Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_82/2026
Sentenza del 29 luglio 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Hänni, Kradolfer,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Engjëllushe Stafa,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
permesso di dimora UE/AELS; assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.433).
Fatti
A.
A.a. A.________ (1967), cittadina italiana, ha ottenuto, il 16 ottobre 2013, un permesso di dimora UE/AELS per lavorare nel Cantone Ticino. Il 17 marzo 2023 la Sezione della popolazione le ha negato la modifica del titolo di soggiorno (cambiamento di domicilio) chiesta il 4 maggio 2022 e, contemporaneamente, glielo ha revocato oltre a fissarle un termine per lasciare la Svizzera. A sostegno della propria decisione l'autorità ha rilevato che ella non poteva più dedurre un diritto a un'autorizzazione di soggiorno dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone: avendo cessato di lavorare nel 2021, non godeva più dello statuto di lavoratrice. Non aveva inoltre dei mezzi finanziari sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, essendo a carico della pubblica assistenza dal novembre 2021, oltre ad avere dei debiti.
Questa decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato ticinese il 16 ottobre 2024.
A.b. Il 27 novembre 2024 A.________, patrocinata da un'avvocata, ha impugnato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la risoluzione governativa del 16 ottobre 2024. Con sentenza dell'11 dicembre 2025 la Corte cantonale ha accolto il gravame, annullato le decisioni di prima (17 marzo 2023) e seconda (16 ottobre 2024) istanza e retrocesso gli atti di causa all'autorità di prime cure affinché rinnovi il permesso di dimora UE/AELS. Ha considerato, in sintesi, che nel corso della procedura avviata dinanzi ad essa l'insorgente aveva riacquistato lo statuto di lavoratrice ai sensi dell'ALC ciò che le permetteva di mantenersi autonomamente e, quindi, di affrancarsi dall'aiuto sociale e di iniziare a rimborsare i suoi debiti. Non vi erano poi motivi di ordine pubblico che ostavano alla proroga del titolo di soggiorno.
Visto l'esito della causa non è stata prelevata una tassa di giustizia ed è stata riconosciuta all'insorgente un'indennità di fr. 800.-- a titolo di ripetibili, a carico dello Stato del Cantone Ticino. La domanda di beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è stata giudicata priva d'oggetto.
B.
Il 2 febbraio 2026 A.________ ha impugnato con ricorso in materia di diritto pubblico il dispositivo della sentenza cantonale in quanto dichiara la sua domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio priva d'oggetto (cifra 2) e le concede un'indennità di fr. 800.-- per ripetibili (cifra 3). Censurata la violazione dell'art. 29 Cost. e di alcuni disposti del regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e per la fissazione di ripetibili, la ricorrente chiede l'annullamento delle cifre 2 e 3 del dispositivo su questi aspetti e il rinvio della causa all'autorità precedente per nuovo giudizio.
Su richiesta del Tribunale federale l'incarto cantonale gli è stato inviato il 10 febbraio 2026. Non è stato ordinato alcun altro atto istruttorio.
Diritto
1.
1.1. La decisione sulle spese e ripetibili, oggetto della presente impugnativa, è una decisione accessoria rispetto a quella di merito, concernente il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, fondata sul diritto pubblico, e ne segue la natura (sentenza 2C_381/2020 del 9 marzo 2021 consid. 1.1 e rinvio). Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
Poiché la ricorrente è cittadina italiana e può di principio richiamarsi all'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) al fine di risiedere in Svizzera al beneficio di una carta di soggiorno, la suddetta clausola d'eccezione non trova applicazione in concreto (sentenza 2C_628/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 1.1) : è quindi aperta, in linea di principio, la via del ricorso in materia di diritto pubblico.
1.2. Il ricorso, tempestivo (combinati artt. 45, 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) - poiché statuisce definitivamente sul rilascio del titolo di soggiorno e sulle spese e ripetibili della sede cantonale - pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). La stessa è inoltre definitiva, siccome l'autorità di prima istanza, alla quale gli atti sono stati retrocessi per il rilascio dell'autorizzazione di soggiorno è chiaramente tenuta ad accordare il titolo di soggiorno e non beneficia di alcun margine di apprezzamento al riguardo (sentenza 2C_381/2020, già citata, consid. 1.2). L'impugnativa, presentata dalla destinataria della pronuncia contestata, con interesse ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF), è di conseguenza ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico.
2.
2.1. Con un ricorso in materia di diritto pubblico è tra l'altro possibile lamentare la violazione del diritto federale, che include i diritti costituzionali (artt. 95 lett. a e 106 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , esso esamina di regola solo le censure sollevate; la parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 III 81 consid. 1.3; 145 I 121 consid. 2.1).
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarli d'ufficio se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 154 consid. 1.1), ciò che dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF).
3.
Il Tribunale cantonale amministrativo, osservato che l'esito favorevole del ricorso comportava l'annullamento delle decisioni delle precedenti autorità, ha dichiarato che, per semplicità ed economia processuale, si giustificava di fissare nel proprio giudizio gli oneri processuali per le due istanze ricorsuali. Pronunciandosi poi sulle ripetibili dovute, ha aggiunto che non essendogli stata presentata una nota spese, l'indennità dovuta andava determinata con un ammontare complessivo conforme alla sua prassi usuale. Su questa base, e precisato che l'importo in questione teneva conto del fatto che la situazione della ricorrente era migliorata solo dopo la risoluzione governativa del 16 ottobre 2024 e che ella era stata patrocinata da un'avvocata solo dinanzi ad essa, la Corte cantonale ha osservato che la somma attribuita, pari a fr. 800.--, corrispondeva in concreto a quanto le sarebbe spettato quale indennità in caso di concessione del gratuito patrocinio. Ne discendeva che la domanda di beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio risultava priva d'oggetto.
4.
4.1. Dell'avviso della ricorrente, il Tribunale cantonale amministrativo avrebbe disatteso il diritto alla gratuità della procedura e al patrocinio gratuito sgorgante dall'art. 29 cpv. 3 Cost. Misconoscendo il suo effettivo e incontestabile stato di indigenza, avrebbe erratamente negato l'adempimento dei presupposti della garanzia costituzionale per la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede cantonale, dichiarando di riflesso a torto priva di oggetto la sua domanda di assistenza giudiziaria.
Adduce poi che l'indennità di fr. 800.-- assegnatale per le prestazioni di patrocinio sarebbe stata fissata disattendendo in modo arbitrario il regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e per la fissazione di ripetibili, oltre ad essere manifestamente insufficiente e non tenere minimamente conto del lavoro che la causa avrebbe richiesto.
4.2. Sennonché, contrariamente all'opinione della ricorrente, la Corte cantonale, rinunciando a prelevare spese e concedendole un'indennità per ripetibili e dichiarando, di riflesso, la domanda di assistenza giudiziaria, incluso il gratuito patrocinio, priva d'oggetto, si è pronunciata in proposito. Da questo profilo l'art. 29 cpv. 3 Cost. non è quindi stato disatteso.
4.3. Rimane invece da appurare se è a ragione che l'istanza di assistenza giudiziaria è stata in quanto tale dichiarata priva d'oggetto. Al riguardo va osservato che la ricorrente non sostiene, perlomeno non conformemente a quanto esatto dai combinati art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, che il diritto cantonale in materia di assistenza giudiziaria sarebbe stato applicato in maniera arbitraria rispettivamente che la sua portata andrebbe oltre quanto garantito dall'art. 29 cpv. 3 Cost. Ne discende che la causa verrà esaminata unicamente dal profilo della norma costituzionale.
4.4. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Questa norma costituisce una garanzia minima il cui rispetto da parte della precedente istanza è esaminato, sotto il profilo del diritto, con pieno potere cognitivo dal Tribunale federale (DTF 142 III 131 consid. 4.1).
4.4.1. Il patrocinatore d'ufficio può dedurre dall'art. 29 cpv. 3 Cost. un diritto all'indennizzo e al rimborso delle spese. Esso non comprende tuttavia tutte le prestazioni che possono essere svolte per tutelare gli interessi del mandante. Un diritto costituzionale al patrocinio gratuito sussiste solo qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i diritti dell'interessato. Secondo questo criterio, la pretesa si determina sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo, vale a dire con riferimento all'entità del dispendio (DTF 141 I 124 consid. 3.1 pag. 126). Secondo la giurisprudenza, una domanda di assistenza giudiziaria diventa di regola senza oggetto se l'ente pubblico soccombente è condannato a versare un'adeguata indennità alla parte vincente che beneficia dell'assistenza giudiziaria (sentenza 2C_381/2020, già citata, consid. 3.2.2 e rinvio).
4.4.2. Al riguardo il Tribunale federale ha comunque precisato che il ricorrente vincente non può essere posto in una situazione peggiore sotto il profilo del diritto all'indennità rispetto al ricorrente soccombente al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Una domanda di assistenza giudiziaria non può quindi essere dichiarata d'acchito priva di oggetto se l'importo delle ripetibili assegnate al ricorrente dovesse essere inferiore rispetto all'ammontare dell'indennità che verrebbe riconosciuta all'avvocato a titolo di gratuito patrocinio. In tal caso, l'istanza cantonale deve ancora esprimersi sulla domanda di assistenza giudiziaria, affinché, se ne sono adempiute le condizioni, i costi legali non coperti dalle ripetibili siano assunti dallo Stato (sentenze 2C_172/2016 del 16 agosto 2016 consid. 5.2; 9C_338/2010 del 26 agosto 2010 consid. 5.2; 9C_688/2009 del 19 novembre 2009 consid. 5.2.1; 9C_516/2007 del 4 agosto 2008 consid. 2 e riferimento).
4.5. Nel caso specifico il Tribunale cantonale amministrativo, nel pronunciarsi sulla questione delle ripetibili, ha dapprima richiamato l'art. 49 cpv. 1 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm; RL 165.100), secondo cui la parte soccombente è condannata a pagare un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (prima frase). Dato che non era stata presentata una nota spese, facoltà concessa dall'art. 49 cpv. 1 seconda frase LPAmm, ha precisato che l'indennità dovuta andava quindi determinata con un ammontare complessivo conforme alla sua usuale prassi, definito in applicazione dell'art. 4 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG; RL 178.300) - secondo cui sono riconosciuti al patrocinatore l'onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato - e degli artt. 10 segg. del regolamento del 19 dicembre 2007 sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310). Dette norme specificano che le ripetibili, consistenti nella partecipazione all'onorario e alle spese sopportate nell'interesse del cliente (art. 10 cpv. 1) e fissate, tra l'altro, secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5), sono determinate in base agli atti, con un ammontare complessivo inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto (art. 14 cpv. 1) e ad un tariffario a seconda che la causa abbia o non abbia un valore determinato o determinabile (artt. 11 e 12). Su questa base e dopo avere precisato che l'importo assegnato teneva conto del fatto che la situazione della ricorrente era comunque migliorata soltanto dopo la risoluzione governativa del 16 ottobre 2024 e che era stata patrocinata da un'avvocata solo dinanzi a loro, i giudici cantonali hanno osservato che la somma attribuita, fr. 800.--, corrispondeva in concreto a quanto le sarebbe spettato quale indennità in caso di concessione del gratuito patrocinio, ragione per cui la relativa istanza si rivelava priva d'oggetto.
4.6. Da quanto precede emerge che i giudici cantonali hanno esaminato la situazione della ricorrente anche dal profilo del gratuito patrocinio e sono giunti alla conclusione che, in assenza di una nota spese dell'avvocata e considerata la loro prassi usuale, un importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili risultava equo. Ora, riguardo alla quantificazione delle ripetibili e rammentato che il giudice cantonale dispone di un ampio potere di apprezzamento in proposito (DTF 142 IV 45 consid. 2.1, 163 consid. 3.2.1; sentenza 2C_158/2025 del 10 luglio 2025 consid. 4.5 e 4.6 in fine), la ricorrente non riesce a dimostrare che l'importo di fr. 800.-- sarebbe inferiore a quanto le sarebbe stato accordato se fosse stata posta al beneficio del gratuito patrocinio. Come ben rilevato nella sentenza impugnata, in sede cantonale non è stata prodotta una nota spese della patrocinatrice, ragione per cui, correttamente, la Corte cantonale ha proceduto ad un esame complessivo della causa. Al riguardo va aggiunto che la patrocinatrice non può ora sostenere (art. 99 LTF) di avere impiegato quasi 16 ore di lavoro per tentare di giustificare l'importo che adesso reclama dinanzi al Tribunale federale a titolo di retribuzione (fr. 2'970.--). Sulla questione dell'attività svolta dall'avvocata si può anche osservare che, come emerge dall'inserto di causa, dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo è stato presentato un ricorso di quattro pagine, di cui una relativa all'assistenza giudiziaria, il cui punto centrale si riferiva al fatto che la ricorrente aveva ritrovato un lavoro e che non dipendeva più dalla pubblica assistenza. L'avvocata ha poi trasmesso delle determinazioni di due pagine rispettivamente poco più di 1 pagina e rispettivi allegati nonché tre lettere riguardanti precisazioni richieste dalla Corte sulla domanda di assistenza giudiziaria (poco più di una pagina e allegati), una richiesta di proroga di termine (mezza pagina) e, infine, un aggiornamento sulla situazione professionale (una pagina e mezza) della ricorrente. In queste condizioni, considerato che, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la tariffa oraria del patrocinatore d'ufficio è fissata per legge a fr. 180.--, ne discende che sebbene l'importo assegnato corrisponda a quattro ore e circa 25 minuti lo stesso, anche se basso, non appare d'acchito manifestamente sproporzionato e, di riflesso, inficiato d'arbitrio. Ne discende che, giungendo alla conclusione che, nel caso di specie, l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio si rivelava priva d'oggetto, la Corte cantonale non ha violato l'art. 29 cpv. 3 Cost.
5.
5.1. Per quanto precede il ricorso si rivela infondato e, come tale, va respinto.
5.2. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta facendo sin dall'inizio difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Nell'addossare le spese giudiziarie alla ricorrente viene comunque fissato un importo ridotto (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 29 luglio 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud