Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_285/2026
Sentenza del 19 giugno 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ Sagl,
ricorrente,
contro
Commissione Paritetica Cantonale (CPC) per i lavori in gesso e l'intonacatura,
viale Portone 4, casella postale 1319, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
penalità,
ricorso contro il lodo emanato il 17 aprile 2026 dall'Arbitro unico per i lavori in gesso e l'intonacatura.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Dopo un controllo aziendale effettuato nel 2024, la Commissione Paritetica Cantonale per i lavori in gesso e l'intonacatura ha inflitto il 28 ottobre 2025 una penalità di fr. 31'200.-- alla A.________ Sagl per la violazione di una serie di norme (art. 20, 22, 26, 32 e 38, nonché dell'appendice 2) del Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) per i lavori in gesso e d'intonacatura, decretato di obbligatorietà generale dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Con lodo del 17 aprile 2026 l'Arbitro unico per i lavori in gesso e l'intonacatura ha confermato l'esistenza di tutte le violazioni già constatate dalla Commissione paritetica, ma ha ridotto la sanzione pecuniaria a fr. 16'200.-- e ha confermato l'importo di fr. 1'800.-- per le spese di controllo. L'Arbitro unico ha ridotto la penalità perché a partire dal 2024 l'impresa aveva allestito delle giornaliere di cantiere, ancorché non complete, e aveva quindi migliorato la situazione rispetto all'anno precedente, durante il quale non era stata effettuata alcuna registrazione. Egli ha pure voluto evitare di gravare eccessivamente la società, visto che i suoi dipendenti hanno ancora la possibilità di chiedere quanto non è stato loro corrisposto in violazione del CCL.
2.
Con ricorso del 26 maggio 2026 la A.________ Sagl postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento del lodo e della multa. Secondo la ricorrente il lodo viola l'art. 393 lett. e CPC.
Con decreto del 28 maggio 2026 la Giudice presidente della Corte adita ha respinto la domanda di effetto sospensivo.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
3.
3.1. Giusta l'art. 393 lett. e CPC la sentenza emanata in un arbitrato interno può essere impugnata se è arbitraria nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o su una manifesta violazione del diritto o dell'equità. L'oggetto della prima censura di arbitrio è quindi ridotto e non concerne l'apprezzamento delle prove e le conclusioni derivatene, ma riguarda unicamente le constatazioni di fatto manifestamente confutate da atti dell'incartamento (DTF 131 I 45 consid. 3.6 e 3.7). Nella misura in cui concerne una manifesta violazione del diritto, la nozione di arbitrio di questa norma corrisponde invece sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 9 Cost. (sentenza 4A_532/2025 del 24 febbraio 2026 consid. 3.1; DTF 131 I 45 consid. 3.4). Per diritto si intende solo il diritto materiale (DTF 142 III 284 consid. 3.2), ad esclusione del diritto di procedura. Infine, la violazione manifesta dell'equità, pure sanzionata da questa norma, presuppone che il tribunale sia stato autorizzato a statuire in equità o che applichi norme che rinviano all'equità (sentenza 4A_563/2018 del 16 ottobre 2019 consid. 2).
Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 134 III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip). Le esigenze di motivazione sono quindi accresciute: il ricorrente deve invocare uno dei limitati motivi di ricorso enunciati dalla legge e mostrare con un'argomentazione precisa, partendo dal lodo, in che modo l'invocato motivo ne giustificherebbe l'annullamento. Critiche appellatorie sono pertanto inammissibili (DTF 150 III 280 consid. 4.1).
3.2. In concreto il ricorso, di palese natura appellatoria, manifestamente non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Esso si esaurisce in una personale valutazione della gravità delle violazioni del CCL, in parte avulsa dagli accertamenti dell'Arbitro e che fa segnatamente completa astrazione dalla constatazione del lodo da cui risulta che essa stessa aveva dichiarato di ritenersi assoggettata al CCL ticinese dei gessatori dal 1° febbraio 2023.
4.
In queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e all'Arbitro unico per i lavori in gesso e l'intonacatura.
Losanna, 19 giugno 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: G. Piatti