Art. 366 cpv. 2 lett. b CP. Laddove in materia di crimini e di delitti un cantone subordina l'apertura del procedimento penale a carico di membri delle proprie autorità amministrative e giudiziarie superiori ad una decisione previa da parte di un'autorità non giudiziaria, questa può rinunciare all'azione penale anche per motivi estranei al diritto penale, e fondati su considerazioni di ordine politico.
14. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 28. Januar 1980 i.S. A. gegen B. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 366 al. 2 litt. b CP. Lorsque, en matière de crimes ou de délits, un canton subordonne la poursuite pénale des membres de ses plus hautes autorités exécutives et judiciaires à l'autorisation préalable d'une autorité non judiciaire, celle-ci peut renoncer à l'action pénale pour des motifs ne relevant pas du droit pénal, mais reposant sur des considérations d'ordre politique.
Art. 366 cpv. 2 lett. b CP. Laddove in materia di crimini e di delitti un cantone subordina l'apertura del procedimento penale a carico di membri delle proprie autorità amministrative e giudiziarie superiori ad una decisione previa da parte di un'autorità non giudiziaria, questa può rinunciare all'azione penale anche per motivi estranei al diritto penale, e fondati su considerazioni di ordine politico.