Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_293/2026
Sentenza del 7 aprile 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Opposizione tardiva al decreto di accusa,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 gennaio 2026 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2025.372).
Fatti
A.
Con decreto del 21 ottobre 2025, la Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome tardiva, l'opposizione interposta il 22settembre 2025 da A.________ contro il decreto d'accusa emanato in data 4 settembre 2025 nei suoi confronti dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino per titolo di ripetuta registrazione clandestina di conversazioni.
Con sentenza del 23 gennaio 2026, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo presentato da A.________ avverso il predetto decreto.
B.
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale avverso questa sentenza, postulandone l'annullamento seguito dal rinvio della causa alla Corte cantonale affinché entri nel merito dell'opposizione al decreto d'accusa del 4 settembre 2025.
L'11 marzo 2026 le parti sono state informate che in seguito a uno scambio di opinioni tra le due Corti di diritto penale del Tribunale federale concernente la modifica degli art. 35 e 35a RTF (RS 173.110.131) il ricorso sarà trattato dalla II Corte di diritto penale.
Dopo essere stato invitato a fornire un anticipo spese, A.________ con scritto datato 1° aprile 2026 ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 98 consid. 1).
1.1. Secondo l'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenza 7B_25/2026 del 9 marzo 2026 consid. 1.2 e rinvii).
1.2. In concreto, il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione poste dalla LTF e sfugge pertanto a un esame di merito. La Corte cantonale ha accertato che il decreto d'accusa del 4 settembre 2025 è stato intimato al ricorrente, tramite invio raccomandato, lo stesso giorno. Ha inoltre accertato che, secondo il tracciamento degli invii postali, l'atto è stato recapitato allo sportello in data 6 settembre 2025 alle ore 10:10. Secondo la Corte cantonale, il termine di dieci giorni ex art. 354 cpv. 1 CPP per interporre opposizione ha iniziato a decorrere il 7 settembre 2025 ed è giunto a scadenza il 16 settembre 2025. La Corte cantonale ha quindi ritenuto che l'opposizione inoltrata dal ricorrente con scritto datato 21 settembre 2025 e spedito il 22 settembre 2025 dev'essere considerata tardiva.
Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a lamentare che la Corte cantonale avrebbe applicato "in modo rigidamente formalistico le norme sui termini procedurali". Così facendo, egli perde di vista che il fatto di sanzionare il mancato rispetto di un termine non costituisce un formalismo eccessivo (DTF 149 IV 196 consid. 1.1, 97 consid. 2.1; sentenza 6B_962/2025 del 12 febbraio 2026 consid. 2.2 e rinvii). In concreto, inoltre, il ricorrente nemmeno dimostra con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. sentenze 6B_888/2025 del 24 marzo 2026 consid. 2.3.2; 7B_1064/2023 del 5 marzo 2026 consid. 2.3.1) perché la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 6 CEDU, il principio della proporzionalità o la "buona fede procedurale".
Peraltro, l'autorità precedente ha ritenuto che quanto asserito dal ricorrente risultava inidoneo a giustificare la restituzione del termine per presentare opposizione giusta l'art. 94 CPP. Orbene, su questo punto centrale il ricorrente sorvola completamente.
2.
Manifestamente non motivato conformemente alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 aprile 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara