Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_401/2026
Sentenza del 6 agosto 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Chaix, Müller,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Davide Corti,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
a Malta; consegna di mezzi di prova,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 luglio 2026
dal Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali (RR.2026.60).
Fatti
A.
Il 10 settembre 2025, l' Office of the Attorney General di Malta ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________ e C.________ per riciclaggio di denaro, corruzione, malversazione commessa da pubblici ufficiali o funzionari e appropriazione indebita. Gli indagati, moglie ed ex ministro del governo maltese, sono sospettati di essere destinatari di dazioni corruttive versate attraverso una società svizzera, creata da D.________ al fine di ottenere un contratto per la promozione del cicloturismo a Malta. L'autorità rogante ha postulato Ia trasmissione della documentazione concernente la relazione xxx presso la E.________ AG, intestata alla A.________, nonché la dichiarazione fiscale 2023 e la relativa decisione di tassazione di tale società. Con decisione del 12 novembre 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), al quale I'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall'autorità maltese. Lo stesso giorno, ha acquisito la summenzionata documentazione bancaria e la dichiarazione fiscale della società presso l'autorità fiscale ticinese.
B.
Con decisione di chiusura del 16 aprile 2026, il MPC ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante della documentazione riguardante la relazione xxx presso E.________ AG unitamente alla dichiarazione fiscale 2023 e alla relativa decisione di tassazione della A.________. Adita da quest'ultima, con sentenza del 9 luglio 2026 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ne ha respinto il ricorso.
C.
Avverso questo giudizio la A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, postulandone la riforma nei termini seguenti:
" la Decisione di chiusura 16 aprile 2026 emanata dal Ministero pubblico della Confederazione, è modificata nel senso che viene data esecuzione alla domanda di assistenza giudiziaria 10 settembre 2025 presentata dall'Office of Attorney General di Malta (inc....) procedendo alla trasmissione dei documenti elencati al dispositivo no. 2, pag. 6 della decisione di chiusura 16 aprile 2026, come segue:
La seguente documentazione è trasmessa all'autorità rogante:
- Documentazione relativa alla relazione xxx, intestata a A.________, detenuta presso E.________ AG (...) ritenuto che la documentazione relativa alla movimentazione del conto (estratti conto, ordini di bonifico, saldi) vengono inviati limitatamente al periodo dal 28 giugno 2023 all'8 gennaio del 2024.
- Dichiarazione fiscale 2023 e la relativa decisione di tassazione della societa A.________ (...). "
Non è stato ordinato uno scambio degli scritti.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Tuttavia, questi motivi di ammissibilità non sono esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). La Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (art. 109 cpv. 1 LTF); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
2.
2.1. La ricorrente sostiene, a torto, che il caso particolarmente importante deriverebbe dal fatto che, a fronte di una domanda di assistenza limitata alla documentazione bancaria relativa al periodo compreso tra il 28 giugno 2023 e l'8 gennaio 2024, il MPC avrebbe disposto la trasmissione di atti riferiti anche a un periodo successivo, in violazione dei principi della proporzionalità e dell'utilità potenziale. Ritiene pertanto che il ricorso sollevi una questione giuridica di principio, individuando il "quesito di fondamentale importanza" nell'incongruenza "tra la limitazione temporale della richiesta rogatoria e l'estensione conferitale autonomamente dall'Autorità rogata nella trasmissione di documentazione sensibile non richiesta". Nel merito, l'insorgente ribadisce inoltre che la domanda di assistenza sarebbe limitata alla verifica di quattro bonifici effettuati tra il 15 dicembre 2023 e l'8 gennaio 2024 e che questo specifico perimetro temporale rifletterebbe lo stato delle indagini estere. Sostiene quindi che lo Stato richiedente conoscerebbe già l'avente diritto economico della relazione bancaria in questione, il disponente dei bonifici nonché il conto beneficiario, sicché gli estratti conto successivi all'8 gennaio 2024 non presenterebbero alcuna "potenziale utilizzabilità a fini d'inchiesta", posto inoltre ch'essi si riferirebbero a un periodo estraneo all'asserito reato di corruzione, limitato alla durata della carica rivestita dal politico. Aggiunge che la trasmissione di una documentazione eccedente il periodo richiesto sarebbe semmai giustificata solo in presenza di fondi costituenti provento di un reato o di un meccanismo fraudolento, circostanze che, a suo dire, non ricorrerebbero nella fattispecie. Ne deduce che la documentazione successiva al gennaio 2024 sarebbe estranea al "meccanismo delittuoso" e che la sua trasmissione favorirebbe così una "ricerca indeterminata di mezzi di prova".
