Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_452/2026
Sentenza del 2 settembre 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Kneubühler, Giudice Presidente,
Chaix, Merz,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Diego Della Casa,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 agosto 2026
dal Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali (RR.2026.68).
Fatti
A.
Il 26 novembre 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale a carico di B.________ e C.________ per truffa aggravata e autoriciclaggio. Le autorità italiane procedono nei loro confronti poiché, agendo in concorso tra loro e con altri soggetti non ancora identificati, avrebbero falsamente rappresentato a D.________ la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'eredità di E.________ (morto nel 2017), prospettando inesistenti situazioni debitorie con le autorità italiane e fornendo indicazioni non veritiere sull'intestazione dei beni ereditari. In tal modo l'avrebbero indotta a sottoscrivere, il 9 ottobre 2018, una transazione tombale con rinuncia a ulteriori pretese successorie, procurandosi un ingiusto profitto e cagionando un danno di almeno EUR 10 milioni. Attraverso la creazione di svariate strutture societarie con sede in Lussemburgo, Svizzera e Principato di Monaco, essi avrebbero inoltre impiegato il denaro di origine criminale, legato anche a reati di natura fiscale, in attività finanziarie e speculative. Le autorità italiane hanno quindi postulato, tra l'altro, la perquisizione della società F.________ SA con sede a X.________ (TI), già riconducibile a C.________, come pure il sequestro della documentazione riguardante B.________ e le società a lei riconducibili, unitamente all'acquisizione della documentazione relativa a tutti i rapporti finanziari in essere presso intermediari creditizi, finanziari e assicurativi in Svizzera intestati a lei nonché a G.________, rispettivamente ai trust di cui le due risultavano essere disponenti o beneficiarie.
Con decisione del 5 gennaio 2026, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), al quale I'Ufficio federale di giustizia ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato parzialmente nel merito della domanda presentata dall'Italia, ordinando segnatamente la perquisizione della sede di F.________ SA. Con ulteriore decisione del 25 febbraio 2026, il MP-TI ha ordinato anche la perquisizione della sede di A.________ SA a X.________ (TI) e il sequestro di svariata documentazione - misure svolte il 5 marzo 2026 successivo.
B.
Con decisione di chiusura del 28 aprile 2026, il MP-TI ha ordinato, tra l'altro, la trasmissione alle autorità italiane di tutta la documentazione (cartacea e su supporto informatico) sequestrata presso la società A.________ SA. Adita da quest'ultima, con sentenza dell'11 agosto 2026, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (di seguito: TPF) ne ha respinto il ricorso.
C.
A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, postulando segnatamente la riforma della succitata sentenza nel senso di modificare il dispositivo 2 k) della decisione di chiusura, escludendo dalla consegna all'Italia determinati documenti - precisamente elencati nel gravame e che non occorre qui riprodurre - ritenuti irrilevanti per le indagini estere, nonché alcune e-mail intercorse con alcuni avvocati in Svizzera.
Non è stato ordinato uno scambio degli scritti.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di ammissibilità non sono esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). La Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (art. 109 cpv. 1 LTF); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
2.
2.1. La ricorrente sostiene, a torto, che il caso particolarmente importante deriverebbe dall'asserita violazione di elementari principi procedurali, segnatamente del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.). La sentenza impugnata consentirebbe infatti la consegna alle autorità italiane di documenti confluiti per errore nel materiale sequestrato e impertinenti per il procedimento estero, in quanto concernenti trust, società e clienti terzi estranei alla fattispecie penale. Ciò avrebbe "il pernicioso effetto di attribuire al principio di utilità potenziale un'applicazione estensiva parimenti arbitraria"e violerebbe l'e sigenza di un'attività statale sorretta da un pubblico interesse. Essa censura inoltre la violazione del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), del segreto professionale dell'avvocato e della sfera segreta. Nell'ambito della perquisizione informatica eseguita presso la sede della società, il MP-TI avrebbe convenuto con lei, con espressa indicazione nel relativo verbale, che la corrispondenza e-mail intrattenuta con gli avvocati H.________, I.________ e J.________ non sarebbe stata sequestrata. Nondimeno, parte di tale corrispondenza sarebbe stata acquisita e confluita per errore negli atti destinati alle autorità italiane, disattendendo in questo modo l'affidamento suscitato dall'accordo. L'insorgente sostiene inoltre che le e-mail in questione rientrerebbero nell'attività tipica dell'avvocato, affermando che "i tre legali sono intervenuti nel contesto della loro attività di monopolio, nel contenzioso che oppone F.________ SA (vecchio trustee) e A.________ SA (nuovo trustee) ".
2.2. Sotto il profilo della proporzionalità, il TPF ha ritenuto anzitutto giustificata la consegna dei mezzi di prova litigiosi, rilevando che taluni trust oggetto della domanda di assistenza avevano recentemente cambiato trustee, passando da F.________ SA (già amministrata da uno degli imputati) alla ricorrente, circostanza che aveva indotto il MP-TI ad emanare un'ulteriore decisione di entrata in materia. Ha quindi riconosciuto a tali atti un'utilità potenziale per l'inchiesta estera e considerato che, alla luce dei reati ipotizzati, tutta la documentazione riconducibile a C.________ e B.________ dovesse essere consegnata alle autorità italiane, affinché quest'ultime potessero ricostruire integralmente i flussi di denaro di possibile origine criminale. Il TPF ha poi osservato che la cernita dei documenti informatici contestati era stata effettuata mediante parole chiave corrispondenti alle persone fisiche e giuridiche implicate nei fatti oggetto d'inchiesta e che, non potendosi escludere il coinvolgimento di ulteriori soggetti ancora sconosciuti agli inquirenti esteri, non si giustificava l'esclusione degli atti contenenti nominativi di terzi o riferimenti ad altri trust, prevalendo in tale ambito gli interessi del procedimento penale sugli eventuali segreti d'affari. Ha inoltre ritenuto che i documenti nei quali figuravano i nominativi degli avvocati H.________, I.________ e J.________ concernessero unicamente la gestione dei trust, ossia un'attività di natura commerciale, esercitabile anche da fiduciari o gestori patrimoniali e quindi estranea all'attività tipica dell'avvocato, escludendo così un motivo ostativo sotto il profilo della protezione della sfera segreta di cui all'art. 9 AIMP (RS 351.1). Parimenti, ha rilevato che il segreto professionale previsto dall'art. 69 della legge federale sugli istituti finanziari del 15 giugno 2018 (LIsFi; RS 954.1), ritenuto di contenuto analogo a quello dell'art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934 (LBCR; RS 952.0), non impedisce di norma l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, confermando quindi anche la trasmissione degli "atti di modifica, risoluzioni, verbali e corrispondenza varia concernenti i trust".
2.3. In concreto, la ricorrente non rende verosimile che il TPF si sarebbe discostato dall'invalsa giurisprudenza relativa alla cosiddetta utilità potenziale (DTF 121 II 241 consid. 3), correttamente e ampiamente esposta nel giudizio impugnato e alla quale può essere fatto riferimento (art. 109 cpv. 3 LTF; cfr. sentenza impugnata, consid. 2.1.1). La pretesa esigenza di riesaminare nel merito l'approccio adottato dal TPF, poiché parte della documentazione sarebbe irrilevante per l'inchiesta penale estera, non conferisce alla causa un'importanza particolare ai sensi dell'art. 84 LTF. L'insorgente disattende infatti che il principio della proporzionalità, posto in relazione con quello dell'utilità potenziale, non esclude che la portata dell'assistenza possa essere estesa quando ciò corrisponde ragionevolmente alla volontà dello Stato richiedente e consente di evitare l'inoltro di successive domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1). Per consolidata prassi, l'assistenza giudiziaria non è infatti circoscritta all'individuazione o al recupero del prodotto del reato, ma può essere accordata anche allo scopo di far progredire l'inchiesta penale estera (cfr. art. 63 cpv. 1 AIMP; DTF 122 II 367 consid. 2c; sentenza 1C_406/2025 del 4 agosto 2025 consid. 2.2). L'autorità di assistenza non è inoltre tenuta a procedere a un'effettiva valutazione delle prove raccolte in Svizzera, ma deve unicamente accertare l'esistenza di un nesso sufficiente tra l'oggetto dell'inchiesta estera e le informazioni richieste (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza 1C_115/2023 del 5 giugno 2023 consid. 4.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6
aed. 2024, n. 905). In concreto, il TPF lo ha segnatamente ravvisato nel recente cambiamento di trustee di taluni trust oggetto della rogatoria, con subentro della ricorrente, motivazione che non conferisce alla vertenza alcuna particolarità rispetto ai principi appena richiamati. Del resto, quando le autorità estere chiedono generali informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale, si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o le entità giuridiche coinvolte, nonché chiarire l'origine e la destinazione dei flussi finanziari sospetti (DTF 128 II 407 consid. 6.3.1; 129 II 462 consid. 5.3; sentenze 1C_636/2025 del 28 ottobre 2025 consid. 4 e 1C_239/2020 del 18 maggio 2020 consid. 2.4). Per questi motivi, neppure l'asserita violazione del principio della buona fede risulta determinante per l'ammissibilità del ricorso.
2.4. La stessa conclusione s'impone riguardo alla pretesa violazione del segreto professionale dell'avvocato. Senza ulteriori riferimenti, la ricorrente si limita infatti a contrapporre alla conclusione del TPF l'affermazione generica secondo cui i documenti recanti i nominativi dei legali riguarderebbero invece un contenzioso - non meglio specificato - tra F.________ SA e A.________ SA. In questi termini, non dimostra però che la questione presenti un'importanza tale, rispetto alle vertenze ordinarie, da giustificare l'intervento di questa Corte. Nel merito, essa non spiega peraltro, con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione accresciuta secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, in che misura l'accertamento dell'autorità inferiore sarebbe, sotto questo profilo, addirittura arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost. (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 LTF; sull'arbitrio nell'accertamento dei fatti, cfr. DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1). Neppure il generico richiamo al segreto professionale previsto dall'art. 69 LIsFi risulta decisivo. L'insorgente, pur sostenendo che taluni documenti concernenti altri trust o clienti sarebbero soggetti a tale segreto, non si confronta con la motivazione centrale del giudizio impugnato, secondo cui il segreto professionale succitato, poiché di contenuto analogo a quello dell'art. 47 LBCR, non costituisce di massima un ostacolo all'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (cfr. DTF 151 IV 30 consid. 2.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 480). A tale riguardo, non spiega quindi perché si imporrebbe di entrare nel merito del gravame.
3.
Ne consegue che, non essendo in presenza di un caso particolarmente importante (art. 84 LTF), il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, al Tribunale penale federale (Corte dei reclami penali) e all'Ufficio federale di giustizia (Settore Assistenza giudiziaria).
Losanna, 2 settembre 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: M. Piatti