Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_285/2026
Sentenza del 4 giugno 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Hänni,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti Marco Lucheschi
e Davide Marchesini Mascheroni,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d'informazioni, in materia fiscale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
opponente.
Oggetto
Assistenza amministrativa (CDI CH-IT),
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 aprile 2026 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-2745/2023).
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1. Il 1° marzo 2022 il Comando generale della Guardia di Finanza, II Reparto, Ufficio Cooperazione Internazionale e Rapporti con Enti Collaterali, ha presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente A.________, basandosi sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-IT; RS 0.672.945.41) in relazione con la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 13 luglio 2016 (RS 0.672.945.41).
Dopo avere esposto il contesto di riferimento, l'autorità italiana chiedeva, per il periodo tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2020, informazioni relative a "disponibilità detenute presso la banca B.________ SA" e precisazioni in merito a "eventuali, successivi trasferimenti presso altri rapporti bancari ovvero presso altri istituti di credito, sempre riconducibili a A.________ o alla coniuge C.________". Le informazioni servivano a verificare l'adempimento delle disposizioni tributarie italiane in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.
Con decreti di edizione del 3 e del 25 maggio 2022, ai quali è stato dato seguito il 31 maggio successivo, l'AFC ha invitato l'istituto bancario menzionato, con sede a X.________, a trasmettere tutte le informazioni richieste. Esso doveva inoltre informare del procedimento pendente eventuali altri titolari di un conto oggetto della domanda.
1.2. Con decisione finale dell'11 aprile 2023, l'AFC ha accolto la richiesta del 1° marzo 2022 relativa a A.________ e ha concesso l'assistenza amministrativa in materia fiscale alle autorità italiane.
Il 12 maggio 2023, A.________ ha contestato la decisione finale dell'AFC con ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale.
Con sentenza del 21 aprile 2026, spedita il 1° maggio successivo, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il gravame, nella misura in cui fosse ricevibile. In questo contesto, esso ha in particolare rigettato anche le critiche con le quali il ricorrente sosteneva che la domanda di assistenza amministrativa fosse contraria al principio della sussidiarietà e al requisito della "rilevanza verosimile".
1.3. Il 13 maggio 2026, A.________ ha impugnato la sentenza menzionata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale, chiedendo la concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito, il ricorrente domanda: in via principale, che il giudizio impugnato sia annullato, con conseguente annullamento della decisione finale dell'AFC e diniego dell'assistenza amministrativa all'Italia; in via subordinata, che il giudizio impugnato sia riformato, con conseguente riforma della decisione finale dell'AFC nel senso che la richiesta di assistenza amministrativa all'Italia sia accolta, ma con oscuramento di ogni dato e riferimento presente nei documenti bancari riconducibile alla società D.________ Ltd.
Non è stato ordinato nessun atto istruttorio.
2.
2.1. Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in questo campo il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF.
A meno che ciò non sia manifesto, spetta alla parte ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie a queste condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenza 2C_650/2025 del 25 novembre 2025 consid. 2.1).
2.2. La presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF), presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Così è se le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o se è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in modo impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (DTF 139 II 404 consid. 1.3). Nel contesto dell'art. 84a LTF, la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'assistenza amministrativa in materia fiscale, cioè l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interno) inerenti specificamente a tale ambito (sentenza 2C_53/2024 del 7 febbraio 2024 consid. 2.1.1). Il Tribunale federale non ha per compito di pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (DTF 142 II 161 consid. 3). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell'art. 84a LTF, la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dalla parte ricorrente dev'essere determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenza 2C_1044/2022 del 23 dicembre 2022 consid. 2). Se si tratta di applicare i principi giurisprudenziali al caso concreto non è data nessuna questione di diritto di importanza fondamentale (sentenza 2C_34/2024 del 25 gennaio 2024 consid. 2.1).
2.3. Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile di principi procedurali fondamentali può far apparire il caso come particolarmente importante (DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 2C_34/2024 del 25 gennaio 2024 consid. 2.2). Ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono ragioni per ritenere data la violazione di elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenti gravi lacune (DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 2C_546/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 1.1.2). Non basta invocare violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una lesione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall'art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenza 2C_650/2025 del 25 novembre 2025 consid. 2.3).
2.4. L'insorgente sostiene davanti al Tribunale federale che la causa sollevi due questioni di diritto di importanza fondamentale.