2.2. Ora, sotto il profilo del principio della proporzionalità, il TPF ha ritenuto idonea la trasmissione di "tutta la documentazione litigiosa" allo scopo di verificare se i bonifici sospettati di costituire dazioni corruttive fossero destinati all'ex ministro, nonché di "ricostruire e acclarare con la necessaria completezza il ruolo della società in questione nei fatti oggetto d'inchiesta", spettando comunque al giudice estero valutare se dalla documentazione inoltrata emerga in concreto una connessione penalmente rilevante con i fatti oggetto del procedimento. Esso non si è peraltro pronunciato specificamente sull'estensione temporale della documentazione bancaria. Tale conclusione si fonda sugli accertamenti, non contestati dalla ricorrente, secondo cui le autorità maltesi conducono un'indagine penale concernente, segnatamente, quattro versamenti effettuati dalla A.________ a favore della moglie dell'ex ministro, sospettati di avere finalità corruttive. Il MPC ha inoltre rilevato che la società è sospettata di rivestire un ruolo centrale nell'inchiesta e che il contratto di consulenza addotto dalla moglie del politico a giustificazione dei pagamenti presentava numerose incongruenze e anomalie, tali da aver determinato l'avvio dell'indagine penale estera.
2.3. Ciò posto, la ricorrente non rende verosimile che il TPF si sarebbe discostato dall'invalsa giurisprudenza relativa alla cosiddetta utilità potenziale (DTF 121 II 241 consid. 3), correttamente esposta nel giudizio impugnato e alla quale può essere fatto riferimento (art. 109 cpv. 3 LTF; cfr. sentenza impugnata, consid. 2.2.1). Disattende infatti che il principio della proporzionalità, posto in relazione con quello dell'utilità potenziale, non esclude che la portata dell'assistenza possa essere estesa quando ciò corrisponde ragionevolmente alla volontà dello Stato richiedente e consente di evitare l'inoltro di successive domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1); ciò è segnatamente il caso quando vi sono relazioni bancarie che presentano una connessione con le transazioni sospette, in particolare per quanto concerne i movimenti di denaro - come nella fattispecie - oppure l'identità del titolare o dell'avente diritto economico (DTF 121 II 241 consid. 3a; sentenza 1A.70/2002 del 3 maggio 2002 consid. 3). Tale prassi ammette inoltre un'estensione del periodo oggetto d'indagine qualora permetta di accertare operazioni anteriori o posteriori a quelle descritte nella domanda rogatoriale, rispettivamente di chiarire l'origine o la destinazione di fondi sospetti (cfr. DTF 121 II 241 consid. 3c; sentenza 1C_631/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 2.3; cfr. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6
aed. 2024, n. 905). Pertanto, contrariamente a quanto addotto nel gravame, la concreta applicazione del principio dell'utilità potenziale non configura una questione giuridica di principio.
2.4. La pretesa esigenza di riesaminare nel merito l'approccio adottato dal TPF, poiché secondo la ricorrente l'estensione della consegna sarebbe ammissibile soltanto in presenza di conti bancari suscettibili di aver ricevuto il provento di un reato o inseriti in un "meccanismo fraudolento", presupposti che difetterebbero nella fattispecie, non conferisce alla causa un'importanza particolare ai sensi dell'art. 84 LTF. Per consolidata prassi, l'assistenza giudiziaria non è infatti circoscritta all'individuazione o al recupero del prodotto del reato, ma può essere accordata anche allo scopo di far progredire l'inchiesta penale estera (cfr. art. 63 cpv. 1 AIMP [RS 351.1]); ne consegue che il principio della proporzionalità risulta di massima rispettato anche quando la documentazione trasmessa è semplicemente idonea a confermare, oppure a smentire, i sospetti dell'autorità richiedente (DTF 122 II 367 consid. 2c; sentenza 1C_406/2025 del 4 agosto 2025 consid. 2.2). L'insorgente disattende poi che l'autorità di assistenza non è tenuta a procedere ad un'effettiva valutazione delle prove raccolte in Svizzera, ma deve unicamente accertare l'esistenza di un nesso sufficiente tra l'oggetto dell'inchiesta estera e le informazioni richieste (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza 1C_115/2023 del 5 giugno 2023 consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905). In concreto, il TPF ha motivato tale nesso richiamando il presunto coinvolgimento della ricorrente nei pagamenti sospettati di avere finalità corruttive, nonché il ruolo ad essa attribuito nei fatti oggetto d'indagine (cfr. consid. 2.2) - motivazione che non conferisce alla vertenza alcuna particolarità rispetto ai succitati principi giurisprudenziali e che, in ogni caso, appare ragionevole. Del resto, quando le autorità estere chiedono generali informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale, si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o le entità giuridiche coinvolte, nonché chiarire l'origine e la destinazione dei flussi finanziari sospetti (DTF 128 II 407 consid. 6.3.1; 129 II 462 consid. 5.3; sentenze 1C_636/2025 del 28 ottobre 2025 consid. 4 e 1C_239/2020 del 18 maggio 2020 consid. 2.4). Per questi motivi, la vertenza non presenta alcuna particolarità suscettibile di giustificare l'intervento di questa Corte, né dal ricorso emergono elementi idonei a rendere verosimile una violazione di elementari principi procedurali.
3.
Ne consegue che, non essendo in presenza di un caso particolarmente importante, il ricorso è inammissibile (art. 84 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, al Tribunale penale federale (Corte dei reclami penali) e all'Ufficio federale di giustizia (Settore Assistenza giudiziaria).
Losanna, 6 agosto 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti