Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_457/2025
Sentenza del 7 maggio 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Giudice presidente,
Denys, Rüedi,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
ricorrente,
contro
Commissione Paritetica Cantonale dei Giardinieri (CPC), via Lunghi 9, 6802 Rivera, patrocinata dall'avv. Stefano Fornara,
opponente.
Oggetto
penalità,
ricorso contro il lodo finale emanato il 21 luglio 2025 dall'Arbitro unico per i giardinieri del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Dopo un controllo aziendale del 18 aprile 2024 la Commissione Paritetica Cantonale dei giardinieri ha aperto un procedimento per infrazione del Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) dei giardinieri per il Cantone Ticino e ha inflitto il 26 luglio 2024 alla A.________ una multa di fr. 26'400.-- per violazione degli art. 10, 16, 26, 26.1 lett. b, 29.2. e 30.3 del CCL.
Con lodo 21 luglio 2025 l'Arbitro unico per i giardinieri del Cantone Ticino, adito dalla A.________, ha confermato la predetta sanzione pecuniaria. L'Arbitro unico ha proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove e non ha assunto i testi proposti dalla datrice di lavoro, poiché questi avevano già reso delle autodichiarazioni che coprono i motivi per cui era stato chiesto di sentirli. Riferendosi in particolare alla violazione dell'art. 10 CCL (durata del lavoro), l'Arbitro unico ha considerato che l'attrice non aveva pagato ai propri dipendenti 1805.51 ore garantite e che, in base a quanto indicato nel ricorso e nelle autocertificazioni, le spiegazioni apportate riguardavano piuttosto delle assenze inevitabili che avrebbero invece dovuto essere retribuite non solo in base al CCL, ma pure in applicazione dell'art. 324a CO. Soggiunge che, anche qualora si volesse seguire la generica giustificazione, addotta in un secondo tempo, secondo cui le assenze dei dipendenti erano invece dettate da "motivi personali", la società non aveva effettuato le verifiche necessarie per applicare correttamente il CCL. Le infrazioni commesse hanno conferito all'attrice un vantaggio economico che supera fr. 50'000.--, ponendola in una posizione di concorrenza sleale (anche dal profilo di una corretta tenuta amministrativa) rispetto ai concorrenti che invece si attengono scrupolosamente al CCL.
2.
Con ricorso del 15 settembre 2025 la A.________ postula l'annullamento del lodo arbitrale. La ricorrente cita gli art. 393 lett. d ed e CPC e afferma che l'Arbitro unico sarebbe incorso nell'arbitrio, perché gli accordi presi con i suoi dipendenti non erano tesi a eludere un obbligo di retribuzione. Sostiene che il numero di ore riscontrate è infatti talmente elevato da poter escludere che fossero riferite a "impedimenti non colpevoli". Asserisce che si trattava invece di assenze libere e volontarie, concesse ai lavoratori che le avevano chieste, che non rientravano nel campo di applicazione degli art. 10 CCL e 324a CO, ciò che la proposta audizione testimoniale avrebbe permesso di chiarire. Omettendo di accertare "tutti i fatti completi"e rifiutando di escutere i testi, l'arbitro avrebbe violato il suo diritto di essere sentita "per quanto riguarda la completezza dell'istruttoria". L'ammontare della sanzione sarebbe poi frutto di un eccesso del potere discrezionale.
Con risposta 31 ottobre 2025 la Commissione Paritetica Cantonale dei giardinieri propone la reiezione del ricorso.
3.
La procedura di ricorso in materia di arbitrati interni è retta dalla LTF, fatte salve le disposizioni contrarie del primo capitolo del settimo titolo della terza parte del CPC (art. 389 cpv. 2 CPC). L'art. 77 cpv. 2 LTF dichiara inapplicabili diverse disposizioni di questa legge e in particolare gli articoli da 95 a 98 relativi ai motivi di ricorso e l'art. 105 cpv. 2 che permette - a determinate condizioni - di rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore.
La contestazione di un lodo emanato nella giurisdizione arbitrale interna si differenzia - in parte - dalle regole vigenti in materia d'impugnazione di sentenze statali. Costituiscono motivi di ricorso solo quelli elencati nell'art. 393 CPC o, se le parti hanno convenuto di sottomettersi alle regole sugli arbitrati internazionali (art. 353 cpv. 2 CPC), nell'art. 190 LDIP. Il ricorrente non può per contro prevalersi di una violazione del diritto federale non annoverata in tali articoli.
Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 134 III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (DTF 150 III 280 consid. 4.1).
4.
L'art. 393 lett. d CPC permette di annullare la sentenza arbitrale se è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite. Tale disposto deriva dalle regole sull'arbitrato internazionale, ragione per cui pure la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP può in linea di principio essere ripresa (sentenza 4A_599/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2). Il diritto di essere sentito ha quindi essenzialmente il medesimo contenuto del diritto costituzionale garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., ad eccezione dell'obbligo di motivare il lodo. Il diritto di far amministrare prove presuppone che esso sia stato esercitato tempestivamente e secondo le regole della procedura applicabile. Il tribunale arbitrale può rifiutarsi di assumere una prova, senza violare il diritto di essere sentito, se ritiene il mezzo di prova non idoneo a dimostrare i fatti rilevanti o perché reputa, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, che un'ulteriore istruttoria non modificherebbe il suo convincimento fondato sulle prove già assunte (DTF 142 III 360 consid. 4.1.1).
In concreto l'Arbitro unico non ha assunto i testi proposti, perché questi avrebbero dovuto confermare quanto già espresso nelle autocertificazioni. La ricorrente non contesta tale considerazione. Ciò già basta per escludere che, contrariamente a quanto preteso nel ricorso, l'arbitro abbia violato l'art. 393 lett. d CPC non escutendo i lavoratori. La ricorrente pare inoltre misconoscere che il predetto articolo non instaura il principio indagatorio. La critica ricorsuale, in larga misura inammissibile in ragione della sua natura appellatoria, si rivela quindi manifestamente infondata.
5.
Giusta l'art. 393 lett. e CPC la sentenza emanata in un arbitrato interno può essere impugnata se è arbitraria nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o su una manifesta violazione del diritto o dell'equità. L'oggetto della prima censura di arbitrio è quindi ridotto e non concerne l'apprezzamento delle prove e le conclusioni derivatene, ma riguarda unicamente le constatazioni di fatto manifestamente confutate da atti dell'incartamento (DTF 131 I 45 consid. 3.6 e 3.7). Nella misura in cui concerne una manifesta violazione del diritto, la nozione di arbitrio di questa norma corrisponde invece sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 9 Cost. (sentenza 4A_532/2025 del 24 febbraio 2026 consid. 3.1; DTF 131 I 45 consid. 3.4). Per diritto si intende solo il diritto materiale (DTF 142 III 284 consid. 3.2), ad esclusione del diritto di procedura.
Giova innanzi tutto rilevare che la ricorrente fraintende la motivazione del lodo quando lo riduce alla considerazione che gli accordi per dei congedi non pagati erano tesi a non retribuire i dipendenti per quelle assenze che invece avrebbero dovuto essere pagate. L'arbitro le ha infatti in primo luogo rimproverato che i suoi lavoratori non hanno raggiunto il monte ore garantito dal contratto collettivo. Solo in un secondo tempo ha esaminato le argomentazioni avanzate per giustificare tale situazione e ha indicato che le spiegazioni fornite si riferivano a motivi che avrebbero pure imposto il pagamento delle ore non effettuate. Lamentandosi scarnamente che l'arbitro avrebbe ritenuto - "senza il benché minimo appoggio probatorio" - che tutte le 1805.51 ore non pagate rientrerebbero integralmente nella nozione di impedimenti non colpevoli, la ricorrente pare inoltre non avvedersi che nell'ambito di un ricorso contro un lodo la portata della censura di arbitrio degli accertamenti di fatto è limitata alle constatazioni in contrasto con gli atti. Nemmeno sottintendendo che l'art. 10 CCL permetta di concedere ai propri lavoratori "assenze libere e volontarie", la ricorrente formula una ammissibile censura nei confronti della conclusione opposta del lodo, secondo cui le ore menzionate nel CCL dovevano invece essere garantite e retribuite. Altrettanto inammissibile si rivela infine l'appena abbozzata critica della commisurazione della sanzione pecuniaria che peraltro sorvola le considerazioni del lodo sulla gravità, apoditticamente minimizzata nel ricorso, delle (altre) violazioni del CCL sanate solo nel corso della procedura.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e all'Arbitro unico per i giardinieri del Cantone Ticino.
Losanna, 7 maggio 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: G. Piatti