2.4.1. La prima questione di diritto di importanza fondamentale concernerebbe la reale portata del principio di sussidiarietà - ancorato nel diritto interno anche nell'art. 6 cpv. 2 lett. g della legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF; RS 651.1) - e il rapporto di tale principio con quelli dell'affidamento e della buona fede nelle relazioni internazionali tra gli Stati contraenti.
2.4.2. La seconda questione di diritto di importanza fondamentale riguarderebbe i limiti del requisito della "verosimile rilevanza" ai sensi dell'art. 27 CDI CH-IT e del divieto della "fishing expedition" e, segnatamente, imporrebbe di verificare se una domanda di assistenza amministrativa possa essere concessa sulla base di mere supposizioni investigative, non corroborate da concreti e oggettivi elementi fattuali idonei a fondare un sospetto sufficientemente sostanziato di evasione fiscale.
2.5. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, l'esistenza di questioni di diritti di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 84a LTF non può essere però ammessa.
2.5.1. Sui criteri per delimitare una "fishing expedition" il Tribunale federale si è già espresso, anche in casi concernenti l'applicazione dell'art. 27 CDI CH-IT (sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, consid. 4.1, con ulteriori riferimenti). Sia nella parte "in ordine" del gravame che in quella "nel merito", il ricorrente si lamenta dell'errata/mancata applicazione di questi criteri, e dell'ammissione della "verosimile rilevanza" sulla base di "mere congetture" rispettivamente di "presupposti fattuali" erronei, che violano l'art. 27 CDI CH-IT e "la giurisprudenza federale consolidata in materia". Quando si tratta di applicare i principi giurisprudenziali al caso concreto la questione di diritto di importanza fondamentale è tuttavia inesistente (sentenze 2C_34/2024 del 25 gennaio 2024 consid. 3.2; 2C_607/2023 del 16 novembre 2023 consid. 2.1).
2.5.2. Per quanto riguarda il richiamo al principio della sussidiarietà, la conclusione che dev'essere tratta è analoga. Anche sul rapporto tra questo principio ed i principi della buona fede e dell'affidamento il Tribunale federale si è infatti già espresso (DTF 144 II 206 consid. 3.3.1 e 3.3.3; sentenze 2C_703/2019 del 16 novembre 2020 consid. 6.1 e 6.3; 2C_493/2019 del 17 agosto 2020 consid. 5.5.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nelle relazioni internazionali la buona fede di uno Stato è presunta. Questa presunzione può essere però ribaltata sulla base di elementi concreti (DTF 146 II 150 consid. 5.3.1 e 7.1; 144 II 206 consid. 4.3 seg.; 143 II 202 consid. 8.7.1; 142 II 161 consid. 2.1.3 e 2.4), che l'istanza inferiore non ha ritenuto essere dati rispettivamente dimostrati. Il ricorrente non concorda con l'esito cui è giunto il Tribunale amministrativo federale, ma ciò concerne di nuovo solo l'applicazione dei principi giurisprudenziali al caso concreto, che è poi contestata anche "nel merito", dove viene lamentata "l'accettazione remissiva e inerte da parte dello Stato richiesto, senza alcun vaglio sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'autorità richiedente".
2.6. Non sono infine dati neppure gli estremi per entrare in materia sulla base di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84a in relazione con l'art. 84 cpv. 2 LTF, che viene ammesso in presenza di una lesione rilevante e sufficientemente credibile di principi procedurali di carattere fondamentale (precedente consid. 2.3).
In relazione all'art. 84 cpv. 2 LTF il ricorrente si limita in effetti a lamentarsi del fatto che l'AFC e l'istanza inferiore abbiano ritenuto che il quadro argomentativo "estremamente generico" presentato dalle autorità italiane fosse sufficiente ad accogliere la domanda, quindi a denunciare il "rischio" che un simile approccio possa "compromettere le garanzie procedurali previste dalla LAAF e dalla CDI CH-IT". Un'indicazione riguardo a una lesione importante e sufficientemente credibile di principi procedurali fondamentali non viene inoltre fornita nemmeno nella parte del ricorso nella quale sono presentate le censure di merito.
3.
3.1. Per quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il gravame come ricorso in materia di diritto pubblico, in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF. Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dal momento che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 e contrario LTF).
3.2. Dato l'esito del litigio, la domanda di effetto sospensivo - con la quale ci si limita a chiedere quanto previsto dall'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF - è priva di oggetto (precedente consid. 1.3; sentenza 2C_424/2025 del 26 agosto 2025 consid. 4).
3.3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Losanna, 4 giugno 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli