Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_208/2026
Sentenza del 22 maggio 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 marzo 2026
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino (52.2026.92).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Con decisione del 4 dicembre 2025 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora UE/AELS di cui A.________ (...), cittadino italiano, era titolare. Nel contempo gli ha fissato un termine per lasciare la Svizzera.
1.2. A.________ ha contestato questa decisione dinanzi al Consiglio di Stato. Con lettera raccomandata del 14 gennaio 2026 detta autorità gli ha assegnato un termine di sette giorni dalla notifica per produrre la decisione impugnata, con l'indicazione che in caso di mancato rispetto di tale termine, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile. Lo scritto non è stato ritirato entro il termine di giacenza scadente il 22 gennaio 2026, sebbene l'invito al ritiro fosse stato debitamente depositato nella cassetta delle lettere del destinatario. Scaduto il sopramenzionato termine di giacenza la lettera raccomandata è stata quindi retrocessa al mittente, il quale l'ha ritrasmessa per posta elettronica con l'indicazione che il termine per inviare la decisione di prima istanza scadeva il 29 gennaio 2026.
1.3. L'11 febbraio 2026 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame esperito da A.________ contro la decisione dipartimentale, siccome questi non aveva prodotto in tempo utile la risoluzione dipartimentale contestata: la stessa era stata infatti inviata dall'interessato per posta elettronica il 30 gennaio 2026.
1.4. Su ricorso, la decisione governativa è stata confermata dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 24 marzo 2026. Ricordato che l'art. 70 cpv. 1 LPAmm (RL/TI; 165.100) prescrive di allegare al gravame la decisione impugnata sotto comminatoria d'inammissibilità, il Giudice delegato ha constatato che l'insorgente non aveva invocato e tantomeno provato che la mancata trasmissione tempestiva del documento richiesto era dovuta a circostanze a lui non imputabili. Al riguardo ha osservato che questi doveva attendersi a notifiche da parte del Consiglio di Stato, avendo inoltrato il proprio gravame il 13 gennaio 2026, e che dinanzi al Governo ticinese si era limitato ad addurre che il mancato ritiro della raccomandata era dovuto a un trasloco, mentre dinanzi a lui aveva unicamente addotto di non avere ritirato il plico raccomandato entro il termine di giacenza. La decisione governativa d'inammissibilità andava pertanto confermata.
1.5. Il 10 aprile 2026 A.________ si è rivolto al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e il rinnovo del suo titolo di soggiorno.
Il 15 aprile 2026 il ricorrente è stato informato che il suo ricorso non adempiva le esigenze legali di forma e di contenuto e che doveva rimediarvi, pena l'inammissibilità dello stesso, prima della scadenza del termine ricorsuale, il quale non era per legge prorogabile.
1.6. Con scritto del 17 aprile 2026, nel quale ha dapprima esposto il proprio percorso di vita, A.________ ha sostenuto che eventuali ritardi o difficoltà nella trasmissione di documenti o informazioni erano la conseguenza della sue condizioni di salute che incidevano sulla sua capacità a gestire aspetti amministrativi complessi. Ha concluso asserendo che un suo allontanamento disattenderebbe l'art. 8 CEDU oltre a ledere il principio della proporzionalità.
Il Tribunale federale non ha ordinato altri atti istruttori.
2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (ATF 150 IV 103 consid. 1).
2.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii). Il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente che reputa lesivi del diritto (DTF 140 III 115 consid. 2).
2.2. Nel caso specifico il ricorso e il complemento datato 17 aprile 2026 non adempiono manifestamente queste esigenze di motivazione. Infatti negli stessi il ricorrente nulla contrappone all'argomentazione del Giudice delegato secondo cui egli non ha fatto valere né sostenuto che il mancato rispetto del termine assegnato per produrre la decisione di prima istanza, sotto comminatoria d'inammissibilità in caso di non osservanza, era dovuto a motivi che non gli erano imputabili. Oltre a non confrontarsi minimamente con questa motivazione il ricorrente - il quale peraltro non ridiscute il fatto che era stato debitamente informato del termine fissatogli e delle conseguenze ivi connesse - si limita a invocare, per la prima volta, non meglio precisati problemi di salute che gli avrebbero impedito di agire tempestivamente. Sennonché una simile, vaga, argomentazione, non motivata né documentata (art. 42 cpv. 2 LTF), non è all'evidenza idonea a rimettere in discussione il giudizio cantonale. Altrimenti detto il ricorrente, oltre a non fare valere un'applicazione arbitraria del diritto processuale cantonale, cioè dell'art. 70 cpv. 1 LPAmm, omette un qualsiasi confronto con la motivazione contenuta nella sentenza cantonale, in dispregio delle esigenze poste al riguardo dagli artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.1). In quanto poi fa valere che il non rinnovo del suo titolo di soggiorno e il suo allontanamento dalla Svizzera disattenderebbero il principio della proporzionalità e l'art. 8 CEDU, trattasi di quesiti che esulano dall'oggetto dell'attuale litigio - circoscritto, come già accennato, alla questione dell'inammissibilità del gravame sottoposto al Governo cantonale per mancata trasmissione della decisione di prima istanza - i quali sono quindi irricevibili. In mancanza di una motivazione topica, il ricorso sfugge pertanto a un esame di merito.
3.
Premesse queste considerazioni il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va quindi evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
4.
Le spese giudiziarie, ridotte, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 22 maggio 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud