Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1/2026
Sentenza del 29 luglio 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Hänni,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto.
Oggetto
Sanzione disciplinare,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 novembre 2025 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2025.162).
Fatti
A.
A.a. Nel 2018 B.________ si è rivolto all'avvocato e notaio A.________ per rogare un atto notarile il quale, finalmente, non è stato formalizzato. Per le prestazioni effettuate l'avv. A.________ ha emesso una fattura ammontante a fr. 2'125.65, intitolata "nota professionale d'avvocatura". Siccome è rimasta impagata, egli ha avviato una procedura esecutiva nei confronti di B.________ nonché una procedura in pagamento dinanzi al Giudice di pace, il quale, il 18 dicembre 2019, ha condannato B.________ ha pagare la fattura in questione nonché ha rigettato in via definitiva la sua opposizione. B.________ ha contestato la decisione del 18 dicembre 2019 dinanzi alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello nonché ha segnalato l'avv. A.________ alla Commissione di disciplina notarile del Cantone Ticino. La procedura esecutiva ha intanto seguito il suo corso e l'avv. A.________ ha ottenuto il pagamento della fattura per pignoramento.
A.b. Il 1° ottobre 2020, facendo seguito alla segnalazione di B.________, la Commissione di disciplina notarile ha inflitto all'avv. A.________ una multa di fr. 1'000.-- a titolo di sanzione disciplinare, per avere, tra l'altro, emesso una nota d'avvocatura anziché una parcella notarile nonché avviato una procedura esecutiva, senza prima sottoporle per approvazione la fattura litigiosa (art. 105 cpv. 2 LTF). Questa decisione è stata confermata su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 13 settembre 2021 (STA 52.2020.499), il quale ha sottolineato il carattere notarile dell'attività svolta dall'avv. A.________ per il suo ex cliente B.________.
A.c. Con scritto del 26 ottobre 2021 l'avv. A.________ ha informato B.________ della sua disponibilità, a titolo transattivo, di restituirgli l'importo di fr. 2'125.65 percepito tramite l'Ufficio di esecuzione, alla condizione che egli acconsentisse allo stralcio della causa civile, sempre pendente. Il 16 novembre 2021, riconosciuta l'erroneità della procedura e manifestata la sua intenzione di restituire a B.________ quanto pignoratogli, l'avv. A.________ ha comunicato alla Camera civile dei reclami di rinunciare alle proprie pretese in pagamento; il 22 novembre 2021 quest'ultima autorità ha annullato la decisione emessa dal Giudice di pace il 18 dicembre 2019.
A.d. Circa tre anni dopo, il 5 novembre 2024, l'avv. C.________ ha scritto all'avv. A.________. Dichiarando di essere il patrocinatore di B.________, come da procura allegata, ha chiesto il pagamento di fr. 5'141.25, ossia i fr. 2'125.65 che l'avv. A.________ aveva promesso di rimborsare, oltre a un importo di fr. 3'015.60, a titolo di maggior danno. L'avv. C.________ ha quindi invitato il collega a versare la somma in questione sul suo conto clienti e l'ha avvisato che, in caso di mancato pagamento, avrebbe adito le vie legali. Con scritto del 7 novembre successivo l'avv. A.________ ha chiesto che gli fosse inviata una procura debitamente autenticata da un notaio ticinese e una copia del documento di identità del cliente precisando che, qualora tutto fosse conforme, avrebbe versato la somma di fr. 2'125.65.
A.e. Il 15 novembre 2024 l'avv. C.________, a nome e per conto di B.________, ha fatto spiccare nei confronti dell'avv. A.________ un precetto esecutivo per la somma di fr. 5'141.25, oltre interessi, al quale quest'ultimo si è opposto. Ne è seguito uno scambio di lettere e e-mail nell'ambito del quale l'avv. A.________ ha fatto valere, in sostanza, che tenuto conto delle circostanze e di fronte ai suoi dubbi legittimi quanto alla veridicità del mandato, le esigenze poste per il pagamento erano del tutto ragionevoli. Egli si è inoltre dichiarato disposto a versare l'importo di fr. 2'125.65 se fosse direttamente contattato per telefono da B.________ per conferma oppure non appena ricevute le sue coordinate bancarie al fine di versargli personalmente la somma.
A.f. Il 16 dicembre 2024 B.________, sempre assistito dall'avv. C.________, ha presentato alla Pretura di Mendrisio Sud un'istanza di conciliazione. Nel corso dell'udienza tenutasi il 28 gennaio 2025 le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. L'avv. A.________ si è ingaggiato a restituire immediatamente l'importo di fr. 2'125.65 a B.________ il quale, a sua volta, si è impegnato a cancellare senza indugio il precetto esecutivo. Nel corso dell'udienza, l'avv. A.________ si è inoltre scusato con il collega per il comportamento avuto nei suoi confronti.
A.g. Nel frattempo, cioè il 24 gennaio 2025, B.________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati l'avv. A.________ per il comportamento assunto nei suoi confronti e in quelli del suo nuovo patrocinatore. Invitato a determinarsi l'avv. A.________ ha in particolare contestato la competenza dell'autorità adita.
B.
Con decisione del 5 maggio 2025 la Commissione di disciplina degli avvocati ha condannato l'avv. A.________ al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'500.--. Illustrato il quadro giuridico, essa ha rilevato che il denunciato aveva impiegato quasi tre mesi per dar seguito alla richiesta di restituzione formulata dall'avv. C.________. Ha poi ritenuto che si era comportato in modo inutilmente offensivo nei confronti del collega, lasciando intendere che la procura da lui presentata potesse essere stata contraffatta.
Questa decisione è stata impugnata dall'avv. A.________ dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il quale ha respinto il gravame con sentenza del 13 novembre 2025.
C.
Il 2 gennaio 2026 l'avv. A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata in quanto conferma la multa disciplinare di fr. 1'500.-- inflittagli il 5 maggio 2025.
Invitati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo e la Commissione di disciplina degli avvocati, senza formulare osservazioni, si sono riconfermati nelle motivazioni e conclusioni delle loro decisioni.
Diritto
1.
Il gravame è d iretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), emessa da un tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2), che tratta una materia che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Esso è stato introdotto nei termini di legge (combinati artt. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; sentenza 2C_16/2025 du 4 novembre 2025 consid. 1.1 e rinvio).
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , esamina di regola solo le censure sollevate. Chi ricorre deve pertanto spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché essa viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che dev'essere formulata in modo dettagliato (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 149 III 81 consid. 1.3; 145 I 121 consid. 2.1).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene o completarlo solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6, 150 IV 360 consid. 3.2.1 e rispettivi riferimenti). Salvo in casi in cui tale inesattezza sia manifesta, ciò dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_31/2026 del 24 marzo 2026 consid. 3.2 e rinvii). Occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF. Il riferimento a prove o fatti di merito avveratisi dopo la pronuncia del giudizio impugnato (
nova in senso proprio; DTF 149 III 465 consid. 5.5.1) o il richiamo di elementi che le parti avrebbero omesso di sottoporre all'autorità precedente è escluso (DTF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
3.
Dell'avviso del ricorrente la sanzione disciplinare inflittagli dalla Commissione di disciplina degli avvocati e confermata dal Tribunale cantonale amministrativo poggerebbe su di un accertamento manifestamente inesatto e, quindi, arbitrario dei fatti.
Sennonché, in realtà, le critiche formulate dal ricorrente in proposito non si riferiscono ad un eventuale accertamento arbitrario dei fatti da parte del Tribunale cantonale amministrativo. Quest'ultimo in effetti non ha proceduto ad alcuna constatazione che contraddice i diversi elementi citati dal ricorrente a sostegno della propria tesi. Al contrario li ha tutti espressamente richiamati nel suo giudizio, senza tuttavia attribuirvi la portata giuridica che il ricorrente vorrebbe invece conferire loro. Ora, il quesito di sapere se la Corte cantonale, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, poteva legittimamente giungere alla conclusione che i fatti della causa giustificavano la pronuncia di una multa di fr. 1'500.-- in virtù della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61), attiene all'esame di merito, che verrà effettuato qui di seguito, non a un presunto accertamento arbitrario dei fatti.
4.
Il ricorrente contesta poi le legittimità della sanzione disciplinare inflittagli dalle autorità cantonali di prima e seconda istanza in applicazione degli artt. 12 lett. a e 17 cpv. 1 lett. c LLCA. Afferma che la citata legge non sarebbe applicabile ai fatti rimproveratili, i quali ricadrebbero sotto la sua attività di notaio.
4.1. La legge federale sulla libera circolazione degli avvocati garantisce, come indicato dal suo titolo, la libera circolazione degli avvocati e stabilisce nel contempo i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura (art. 1 LLCA). Essa si applica ai titolari di una patente di avvocato che esercitano la rappresentanza in giudizio in Svizzera nell'ambito di un monopolio (art. 2 cpv. 1 LCCA) e disciplina l'insieme della loro attività professionale, sia essa attinente alla rappresentanza o alla consulenza. L'avvocato deve ugualmente rispettarla quando agisce come fiduciario, esecutore testamentario, gerente di patrimoni o mandatario all'incasso oppure quale membro di un consiglio di amministrazione (sentenze 2C_555/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 4.2; 2C_257/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1).
4.2. Di principio l'attività extra-professionale dell'avvocato, ossia quella che non ha assolutamente alcun legame con la sua professione, non è sottoposta alla legge sugli avvocati (DTF 151 II 191 consid. 6.1; 137 II 425 consid. 7.2). Una persona iscritta all'albo è invece assoggettata alle regole professionali della LLCA quando svolge un'attività che, in un modo o nell'altro, presenta un legame diretto con la professione forense (sentenze 2C_137/2023 del 26 giugno 2023 consid. 6.1; 2C_360/2022 del 5 dicembre 2022 consid. 5.1; 2C_291/2018 del 7 agosto 2018 consid. 5.1 e 5.3.1). Al fine di tutelare il pubblico e di preservare la reputazione e la dignità della professione, la giurisprudenza ammette facilmente l'esistenza di un tale nesso adottando, in ambito disciplinare, una definizione molto ampia del concetto di esercizio dell'attività forense (DTF 151 II 191 consid. 6.1; 144 II 473 consid. 4.3; sentenze 2C_360/2022, già citata, consid. 5.1; 2C_291/2018, già citata, consid. 6.1). Il fatto che l'avvocato agisca al di fuori di ogni mandato o che svolga un'attività che non è coperta dalla sua assicurazione professionale non esclude quindi l'applicazione delle norme disciplinari della LLCA (sentenze 2C_137/2023, già citata, consid. 1.1; 2C_360/2022, già citata, consid. 5.2; 2A.151/2003 del 31 luglio 2003 consid. 2.2). Al riguardo va osservato che il semplice fatto di servirsi della propria posizione professionale, utilizzando ad esempio la carta intestata e/o l'indirizzo professionali o avvalendosi del titolo di avvocato può essere sufficiente affinché vengano applicate le regole della LLCA (sentenze 2C_137/2023, già citata, consid. 6.1 e 6.3; 2C_360/2022, già citata, consid. 5.1; 2C_280/2017 del 4 dicembre 2017 consid. 3.2; 2C_257/2010, già citata, consid. 3.1; 4P.275/2004 del 22 dicembre 2004 consid. 3). Allo stesso modo, spedire delle e-mail utilizzando l'indirizzo professionale può essere sufficiente, con altri indizi, per creare una connessione con l'attività forense (sentenza 2C_255/2014, già citata, consid. 4.3).
4.3. È ammesso che, di principio, la LLCA non si applica all'attività notarile degli avvocati e notai, la stessa non facendo parte dell'attività forense (sentenza 2A.177/2005 del 24 febbraio 2006 consid 2 e 2.1 in initio; MICHEL MOSER, Droit notarial, 3
aed. 2025, n. 208 seg.; WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2
aed. 2017, n. 308; KASPAR SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, Grundlagen und Kernbereich, 2009, n. 347; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 3633). Ciò è segnatamente il caso quando l'attività svolta dall'avvocato e notaio fa specificatamente parte del monopolio del notaio oppure riveste caratteristiche tipicamente notarili, come l'istrumentazione di atti autentici (vedasi BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 3606 e 3611). La persona che esercita la professione di avvocato e notaio rimane comunque personalmente assoggettata sia alla LLCA che alle regole del diritto notarile cantonale, quando quest'ultimo autorizza una tale doppia funzione (DTF 133 I 259 consid. 3.4; sentenze 2C_41/2009 del 18 giugno 2009 consid. 3.2; 2C_407/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 3.3). In determinate circostanze l'avvocato e notaio può quindi essere sanzionato a causa di un determinato comportamento sia in applicazione del diritto cantonale notarile che in virtù della LLCA, quando detto modo di fare, sebbene abbia avuto luogo nell'ambito dell'attività notarile, presenta ugualmente un legame diretto con quella forense e viceversa (sentenze 2C_26/2009 del 18 giugno 2009 consid. 8.4; 2P.224/2000 del 19 dicembre 2000 consid. 3c; vedasi anche MICHEL MOOSER, op. cit., n. 578; FRANÇOIS BOHNET, Professions d'avocat.e, de notaire et de juge, 4a ed. 2021, n. 121). Quando un notaio esercita anche l'attività forense egli dev'essere ancora più diligente al fine di evitare qualsiasi interferenza tra le sue due attività professionali (sentenze 2C_243/2024 del 29 agosto 2024 consid. 6; 2C_26/2009, già citata, consid. 8.3 in fine).
4.4. Nel caso concreto il Tribunale cantonale amministrativo ha rimproverato al ricorrente, avvocato e notaio, di avere avuto un comportamento problematico dal profilo della LLCA riguardo al rimborso di una fattura di fr. 2'125.65 che, nel 2018, aveva erroneamente intitolata "nota professionale d'avvocatura" allorché in realtà concerneva la sua attività notarile. Secondo gli accertamenti della Corte cantonale, il ricorrente ha ottenuto il pagamento di questa fattura, relativa all'istrumentazione di un atto notarile finalmente non rogato, avviando una procedura esecutiva nei confronti del suo ex cliente, la quale si è conclusa con il pignoramento dello stesso, senza però sottoporre prima detta fattura per approvazione alla Commissione di disciplina notarile, come invece richiesto dal diritto cantonale (vedasi artt. 92 della legge del 26 novembre 2013 sul notariato [LN; RL/TI 952.100] e 24 cpv. 2 della legge del 26 novembre 2013 sulla tariffa notarile [LTN; RL/TI 952.300]).
Per questi fatti la Commissione di disciplina notarile aveva allora con decisione del 1° ottobre 2020 inflitto una multa di fr. 1'000.-- al ricorrente, confermata su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 13 settembre 2021. L'interessato si era allora formalmente impegnato nei confronti dell'ex cliente a rimborsargli la somma in questione. La Corte cantonale ne aveva quindi dedotto che il ricorrente avrebbe dovuto immediatamente dar seguito alla domanda di rimborso presentata dall'ex cliente il 5 novembre 2024, mediante il suo avvocato, anche se era stata presentata dopo anni di silenzio. Dell'avviso dei Giudici cantonali l'avvocato e notaio non avrebbe dovuto aspettare che venisse emanato un precetto esecutivo né di essere citato a comparire ad un udienza di conciliazione alla fine di gennaio 2025 prima di effettuare il versamento in questione. Non vi era infatti alcun motivo oggettivo di dubitare della legittimità del collega, in particolare di esigere da lui che facesse autenticare la firma del cliente figurante sulla procura.
