Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_334/2026
Sentenza del 2 giugno 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Koch, Hofmann,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rosa Maria Cappa,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Levata dei sigilli,
ricorso contro la decisione emanata il 4 febbraio 2026 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino (950.2026.1).
Fatti
A.
A.a. In data 21 maggio 2024 le società B.B.________ S.p.A. e C.B.________ SA hanno sporto querela penale nei confronti di A.________. B.________ è un gruppo attivo a livello globale e specializzato nella progettazione e produzione di trasformatori e reattori. La C.B.________ SA si occupa in particolare di ricerca e sviluppo, mentre la B.B.________ S.p.A., società principale del gruppo, si occupa della produzione. A.________ è stato per anni dipendente della C.B.________ SA, prima di rassegnare le sue dimissioni in data 12 dicembre 2023.
Dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la C.B.________ SA, A.________ ha iniziato una nuova attività lavorativa alle dipendenze di D.________ S.r.l., società italiana con sede a X.________. Secondo le querelanti, la D.________ S.r.l. avrebbe iniziato a contattare i clienti della C.B.________ SA con offerte per prodotti simili a quelli offerti dalla C.B.________ SA ma a prezzi inferiori, indicando sull'offerta l'indirizzo di Y.________, dove in precedenza aveva gli uffici la C.B.________ SA. D.________ S.r.l. avrebbe inoltre iniziato ad offrire a clienti storici della C.B.________ SA anche dei trasformatori speciali e altamente tecnologici che erano stati appositamente sviluppati dalla C.B.________ SA per quei clienti. In data 13 settembre 2023, D.________ S.r.l. ha iscritto a Registro di commercio del Cantone Ticino una succursale con sede a Y.________, per poi subentrare il 31 dicembre 2023 nei locali occupati in precedenza dalla C.B.________ SA.
A fronte di quanto precede, le querelanti hanno verificato la cartella utente utilizzata da A.________ durante la sua attività lavorativa presso la C.B.________ SA. Da tali accertamenti sarebbe emerso che A.________ nei mesi precedenti alla disdetta del contratto di lavoro (perlomeno a partire dal 22 giugno 2023) avrebbe sistematicamente trasferito sul suo indirizzo e-mail e su un supporto hardware esterno disegni, schemi, dati di carattere tecnico e offerte relative ai prodotti offerti dalla C.B.________ SA e in quanto tali soggetti a segretezza. A mente delle querelanti, tali documenti ed informazioni sarebbero stati trasmessi, almeno in parte, a D.________ S.r.l., che li avrebbe in seguito utilizzati per accaparrarsi i clienti che in precedenza erano della C.B.________ SA, rispettivamente per offrire prodotti che D.________ S.r.l. in precedenza non proponeva.
A.b. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale nei confronti di A.________ per violazione del segreto di fabbrica o commerciale (art. 162 CP), infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241) e infrazione alla legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA; RS 231.1).
B.
B.a. Con decreto del 14 giugno 2024, il magistrato inquirente ha ordinato il sequestro del PC utilizzato da A.________ mentre era alle dipendenze della C.B.________ SA.
In data 13 novembre 2024, la polizia ha inoltre proceduto alla perquisizione dei locali utilizzati dalla società D.________ S.r.l. a Y.________ e ha sequestrato della documentazione cartacea nonché il telefono cellulare e il PC utilizzati da A.________.
B.b. Sentito dal magistrato inquirente in qualità di imputato in data 13 novembre 2024, A.________ e i suoi legali hanno acconsentito all'esecuzione di una copia forense del telefono cellulare e del PC, alla quale sarebbero poi stati apposti i sigilli. Nell'ambito di tale interrogatorio, A.________ e i suoi legali hanno confermato al magistrato inquirente il loro consenso a che venga fatta la perquisizione degli apparecchi elettronici in loro presenza, alfine di eventualmente porre sotto sequestro unicamente i documenti utili al procedimento penale.
