Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_275/2026
Sentenza del 5 maggio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno, piazza Grande 18, 6601 Locarno.
Oggetto
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora
del figlio,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 marzo 2026
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2026.20).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione 27 novembre 2025 l'Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno ha confermato la privazione a A.________ del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio B.________ (nato nel 2012), ha disposto il collocamento di quest'ultimo presso una struttura d'accoglienza e ha disciplinato le relazioni personali tra madre e figlio.
Mediante sentenza 17 marzo 2026 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il reclamo trasmesso il 19 febbraio 2026 da A.________ (completato il 23 e 26 febbraio 2026). Il Presidente ha constatato che il termine di trenta giorni per impugnare la decisione 27 novembre 2025 dell'autorità di protezione era già ampiamente scaduto, mentre la richiesta di " accertamento della nullità assoluta " del provvedimento era confusa e priva di qualsiasi motivazione e fondamento giuridico valido. Il Presidente ha anche precisato che le altre richieste e lamentele risultavano irricevibili già per il fatto che non erano riferite ad alcuna decisione impugnabile.
2.
Con ricorso 25 marzo 2026A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (" in via supercautelare e urgente [...] inibendo all'Autorità ogni misura coercitiva di prelevamento del minore dal domicilio materno ") e previa " immediata attivazione di un regime di istruzione conforme alla diagnosi ADHD, ponendo fine all'abbandono scolastico " - di annullarla e di accertare la nullità della decisione dell'autorità di protezione. La ricorrente ha anche chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
3.2. Nel rimedio all'esame, la ricorrente lamenta un accertamento arbitrario dei fatti e la violazione degli art. 7, 8, 10, 11, 29 e 30 Cost. Ella sostiene in sostanza che l'autorità cantonale avrebbe dovuto accertare la " nullità assoluta " - la quale può essere fatta valere in ogni tempo - della decisione dell'autorità di protezione per " difetto di collegialità, vizio del consenso [del genitore] e omessa audizione del minore ". A suo dire, il Presidente della Camera di protezione non avrebbe tenuto conto di tutti gli argomenti fatti valere nel suo reclamo, documento " completo e diligente, volto a sanare le irregolarità procedurali accumulate ".
Con il suo prolisso e confuso gravame, la ricorrente si limita tuttavia ad esporre la sua versione dei fatti, a formulare vari rimproveri nei confronti delle autorità e dei legali coinvolti nella misura di protezione del minore e - laddove critica la sentenza di ultima istanza cantonale (qui unica impugnabile; v. art. 75 cpv. 1 LTF) - ad avanzare argomenti che, seppure estesi su più pagine, si esauriscono in un'apodittica e vaga contestazione del giudizio, priva di un convincente confronto con i ragionamenti del Presidente della Camera di protezione. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
L'emanazione della presente sentenza rende prive di oggetto le istanze volte al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e all'adozione di altre misure cautelari (peraltro nemmeno motivate).
Considerate le circostanze del caso concreto, si può prescindere dal prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), per cui anche la richiesta della ricorrente di assistenza giudiziaria diviene senza oggetto.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 maggio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini