Art. 3 cpv. 3 LAMI: Principio della mutualità. Una disposizione statutaria la quale, dal profilo dell'attribuzione a un gruppo d'età di entrata, pregiudichi gli assicurati rientrati nella cassa prima dell'entrata in vigore di detta disposizione rispetto a quelli reintegrati più tardi, viola il principio di mutualità (consid. 2). Art. 6bis cpv. 2 LAMI: Graduazione dei contributi. L'attribuzione a un diverso gruppo di età di entrata rappresenta una modificazione delle condizioni di affiliazione. L'assicurato può in ogni tempo chiederne la modificazione con effetto per il futuro (consid. 3).
49. Urteil vom 14. Dezember 1987 i.S. I. gegen Christlichsoziale Kranken- und Unfallkasse der Schweiz und Verwaltungsgericht des Kantons Luzern
Art. 3 al. 3 LAMA: Principe de la mutualité. Une disposition statutaire qui, s'agissant de l'attribution à un groupe d'âge d'entrée déterminé, désavantage les assurés qui ont réintégré la caisse avant la mise en vigueur de cette disposition, par rapport à ceux qui ne l'ont réintégré qu'ultérieurement, viole le principe de la mutualité (consid. 2). Art. 6bis al. 2 LAMA: Echelonnement des cotisations. L'attribution à un autre groupe d'âge d'entrée représente une modification des conditions d'assurance. L'assuré peut en tout temps demander un tel changement d'attribution pour l'avenir (consid. 3).
Art. 3 cpv. 3 LAMI: Principio della mutualità. Una disposizione statutaria la quale, dal profilo dell'attribuzione a un gruppo d'età di entrata, pregiudichi gli assicurati rientrati nella cassa prima dell'entrata in vigore di detta disposizione rispetto a quelli reintegrati più tardi, viola il principio di mutualità (consid. 2). Art. 6bis cpv. 2 LAMI: Graduazione dei contributi. L'attribuzione a un diverso gruppo di età di entrata rappresenta una modificazione delle condizioni di affiliazione. L'assicurato può in ogni tempo chiederne la modificazione con effetto per il futuro (consid. 3).