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BGE 112 V 330

Art. 30 cpv. 1 LADI: Sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione. Il diritto a indennità di disoccupazione non può essere sospeso per il fatto che l'assicurato ha indebitamente ottenuto un contributo finanziario ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LADI (in casu: contributo per spese di spostamento e soggiorno settimanali).

27 giugno 2014·Volume 112·V·Dossier: C 29/86·2 visualizzazioni
DE

59. Extrait de l'arrêt du 17 novembre 1986 dans la cause Meyer contre Office cantonal vaudois du travail et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage

FR

Art. 30 al. 1 LACI: Suspension du droit à l'indemnité de chômage. Le droit à l'indemnité de chômage ne peut pas être suspendu pour le motif qu'un assuré a obtenu indûment une contribution financière au sens de l'art. 7 al. 2 LACI (in casu: contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires).

IT

Art. 30 cpv. 1 LADI: Sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione. Il diritto a indennità di disoccupazione non può essere sospeso per il fatto che l'assicurato ha indebitamente ottenuto un contributo finanziario ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LADI (in casu: contributo per spese di spostamento e soggiorno settimanali).

Vedi originale(bger.ch) →