B.c. Con scritto del 25 novembre 2024, A.________ ha espresso il proprio consenso a che venga effettuata, in presenza sua e dei suoi difensori, la perquisizione delle copie forensi degli apparecchi elettronici in modo da porre sotto sequestro unicamente i documenti utili al procedimento penale, sui quali ha dichiarato di mantenere i sigilli ai sensi dell'art. 248 CPP.
Con scritto del 28 novembre 2024, il magistrato inquirente ha comunicato a A.________ che le immagini forensi degli apparecchi elettronici a lui riconducibili e messi al sicuro nell'ambito della perquisizione presso la D.________ S.r.l. di Y.________ (cfr. lett. B.a
supra) sarebbero rimaste depositate presso la polizia giudiziaria e non sarebbero state messe a disposizione del magistrato inquirente o delle parti del procedimento fino ad avvenuta cernita.
In occasione del verbale del 31 ottobre 2025, i difensori di A.________ hanno preso atto di ciò, formulando alcune proposte per l'estrapolazione dei dati.
B.d. Con decreto del 5 novembre 2025, il magistrato inquirente ha dato mandato alla polizia giudiziaria di procedere all'estrapolazione dei dati in applicazione di determinati criteri.
B.e. In data 19 dicembre 2025, la polizia giudiziaria ha consegnato al magistrato inquirente il rapporto di esecuzione e una chiavetta USB sulla quale erano salvati i dati estrapolati.
B.f. Con scritto del 29 dicembre 2025, A.________ ha chiesto l'apposizione dei sigilli sulla documentazione informatica estrapolata dalla polizia. Ha sostenuto che si sarebbe trattato di una "fishing expedition". Ha inoltre invocato l'incompetenza territoriale del Ministero pubblico del Cantone Ticino. Ha infine addotto che i dati estrapolati sarebbero coperti dal segreto di fabbrica o commerciale.
B.g. Con istanza del 9 gennaio 2026, il magistrato inquirente ha chiesto al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino (di seguito: GPC), in via principale, di dichiarare irricevibile la richiesta di sigillamento del 29 dicembre 2025 e, in via subordinata, di dissigillare tutti i dati estrapolati dalla polizia e indicati nel rapporto d'esecuzione del 16 dicembre 2025.
B.h. Con decisione del 4 febbraio 2026, il GPC ha accolto l'istanza di dissigillamento del 9 gennaio 2026.
C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale l'annullamento della decisione impugnata, la reiezione dell'istanza di dissigillamento del 9 gennaio 2026 e la restituzione dei documenti sequestrati al detentore. In via subordinata, postula l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al GPC per una nuova decisione ai sensi dei considerandi. In via ancor più subordinata, postula l'annullamento della decisione impugnata e che venga ordinata la fissazione di un'udienza di incombenti per effettuare una cernita all'esito della quale vengano restituiti al detentore i documenti relativi ai suoi contatti con i difensori penali, i documenti attinenti alla sua sfera privata/intima, i documenti coperti dal segreto commerciale o di fabbrica, i documenti afferenti a terzi estranei al procedimento e i documenti la cui data di creazione è successiva al 12 dicembre 2023.
Con decreto del 23 marzo 2026, la Giudice presidente della II Camera di diritto penale del Tribunale federale ha conferito effetto sospensivo al ricorso.
Diritto
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 98 consid. 1).
1.1. Contro la decisione del GPC relativa a una domanda di dissigillamento è dato direttamente il ricorso in materia penale al Tribunale federale (DTF 151 IV 175 consid. 2.2 e rinvii).
1.2. La decisione impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Il ricorso in materia penale contro una siffatta decisione è ammissibile soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 149 IV 205 consid. 1.2 e rinvii). Secondo la giurisprudenza, se nella procedura di dissigillamento viene sufficientemente dimostrato che degli interessi giuridicamente protetti al mantenimento di un segreto si oppongono al dissigillamento, in caso di dissigillamento sussiste il rischio di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, poiché la divulgazione di un segreto non può essere revocata (DTF 151 IV 350 consid. 2.2 e rinvio).
Il ricorrente adduce che nei supporti informatici posti sotto sigillo si troverebbero informazioni coperte dal segreto professionale, in particolare corrispondenza relativa ai rapporti con i suoi difensori penali. Sostiene inoltre che nei supporti informatici sigillati si troverebbero informazioni attinenti alla sua sfera privata e intima ai sensi dell'art. 264 cpv. 1 lett. b CPP che sarebbero protette, ritenuto che l'interesse alla protezione della personalità prevarrebbe sull'interesse al perseguimento penale.
Con tale argomentazione, il ricorrente rende verosimile l'esistenza di un rischio di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
1.3. Il ricorrente, imputato nel procedimento penale e detentore degli apparecchi elettronici dai quali sono stati estrapolati i dati poi posti sotto sigillo, è legittimato giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF a ricorrere contro la decisione di dissigillamento. Per questi motivi, il ricorso in materia penale è proponibile e in linea di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
1.4. Inammissibile risulta tuttavia il gravame, nella misura in cui il ricorrente adduce che nei documenti sigillati vi sarebbero informazioni relative a terzi totalmente estranei al procedimento penale. Come evidenziato a ragione dal GPC, infatti, il ricorrente non dispone di un interesse personale giuridicamente protetto ad invocare l'eventuale interesse di terzi (cfr. DTF 145 IV 161 consid. 3.1; sentenza 7B_1261/2024 del 31 marzo 2026 consid. 1.4 e rinvii).
2.
2.1. Il ricorrente contesta l'esistenza di sufficienti indizi di reato a suo carico. Censura in tale ambito un accertamento dei fatti manifestamente inesatto da parte del GPC e una motivazione lacunosa e contraddittoria della decisione impugnata.
2.2. Nell'ambito di una procedura di dissigillamento, il GPC deve anzitutto appurare l'esistenza di sufficienti indizi di reato (ex art. 197 cpv. 1 lett. b CPP; sentenza 7B_1261/2024 del 31 marzo 2026 consid. 2.1). Diversamente dal giudice di merito, tuttavia, il GPC non deve eseguire un'esauriente ponderazione delle circostanze a carico o a discolpa dell'imputato e intraprendere una valutazione completa dell'attendibilità dei vari mezzi probatori disponibili. Gli incombe piuttosto esaminare se, sulla base delle risultanze istruttorie finora conseguite, l'autorità inquirente poteva sostenibilmente ammettere l'esistenza di sufficienti indizi di reato, i quali devono essere seri e concreti (DTF 150 IV 239 consid. 3.2 e 3.4; sentenze 7B_1230/2025, 7B_1231/2025 del 16 aprile 2026 consid. 4.2.2; 7B_166/2024 del 26 gennaio 2026 consid. 3.1).
2.3. Il GPC ha ammesso l'esistenza di sufficienti e concreti elementi per sospettare che il ricorrente, in qualità di
Area Sales Manager della C.B.________ SA, abbia sottratto a quest'ultima, prima di rassegnare le sue dimissioni il 12 dicembre 2023, documenti tecnico-commerciali, informazioni riservate, file di processi produttivi, disegni e fotografie di dettaglio costruttivo (anche di componenti speciali e specifici), informazioni queste che egli avrebbe in seguito utilizzato nell'ambito della sua attività presso la succursale svizzera della D.________ S.r.l.
Secondo il GPC, la E.________ s.r.l., società incaricata dalle querelanti di verificare la cartella utente del ricorrente durante la sua attività lavorativa presso la C.B.________ SA, ha infatti constatato che egli avrebbe salvato del materiale prettamente tecnico nella sua cartella centralizzata, inviandosi altresì in copia per conoscenza nascosta diversi messaggi con dettagli tecnici alla sua casella di posta elettronica personale. Da tali accertamenti risulta che il ricorrente avrebbe salvato, nella sua cartella centralizzata e sul suo PC personale, parecchi disegni e fotografie di dettaglio costruttivo che servirebbero per la produzione dei cosiddetti
Network Transformers (o
Submersible Transformers). Inoltre, la E.________ s.r.l. ha constatato che il ricorrente dal 30 maggio 2023 al 3 dicembre 2023 avrebbe salvato numerosi file contenenti informazioni di carattere tecnico su un'unità esterna USB. La E.________ s.r.l. ha in particolare constatato che l'8 dicembre 2023, ovvero quattro giorni prima delle dimissioni del ricorrente, quest'ultimo avrebbe effettuato un backup del suo intero account di posta elettronica, che nel percorso del suo profilo utente sarebbero presenti ca. 9'500 file fotografici rappresentativi dei dettagli costruttivi dei trasformatori per un cliente sudamericano (molti dei quali poi copiati su disco esterno), che il ricorrente in data 25 maggio 2023 avrebbe creato quattro file excel contenenti i computi elettrici dei trasformatori e in data 13 dicembre 2023 un file excel contenente l'elenco di tutti gli ordini clienti di B.________. Il GPC ha inoltre rilevato che l'8 settembre 2023 a Registro di commercio del Cantone Ticino è stata iscritta la succursale di Y.________ della D.________ S.r.l., sita al medesimo (precedente) indirizzo della C.B.________ SA. Il GPC ha considerato che, secondo le querelanti, sarebbero state numerose le segnalazioni dei loro clienti in merito alle offerte avanzate dal ricorrente in nome e per conto di D.________ S.r.l. per prodotti in concorrenza con quelli delle querelanti. A mente del GPC, il solo fatto di tentare di "soffiare" dei clienti alla concorrenza non è necessariamente indice di concorrenza sleale. Ha tuttavia considerato quantomeno sospetto il fatto che la D.________ S.r.l., società che al 30 settembre 2023 aveva poco più di venti dipendenti, dopo aver ingaggiato il ricorrente sia diventata in grado di fare concorrenza con un gruppo con 500 collaboratori e uffici in tutti i continenti.
2.4. Con tale argomentazione, il GPC ha motivato in maniera sufficiente e convincente l'esistenza di seri e concreti indizi di reato a carico del ricorrente. Le censure ricorsuali sollevate al riguardo, nella misura della loro ammissibilità (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 150 III 408 consid. 2.4; 148 IV 205 consid. 2.6), non meritano accoglimento.
2.4.1. Nella misura in cui il ricorrente sostiene che le informazioni in questione sarebbero state a lui "accessibili" durante il rapporto di lavoro, vista la sua attività di
Area Sales Manager, egli ancora non dimostra perché egli avrebbe avuto necessità di scaricare tali informazioni e salvarle su un supporto USB esterno rispettivamente di inviarle alla sua casella di posta elettronica personale, in particolare nelle settimane precedenti alle sue dimissioni.
Come rettamente ritenuto dal GPC, la questione di sapere quali informazioni fossero necessarie e funzionali allo svolgimento delle mansioni lavorative del ricorrente presso la C.B.________ SA sarà in ogni caso oggetto dell'inchiesta e della decisione di merito. Come già esposto (cfr. consid 2.2
supra), nell'ambito della procedura di dissigillamento l'autorità inferiore era tenuta unicamente a esaminare se, sulla base delle risultanze istruttorie finora conseguite, l'autorità inquirente poteva sostenibilmente ammettere l'esistenza di sufficienti e concreti indizi di reato a carico del ricorrente, ciò che ha fatto. La ponderazione delle circostanze a carico o a discolpa del ricorrente e la valutazione completa dell'attendibilità dei vari mezzi probatori disponibili sarà compito del giudice del merito.
2.4.2. Nella misura in cui il ricorrente censura una "motivazione lacunosa", la critica risulta infondata. Il GPC ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui ha confermato l'esistenza di sufficienti indizi di reato a carico del ricorrente. I motivi alla base di tale valutazione sono chiaramente indicati nella decisione impugnata, in modo tale da permettere al ricorrente di contestarla in questa sede con cognizione di causa (v. DTF 150 V 474 consid. 4.1 e rinvii).
Nemmeno è ravvisabile una "contraddizione" nel fatto che il GPC, dopo aver ritenuto che il semplice tentativo di sottrarre dei clienti alla concorrenza non sia necessariamente indice di concorrenza sleale, abbia qualificato come "quantomeno sospetto" il fatto che la nuova datrice di lavoro del ricorrente, società che al 30 settembre 2023 aveva poco più di venti dipendenti, dopo averlo ingaggiato, sia diventata in grado di far concorrenza alla C.B.________ SA, società con 500 collaboratori e uffici in tutti i continenti.
3.
3.1. Il ricorrente censura l'incompetenza dell'autorità inquirente svizzera e una violazione dell'art. 8 CP.
3.2. Secondo l'art. 3 cpv. 1 CP, il Codice penale si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. Giusta l'art. 8 cpv. 1 CP, un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento. Quest'ultima norma costituisce un complemento indispensabile all'art. 3 CP poiché definisce i criteri che permettono di stabilire se un reato è stato commesso in Svizzera (DTF 144 IV 265 consid. 2.3.1; sentenze 6B_725/2024 del 13 gennaio 2026 consid. 4.2.1; 7B_30/2023, 7B_31/2023 del 2 dicembre 2025 consid. 4.2.1 e rinvii). Per commissione del reato si intende ogni singolo comportamento costitutivo dello stesso. È sufficiente una realizzazione parziale della fattispecie sul territorio svizzero, che non sia limitata alla semplice presa di decisione di delinquere o a un atto preparatorio (DTF 144 IV 265 consid. 2.7.2; sentenza 6B_725/2024 del 13 gennaio 2026 consid. 4.2.2 e rinvii). Secondo la giurisprudenza, nei rapporti internazionali si giustifica di ammettere la competenza svizzera anche in casi senza un riferimento stretto al territorio nazionale, allo scopo di evitare un conflitto di competenza negativo (DTF 141 IV 336 consid. 1.1, 205 consid. 5.2; 133 IV 171 consid. 6.3; sentenza 7B_766/2025 del 7 aprile 2026 consid. 3.3 e rinvii).
3.3. Il GPC ha ricordato che è compito del giudice del merito dirimere definitivamente la questione relativa alla competenza delle autorità svizzere. Nel caso di specie, il GPC ha in ogni caso ammesso l'esistenza di appigli rilevanti per fondare la competenza del Ministero pubblico ticinese: la sede ticinese della C.B.________ SA (la quale secondo il contratto di lavoro del 3 maggio 2018 era la sede di lavoro principale del ricorrente) e la succursale di Y.________ della D.________ S.r.l., indicata (parimenti a un numero di telefono cellulare svizzero) sull'offerta inviata dal ricorrente a F.________ il 23 febbraio 2024 a nome e per conto della D.________ S.r.l. Secondo il GPC appare quindi altamente probabile che un'eventuale trafugazione dei dati sia avvenuta in via zzz a Y.________, indirizzo dal quale il ricorrente potrebbe altresì aver continuato a preparare offerte anche a nome e per conto della D.________ S.r.l. Il GPC ha infine ritenuto che la C.B.________ SA, costituitasi accusatrice privata, ha personalità giuridica propria e potrebbe effettivamente essere danneggiata dalle presunte azioni penalmente rilevanti del ricorrente.
3.4. Con le sue censure, il ricorrente non dimostra perché il GPC, ammettendo l'esistenza di elementi sufficienti per ritenere data la competenza dell'autorità inquirente svizzera, avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 8 cpv. 1 CPP.
Il ricorrente adduce di non voler "proporre un'ipotesi diversa da quella ritenuta dal GPC", ma sottolinea che quando era alle dipendenze della C.B.________ SA risiedeva in Italia e poteva lavorare da remoto. Con tale argomentazione, egli non si confronta puntualmente con l'accertamento della decisione impugnata, secondo il quale la sede ticinese della C.B.________ SA giusta il contratto di lavoro del 3 maggio 2018 era la sede di lavoro principale del ricorrente. Laddove il ricorrente sostiene che l'evento illecito (contestato) si sarebbe verificato "nel luogo in cui le offerte sono pervenute", egli perde di vista che nel presente procedimento penale gli viene rimproverata, in primo luogo, la trafugazione di dati della C.B.________ SA avvenuta nella sede ticinese di Y.________ (cfr. consid. 3.3
supra). Come rettamente ritenuto dal GPC, nei rapporti internazionali si giustifica di ammettere la competenza svizzera anche in casi senza un riferimento stretto al territorio nazionale, allo scopo di evitare un conflitto di competenza negativo (cfr. consid. 3.2
supra).
4.
4.1. Il ricorrente lamenta che il GPC non avrebbe tenuto conto di vari vizi procedurali. Da un lato, il fatto che la polizia avrebbe non solo eseguito la copia forense, ma anche estrapolato i dati sulla base di parole chiave. Inoltre, il magistrato inquirente non avrebbe dato nessuna garanzia o indicazione che i poliziotti incaricati della messa al sicuro dei dati non sarebbero stati successivamente coinvolti nell'effettiva attività investigativa in corso. Dall'altro lato, il termine concesso dal magistrato inquirente al ricorrente per esprimersi (ossia tre giorni ex art. 248 cpv. 1 CPP) sarebbe stato troppo corto in considerazione dell'enorme mole di dati e dei problemi tecnici riscontrati nell'apertura dei file.
4.2. In merito alla prima censura, dai fatti accertati in maniera vincolanti nella sentenza impugnata (art. 105 cpv. 1 LTF) risulta che i precedenti difensori del ricorrente erano stati orientati dal magistrato inquirente sul fatto che quest'ultimo avrebbe dato mandato alla polizia giudiziaria per l'estrapolazione dei dati mediante l'impiego di determinate parole chiave. Ritenuto che la conoscenza dei precedenti difensori del ricorrente in merito alle modalità di estrapolazione dei dati deve essere imputata a quest'ultimo e che non risulta che tali modalità siano state oggetto di contestazione in sede cantonale, il fatto che il ricorrente rispettivamente il suo nuovo difensore le contesti per la prima volta nella presente procedura ricorsuale appare contrario alla buona fede processuale (cfr. DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2; sentenze 6B_659/2024 del 2 febbraio 2026 consid. 2.5 in fine; 6B_674/2023 del 17 marzo 2025 consid. 4.2 e rinvii).
Anche in merito alla seconda censura, non risulta dai fatti accertati dal GPC che essa sia stata sollevata in sede cantonale. Il ricorrente nemmeno rimprovera al GPC una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) per non aver trattato tale censura nella decisione impugnata. A causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (cfr. art. 80 cpv. 1 LTF; sentenze 6B_492/2024 del 15 aprile 2026 consid. 2.6.4; 7B_737/2025 del 21 agosto 2025 consid. 5.2), la censura risulta inammissibile.
5.
5.1. Il ricorrente censura che il GPC avrebbe ritenuto, a torto, che egli non aveva adempiuto al suo dovere di collaborazione, non avendo indicato specificatamente i file in cui sono contenute le informazioni non sequestrabili ex art. 264 CPP.
5.2.
5.2.1. Dopo aver appurato l'esistenza di sufficienti indizi di reato (cfr. consid. 2.2
supra), il giudice del dissigillamento deve verificare se le carte e le registrazioni messe al sicuro sono potenzialmente utili per l'inchiesta in corso (DTF 151 IV 350 consid. 2.5.3; sentenze 7B_1261/2024 del 31 marzo 2026 consid. 3.4.1.1; 7B_312/2023, 7B_329/2023 del 21 gennaio 2026 consid. 3.3.2 e rinvii).
5.2.2. In concreto, il ricorrente non si confronta puntualmente con il relativo considerando della decisione impugnata concernente l'utilità potenziale dei dati messi al sicuro per il procedimento penale. Vista l'assenza di una motivazione conforme alle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, la questione non va esaminata oltre.
5.3.
5.3.1. Giusta l'art. 248 cpv. 1 CPP, se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'art. 264 CPP, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti.
In virtù dell'art. 264 cpv. 1 CPP, non possono essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti, documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il difensore (lett. a), carte e registrazioni personali e corrispondenza dell'imputato, se l'interesse alla protezione della sua personalità prevale su quello del perseguimento penale (lett. b), oggetti e documenti inerenti ai contatti tra l'imputato e persone aventi facoltà di non deporre conformemente agli art. 170-173 CPP , sempre che tali persone non siano a loro volta imputate nello stesso contesto fattuale (lett. c), nonché oggetti e documenti inerenti ai contatti tra un'altra persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati (LLCA; RS 935.61), sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale (lett. d).
5.3.2. Secondo la giurisprudenza, spetta al detentore degli oggetti e delle registrazioni messi al sicuro che devono essere perquisiti e riguardo ai quali ha chiesto il sigillamento sostanziare in maniera sufficiente nell'ambito della successiva procedura di dissigillamento i suoi interessi al mantenimento dei pretesi segreti, rendendoli perlomeno verosimili. Ciò vale in particolare in caso di grandi quantità di dati. Se l'interessato non adempie al suo obbligo di collaborazione, il giudice del dissigillamento non è tenuto a ricercare d'ufficio eventuali ostacoli al sequestro. Gli interessi al mantenimento del segreto devono essere descritti perlomeno in maniera sommaria ed essere resi verosimili (DTF 142 IV 207 consid. 7.1.5 e 11; 141 IV 77 consid. 4.3, 5.5.3 e 5.6; sentenza 7B_1261/2024 del 31 marzo 2026 consid. 3.2.1 e rinvii).
5.4. In concreto, le censure ricorsuali, nella misura della loro ammissibilità, non meritano accoglimento.
5.4.1. Il GPC ha ritenuto che il ricorrente si era sostanzialmente limitato a segnalare, in maniera molto generica, che i dati estrapolati conterrebbero conversazioni, messaggi e documenti inerenti ai rapporti tra lui e i propri difensori; conversazioni, messaggi e documenti di natura strettamente privata con destinatari parenti, amici, medici e anche clienti, contenenti informazioni sensibili (tra cui riferimenti allo stato di salute di sua moglie, deceduta a seguito di una grave malattia); informazioni coperte dai segreti della nuova datrice di lavoro (D.________ S.r.l.) e di terzi del tutto estranei al procedimento penale.
5.4.2. Come rettamente rilevato dal GPC in merito alle informazioni asseritamente coperte dai segreti della D.________ S.r.l. e di terzi, il ricorrente non può prevalersene, non essendone il titolare (cfr. consid. 1.4
supra). Inoltre, il GPC ha rinviato a giusta ragione alla giurisprudenza relativa alla versione dell'art. 248 cpv. 1 CPP in vigore dal 1° gennaio 2024, secondo la quale i segreti commerciali, d'affari e di fabbricazione non possono più essere invocati per richiedere il sigillamento (DTF 151 IV 175 consid. 2.4.2). Il ricorrente non si confronta puntualmente con questi considerandi, né dimostra perché essi violerebbero il diritto.
5.4.3. In merito alle conversazioni, ai messaggi e ai documenti di natura strettamente privata con destinatari parenti, amici e clienti contenenti "informazioni sensibili", il ricorrente fa valere la limitazione al sequestro di cui all'art. 264 cpv. 1 lett. b CPP. Come rettamente rilevato dal GPC, tali informazioni non godono di una protezione assoluta (DTF 151 IV 344 consid. 2.4; sentenza 7B_711/2024 del 20 novembre 2024 consid. 3.2 e rinvii).
Indipendentemente dal fatto che il ricorrente, a mente del GPC, al riguardo non ha adempiuto al suo obbligo di collaborazione, l'autorità precedente - nell'ambito di una motivazione alternativa - ha ritenuto che un interesse privato preponderante del ricorrente che prevarrebbe sulla ricerca della verità non è ravvisabile. Il ricorrente non si confronta puntualmente con questa motivazione, né dimostra perché la stessa violerebbe il diritto (sulle esigenze di motivazione in caso di motivazione alternativa, v. DTF 149 III 318 consid. 3.1.3; 142 III 364 consid. 2.4 e rinvii).
5.4.4. In merito alle conversazioni, ai messaggi e ai documenti di natura strettamente privata del ricorrente con destinatari medici e asseritamente contenenti informazioni sensibili, tra cui riferimenti allo stato di salute della moglie, a mente del GPC non è comprensibile come tali presunti contatti con i medici possano essere stati estrapolati, dato che le parole chiave utilizzate non fanno nessun riferimento a questioni mediche. Nell'ambito di una motivazione alternativa, il GPC ha in ogni caso ritenuto che, anche qualora informazioni del genere fossero state estrapolate, il ricorrente, il quale ha potuto visionare i dati in questione, per ottemperare al suo obbligo di collaborazione avrebbe dovuto nominare le applicazioni e i file asseritamente contenenti segreti medici, specificando a quale (i) periodo (i) risalissero i dati in questione e indicando i nominativi dei medici coinvolti, ciò che invece ha omesso.
Anche in merito alle conversazioni, ai messaggi e ai documenti inerenti ai rapporti tra il ricorrente e i suoi difensori, il GPC ha ritenuto che il ricorrente ha omesso di nominare i file asseritamente contenenti informazioni protette dal segreto professionale dell'avvocato nonché di specificare a quale (i) periodo (i) risalissero i dati in questione. Nell'ambito di una motivazione alternativa, il GPC ha espresso i suoi dubbi in merito alla possibilità di estrapolare informazioni concernenti tali presunti contatti tra il ricorrente e i suoi difensori, ritenuto che le parole chiave utilizzate non facevano riferimento alcuno a questioni giuridiche e ai difensori del ricorrente. Inoltre, prima del 13 novembre 2024, giorno in cui al ricorrente sono stati sequestrati gli apparecchi elettronici dalle cui immagini forensi sono poi stati estrapolati i dati oggetto della presente procedura di dissigillamento, il ricorrente non era a conoscenza del procedimento penale aperto nei suoi confronti. Pertanto, a mente del GPC, il ricorrente in quel momento non aveva ancora avuto né bisogno né la possibilità di consultarsi con chicchessia in merito alle accuse penali rivoltegli dalle querelanti, tantomeno con i suoi difensori.
Il ricorrente non si confronta puntualmente con tali argomentazioni alternative poste a fondamento della decisione impugnata, né dimostra perché esse violerebbero il diritto. Nella misura in cui insiste sul fatto che l'estrapolazione dei dati sarebbe avvenuta "senza alcun limite materiale temporale", egli omette di confrontarsi con l'accertamento del GPC secondo il quale dal rapporto d'esecuzione della polizia risulta che il mandato del magistrato inquirente del 5 novembre 2025 sarebbe stato rispettato e agli atti non sussistono elementi per dubitare che ciò sia realmente avvenuto. In siffatte circostanze, il ricorrente non dimostra perché il GPC avrebbe violato il diritto, ritenendo che i dati siano stati estrapolati sulla base delle parole chiave e del limite temporale indicati nel mandato del magistrato inquirente.
6.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino.
Losanna, 2 giugno 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara