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BGE 105 IV 105

Art. 163 n. 1 cpv. 3, 253 CP. Il debitore fallito che nella procedura fallimentare insinua crediti fittizi e li riconosce, si rende colpevole per questo fatto di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 163 n. 1 cpv. 3 CP e non anche di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell'art. 253 CP.

1 luglio 2014·Volume 105·IV·Dossier: Str.22/1979·2 visualizzazioni
DE

28. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 25 maggio 1979 nella causa X. c. Procuratore pubblico giurisdizione sottocenerina (ricorso per cassazione)

FR

Art. 163 ch. 1 al. 3, 253 CP. Le débiteur qui produit dans sa propre faillite des créances fictives qu'il reconnaît, se rend coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 ch. 1 al. 3 CP. Il ne peut être puni en même temps pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253 CP.

IT

Art. 163 n. 1 cpv. 3, 253 CP. Il debitore fallito che nella procedura fallimentare insinua crediti fittizi e li riconosce, si rende colpevole per questo fatto di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 163 n. 1 cpv. 3 CP e non anche di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell'art. 253 CP.

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