Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_135/2026
Sentenza del 7 maggio 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,
contro
Commissione Paritetica Cantonale per l'edilizia principale (CPC), viale Portone 4, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
penalità,
ricorso contro il lodo emanato l'11 marzo 2026 dall'Arbitro unico per l'edilizia principale nel Cantone Ticino (2024DC0009).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Dopo un controllo aziendale effettuato nel 2024, la Commissione Paritetica Cantonale per l'edilizia principale ha inflitto il 2 dicembre 2025 una penalità di fr. 3'000.-- alla A.________ SA per violazione di una serie di norme del Contratto nazione mantello per l'edilizia principale in Svizzera e del Contratto Collettivo di Lavoro cantonale per l'edilizia principale nel Cantone Ticino. La A.________ SA ha invano adito l'Arbitro unico per l'edilizia principale del Cantone Ticino che ha confermato la predetta sanzione con lodo dell'11 marzo 2026.
2.
Con ricorso del 17 marzo 2026 la A.________ SA chiede al Tribunale federale di annullare il lodo. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata si fonda "su un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti e su una valutazione non corretta della documentazione relativa alla gestione salariale e organizzativa dell'azienda".
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
3.
La contestazione di un lodo emanato nella giurisdizione arbitrale interna si differenzia - in parte - dalle regole vigenti in materia d'impugnazione di sentenze statali. Costituiscono motivi di ricorso solo quelli elencati nell'art. 393 CPC o, se le parti hanno convenuto di sottomettersi alle regole sugli arbitrati internazionali (art. 353 cpv. 2 CPC), nell'art. 190 LDIP. Il ricorrente non può per contro prevalersi di una violazione del diritto federale non annoverata in tali articoli. Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 134 III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (DTF 150 III 280 consid. 4.1).
In concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze. Innanzitutto la ricorrente non indica di quale motivo, fra quelli annoverati nell'art. 393 CPC, intenda avvalersi. Riferendosi genericamente alla documentazione completa prodotta, essa pare poi non avvedersi che l'art. 393 lett. e CPC permette unicamente di censurare le costatazioni di fatto arbitrarie (e cioè insostenibili) manifestamente confutate da atti nell'incartamento, ciò che presuppone un'indicazione precisa dell'atto che smentisce l'accertamento di fatto contestato. Anche quando lamenta una violazione del diritto di essere sentita perché non ha partecipato all'udienza, la ricorrente non prende in alcun modo posizione sulle considerazioni del lodo secondo cui il rinvio dell'udienza non le era stato concesso perché la relativa richiesta - intervenuta alcuni minuti prima del suo inizio - era intempestiva e il motivo addotto non comprovato.
4.
In queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e all'Arbitro unico per l'edilizia principale nel Cantone Ticino.
Losanna, 7 maggio 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: G. Piatti