4.5. Dalla sentenza impugnata emerge quindi che i fatti su cui si basa la sanzione disciplinare ora litigiosa traggono origine da un rapporto notarile tra il ricorrente e un ex cliente, che si era a lui rivolto per l'istrumentazione di un atto pubblico. Ciò nonostante, al termine di questo rapporto di natura tipicamente notarile, il ricorrente aveva steso, di sua iniziativa, una fattura intitolata "nota professionale d'avvocatura". Aveva poi avviato una procedura esecutiva tipica della professione forense. Il litigio concernente il rimborso della fattura - che il ricorrente medesimo ha cercato di ascrivere alla sua attività forense - presenta quindi necessariamente un nesso con questa professione. Legame che il ricorrente ha personalmente fatto perdurare firmando tutta la sua corrispondenza e tutti gli allegati concernenti la controversia nella sua veste di avvocato ("Avv. A.________"), come risulta chiaramente dagli atti dell'incarto (art. 105 cpv. 2 LTF). Checché ne dica l'interessato, i fatti della causa rientrano quindi senza alcun dubbio nel campo di applicazione della LLCA. La circostanza che a causa di questa controversia gli sia già stata inflitta una sanzione disciplinare da parte della Commissione di disciplina notarile - che gli ha rimproverato non solo di avere rifiutato di rogare l'atto pubblico domandato ma anche di avere emesso una nota professionale d'avvocatura per l'attività svolta - nulla cambia. Gli atti ora litigiosi e sottoposti al giudizio della Commissione di disciplina degli avvocati si ascrivono a una problematica differente, non direttamente collegata a una problematica d'istrumentazione di un atto pubblico e che non riguardano esclusivamente l'attività di notaio del ricorrente. Essi concernono invero la sua riluttanza a rimborsare rapidamente una fattura che aveva scelto d'incassare quale avvocato, mantenendo una certa confusione tra le sue due attività professionali. Non si tratta pertanto dello stesso atto sanzionato due volte.
4.6. Premesse queste considerazioni, non può pertanto essere rimproverato alle autorità cantonali di essere giunte alla conclusione che il comportamento del ricorrente ora contestato poteva rientrare nel campo di applicazione della LLCA.
5.
Infine il ricorrente confuta che quanto addebitatogli possa - di per sé - implicare una violazione del dovere di diligenza dell'avvocato di cui all'art. 12 lett. a LLCA.
5.1. Le regole professionali alle quali l'avvocato è legalmente assoggettato nell'esercizio dell'attività forense sono elencate agli artt. 12 segg. LLCA. In caso di violazione delle stesse, l'autorità di sorveglianza (cantonale) può infliggere all'avvocato diverse misure disciplinari, quali l'avvertimento, l'ammonimento, la multa fino a fr. 20'000.--, la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo e, infine, il divieto definitivo di esercitare l'avvocatura (art. 17 cpv. 1 LLCA).
5.2. Tra le varie regole professionali che l'avvocato deve rispettare figura, segnatamente, quella di "esercita[re] la professione con cura e diligenza" (art. 12 lett. a LLCA). La violazione della stessa presuppone una inadempienza significativa degli obblighi professionali (DTF 144 II 473 consid. 41; sentenza 2C_1060/2016 del 13 giugno 2017 consid. 4.1). Se solo delle mancanze notevoli ai doveri professionali giustificano l'applicazione del diritto disciplinare, ciò non significa però che il comportamento in esame debba presentare una gravità qualificata per sottostare al diritto disciplinare. Se, effettivamente, l'applicazione dello stesso non si giustifica per delle trasgressioni lievi e non ripetute ai doveri professionali, il fatto però che la prima delle sanzioni previste sia un semplice avvertimento autorizza l'autorità di sorveglianza a ricorrervi già in caso di trasgressioni poco importanti, lo scopo essendo di rendere il professionista consapevole delle possibili conseguenze derivanti da un determinato comportamento. Il diritto disciplinare tende quindi a evitare che tali atti, con le conseguenze che ne derivano, vengano compiuti (sentenza 2C_611/2024 del 2 giugno 2025 consid. 4.1 destinato alla pubblicazione; DTF 149 II 109 consid. 9.2; sull'evoluzione del concetto vedasi YVES DONZALLAZ, Le droit disciplinaire de l'avocat relatif à l'art. 12 let. a LLCA in: Gegenwart und Zukunft des Anwaltsberufs, 2023, pagg. 251 segg. segnatamente pagg. 266 segg.). Il Tribunale federale esamina liberamente la questione di sapere se le regole professionali siano state disattese (sentenze 2C_1060/2016, già citata, consid. 4.1; 2C_782/2015 del 19 gennaio 2016 consid. 2; 2C_257/2010, già citata, consid. 5.1), tenuto conto del comportamento concreto della persona implicata e dell'effettiva situazione esistente al momento dei fatti (sentenza 2C_291/2018, già citata, consid. 5.1). Esso prende in considerazione anche le regole risultanti dal Codice Svizzero di Deontologia (di seguito: CSD) della Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA) se lo reputa necessario e senza essere vincolato dalle stesse. Per prassi costante le regole deontologiche possiedono una portata giuridica nella misura in cui permettono di precisare o d'interpretare le regole professionali, ma unicamente in quanto esprimono un'opinione ampiamente diffusa a livello nazionale, ciò che è il caso del CSD (DTF 150 II 217 consid. 4.2; 144 II 473 consid. 4.4 riguardo al previgente CDS; sentenza 2C_101/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 7.1). L'art. 12 lett. a LLCA è una clausola generale che permette di esigere dall'avvocato che, nell'esercizio della propria professione, si comporti correttamente e che si astenga da tutto ciò che potrebbe comprometterne l'attendibilità (DTF 144 II 473 consid. 4.1; sentenza 2C_360/2022, già citata, consid. 6.1 e rinvii). L'art. 6 CDS recita al riguardo che l'avvocato esercita la propria professione con cura e diligenza, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, garantendo la propria reperibilità ed astenendosi da qualsiasi comportamento che potrebbe metterne in dubbio l'affidabilità. Il dovere di diligenza dell'avvocato non si limita quindi ai rapporti professionali con i suoi clienti, ma ingloba anche le relazioni con i colleghi, le autorità (DTF 144 II 473 consid. 4.1 e riferimenti) e il pubblico in generale (sentenze 2C_137/2023, già citata, consid. 7.1; 2C_177/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 5.1 e richiamo).
5.3. Il dovere di esercitare la propria professione con cura e diligenza comporta in particolare per l'avvocato l'obbligo di restituire entro un termine adeguato i valori ed altri beni ricevuti da un cliente o da terzo che aveva avuto l'intenzione di rivolgersi a lui come avvocato quando essi ne fanno la richiesta. Indipendentemente dall'esistenza di un mandato, l'avvocato che, senza validi motivi, tarda a restituire questi valori o beni viola il suo dovere di diligenza di cui all'art. 12 lett. a LLCA (DTF 139 III 39 consid. 4.1; sentenze 2C_50/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2 e 4.3; 2C_1086/2016 del 10 maggio 2017 consid. 3; vedasi anche l'art. 19 CSD; BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 1222 segg.). Allo stesso modo l'avvocato viola questo dovere se formula delle critiche nei confronti delle autorità o di colleghi in malafede o in una maniera che offende l'onore, ad esempio con attacchi personali, ingiuriosi o meramente polemici, invece di limitarsi ad allegare fatti o valutazioni. Se, in buona fede, un avvocato pensa che il comportamento di un collega o di magistrati costituisce un reato penale o disattende le regole professionali egli può senz'altro riferirne, ma è tenuto, in virtù dell'art. 12 lett. a LLCA, a formulare le sue critiche con moderazione, fintanto che non può fornire la prova della veridicità dei suoi addebiti producendo una sentenza penale rispettivamente una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato (sentenze 2C_620/2016 del 30 novembre 2016 consid. 2.2; 2A.191/2003 del 22 gennaio 2004 consid. 7.3 e 7.4 e riferimenti). Particolare riserbo è chiesto quando la critica è formulata per iscritto, visto che l'autore fruisce di un tempo di riflessione accresciuto per soppesare le proprie parole e riflettere sulla loro portata (sentenza 2C_137/2023, già citata, consid. 7.2; 2C_307/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 7.3.1 e riferimenti). Il fatto che l'avvocato poi si scusi non impone di rinunciare a una sanzione (sentenza 2A.168/2005 del 6 settembre 2005 consid. 2.7.1).
5.4. Nella fattispecie emerge dalla sentenza impugnata che il ricorrente ha impiegato più mesi per rendere gli "onorari d'avvocato" che si era impegnato a restituire al cliente venuto a consultarlo per rogare un atto pubblico, alla fine non formalizzato, e che aveva potuto incassare facendo spiccare, quale avvocato, un precetto esecutivo (cfr.
supra consid. 4.4). Dopo averne chiesto formalmente la restituzione il 5 novembre 2024, con l'ausilio di un altro mandante, il cliente in questione ha dovuto aspettare l'udienza di conciliazione tenutasi il 28 gennaio 2025, ossia tre mesi dopo, affinché il ricorrente gli rendesse la somma in questione, non senza avere prima dovuto fare spiccare nei suoi confronti un precetto esecutivo. Nell'intervallo il ricorrente ha inoltre detto a più riprese al collega che non avrebbe versato l'importo esatto se egli non avesse fatto autenticare la firma del cliente figurante sulla procura oppure se questi non lo avesse contattato direttamente per telefono, lasciando così intendere che il collega avrebbe potuto contraffare la firma del suo cliente o, addirittura, che stesse tentando di truffarlo.
5.5. Considerati questi fatti, rimasti incontestati da parte del ricorrente, non è dato di vedere in che l'autorità precedente avrebbe disatteso il diritto federale ritenendo che questi aveva violato il suo dovere di esercitare la propria professione d'avvocato con cura e diligenza così come richiesto dall'art. 12 lett. a LLCA. Il comportamento adottato dal ricorrente era infatti tale da minare la fiducia che gli avvocati devono ispirare, impiegando quasi tre mesi per rimborsare una modesta nota d'onorario di fr. 2'125.65, somma che peraltro si era formalmente impegnato a restituire all'ex cliente. Il ricorrente, invano, adduce che questa somma non costituisce un avere patrimoniale affidatogli nella sua veste di avvocato ai sensi dell'art. 19 CDS, ma sarebbe invece una somma incassata forzosamente a copertura delle proprie prestazioni notarili. È indubbio che un avvocato deve restituire con la stessa prontezza le somme indebite ottenute nella sua veste di avvocato che quelle regolarmente affidategli in virtù di un mandato. Allo stesso modo poco importa che l'ex cliente non si sia manifestato per anni prima di esigere formalmente il rimborso della somma in esame o che il suo nuovo patrocinatore non risulti più iscritto nel registro ticinese degli avvocati, ma in quello di un altro Cantone. Questi elementi non giustificano di per sé di differire un pagamento dovuto per paura di un comportamento fraudolento. D'altronde, come ben osservato dal Tribunale cantonale amministrativo, invece di continuare a rifiutare di restituire l'importo in questione il ricorrente avrebbe potuto, visto il precetto esecutivo spiccato nei suoi confronti, versare la somma dovuta direttamente all'Ufficio di esecuzione, ciò che l'avrebbe liberato (cfr. art. 12 cpv. 2 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [LP; RS 281.1]).
5.6. Infine, rifiutando più volte per iscritto di effettuare un qualsiasi versamento perché temeva che il collega avesse presentato una procura falsificata, il ricorrente ha ulteriormente danneggiato l'immagine della professione. Sulla base di una semplice impressione personale, in maniera poco accorta e inutilmente offensiva, egli ha infatti lasciato intendere che il collega fosse capace di avere un comportamento gravemente riprovevole. Il fatto che si sia poi scusato nel corso dell'udienza di conciliazione nulla muta, come già rilevato anche dalla giurisprudenza (cfr.
supra consid. 5.3).
5.7. Visto quanto precede, è quindi a giusto titolo che il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che il ricorrente aveva adottato un comportamento lesivo dell'art. 12 lett. a LLCA.
6.
Questa Corte osserva infine che il ricorrente nulla obietta a tipo di sanzione inflittagli per avere violato l'art. 12 lett. a LLCA né riguardo all'ammontare (fr. 1'500.--) della multa addebitatagli in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LLCA. Non occorre pertanto pronunciarsi su questi punti (cfr. supra consid. 2.1 nonché art. 42 cpv. 2 LTF).
7.
7.1. Premesse queste considerazioni il ricorso si rivela infondato e come tale va quindi respinto.
8.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 29 luglio 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud