Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_560/2026
Sentenza del 16 giugno 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinata dall'avv. Luisa Polli,
opponenti.
Oggetto
Decreto di abbandono,
ricorso contro la sentenza emanata il 21 aprile 2026
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2025.77, 60.2026.86).
Fatti
A.
A.a. In data 28 luglio 2021 A.________ ha querelato B.________ per furto, lesioni semplici e vie di fatto.
Con decreto 21/2024 dell'8 gennaio 2024, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato l'abbandono del procedimento penale.
Con decisione del 29 febbraio 2024, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, poiché tardivo, il reclamo interposto da A.________ contro il predetto decreto di abbandono.
A.b. Con istanza del 3 marzo 2025, A.________ ha chiesto la riapertura del procedimento penale.
Con decisione del 4 marzo 2025, il Procuratore pubblico ha respinto l'istanza. A.________ ha impugnato tale decisione presso la Corte dei reclami penali (inc. 60.2025.77).
A.c. Il 12 marzo 2026, A.________ ha inoltrato alla Corte dei reclami penali un "Ricorso contro il decreto di abbandono emanato dal Procuratore pubblico Galliani in data 10 marzo 2026" (inc. 60.2026.86).
Il Presidente della Corte dei reclami, ritenuto che non risultava fosse stato emanato il decreto di abbandono citato da A.________ nel menzionato reclamo, ha chiesto a quest'ultimo di trasmettere una copia del decreto d'abbandono. Il 18 marzo 2026, A.________ ha comunicato alla Corte dei reclami che era incorso in un errore e che si riferiva al decreto di abbandono 21/2024.
B.
Con sentenza del 21 aprile 2026, la Corte dei reclami penali ha congiunto gli incarti 60.2025.77 e 60.2026.86, ha dichiarato irricevibile il reclamo nell'inc. 60.2026.86 e respinto, per quanto ricevibile, il reclamo nell'inc. 60.2025.77, ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico del reclamante.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché questa proceda a "un nuovo esame completo dei mezzi di prova, in particolare delle registrazioni audio." Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 98 consid. 1).
1.1.
1.1.1. L'art. 81 cpv. 1 LTF riconosce il diritto a interporre un ricorso in materia penale a chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). In virtù dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, è in particolare legittimato l'accusatore privato, ossia il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). L'accusatore privato è legittimato a interporre un ricorso in materia penale tuttavia solo se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF).
Qualora il ricorso è rivolto contro un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato deve indicare nella procedura dinanzi al Tribunale federale i motivi per i quali e in che misura la decisione impugnata può influire sul giudizio di una sua concreta pretesa civile (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_433/2026 del 27 maggio 2026 consid. 1.2.3; 7B_209/2025 del 4 marzo 2026 consid. 1.1.2). Il Tribunale federale pone esigenze severe alla motivazione della legittimazione. Esso vaglia d'ufficio e con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità di un ricorso, senza tuttavia procedere a un esame approfondito nel merito. Nel ricorso deve pertanto essere indicato in maniera concisa in che misura le condizioni di ammissibilità dello stesso siano adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_433/2026 del 27 maggio 2026 consid. 1.2.3 e rinvii).
1.1.2. Nel caso in cui il ricorso non dovesse adempiere le esposte esigenze di motivazione, un esame nel merito è possibile unicamente qualora l'influenza della decisione impugnata sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1; 137 IV 246 consid. 1.3.1). Questo può essere il caso quando il reato ha direttamente causato un danno all'integrità fisica, psichica o sessuale di una gravità tale da giustificare chiaramente il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione del torto morale (sentenze 7B_433/2026 del 27 maggio 2026 consid. 1.2.3; 7B_830/2025 del 12 febbraio 2026 consid. 1.2).
1.1.3. In concreto, il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare, egli non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della querela. In assenza di una motivazione sufficiente sulle eventuali pretese civili del ricorrente, la sua legittimazione ricorsuale nel merito ex art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF deve essere negata.
1.2.
1.2.1. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2.2. In concreto, il ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito. Con le sue censure, infatti, egli intende manifestamente rimettere in discussione il giudizio di merito (segnatamente l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove svolti dalla Corte cantonale). Tale facoltà, in difetto della legittimazione ricorsuale, gli è tuttavia preclusa. Laddove il ricorrente censura una violazione del suo diritto di essere sentito, ravvisabile - a suo dire - nel fatto che la Corte cantonale, per ragioni formali, avrebbe omesso a torto di esaminare il contenuto delle registrazioni audio, il gravame risulta inammissibile, ritenuto che il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF; v. DTF 150 III 408 consid. 2.4 e rinvii).
2.
Manifestamente non motivato conformemente alle esigenze di motivazione poste dalla LTF, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 giugno 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara