che altri indizi collimavano con i conteggi in questione, il rinvio della causa al Consiglio di Stato avrebbe rappresentato un'inutile formalità, ciò tanto più che i ricorrenti stessi nel loro gravame evidenziano la lunghezza della procedura cantonale. La censura va quindi respinta.
5.
Richiamando sempre l'art. 29 cpv. 2 Cost. i ricorrenti censurano il fatto che non è stato dato seguito alla loro domanda di atto istruttorio, ossia di procedere a una verifica tecnica volta ad accertare l'esattezza dei rilevamenti del consumo di elettricità.
5.1. Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende ugualmente il diritto di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3). Tale garanzia fondamentale, oltre a non imporre all'autorità di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure indicati, ma soltanto quelli di una certa pertinenza e importanza per la decisione da prendere (sentenza 2D_8/2021 del 7 luglio 2022 consid. 2.2 e rinvii non pubblicato in DTF 148 I 226), non le impedisce nemmeno di porre un termine all'istruttoria, allorquando le prove agli atti non potrebbero condurla a modificare la sua convinzione e che, procedendo in modo non arbitrario a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1; sentenza 2C_483/2023 dell'8 agosto 2024 consid. 3.1). Nell'ambito di tale valutazione le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 146 III 73 consid. 5.2.2; sentenza 1C_240/2025 del 29 agosto 2025 consid. 2.4). Per prassi costante, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti rispettivamente nell'apprezzamento delle prove è dato soltanto se l'istanza precedente non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo oppure se ne ha tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2 e rispettivi rinvii).
5.2. Il Tribunale cantonale amministrativo ha implicitamente respinto la richiesta di verifica tecnica, osservando che niente permetteva di dubitare della veridicità dei dati contenuti nei conteggi. Riguardo alla fotografia del contatore prodotta dai ricorrenti, che sarebbe stata presa il 19 aprile 2018, ove figurava un consumo di 69'192 kWH allorché, dai conteggi figuranti agli atti, il consumo era di 67'256 kWh al 1° gennaio 2018 e di 69'000 kWh al 30 giugno successivo, la Corte cantonale non l'ha giudicata determinante. In effetti, la data ivi indicata non permetteva di stabilire quando era stata effettivamente scattata. Da parte loro i ricorrenti, i quali si sono accontentati di addurre che un consumo di elettricità nullo per il periodo da gennaio a settembre 2019 sarebbe dovuto ad un'anomalia tecnica evidente, dato che cinque persone vivevano nell'appartamento, non dimostrano però in ché l'apprezzamento anticipato delle prove effettuato dai Giudici ticinesi sarebbe inficiato d'arbitrio. Infatti, anche se risulta dalla sentenza impugnata che cinque persone, di cui i ricorrenti, erano ufficialmente notificati presso l'appartamento di Z.________, non è tuttavia stato dimostrato che vi vivessero effettivamente, di modo che un consumo di elettricità nullo non ha niente di sorprendente trattandosi di una casa disabitata. Anche gli altri indizi presi in considerazione tendono poi a dimostrare che l'appartamento non era occupato. La censura va quindi respinta.
6.
Dell'avviso dei ricorrenti, l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove sarebbero inficiati d'arbitrio.
6.1. II Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6 e riferimenti). Salvo in casi in cui tale inesattezza sia manifesta, ciò dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3; sentenza 2C_31/2026 del 24 marzo 2026 consid. 3.2 e rinvii). Occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; sentenza 2C_621/2024 del 30 aprile 2025 consid. 2.2).
6.2. Secondo i ricorrenti, il Tribunale cantonale amministrativo avrebbe constatato in maniera manifestamente insostenibile che la loro presenza in Svizzera era solo marginale, rispettivamente che vi risiedevano in maniera fittizia. Affermano che la Corte cantonale avrebbe fondato il suo giudizio unicamente sui dati contenuti nei conteggi di consumo elettrico, conclusione assolutamente semplicistica, allorché degli errori tecnici o delle omissioni nei rilevamenti dell'elettricità non potrebbero essere esclusi.
Nella fattispecie, il Tribunale cantonale amministrativo ha giudicato che un insieme di elementi (spiegazioni dei ricorrenti, numero di persone notificate presso l'appartamento, controlli di polizia, dichiarazioni del locatore, assenza di prove contrarie, cfr.
supra consid. 3.3) permetteva di giungere alla conclusione che la presenza degli insorgenti nell'alloggio di Z.________ era solo sporadica. Tra questi, i rilevamenti di consumo dell'elettricità (della cui esattezza non vi è motivo di dubitare, vedasi
supra consid. 5.2) davano atto di un consumo consono con le dichiarazioni dei ricorrenti per il periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2018, allorché per il 2019 il consumo era pari allo zero, ciò che era logico se l'appartamento era disabitato. La Corte cantonale ha poi rilevato che gli interessati non erano riusciti a fornire alcun elemento idoneo a comprovare la loro presenza presso l'appartamento in questione, sebbene una tale prova fosse facile da fornire trattandosi del proprio domicilio. Fondandosi su un complesso d'indizi concordanti e non solo sui rilevamenti sopramenzionati, il Tribunale cantonale amministrativo è quindi giunto senza arbitrio alla conclusione che i ricorrenti non risiedevano a Z.________ in maniera effettiva.
6.3. I ricorrenti si lamentano in seguito del fatto che non è dato da sapere quando siano stati eseguiti i controlli concernenti la loro presenza presso la loro abitazione, ciò che li priverebbe di un'adeguata difesa. Per loro sarebbe "incomprensibile" che la Corte cantonale si sia fondata su questi controlli ai fini del giudizio. Adducono poi che le risposte da loro fornite nel corso degli interrogatori di polizia svoltisi il 30 gennaio 2018 rispettivamente il 7 marzo 2018 sarebbero state estrapolate e decontestualizzate. Infine censurano, nell'allegato di replica, il fatto che le dichiarazioni del locatore, proprietario della casa, sarebbero state considerate in modo del tutto acritico e come
"oro colato".
Questa argomentazione è in contraddizione con quanto affermato inizialmente dai ricorrenti medesimi, ossia che i Giudici cantonali si sarebbero fondati unicamente sui rilevamenti del consumo dell'elettricità (cfr.
supra consid. 6.2). Ciononostante e come peraltro già rilevato, il Tribunale cantonale amministrativo si è basato su un insieme di indizi da cui risultava che la residenza dei ricorrenti a Z.________ era fittizia. Nell'ambito della valutazione globale dei mezzi di prova di cui disponeva la Corte cantonale ha tenuto conto del fatto che non si sapeva quando i controlli domiciliari erano stati svolti. Non è poi dato da vedere, e i ricorrenti non lo menzionano nemmeno, contrariamente al loro accresciuto dovere di motivazione (cfr.
supra consid. 6.1), in che i loro interrogatori sarebbero stati arbitrariamente ripresi nella sentenza ora querelata rispettivamente in che le dichiarazioni del ricorrente 2 sarebbero state distorte. Infine essi nemmeno spiegano in ché il fatto di prendere in considerazione le dichiarazioni del locatore nell'ambito dell'apprezzamento delle prove sarebbe inficiato d'arbitrio.
6.4. Secondo i ricorrenti il Tribunale cantonale amministrativo avrebbe arbitrariamente preteso che fossero loro a dovere dimostrare la loro effettiva presenza in Svizzera. Al riguardo affermano che gli elementi di prova forniti sarebbero stati sistematicamente sminuiti o ignorati.
Non appare arbitrario o contrario al diritto esigere dai ricorrenti che producano degli elementi di cui disponevano. Essi poi non spiegano, nel loro allegato ricorsuale, quali mezzi di prova sarebbero stati minimizzati o apprezzati in modo arbitrario. La Corte cantonale ha giudicato in maniera sostenibile che le fatture del Comune di Z.________, concernenti in particolare il consumo dell'elettricità, dell'acqua o l'eliminazione dei rifiuti per gli anni 2017 e 2018, pagate dai ricorrenti e menzionate nella sentenza impugnata, non erano idonee, tenuto conto degli altri elementi figuranti agli atti, a provare la loro effettiva presenza nell'appartamento. Allo stesso modo non è insostenibile giudicare che la situazione familiare dei ricorrenti, entrambi separati dalle mogli rimaste in Italia e i cui rispettivi figli, residenti in Italia, sono tutti maggiorenni, non era pertinente nel caso concreto.
6.5. Infine i ricorrenti criticano il fatto che il Tribunale cantonale amministrativo, da un lato, avrebbe affermato che non erano mai presenti in Svizzera e, dall'altro, che la loro presenza era solo sporadica. Tale contraddittorietà dimostrerebbe la mancanza di un accertamento chiaro e univoco dei fatti e, quindi, l'arbitrarietà della decisione avversata.
Nel caso di specie, e quantunque ne dicano i ricorrenti, il Tribunale cantonale amministrativo non ha constatato che essi non erano mai presenti in Svizzera, ma ha giudicato che la loro presenza, sporadica, non era né permanente né effettiva e che di fatto risiedevano all'estero. La censura dei ricorrenti è quindi infondata.
6.6. A titolo abbondanziale, nella misura in cui i ricorrenti fanno riferimento alla loro integrazione sociale ed economica nella regione di Y.________, in particolare in relazione alla loro società datrice di lavoro, va osservato che questi fatti non risultano dalla sentenza impugnata e i ricorrenti non spiegano in ché le condizioni poste dall'art. 97 cpv. 1 LTF sarebbero date in concreto. Emerge peraltro dal rapporto redatto il 19 luglio 2017 dalla Polizia cantonale citato nella sentenza cantonale, il quale è stato trasmesso all'autorità di prime cure, che detta società era implicata in un'inchiesta per reati finanziari e che risultava non avere praticamente nessuna attività commerciale. Ciò che contraddice quanto sostenuto dai qui ricorrenti.
6.7. Discende da quanto precede che è senza arbitrio che il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che la presenza dei ricorrenti in Svizzera non era effettiva e che essi, benché notificati ufficialmente nel nostro Paese, vivevano di fatto all'estero. La critica di arbitrio nell'apprezzamento delle prove va quindi respinta.
7.
Trattandosi dell'applicazione del diritto, i ricorrenti non formulano alcuna censura nei confronti dell'argomentazione della Corte cantonale (cfr.
supra consid. 3.3). In assenza di una qualsiasi motivazione e non essendo ravvisabile alcuna violazione manifesta del diritto (cfr. Accordo del 10 agosto 1964
supra consid. 3.2; art. 6 Allegato I ALC e art. 23 cpv. 1 OLCP; sentenze 2C_363/2023 del 3 agosto 2023 consid. 6.1 e 6.3; 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2), questo punto non verrà esaminato oltre.
8.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela infondato e come tale dev'essere respinto.
9.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e cpv. 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 21 aprile 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: R. Ieronimo Perroud