Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_331/2026
Sentenza del 24 giugno 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Chaix, Merz,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
Fondazione A.________,
patrocinata dall'avv. Dr. Paolo Bernasconi,
e dall'avv. Pascal Delprete,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca; legittimazione a ricorrere,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° giugno 2026 dal Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali (RR.2026.30+RR.2026.38).
Fatti
A.
A.a. Il 25 novembre 2011, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito a più riprese, concernente un procedimento penale nei confronti di B.________ e altri per i reati di bancarotta fraudolenta e riciclaggio di denaro. Con complemento rogatoriale del 25 ottobre 2019, la Corte di appello di Milano ha chiesto la confisca delle relazioni bancarie già oggetto di sequestro presso le banche svizzere intestate, tra l'altro, a C.________ e D.________. Con decisione di chiusura del 2 marzo 2026, il Ministero pubblico del Cantone Ticino, autorità incaricata dall'Ufficio federale di giustizia, ha ordinato la confisca e la consegna allo Stato italiano di valori patrimoniali giacenti su svariate relazioni bancarie intestate a persone oggetto della procedura penale estera. In quest'ambito, ha segnatamente disposto che i valori patrimoniali sequestrati su cinque relazioni bancarie riconducibili a E.________, anch'egli partecipante alla procedura di assistenza, siano direttamente restituiti, fino alla concorrenza di determinato importo, alla Fondazione A.________.
A.b. Con lettera del 5 marzo 2026, preso atto di tale decisione e del consenso di C.________ e D.________ all'esecuzione semplificata della consegna dei valori patrimoniali a loro riferiti, la Fondazione A.________ ha chiesto al Ministero pubblico se, a tale riguardo, sarebbero state emesse delle decisioni formali impugnabili e, in difetto, di adottarle. Con scritto del 6 marzo 2026, quest'ultimo ha risposto negativamente, rilevando che la procedura si era conclusa con la decisione di chiusura.
B.
Avverso lo scritto del 6 marzo 2026, la Fondazione A.________ è insorta dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) con ricorso del 17 marzo 2026, postulando segnatamente l'emanazione di una formale decisione riferita alla consegna dei beni sequestrati di pertinenza di C.________ e D.________ (inc. RR.2026.30). Con successivo ricorso del 2 aprile 2026, ha contestato la decisione di chiusura del 2 marzo 2026 (inc. RR.2026.38).
Il 23 aprile 2026, la Fondazione A.________ ha chiesto al TPF di partecipare alla parallela procedura concernente il ricorso interposto da E.________ avverso la medesima decisione di chiusura (inc. RR.2026.40).
Con sentenza del 1° giugno 2026, il TPF ha dichiarato inammissibili i due ricorsi e respinto la richiesta di partecipare alla procedura ricorsuale promossa da E.________. Ha sostanzialmente ritenuto che la Fondazione A.________, la quale aveva ottenuto in Svizzera il sequestro ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF; RS 281.1) di alcune relazioni bancarie interessate dalla consegna all'Italia, rivestisse la sola qualità di creditrice degli imputati C.________ e D.________ e, pertanto, non fosse personalmente e direttamente toccata dalla decisione di chiusura. Non vantando alcun diritto reale sui valori patrimoniali, difettava quindi della legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP (RS 351.1), circostanza che il TPF ha ritenuto determinante anche ai fini della richiesta di partecipare alla procedura ricorsuale di E.________ (inc. RR.2026.40).
C.
Avverso tale sentenza, la Fondazione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Concesso al gravame l'effetto sospensivo e ordinate le opportune misure cautelari, postula sostanzialmente la riforma del giudizio impugnato, nel senso di annullare e riformare parzialmente la decisione di chiusura del 2 marzo 2026, di annullare integralmente la lettera del Ministero pubblico del 6 marzo 2026 e di accogliere la domanda di partecipazione alla procedura ricorsuale avviata da E.________. In via subordinata chiede, in particolare, l'annullamento della sentenza avversata e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
Non è stato ordinato uno scambio degli scritti, ma è stato richiamato l'incarto dell'autorità inferiore.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la consegna di beni e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Tuttavia, questi motivi di entrata nel merito non sono esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in questo ambito giuridico. Nella valutazione sull'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento. Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di ammissibilità richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.2 e 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la relativa decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
2.
2.1. La ricorrente sostiene, a torto, che il caso particolarmente importante deriverebbe dalla necessità di chiarire "la portata della violazione di principio di diritto procedurale, in specie riguardo alla legittimazione" a ricorrere al TPF, nonché "il modo e le regole secondo cui trasporre in diritto svizzero il diritto estero".
In particolare, afferma che i provvedimenti pronunciati dalle autorità italiane non corrisponderebbero a una confisca, bensì a un risarcimento equivalente di diritto svizzero ai sensi dell'art. 71 CP (RS 311.0), ragione per cui non rientrerebbero, secondo giurisprudenza (DTF 149 IV 376), nel campo di applicazione dell'art. 74a AIMP. In Svizzera, lo Stato italiano avrebbe pertanto dovuto ottenere il riconoscimento delle relative sentenze penali estere e promuovere a sua volta delle procedure esecutive, nell'ambito delle quali il suo credito non godrebbe di alcun privilegio rispetto al quello della Fondazione A.________. In questo senso, la consegna a scopo di confisca degli averi patrimoniali già sottoposti a sequestro LEF nei confronti di C.________, D.________ e B.________, le impedirebbe di soddisfare il proprio credito. Ne deduce di essere toccata in modo diretto e concreto dalla decisione di chiusura del 2 marzo 2026 e di disporre quindi della legittimazione a ricorrere. Fa inoltre valere una violazione dell'art. 57 PA (RS 172.021) e del suo diritto di essere sentita, poiché il TPF le avrebbe negato la possibilità di partecipare alla procedura ricorsuale promossa da E.________. In proposito, sostiene che l'eventuale modifica o annullamento del dispositivo n. 3 della decisione di chiusura, che dispone la restituzione diretta in suo favore di valori patrimoniali riconducibili a quest'ultimo, le arrecherebbe un chiaro pregiudizio patrimoniale quale parte lesa. Pertanto, ritiene di dover essere considerata come "altra interessata" ai sensi dell'art. 57 cpv. 1 PA e di poter intervenire nella causa.
2.2. In concreto, va anzitutto rilevato che, nella misura in cui contesta segnatamente la qualificazione giuridica dei provvedimenti pronunciati dalle autorità italiane, la distinzione tra confisca e risarcimento equivalente nonché la compatibilità della misura di consegna con le procedure esecutive da essa promosse in Svizzera, la ricorrente solleva soprattutto questioni di merito relative alla decisione di chiusura litigiosa, sulla quale il TPF non si è però pronunciato. Disattende quindi che, quando l'autorità inferiore dichiara un ricorso inammissibile, in concreto per difetto di legittimazione, l'oggetto del litigio dinanzi al Tribunale federale si limita a tale questione (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1).
2.3. In ogni caso, con queste argomentazioni, inutilmente prolisse, l'insorgente non dimostra una violazione di elementari principi procedurali che giustificherebbe l'intervento del Tribunale federale. L'autorità inferiore si è limitata ad applicare la costante giurisprudenza, secondo la quale, nell'ambito di una procedura concernente la consegna di valori patrimoniali a scopo di confisca o di restituzione (art. 74a AIMP), la legittimazione a ricorrere non può essere riconosciuta ai semplici creditori, anche se beneficiari di un sequestro civile pronunciato in Svizzera (sentenze 1C_571/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2 e 1C_166/2009 del 3 luglio 2009 consid. 2.3.4; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6
aed. 2024, n. 401). Infatti, una persona fisica o giuridica è considerata personalmente e direttamente toccata da una misura di assistenza ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP, soltanto se direttamente sottoposta alla misura coercitiva litigiosa, nozione che va interpretata restrittivamente. In proposito, la giurisprudenza si attiene a criteri il più possibile semplici e chiari (cfr. art. 9a dell'ordinanza sull'assistenza internazionale in materia penale del 24 febbraio 1982 [OAIMP; RS 351.11]), affinché l'autorità competente possa evadere la domanda di assistenza in modo celere ed efficace (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.2 e 6.4; sentenze 1C_195/2026 del 27 aprile 2026 consid. 1.4; 1C_626/2023 del 28 novembre 2023 consid. 4.1; 1C_460/2019 del 17 settembre 2019 consid. 2.1). Non è pertanto sufficiente essere toccati dalla misura litigiosa soltanto in maniera indiretta, come è di principio il caso per il mero avente diritto economico di un conto bancario (DTF 139 II 404 consid. 2; 137 IV 134 consid. 5.2.1).
2.4. Queste considerazioni valgono anche con riferimento alla richiesta, respinta dal TPF, di partecipare alla procedura ricorsuale promossa da E.________ avverso la medesima decisione di chiusura. Di principio, la partecipazione alla procedura di assistenza ai sensi dell'art. 80b AIMP - la cui violazione è censurata nel gravame - presuppone infatti la qualità di parte e, quindi, la legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP, tuttavia negata in concreto (cfr. DTF 129 II 453 consid. 2.2.2; sentenza 1C_626/2023, citata, consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., n. 582). La pretesa esigenza di riesaminare nel merito tale approccio in ragione della circostanza che il Ministero pubblico ticinese ha ordinato, sulla base delle sentenze estere, la restituzione diretta alla ricorrente di determinati valori patrimoniali riconducibili a E.________, non conferisce alla causa un'importanza particolare ai sensi dell'art. 84 LTF. È infatti decisivo che, nella fattispecie, l'insorgente non sostiene espressamente di vantare un diritto reale sui valori patrimoniali in questione (cfr. DTF 123 II 595 consid. 6b/aa), né si prevale di un motivo di trattenimento previsto dall'art. 74a cpv. 4 AIMP. Per il resto, non spiega in che misura la sua pretesa di restituzione, che riguarda esclusivamente il procedimento penale estero, potrebbe essere concretamente riesaminata nell'ambito della misura di consegna, essendo del resto escluso ogni controllo nel merito della sentenza estera passata in giudicato ed esecutiva (art. 74a cpv. 3 AIMP; DTF 145 IV 99 consid. 3.2). Inoltre, laddove solleva una violazione dell'art. 57 PA, la ricorrente omette di considerare che, salvo eccezioni qui non realizzate, non esiste di massima un diritto ad essere invitati a partecipare alla causa quale "altro interessato", né una simile pretesa può essere automaticamente dedotta dal diritto di essere sentita ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 131 V 133 consid. 13; sentenze 2C_403/2024 del 12 marzo 2026 consid. 3.2 e 2C_89/2025 del 9 settembre 2025 consid. 6.3).
2.5. Anche con riferimento all'addotto diniego di giustizia (DTF 151 I 294 consid. 4.2; 151 IV 175 consid. 3.2.1), che la ricorrente ravvisa nello scritto del Ministero pubblico del 6 marzo 2026, oggetto del primo ricorso al TPF del 17 marzo 2026 e concernente l'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP) per la consegna degli averi patrimoniali riconducibili a C.________ e D.________, non si ravvisa alcuna possibile violazione procedurale. Posto comunque che l'insorgente non risulta direttamente toccata dalla misura di consegna (cfr. consid. 2.3), si osserva che, come accertato dal TPF, il citato scritto si limita a ribadire il contenuto della decisione di chiusura del 2 marzo 2026; da quest'ultima risulta espressamente il consenso degli interessati all'esecuzione semplificata della consegna. L'insorgente disattende quindi che, in presenza di tale accordo, l'autorità di esecuzione può porre un termine alla procedura senza dover emanare una decisione di chiusura motivata sull'ammissibilità e sull'estensione dell'assistenza giudiziaria (art. 80d AIMP), considerato peraltro che, in quest'ambito, la chiusura non è di principio impugnabile. Non è inoltre problematico che l'esecuzione semplificata sia stata formalizzata nella decisione di chiusura concernente anche altri interessati (sentenza 1C_95/2011 del 6 aprile 2011 consid. 3.1 e 3.3; MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Petit commentaire, Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 9 ad art. 80c AIMP; ZIMMERMANN, op. cit., n. 511).
3.
Ne consegue che, non essendo in presenza di un caso particolarmente importante, il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda volta all'adozione di misure cautelari e al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, al Tribunale penale federale (Corte dei reclami penali) e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 24 giugno 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti