Skip to content
BGE 110 II 209

Art. 218 CO; termine durante il quale è vietata la rivendita di fondi agricoli. Il trasferimento di proprietà in virtù del diritto successorio non fa nuovamente decorrere il termine di divieto stabilito nell'art. 218 CO.

30 giugno 2014·Volume 110·II·Dossier: A.504/1984·1 visualizzazioni
DE

43. Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. Juli 1984 i.S. Staub gegen Regierungsrat des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 218 CO; délai d'interdiction pour la revente d'immeubles agricoles. Le transfert de propriété par voie successorale ne fait pas recommencer à courir le délai d'interdiction de l'art. 218 CO.

IT

Art. 218 CO; termine durante il quale è vietata la rivendita di fondi agricoli. Il trasferimento di proprietà in virtù del diritto successorio non fa nuovamente decorrere il termine di divieto stabilito nell'art. 218 CO.

Vedi originale(bger.ch) →